SORDI (de Surdis), Giovanni Pietro
SORDI (de Surdis), Giovanni Pietro. – Figlio di Guglielmo, non si conosce il nome della madre. Incerti sono la data e il luogo di nascita, collocabile, la prima, tra il 1544 e il 1548; ipotizzabile, il secondo, in Crescentino o in Casale – i frontespizi delle opere a stampa lo indicano come «casalensis» –, ovvero in Trino, come paiono suggerire i rotoli pavesi, che registrano sotto la data del 12 marzo 1567 il «doctoratus [...] Ioannis Petri de Surdis tridinensis, filii quondam magnifici domini Gulielmi» (Archivio di Stato di Pavia, Fondo Università di Pavia, Doctoratus, faldone 2, f. 21; cfr. Lupano - Genta, 2001, p. 162).
Giuristi furono i due fratelli, Pietro Francesco e Giulio, nonché il cugino Giovanni Battista (dec. 220 n. 55, cons. 351 nn. 16, 45). E giuristi furono anche Guglielmo e Camillo, due dei sei figli (con Francesco, Giacomo, Filippo e Pietro Francesco) che nacquero dal matrimonio con Francesca Testadoro, nobile casalese e da quello con Angelica, figlia di Camillo Beccio (cons. 117 proemio), fratello di Francesco, famoso giurista.
Non impegnato in attività accademica, professò l’avvocatura e svolse pubbliche funzioni in Casale (cfr. dec. 45 n. 42; dec. 57 n. 16, dec. 18 n. 10). Fu membro del Supremo tribunale di Monferrato e nel 1595, dopo un decennio di attività svolta presso il Senato di Mantova, ne resse la presidenza. Acquistò fama per l’intensa attività di consulente, di cui sono testimonianza 576 consilia raccolti in quattro volumi, ripetutamente editi per tutto il Seicento (Ascheri, 1989, p. 244), nonché per la raccolta delle sentenze del Senato di Mantova (326 decisiones, Venetiis 1597, Placentiae 1598, mentre altre 19 sono edite in appendice al vol. IV dei consilia, Venetiis 1606; per altre edizioni, v. Ascheri, 1989, p. 217), raccolta delle quali si fece commentatore l’avvocato napoletano e membro del Sacro Regio Consiglio napoletano Giovanni Battista Odierna. Sordi scrisse anche due trattati in materia di beneficio d’inventario e di diritto agli alimenti.
Il 1598, anno della sua morte avvenuta in località ignota, lo vide impegnato come ambasciatore del duca Vincenzo Gonzaga presso la S. Sede, durante il pontificato di Clemente VIII (Lupano - Genta, 2001, p. 164).
Lo studio delle sentenze raccolte da Sordi ci permette di conoscere la varia e complessa attività del Senato mantovano, i suoi ragionamenti e le tecniche argomentative, le dubitationes insorte, la formula delle pronunce. Emerge un dato di fondo: la stabilità, la costanza nel giudicare, il che costituisce un aspetto importante in un ordinamento per così dire fluido, qual era quello del sistema di diritto comune a forte tasso di giurisprudenzialità. Le sentenze senatorie dovevano costituire un modello per i giudici inferiori, assumendo pertanto il ruolo di strumento di uniformità dei giudicati, di certezza del diritto. La mano, la personalità di Sordi è ben avvertibile nell’impianto delle decisiones raccolte, che non si risolvono pertanto in reports in senso stretto (Ascheri, 1989, pp. 130-134): la grande attenzione che egli rivela per esse e per i casi giudiziari non va disgiunta da quella per il metodo, le categorie giuridiche e i risultati esegetici dei doctores iuris, il che può determinare l’insorgere del dubbio che quanto Sordi ci propone sia il frutto delle sue considerazioni personali e non piuttosto degli intendimenti del Senato. Il ricorso alle stesse fonti, conosciute in profondità, dal diritto romano e canonico al diritto locale (diritto principesco, legislazione statutaria), oltre a quelle giurisprudenziali, dottrinali e giudicanti, delle stesse tecniche e procedimenti logici, degli stessi moduli argomentativi, contribuisce a dare un’omogeneità di fondo all’intera opera di Sordi, che si svolge nel Cinquecento inoltrato, quando ormai i doctores obbedivano a consolidati principi interpretativi, fondati su rationes e authoritates e sul loro bilanciamento. Se è vero che talora le ragioni del testo normativo sembrano avere il sopravvento (cfr. dec. 52 proemio; dec. 273 n. 2; dec. 276 proemio, nn. 7, 12), è altresì vero che la sua opera si caratterizza nella ricerca delle contrapposte autorità dottrinali, in vista del conseguimento di una communis opinio e che, una volta ottenutala, non est ab ea recedendum, in iudicando et in consulendo. Sordi è però giurista vigile e attento e il ricorso ad alcuni criteri, massime quelli che fanno perno sulla necessità di distinguere (dec. 58 n. 5; cons. 100 n. 20), sulla consuetudo e sullo stylus iudicandi (dec. 226 n. 8; dec. 64 n. 10; dec. 168 n. 4; dec. 284 n. 11), fa sì che questa pur ricorrente ricerca della communis opinio non si risolva in supina adesione a essa. Quando la complessità o la novità della questione da affrontare e da risolvere «reddebat me ancipitem» (cons. 41 proemio), egli sente la necessità di un particolare approfondimento nel suo esame («re melius discussa», cons. 40 n. 45), «ut omnis prorsus tollatur scrupulus iuvat aliqua latius tamen expatiando repetere» (cons. 108 proemio). Solo quando le rationes fossero indiscutibilmente «verae», «veriores» o «verissimae» (cons. 23 n. 3; cons. 298 n. 53), quando «rationes et authoritates» si facessero vicendevolmente forza poteva nascere la certezza (cons. 117 n. 24).
Nel loro insieme questi aspetti della personalità scientifica di Sordi, che rivelano la sua volontà di sfrondare il muratoriano «foltissimo bosco» che la «sottigliezza ed intemperanza dei Legisti» aveva creato (Muratori, 1742, p. 25), non valgono comunque a incrinare in profondità il pur sempre fondamentale ruolo giocato dalla communis opinio, né quello svolto dai singoli giuristi e dai singoli organi giudicanti. Glossatori e commentatori, civilisti e canonisti, italiani e stranieri, oltre, naturalmente, a consulenti e decisionisti anche assai vicini nel tempo non avevano segreti per lui, e altrettanto è a dirsi per quanto espresso dai supremi tribunali, quali, per esempio, il Senato milanese, il Senato di Piemonte, il Sacro Regio Consiglio napoletano, la Capella tolosana, il Parlamento di Grenoble. Per gli uni e per gli altri Sordi non lesina le critiche, ma esprime altresì convinte lodi, talora singolarmente manifestate. Com’è il caso della Rota romana, le cui decisioni «tanquam magistrales [...] ab omnibus iudicibus amplectendae sunt» (cons. 403 nn. 83 s.).
Ma Sordi, che dispensa lodi e rivolge critiche, da lodi e critiche venne a sua volta raggiunto. Particolarmente significativo è quanto ebbe a scrivere Giovanni Battista de Thoro (1628), membro del Sacro Regio Consiglio di Napoli, che all’elogio intreccia il biasimo nel considerare non solo le decisiones ma anche i consilia del Tridinensis. Con riferimento al cons. 143 si rilevava che egli si era espresso in un modo nell’indicato consilium e in modo opposto nel cons. 369 e nella dec. 214. Sordi si era dunque contraddetto, e non fu un caso isolato. È sufficiente scorrere il Conflictus di Paolo Francesco Perremuto per rendersene conto. Occorre comunque considerare come nello svolgimento di un’attività fondamentalmente pratica, quale quella cui Sordi si dedicò, le contraddizioni fossero, in generale, di certo non rare, pressoché ineliminabili, determinate dalla diversità delle fattispecie (cfr. cons. 361 n. 43).
Reali o apparenti che fossero, siffatte discrepanze non incrinarono il prestigio e l’affidabilità di Sordi presso i contemporanei e altrettanto è a dirsi per la recente storiografia, che all’opera di Sordi è ricorsa e ricorre con fiducia, per esempio in materia di diritto pubblico (Dani, 2011), di diritto di famiglia (Pene Vidari, 1972; Monti, 2003), di diritto internazionale (Storti Storchi, 1990), di diritto successorio (Lupano - Genta, 2001, pp. 166-170; Lupano, 2010) di diritto dei contratti (Massironi, 2012). Accolto o respinto, oggetto di lodi e di rampogne, Sordi rimaneva «doctissimus, et gravissimus vir», un giurista, come scrisse de Thoro «maximae authoritatis», un’autorità anche discussa, ma pur sempre ineliminabile.
Opere. Consiliorum sive responsorum [...] liber secundus, Venetiis, apud Damianum Zenarium, 1589; Consiliorum sive responsorum [...] liber primus, Venetiis, apud haeredem Hieronymi Scoti, 1596; Consiliorum sive responsorum [...] liber quartus [...] accessere et [...] Decisiones Sacri Mantuani Senatus [...], Placentiae, apud Pompeium et Alexandrum Bazachios fratres, 1598; Consiliorum sive responsorum [...] liber tertius, Augustae Taurinorum 1603; Tractatus de alimentis, Francofurti 1612; Tractatus de inventario, in Tractatus varii de inventarii beneficio [...], Augustae Taurinorum 1612, pp. 489-496.
Fonti e Bibl.: I.B. de Thoro, Aurei compendii omnium decisionum Regni Neapolitani [...] pars secunda, Neapoli 1628, Donatio irrevocabiliter inter vivos facta, pp. 158-161; I.B. Hodierna, Novissimae additiones et observationes ad Decisiones Mantuani Senatus Io. Petri Surdi..., Neapoli 1643; P.F. Perremutus, Conflictus iureconsultorum inter sese discrepantium [...] pars II, Panormi 1662, pp. 380-401; L.A. Muratori, Dei difetti della giurisprudenza, Venezia 1742 (ed. anast. Milano 1991), p. 25; G.S. Pene Vidari, Ricerche sul diritto agli alimenti, I, L’obbligo ‘ex lege’ nei giuristi dei secoli XII-XIV, Torino 1972, p. 149; M. Ascheri, Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all’età moderna, Bologna 1989, pp. 94, 119, 130-134, 149, 175, 179-182, 217, 224, 244; C. Storti Storchi, Ricerche sulla condizione giuridica dello straniero in Italia dal tardo diritto comune all’età preunitaria. Aspetti civilistici, Milano 1990, pp. 348, 358; A. Lupano - E. Genta, G. P. S. e il suo consilium sull’eredità del ducato di Veragua, in Atti del Congresso internazionale Colombiano “Cristoforo Colombo, il Piemonte e la scoperta del Venezuela”… 1999, a cura di P. Canepa et al., Cuccaro Monferrato 2001, pp. 161-166 (per notizie sulla biografia di Sordi attinte anche, in modo esaustivo, dalle fonti storiografiche locali); A. Monti, L’immunitas duodecim librorum nella prassi senatoria lombarda di Antico Regime, in Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna, a cura di A. Padoa-Schioppa - G. di Renzo Villata - G.P. Massetto, II, Milano 2003, pp. 1532 s.; A. Lupano, Intervento alla Presentazione (18 aprile 2010) degli Atti del II Congresso internazionale colombiano, Torino 2006, in Gazzettino colombiano, XXI (2010), pp. n.n.; A. Dani, Tra ‘pubblico’ e ‘privato’: i princìpi giuridici sulla gestione dei beni comuni e un ‘consilium’ cinquecentesco di G.P. S., in III Colloquio italo-tedesco sugli inizi del diritto pubblico “Verso la costruzione del diritto pubblico tra Medioevo e Modernità”, Trento, ... 2009, Bologna-Berlin 2011, pp. 599-634; A. Massironi, Nell’officina dell’interprete. La qualificazione del contratto nel diritto comune (secoli XIV-XVI), Milano 2012, pp. 238 s.; G.P. Massetto, G.P. S. un autorevole consiliator cinquecentesco, in Lavorando al cantiere del Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX sec.), a cura di M.G. di Renzo Villata, Milano 2013, pp. 173-216; Id., S., G.P., in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), II, Bologna 2013, pp. 1893-1895.