BOLOGNETTI (Bologneti, Bolognetto, Bolognettus), Giovanni
Nacque a Bologna nel 1506 da Teseo, di condizione borghese, senza legame alcuno di parentela con la famiglia nobile dei Bolognetti. Avviatosi agli studi giuridici nell'università bolognese, ebbe per maestro Ludovico Gozzadini e si laureò in utroque il 2 ag. 1533. Subito ammesso nel Collegio dei giudici, veniva in quell'anno stesso chiamato alla cattedra di istituzioni nello Studio cittadino che teneva fino al 1537, quando passava alla "lectura Digesti Veteris". Nel 1540 da Bologna si trasferiva allo Studio di Salerno dove rimase fino al giugno del 1543, anno in cui veniva chiamato dall'università di Napoli a succedere a Nicola Giacomo de Raynaldis sulla cattedra di ius civile della mattina. In quell'anno pubblicava a Napoli il suo Tractatus de differentiaiuris et facti, una repetitio al tit. III del I libro del Digesto, e nel 1554, sempre a Napoli, un volume di Consilia e un altro di Repetitiones al Codice, che come i precedenti doveva poi rifluire nell'edizione complessiva veneziana dell'opera del Bolognetti. Dal 1555 al 1562, anno in cui tornò a insegnare per un breve periodo a Salerno, non abbiamo alcuna notizia del B.; nel 1564 il Senato bolognese, dopo essersi accordato per l'emolumento, lo richiamava alla "lecturam Codicis" nello Studio cittadino. Un'offerta più sostanziosa da parte dell'università di Messina lo indusse a trasferirsi colà, non senza lasciarsi alle spalle dissapori e riprovazioni da parte delle autorità municipali, successivamente composte amichevolmente con la intercessione del card. Francesco Alciati. I rotuli dello Studio messinese lo registrano nel 1565 professore di ius civile, col compenso di 1.000 scudi: vi insegnava ancora nel 1572, con largo concorso di pubblico, quando si trasferiva a Pavia. Morì a Bologna nel 1575 e fu sepolto nella chiesa di S. Giovanni in Monte, ove tuttora si trova il suo monumento funebre.
L'operaomnia del B. venne edita a Venezia tra il 1571 e il 1572 per i tipi di Giovanni Varisco in sei volumi in folio di Repetitiones che abbracciano quasi l'intero arco normativo del Corpus iuriscivilis: un volume è dedicato al Vetus (1572), due all'Infortiatum (1571), altri due al Novum (1571) e il sesto al Codice (1572); nel 1575, presso lo stesso editore, doveva uscire un settimo volume di Consilia che ampliava la precedente edizione napoletana del 1554.
I moduli esegetici della scuola del commento vengono riproposti nell'opera del B. con un'attitudine che, sebbene non originale, riflette tuttavia i problemi della scienza giuridica a lui contemporanea. La formula tradizionale della repetitio acquista un'angolatura che non dà più semplicemente la preminenza al problema della definizione dogmatica degli istituti, ma acquista una dimensione più largamente trattatistica, in cui specie i temi della polemica culta vengono esposti, confrontati e discussi. Il punto di partenza è sempre per lo più quello dell'analisi bartoliana, ma l'ampiezza dei riferimenti alle tesi dei contemporanei acquista di per sé un rilievo che non è esclusivamente polemico, ma tende sempre a una sintesi espositiva dei problemi discussi. Questa tendenza trattatistica che caratterizza generalmente, accanto a quella consulente, l'attività scientifica della tradizione giuridica italiana del '500, è invero ben rappresentata dal Bolognetti. Il limite di questo approccio scientifico sta nella scarsa incisività analitica. Può esserne testimonianza, per esempio, la repetitio alla l. imperium (1), 2, 1, 3), ove il B. coglie con esattezza nel pensiero di Corasio e dei culti la novità della distinzione tra imperium come potestas exequendi e la iurisdictio come potestas cognoscendi. Ma per il giurista francese si tratta d'una distinzione interna allo stesso concetto di imperium e fa tutt'uno col tentativo di dare al concetto di sovranità un fondamento istituzionale di carattere impersonale. Il B. non può seguirlo su questa strada: imperium e iurisdictio rimangono per lui legati alla formula medievale d'una "plenissima et absoluta potestas", per cui il "princeps istam coactionem exercet in condendo, in iudicando et in dispensando... quibus sic stantibus difficultas remanet in quo differat imperium a iurisdictione". Il saper cogliere gli aspetti nuovi del dibattito giuridico cinquecentesco non riesce a diventare nel B. una premessa sufficiente a un effettivo approfondimento critico; a prevalere è poi sempre, nelle consuete forme, il punto di vista tradizionale. E ciò è stato notato, anche dal Grossi (p. 261) a proposito di un consilium del B., in tema di valore della moneta.
Bibl.: A. Fontana, Bibliotheca legalis, I, Parmae 1688, col. 120; G. Origlia, Istoria dello Studio di Napoli, II, Napoli 1754, p. 27; M. Lipenius, Bibliotheca iuridica, Lipsiae 1757, 1, pp. 331, 742, 745; II, pp. 102, 363; G. M. Mazzuchelli, Gli Scrittori d'Italia, II, 3, Brescia 1763, p. 1484; G. Fantuzzi, Notizie degli scrittoribolognesi, II, Bologna 1782, pp. 250-53; S. Mazzetti, Repertorio di tutti i professori dell'università di Bologna, Bologna 1847, n. 525; Memorie e documenti per la storia dell'università di Pavia..., I, Pavia 1878, p. 82; G. Cugnoni, L'autobiografia del card. G. A.Santori, in Arch. d. Soc. romana di storia patria, XII (1889), p. 331; U. Dallari, I rotuli dei lettori,legisti e artisti dello studiobolognese..., II, Bologna 1889, pp. 71, 74, 77, 81, 83, 87, 89, 160; N. Cortese, L'età spagnuola, in Storia dell'università di Napoli, Napoli 1924, pp. 253, 319; M. Scaduto, Le originidell'università di Messina, in Archivum historicumSoc. Iesu, XVII (1948), pp. 134 s.; P. Grossi, Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie neldiritto comune, Milano 1960, pp. 361, 377, 381.