Abstract
Viene esaminata la disciplina fiscale dei giochi e delle scommesse, attraverso la ricognizione della normativa vigente con riguardo alle principali tipologie di gioco.
L’elemento ludico ben si presta ad assumere una valenza economica rispetto al singolo individuo, consentendo che in determinati contesti il partecipante possa coltivare l’aspettativa di realizzare un guadagno (talora modesto, talora significativo, qualche volta molto consistente) a fronte dell’atto di gioco. È quanto avviene tipicamente nei giochi e nelle scommesse in cui le parti contraenti assumono il rischio derivante dall’esito dell’evento posto ad oggetto del rapporto aleatorio con l’obiettivo di ottenere un guadagno proporzionale (o comunque correlato) all’importo giocato. Il momento ludico ed il momento economico si integrano vicendevolmente all’interno di un rapporto giuridico nel quale la pattuizione di contenuto patrimoniale assume un carattere essenziale rispetto all’atto di gioco (Boria, P., Il sistema tributario, Torino 2008, 880 ss.).
L’ordinamento tributario non rimane estraneo a questi rapporti giuridici in quanto la presenza di atti a contenuto patrimoniale consente agevolmente di identificare diverse fattispecie idonee alla contribuzione fiscale (vedi Cardillo, M., Aleatorietà ed imposizione. Contributo allo studio dell’alea nelle imposte sui redditi, Bari, 2005).
Ed invero il fenomeno ludico viene tendenzialmente regolamentato dalla legge tributaria secondo tre diverse possibili logiche ricostruttive.
Innanzitutto, il legislatore tributario può optare per la costituzione di un monopolio fiscale, in cui la gestione del gioco viene affidata in esclusiva allo Stato; in tal caso il premio offerto ai vincitori viene ridotto rispetto a quello che sarebbe stato offerto ordinariamente in un assetto di libera concorrenza, con conseguente incameramento di un extra-profitto (in aggiunta a quello di mercato) da parte dello Stato-monopolista. La misura fiscale consiste, pertanto, nella fissazione di una riserva esclusiva di attività economica e nelle conseguenti disposizioni di natura sanzionatoria protettive del monopolio.
In secondo luogo, è possibile sottoporre l’atto di gioco ad imposizione al momento della vincita in capo al beneficiario. In questa ipotesi emerge evidentemente un elemento reddituale, riscontrabile nell’incremento patrimoniale prodotto in capo al giocatore in seguito all’esito favorevole del suo atto di gioco. La scelta di politica fiscale conseguente a tale opzione consiste pertanto nella individuazione di una imposta sul reddito (perlopiù nella forma di una imposta sostitutiva) a carico del vincitore.
Infine, quale terza ipotesi perseguibile, il legislatore fiscale può decidere di sottoporre a tassazione l’atto di gioco in sé, in quanto avente un contenuto patrimoniale espressivo di una forza economica del partecipante. In tal caso lo schema giuridico del rapporto tributario viene realizzato secondo il modello tipico delle imposte sui consumi (o comunque delle imposte d’atto).
Le tre menzionate impostazioni esprimono evidentemente una logica fiscale differente, riconducibile a distinti presupposti impositivi ed a strutture di tassazione differenziate. In linea di principio tali forme di imposizione potrebbero anche ricorrere congiuntamente, proprio per la diversità di presupposto del prelievo fiscale, anche se ragioni di opportunità suggeriscono di adottarle in via alternativa (vedi Einaudi, L., Intorno all’imposta sui giochi, in Scritti in onore di Tullio Martello, Bari, 1917, 202).
Negli ultimi tempi si è assistito ad una proliferazione di interventi normativi in ordine ai giochi ed alle scommesse, perlopiù originato da chiare ragioni di carattere tributario. La manifesta propensione al gioco di una consistente parte della comunità nazionale ha indotto infatti a ricercare forme suppletive di finanziamento erariale attraverso il prelievo applicato ai giochi ed alle scommesse; così nelle ultime manovre finanziarie uno spazio non marginale è stato riservato per l’appunto alle disposizioni fiscali riguardanti il settore ludico.
Attualmente la disciplina del lotto è stabilita dalla l. 2.8.1982, n. 528 (cui è stata data attuazione con il regolamento 7.8.1990 n. 303, poi modificato con il d.P.R. 16.9.1996, n. 560).
L’istituzione delle lotterie nazionali risale alla l. 4.8.1955 n. 722, poi modificata con la l. 26.3.1990 n. 62 (che ha autorizzato fino ad un massimo di dodici lotterie nazionali e di una lotteria internazionale all’anno).
Quanto ai concorsi pronostici ed ai giochi di abilità la fonte normativa tradizionale è rappresentata dal d.lgs. 14.4.1948, n. 496 con il quale si è riservata l’attività di gioco allo Stato ovvero all’UNIRE (ora ASSI) ed al CONI (qualora le attività di gioco siano connesse a manifestazioni sportive).
Nell’ultimo decennio sono state introdotte numerose regole di ordine fiscale riguardanti forme nuove di gioco e scommessa. Con l’art. 37, l. 23.12.2000, n. 388 è stato istituito l’esercizio di scommesse su eventi sportivi gestiti dal CONI (o da organizzazioni ad esso aderenti) ovvero su corse di cavalli organizzate dall’UNIRE (ora ASSI) attraverso concessione rilasciata ad agenzie che presentino i requisiti stabiliti dalla legge e dal regolamento (cd. “totoscommesse”).
Con l’art. 39, co. 13, l. 24.11.2003, n. 326 è stata definita la regolamentazione degli apparecchi del cd. gioco lecito (le cd. “slot machines”) per i quali è richiesto il nulla osta amministrativo per la messa in esercizio. Tale normativa è stata ripetutamente integrata con una serie di norme secondarie volte a definire il contesto organizzativo e le modalità applicative del prelievo fiscale (art. 39, co. 13, d.l. 30.9.2003, n. 269 istitutivo del cd. “Preu”).
Con il d.m. 31.1.2000, n. 29 è stato introdotto il regolamento recante norme per l’istituzione del gioco «Bingo».
Va infine detto che l’esercizio del gioco d’azzardo organizzato dai Comuni in case da gioco è autorizzato con leggi speciali (e precisamente il R.d.l. 22.12.1927, n. 2448, il R.d. 2.3.1933, n. 201, il R.d.l. 16.7.1935, n. 1404).
Occorre osservare che la disciplina dei giochi e delle scommesse è integrata dalle norme sanzionatorie ed in particolare dalle misure di carattere penale previste dagli artt. 4, 4 bis e 4 ter della l. 13.12.1989, n. 401 che stabiliscono i reati di organizzazione, promozione e pubblicità, partecipazione, diffusione e raccolta del gioco abusivo (intendendosi per tale il gioco o le scommesse di qualsiasi genere non autorizzati dallo Stato italiano).
Su ciascuna delle diverse manifestazioni del fenomeno ludico l’ordinamento tributario prevede apposite forme di tassazione. Va segnalato fin da ora che il prelievo fiscale assume connotazioni peculiari e specifiche in ragione delle caratteristiche tecniche e delle modalità organizzative di esercizio del gioco.
Fin dalle origini storiche del lotto è apparso evidente come lo Stato, assumendone l’organizzazione, potesse garantirsi un ingente flusso di entrate dipendenti dal volume delle giocate. In particolare, il meccanismo tradizionalmente adottato è quello della remunerazione per la gestione diretta del gioco: lo Stato organizza e gestisce il gioco sotto il profilo del rischio, stabilendo le condizioni del contratto di scommessa in termini differenti rispetto alla parità di rischio quale si avrebbe in un assetto determinato esclusivamente su base statistica. Ne consegue che i premi messi a disposizione dei giocatori vengono ridotti ab origine dalla quota di remunerazione spettante all’ente statale in funzione di monopolista.
La dottrina si è a lungo soffermata sulla qualificazione giuridica di questa forma di prelievo, riconoscendo talora una imposta sulle giocate (Torre, P., Teoria dell’imposta sul gioco, Roma, 1950; Fanno, M., Elementi di scienza delle finanze, Torino 1931) ovvero una imposta sul consumo (Martello, T., Considerazioni in difesa del gioco d’azzardo legalmente disciplinato, Padova, 1914; Repaci, F.A., Teoria e pratica del gioco del lotto in Italia negli ultimi tre quarti di secolo dalla sua istituzione, Torino, 1941) ovvero ancora negando carattere tributario al monopolio (Ruju, S.L., Monopolio fiscale, in Enc. dir., XXVI, Milano, 1976, 844; Liccardo, G., Lotterie e tombole (diritto tributario), in Nss. D. I., IX, Torino 1963, 1087; D’Amati, N., Diritto tributario, I, Bari 1999, 62; Federici, F., Lotterie e tombole, in Dig. comm., IV, Torino 1993, 178); appare prevalente l’orientamento che promuove la ricostruzione del prelievo sul lotto nei termini di un monopolio fiscale (Vanoni, E., Elementi di diritto tributario, in Opere giuridiche, a cura di F. Forte e C. Longobardi, II, Milano 1962, 268 s; Pugliese, M., Istituzioni di diritto finanziario, Padova 1937, 25; Ingrosso, G., Istituzioni di diritto finanziario, Napoli 1937, 29; Berliri, A., Principi di diritto tributario, I, Milano 1952, 375; Alessi, R., I monopoli fiscali, le imposte di fabbricazione, i dazi doganali, Torino 1956, 65 ss; Zanobini, G., Corso di diritto amministrativo, IV, Milano 1958, 383 s; Parravicini, G., Lineamenti dell’ordinamento tributario, Milano 1971, 156; Giannini, A.D., Istituzioni di diritto tributario, Milano 1972, 409; Cocivera, B., Corso di diritto tributario, Bari 1965, 255 ss; Micheli, G.A., Corso di diritto tributario, Torino 1972, 76 ss.).
Ed invero non sembra possa minimamente mettersi in dubbio l’assetto monopolistico dell’attività di gioco, essendo evidente la riserva di attività a favore dello Stato e la previsione di una disciplina sanzionatoria quale meccanismo di protezione della privativa statale (cfr. Berliri, A., Principi di diritto tributario, cit., 361; Ruju, S.L., Monopolio fiscale, cit., 837; Lorenzon, G., Monopoli fiscali, in Enc. giur. Treccani, Roma 1990, 2; De Sena, E., Monopoli fiscali, in Dig. comm., Torino, 1994, 52 ss.).
D’altronde, anche il carattere tributario del monopolio sembra emergere con una certa decisione: non soltanto la funzione della riserva di attività risponde chiaramente all’obiettivo di assicurare una efficace riscossione di entrate erariali (e dunque integra il criterio teleologico di individuazione dei monopoli fiscali) (Fantozzi, A., Lotto e lotterie (diritto tributario), in Enc. dir., Milano, 1975, 41 s.); inoltre, sul piano strutturale si può notare che l’extraprofitto ottenuto dal monopolista è determinato in base ad un assetto contrattuale stabilito da una legge fiscale volta ad individuare un meccanismo idoneo a garantire un flusso di entrate a favore dello Stato (De Sena, E., Monopoli fiscali, cit., 55).
Si può dunque ritenere che il prelievo fiscale operato nell’ambito del lotto pubblico assume la connotazione dell’extraprofitto (aggiuntivo rispetto al normale profitto di mercato) derivante dalla riserva monopolistica a favore dello Stato.
Nelle lotterie nazionali, a differenza del lotto, lo Stato non partecipa al gioco come controparte negoziale del giocatore in quanto non assume il rischio dell’evento aleatorio, ma si limita ad organizzare il rapporto di gioco tra i vari giocatori. Il prelievo fiscale viene effettuato attraverso una decurtazione preventiva del montepremi destinato ai vincitori e dunque è in sostanza carente del requisito della aleatorietà che invece contraddistingue il lotto pubblico (Fantozzi A., Lotto e lotterie, cit., 43).
In particolare, la regola che definisce la misura del prelievo è contenuta nella norma (art. 17 del regolamento stabilito con d.P.R. 20.11.1948, n. 1677) che stabilisce la ripartizione dell’importo dei biglietti venduti in più quote: a) rimborso delle spese di organizzazione e gestione della lotteria; b) compenso del concessionario a fronte della pubblicità e della distribuzione dei biglietti; c) eventuale contributo a favore dell’ente che organizza la manifestazione cui è collegata la lotteria; d) quota a favore del fondo di riserva. Detratte preventivamente tali quote, la somma che residua viene imputata al 50% a montepremi e al 50% quale importo destinato a favore degli enti pubblici beneficiari (nella misura prevista dall’art. 3, l. n. 722/1955).
Va peraltro detto che, contrariamente all’impostazione legislativa, l’amministrazione finanziaria si è fatta carico in qualche misura del rischio di gioco predeterminando l’importo del montepremi, con lo scopo di favorire la pubblicizzazione della lotteria presso il grande pubblico in ragione del richiamo rappresentato da premi di notevole entità.
Il prelievo operato dallo Stato (pur se destinato a diverse categorie di enti territoriali) è rappresentato, come detto, da una parte consistente del volume totale delle giocate (e precisamente dal 50% dell’importo che residua dalla preventiva detrazione delle spese di organizzazione e delle altre quote). Considerando che l’assetto organizzativo delle lotterie è riconducibile ad un monopolio fiscale (De Sena, E., Monopoli fiscali, cit., 56), possono riproporsi in sostanza le stesse considerazioni esposte in precedenza in ordine al lotto pubblico. Pertanto anche il prelievo sulle lotterie mostra i caratteri dell’extraprofitto (aggiuntivo rispetto al normale profitto di mercato) derivante dalla riserva monopolistica a favore dello Stato.
Anche i concorsi pronostici sono riservati in regime di monopolio allo Stato, anche se vanno distinti i concorsi esercitati direttamente dallo Stato rispetto a quelli in cui, essendo il gioco correlato a eventi sportivi (ad es. totocalcio, totogol, big match, big race, etc.), la relativa organizzazione e gestione è affidata al CONI ovvero all’UNIRE (ora ASSI). In tal caso lo Stato, pur rinunciando all’esercizio diretto della privativa, ha consentito che essa fosse attuata da enti pubblici secondo il meccanismo tipico della concessione.
Per i concorsi esercitati direttamente (ai sensi dell’art. 19, co. 8, l. 27.12.1997, n. 449 che ha modificato l’art. 30 del d.P.R. 29.9.1973, n. 600) è prevista una imposta sostitutiva del 20% sui premi consistenti in beni e servizi non imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, con esclusione dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate al lotto.
Per i concorsi affidati a CONI e UNIRE (ora ASSI) lo Stato percepisce un provento determinato in ragione del volume totale delle giocate, che produce una riduzione del montepremi messo a disposizione dei vincitori. Lo schema giuridico è simile a quello previsto per le lotterie: anche in questa ipotesi il prelievo fiscale può qualificarsi alla stregua di un profitto aggiuntivo rispetto al compenso ordinario di mercato dovuto allo Stato (pur se non come organizzatore ma semplicemente) nella qualità di titolare della riserva monopolistica di attività (cfr. Sciacca, C., Giochi di abilità e concorsi pronostici (imposta sui), in Enc. dir., XIX, Milano 1970, 99).
Enti morali con finalità assistenziali educative o culturali ovvero ONLUS possono promuovere lotterie su base locale (essenzialmente provinciale) previa autorizzazione dell’amministrazione finanziaria.
Il prelievo fiscale viene operato attraverso una tassazione dell’arricchimento realizzatosi in capo al vincitore. In epoca risalente tale arricchimento era assoggettato ad imposta di ricchezza mobile, pur se veniva riscossa dagli organizzatori delle lotterie salva la facoltà di rivalsa nei confronti del vincitore.
Attualmente, le vincite delle lotterie locali sono sottoposte alla ritenuta di imposta del 10% prevista dall’art. 30, d.P.R. n. 600/1973 con facoltà di rivalsa sul vincitore.
Appare complessa la ricostruzione giuridica dell’esercizio del gioco d’azzardo nelle case da gioco autorizzate. In tale fattispecie, infatti, manca una riserva di attività in regime di monopolio a favore del soggetto statale; piuttosto si assiste alla rimozione di un divieto generale previsto dall’ordinamento penale (il divieto del gioco d’azzardo, per l’appunto) a favore di un numero limitato di soggetti che risultano pertanto ammessi ad esercitare l’attività generalmente vietata (secondo la parte prevalente della dottrina, pur mancando la riserva monopolistica, si può comunque parlare di monopolio fiscale: Cocivera, B., Principi di diritto tributario, Milano, 1959, 200; Ruju, S.L., op.cit., 837).
In ogni caso appare costante il convincimento che le entrate derivanti dall’esercizio delle case da gioco siano carenti dei requisiti propri delle prestazioni tributarie, dovendo piuttosto considerarsi come corrispettivi di carattere privatistico riconducibili al contratto di gioco stipulato tra le parti (cfr. Berliri, A., Sulla natura dei proventi delle case da gioco autorizzate, in Foro it., IV, 1955, 122 ss; Lorenzon, G., Gli orientamenti giurisprudenziali dottrinali ed amministrativi sulla natura tributaria o meno di alcune pubbliche entrate, in Rass. trib., II, 1986, 356 ss.). Tali proventi andranno piuttosto assoggettati alla ordinaria imposizione reddituale in capo al vincitore (e dunque indicati nella dichiarazione annuale dei redditi), poiché non possono essere sottoposti a ritenuta alla fonte (prevista dal menzionato art. 30, d.P.R. n. 600/1973) da parte del Comune titolare della casa da gioco per carenza del requisito soggettivo richiesto dall’art. 23, d.P.R. n. 600/1973.
Anche le recenti ed innovative tipologie di gioco introdotte in epoca recente ricadono pacificamente nella sfera di monopolio riservata allo Stato. Ed infatti l’esercizio di agenzie di scommesse o di agenzie ippiche (il totoscommesse), l’esercizio di sale bingo e la gestione di apparecchi per il gioco lecito (le slot machines) sono funzionali alla realizzazione di scommesse o di giochi di abilità non consentiti liberamente al pubblico secondo gli usuali meccanismi del mercato, ma realizzabili esclusivamente nei termini e nei modi definiti con provvedimento autoritativo dello Stato.
Appare altresì pacifico che la riserva di attività a favore dello Stato risponde ad esigenze essenzialmente tributarie, in quanto volta a consentire l’acquisizione di entrate patrimoniali nel bilancio pubblico. Eventuali altri obiettivi extratributari – quali la tutela dell’ordine pubblico, la limitazione delle infiltrazioni mafiose, il controllo degli eccessi di gioco e del rischio di impoverimento individuale – assumono un carattere marginale nella conformazione giuridica dei vari istituti. Ed invero, in base alla vigente disciplina legale, la principale, se non forse esclusiva, preoccupazione del legislatore consiste nella individuazione di meccanismi di funzionamento del gioco e della scommessa che possano consentire una ragionevole sicurezza di acquisire il prelievo fiscale.
Peraltro, lo Stato riprende il modello organizzativo adottato in altri contesti (ad es. nei concorsi pronostici) e affida a terzi l’organizzazione e la gestione materiale del rapporto di gioco e di scommessa utilizzando lo schema della concessione pubblica.
In tutte e tre le tipologie di gioco considerate, il prelievo fiscale viene realizzato attraverso il pagamento di una prestazione patrimoniale commisurata al volume delle giocate che assume una denominazione differente a seconda delle tipologie di gioco:
“imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse” di cui al d.lgs 23.12.1998, n. 504;
“prelievo erariale unico” – cd. “Preu” – di cui all’art. 39 co. 13, d.l. n. 269/2003 sugli apparecchi e congegni indicati all’articolo 110, co. 6, del TULPS (R.d. 18.6.1931, n. 773) collegati in rete – vale a dire le videolottery (VLT) e le newslot (AWP);
“prelievo erariale” di cui al d.m. n. 29/2000, nonché all’art. 12, lett. p-bis del d.l. 28.4.2009, n. 39 nel caso del bingo.
In ogni caso tale prelievo risponde alla comune caratteristica di configurare un tributo unico che nella sostanza colpisce il consumatore finale.
Il soggetto passivo dei suddetti tributi è infatti solo formalmente il concessionario che è tenuto a rilevare il tributo periodicamente in ragione del volume delle giocate o delle scommesse effettuate, mentre il soggetto sostanzialmente inciso dal tributo è il consumatore/giocatore. Il concessionario, infatti, si rivale su quest’ultimo attraverso un aggravamento delle condizioni di gioco: ne consegue che l’effetto economico del tributo graverà sul giocatore e non sul concessionario, come tipicamente avviene per altre imposte sui consumi quali, primariamente, l’IVA.
Le aliquote sono le più varie e diverse a seconda delle plurime tipologie di gioco. Tali aliquote vengono fissate con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze.
La base imponibile è costituita dall’ammontare delle somme giocate.
La caratteristica comune ai tributi in esame, che come evidenziato consiste nella unicità del prelievo sulle somme giocate, trova conferma nel diffuso orientamento di prassi diramato dall’Agenzia delle Entrate (cfr. tra le altre: Circ. 16/E/2002 in materia di prelievo unico e bingo; Circ. 21/E/2005 in materia di PREU), in cui si riconosce che nel prelievo operato dallo Stato in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna delle attività di gioco deve ritenersi ricompresa pure la ritenuta alla fonte a titolo di imposta di cui all’art. 30 del d.P.R. n. 600/1973.
Anche per queste forme di prelievo fiscale sembrano potersi richiamare tutte le considerazioni svolte in precedenza (a partire dal lotto per proseguire con le lotterie ed i concorsi pronostici). In primo luogo appare pacifica, come si è già detto, la previsione di una riserva monopolistica di attività a favore dello Stato, destinata ad assicurare una efficace acquisizione di entrate erariali. Sul piano strutturale, i tributi si caratterizzano come una prestazione patrimoniale dovuta a favore del monopolista per lo svolgimento del gioco ed idonea ad incidere sul volume delle giocate o delle scommesse riducendo il montepremi disponibile.
Si può dunque concludere che anche i tributi in esame assumono la connotazione del compenso spettante allo Stato per la riserva monopolistica dei giochi e delle scommesse.
Sui giochi e sui concorsi gestiti dallo Stato non viene tradizionalmente applicata l’imposta sul reddito, lasciando pertanto indenne da tassazione l’arricchimento prodotto in capo al vincitore.
L’art. 30 del d.P.R. n. 600/1973 prevede infatti che «la ritenuta sulle vincite del lotto, delle lotterie nazionali, dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo Stato in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco». Tale norma stabilisce pertanto che, limitatamente ai giochi e concorsi gestiti dallo Stato, l’imposizione reddituale non può essere applicata sugli incrementi patrimoniali prodotti in capo al vincitore in quanto ricompresi nel prelievo operato sui medesimi giochi e concorsi.
La dottrina ha interpretato questa scelta normativa assumendo che il prelievo sul lotto o sugli altri giochi avesse un carattere sostitutivo dell’imposizione reddituale e quindi fosse destinato essenzialmente a colpire l’incremento di ricchezza del vincitore (Torre, P., Teoria dell’imposta sul gioco, cit., 1091). Contro tale impostazione si è peraltro osservato che sul piano strutturale le due forme di prelievo mantengono una apprezzabile diversità, stante la distinzione di presupposto e di base imponibile (Fantozzi, A., op. cit., 49).
Invero, più che per ragioni di carattere strutturale e tecnico, sembra preferibile ritenere che la norma che sancisce l’inapplicabilità delle imposte sui redditi sia fondata su una opzione di politica fiscale intorno alla misura complessiva del prelievo tributario da adottare sul fenomeno ludico. Così la scelta di escludere la tassazione sulle vincite pare rispondere ad un criterio di apparente vantaggio per il giocatore, presumibilmente motivato dalla scopo di incentivare il gioco pubblico (secondo la logica delle illusioni finanziarie).
Piuttosto sul piano sistematico va segnalato, nella formula normativa dell’art. 30, il richiamo testuale al “prelievo operato dallo Stato” sui giochi e concorsi: ciò sembra confermare l’idea che l’acquisizione delle entrate erariali in occasione dei giochi risponde ad una logica fiscale (per l’appunto ad un prelievo operato dallo Stato) e non anche ad un mero atto commutativo collocato in un ambiente negoziale.
Va altresì osservato che le somme giocate ed i corrispettivi erogati al concessionario a fronte delle operazioni di gioco e scommessa sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 co. 1, n. 6, d.P.R. 26.10.1972, n. 633. Parimenti vengono considerate esenti le operazioni effettuate da mandatari, intermediari e mediatori nell’interesse del concessionario (art. 10 co.1, n. 9).
Il meccanismo dell’esenzione sta a significare che sul piano teorico la fattispecie rientrerebbe nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (Ruju, S.L., op. cit., 843): ed invero l’atto di gioco, inquadrandosi nei rapporti contrattuali onerosi, configura indubbiamente il presupposto dell’IVA (ed in specie una prestazione di servizio, il gioco o la scommessa, effettuata dietro versamento di un corrispettivo, e cioè la posta pagata dal giocatore).
La ratio dell’esenzione va ricercata evidentemente in una valutazione di opportunità in ordine alla decompressione del prelievo fiscale sugli atti di gioco. In particolare, il legislatore mostra la convinzione che l’applicazione dell’IVA possa appesantire eccessivamente l’esercizio del gioco e della scommessa, sia sotto il profilo quantitativo del carico tributario sia soprattutto sotto il profilo procedurale ed attuativo, con il rischio di ingenerare un elemento di disincentivo nella platea dei giocatori o anche dei concessionari e pertanto ridurre, in estrema analisi, la portata complessiva del prelievo fiscale sulle attività di gioco. È dunque un giudizio sull’efficienza tributaria che sembra presiedere alla scelta di esenzione operata con la norma in esame.
Per il lotto la legge 2.8.1982 n. 528 (cui è stata data attuazione con il regolamento 7.8.1990, n. 303, poi modificato con il d.P.R. 16.9.1996, n. 560).
L’istituzione delle lotterie nazionale risale alla l. 4.8.1955, n. 722, poi modificata con la l. 26.3.1990, n. 62.
Per i concorsi pronostici ed ai giochi di abilità il d.lgs. 14.4.1948, n. 496 con il quale si è riservata l’attività di gioco allo Stato ovvero all’UNIRE (ora ASSI) ed al CONI (qualora le attività di gioco siano connesse a manifestazioni sportive).
Con l’art. 37 della legge 23.12.2000, n. 388 è stato istituito l’esercizio di scommesse su eventi sportivi gestiti dal CONI (o da organizzazioni ad esso aderenti) ovvero su corse di cavalli organizzate dall’UNIRE (ora ASSI) attraverso concessione rilasciata ad agenzie che presentino i requisiti stabiliti dalla legge e dal regolamento (cd. “totoscommesse”).
Con l’art. 39, co. 13, l. 24.11.2003, n. 326 è stata definita la regolamentazione degli apparecchi del cd. gioco lecito (le cd. “slot machines”).
Con il d.m. 31.1.2000, n. 29 è stato introdotto il regolamento recante norme per l'istituzione del gioco «Bingo».
L’esercizio del gioco d’azzardo organizzato dai Comuni in case da gioco è autorizzato con leggi speciali (e precisamente il R.d.l. 22.12.1927, n. 2448, il R.d. 2.3.1933, n. 201, il R.d.l. 16.7.1935, n. 1404).
Melis, G.-Marchetti, F.-Rasi, F.-Persiani, A., a cura di, La fiscalità dei giochi: analisi giuridica ed economica, Roma, 2013; Alessi, R., I monopoli fiscali, le imposte di fabbricazione, i dazi doganali, Torino, 1956; Boria, P., Il sistema tributario, Torino, 2008, 880 ss.; Boria, P., La disciplina tributaria dei giochi e delle scommesse. Contributo allo studio dei monopoli fiscali, in Riv. dir. trib., 2007, p. 33 ss; Cardillo, M., Aleatorietà ed imposizione. Contributo allo studio dell’alea nelle imposte sui redditi, Bari, 2005; De Sena, E., Monopoli fiscali, in Dig. comm., Torino, 1994, 52 ss.; Di Nitto, T., Giochi e scommesse, in Tratt. Cassese, III, Milano, 2003, p. 3141 ss; Griziotti, B., L’imposizione sui consumi e i monopoli fiscali, in Studi di scienza delle finanze e diritto finanziario, II, Milano 1956, 449 ss; Fantozzi, A., Lotto e lotterie (diritto tributario), in Enc. dir., Milano, 1975, 48; Federici, F., Lotterie e tombole, in Dig. comm., IV, Torino 1993, 178; Liccardo, G., Lotterie e tombole (diritto tributario), in Nss. D. I., IX, Torino 1963, 1087; Lorenzon, G., Monopoli fiscali, in Enc. giur. Treccani, Roma 1990, 2; Odoardi, F., Osservazioni critiche in merito alla natura non fiscale del monopolio del Lotto, in Riv. dir. trib, 2006, p. 446 ss; Odoardi, F., Il monopolio fiscale sulle scommesse sportive “a quota fissa” e la sua dubbia compatibilità comunitaria, in Riv. dir. trib., 2013, p. 277 ss; Peddis, F., Luce e ombre sulla natura extratributaria del monopolio sul gioco del lotto, in Rass. trib., 5, 2006, p. 1729 ss; Picciaredda, F., Giuoco: V) Imposta unica sui giuochi d’abilità e concorsi pronostici, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1989; Repaci, F.A., Teoria e pratica del gioco del lotto in Italia negli ultimi tre quarti di secolo dalla sua istituzione, Torino, 1941; Ruju, S.L., Monopolio fiscale, in Enc. dir., XXVI, Milano, 1976, 844; Torre, P., Il gioco del lotto. Profilo storico dalle origini ai giorni nostri, Roma 1964.