Giudice, p.m., persona offesa
In tema di astensione e ricusazione del giudice, le Sezioni Unite1, hanno affermato che, in assenza di una espressa dichiarazione di conservazione di efficacia degli atti nel provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione, gli atti compiuti dal giudice astenutosi o ricusato devono considerarsi inefficaci. Ed «efficacia» indica, nella specie, la possibilità di inserimento degli atti compiuti dal giudice astenutosi o ricusato nel fascicolo per il dibattimento. La valutazione di efficacia od inefficacia, pur autonomamente non impugnabile, è successivamente sindacabile dal giudice della cognizione e le relative questioni sono deducibili in ogni stato e grado del processo e sono estensibili a tutti i coimputati, poiché hanno natura oggettiva attuando i principi costituzionali di imparzialità e terzietà del giudice, a garanzia del giusto processo. Sul medesimo tema, poi, sempre le Sezioni Unite2 hanno ritenuto che rientra nell’ambito del divieto, per il giudice ricusato, di pronunciare sentenza sino a che non intervenga l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, ovvero ogni provvedimento che, comunque denominato, sia idoneo a definire la re-giudicanda. E tale divieto opera sino alla pronuncia di inammissibilità o di rigetto, anche non definitiva, dell’organo competente a decidere sulla ricusazione; tuttavia la successiva decisione del giudice ricusato è affetta da nullità qualora la pronuncia di inammissibilità o di rigetto sia annullata dalla Corte di cassazione e il difetto di imparzialità accertato dalla stessa Corte o nell’eventuale giudizio di rinvio. La violazione del divieto, ex art. 42, co. 1, c.p.p., per il giudice la cui ricusazione sia stata accolta, di compiere alcun atto del procedimento comporta rispettivamente la nullità, ex art. 178 lett. a) c.p.p. delle decisioni ciò nonostante pronunciate e l’inefficacia di ogni altra attività processuale; mentre la violazione del divieto, ex art. 37, co. 2, c.p.p., per il giudice solo ricusato, di pronunciare sentenza, comporta la nullità di quest’ultima solo ove la ricusazione sia successivamente accolta, e non anche quando sia rigettata o dichiarata inammissibile. Tuttavia il rispetto del divieto di pronunciare sentenza costituisce in ogni caso un preciso dovere deontologico del magistrato ricusato.
In tema di delega di funzioni del p.m., invece, le Sezioni Unite3 hanno affermato che sulla delega conferita al vice procuratore onorario e al magistrato ordinario in tirocinio per lo svolgimento delle funzioni di p.m., devono considerarsi come non apposte le condizioni o restrizioni non previste dalla legge ivi inserite, delle quali, quindi, il giudice non deve tenere alcun conto. E la delega conferita a tali soggetti per lo svolgimento delle funzioni di p.m. nell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, nei rispettivi ambiti stabiliti dall’art. 72, co. 2, lett. b), ord. giud., comprende la facoltà di richiedere l’applicazione di una misura cautelare personale.
In tema di persona offesa, la Corte costituzionale4 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 601 e 636 c.p.p nella parte in cui non prevede la persona offesa tra i soggetti cui deve essere notificato il decreto di citazione per il giudizio di revisione avverso un decreto penale di condanna. Fra l’altro, si è precisato che: a) l’impossibilità per il danneggiato di partecipare al processo penale non incide sul suo diritto di difesa e sul suo diritto di agire in giudizio, poiché resta intatta la possibilità di esercitare l’azione di risarcimento del danno nella sede civile; b) nessun pregiudizio può derivare dall’accoglimento dell’istanza di revisione, in quanto ex art. 652 c.p.p. l’eventuale sentenza di proscioglimento non produce effetti nei giudizi civili o amministrativi eventualmente instaurati dalla persona offesa dal reato, così come il decreto penale ex art. 460 c.p.p.; c) rientra nella discrezionalità del legislatore attribuire alla persona offesa poteri limitati rispetto a quelli riconosciuti alle parti poiché essa ha la veste di soggetto eventuale; di conseguenza le pronunce della Corte che hanno riconosciuto una violazione del suo diritto di difesa per la sua mancata partecipazione sono intervenute su norme che riguardavano fasi antecedenti l’apertura del processo e sono incentrate sul riconoscimento di poteri funzionali alla tutela anticipata dei diritti riconosciuti alla parte civile sul presupposto della «potenzialità» che l’offeso possa poi effettivamente costituirsi parte civile nel procedimento penale.
In tema di parte civile, la Corte di cassazione5 ha ritenuto che nel processo instaurato per l’accertamento della responsabilità da reato dell’ente, non è ammissibile la costituzione di parte civile, atteso che l’istituto non è previsto dal d.lgs. n. 231/2001 e l’omissione non rappresenta una lacuna normativa, ma corrisponde ad una consapevole scelta del legislatore. La Corte, fra l’altro, ha precisato che tale scelta non è in contrasto: a) né con l’art. 3 Cost., essendo sorretta da adeguata giustificazione in considerazione dell’illecito oggetto dell’accertamento (una fattispecie complessa), in cui il reato costituisce solo uno degli elementi fondamentali dell’illecito, sicché appare ragionevole l’esclusione della parte civile; b) né con l’art. 24 Cost., perché il danneggiato può sia tutelare immediatamente i propri interessi davanti al giudice civile, sia citare l’ente come responsabile civile (ex art. 83 c.p.p.) nel giudizio che ha ad oggetto la responsabilità penale dell’autore del reato, e lo può fare - normalmente - nello stesso processo in cui si accerti la responsabilità dell’ente.
1 Cass., S.U., 16.12.2010, n. 13626, in C.E.D. Cass. n. 249299-300.
2 Cass., S.U., 27.1.2011, n. 23122, in C.E.D. Cass., n. 249733-34-35, su cui v. Gaeta, Difetto di potere giurisdizionale e sanzioni nella ricostruzione delle Sezioni Unite penali, in Guida al dir., 2011, 29, 69.
3 Cass., S.U., 24.2.2011, n. 13716, in C.E.D. Cass. n. 249301-2, su cui v. Andreazza, Conferita così al magistrato onorario un’autonoma «legittimazione requirente», in Guida al dir., 2011, 20, 72.
4 C. cost., ord. n. 2547/2011.
5 Cass., sez. VI, 5.10.2010, n. 2251, in C.E.D. Cass. n. 248791, su cui v., fra gli altri, Mucciarelli, Il fatto illecito dell’ente e la costituzione di parte civile ex d.lgs. n. 231 del 2001, in Dir.pen. e processo, 2011, 431; Ariolli, Inammissibile la costituzione di parte civile nel processo instaurato per l’accertamento della responsabilità da reato dell’ente, in Giust. pen., 2011, III, 257.