Giudizio abbreviato e nuove contestazioni
A fronte della contestazione suppletiva in dibattimento, risultava preclusa all’imputato la scelta del rito abbreviato, con evidente vulnus delle prerogative difensive. Ad emendare tale situazione è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale 22 ottobre 2012, n. 237, alla cui analisi è dedicato il contributo.
La recente sentenza della Corte costituzionale1 – con la quale è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 517 c.p.p. nella parte in cui non consente all’imputato di formulare richiesta di giudizio abbreviato in relazione al reato concorrente contestato nel dibattimento – giunge all’esito di un lungo processo interpretativo.
1.1 La disciplina delineata dal legislatore del 1988
L’art. 517 c.p.p. prevede che la pubblica accusa possa ampliare l’originaria imputazione quando, a seguito delle prove assunte nel corso dell’istruzione dibattimentale, emerge un reato concorrente ai sensi dell’art. 12, lett. b), c.p.p. ovvero una circostanza aggravante in precedenza non contestati. Il legislatore del 1988 nulla aveva previsto con riguardo alla facoltà dell’imputato, in siffatte situazioni, di promuovere un rito alternativo avente ad oggetto il reato concorrente.
1.2 I precedenti interventi della Corte costituzionale
In armonia con le linee di fondo che reggevano il sistema – la fluidità dell’imputazione e l’esclusiva finalità deflativa dei riti alternativi – la Corte costituzionale2 inizialmente ritenne infondati i dubbi di legittimità costituzionale sollevati rispetto alla preclusione posta dalla disciplina dell’art 517 c.p.p. alla facoltà dell’imputato di promuovere il giudizio abbreviato o il patteggiamento.
Si era affermato che l’interesse dell’imputato alla riduzione premiale poteva essere riconosciuto soltanto quando l’introduzione del rito alternativo avesse contribuito a snellire il processo; che, inoltre, la contestazione suppletiva fosse evenienza “prevedibile” e perfino frequente in un sistema processuale imperniato sulla formazione della prova in dibattimento, con un rischio fisiologicamente connesso alla scelta del rito ordinario. L’unica apertura si ebbe con il consentire all’imputato di promuovere il patteggiamento e l’abbreviato nell’ipotesi di contestazione suppletiva cd. “patologica”, ossia fondata sugli atti delle indagini preliminari, che avrebbero imposto al pubblico ministero di formulare l’imputazione nei modi ordinari. Un identico atteggiamento interpretativo la Consulta tenne anche con riferimento alla modifica dell’imputazione prevista dall’art. 516 c.p.p.3
Le soluzioni proposte in precedenza dalla Consulta non avevano incontrato i favori della dottrina. Il criterio della prevedibilità della rettifica dell’imputazione era stato giudicato non praticabile nemmeno nell’ipotesi, ritenuta “fisiologica”, in cui gli elementi, sulla base dei quali arricchire l’originaria contestazione, fossero stati acquisiti nel corso del dibattimento4.
Con la sentenza n. 237/2012 la Corte costituzionale ha mutato le proprie precedenti affermazioni, dichiarando, come detto, l’illegittimità dell’art. 517 c.p.p. Essa ha evidenziato innanzitutto la violazione del principio di uguaglianza che deriva dal negare all’imputato l’accesso al giudizio abbreviato in caso di contestazione del reato concorrente, a fronte della opposta possibilità concessa a chi si è visto attribuire il reato nei tempi e nelle forme ordinarie. Inoltre i Giudici della Consulta, nel ricordare che già con la sentenza n. 333/2009 era stata messa in discussione l’indissolubilità del binomio “premialità-deflazione”, hanno sciolto il sinallagma tra riduzione di pena ed economia processuale, sottolineando che quest’ultima «... non può prendere il sopravvento sul principio di eguaglianza né tantomeno sul diritto di difesa».
La sentenza della Corte costituzionale n. 237/2012 apre il varco ad una pluralità di interrogativi che conseguono alla scelta dell’imputato di formulare istanza di giudizio abbreviato.
3.1 Modalità di introduzione del giudizio abbreviato
Innanzitutto viene in rilievo la questione del termine entro il quale l’imputato ha l’onere di promuovere il giudizio abbreviato. Si è detto che la soglia temporale andrebbe collocata in un momento immediatamente successivo alla contestazione suppletiva ovvero, in caso di richiesta di termine a difesa, nella prima udienza successiva alla sospensione del processo ai sensi dell’art. 519, co., 2 c.p.p.5 Una possibile alternativa è costituita dall’applicazione in via analogica dell’art. 438, co. 2, c.p.p., estensione che consentirebbe all’imputato di chiedere il giudizio abbreviato fino alla discussione finale.
Del resto nemmeno la facoltà del pubblico ministero di contestare il reato concorrente è sottoposta ad un termine di decadenza. Si deve infatti simmetricamente ammettere che pure l’organo inquirente possa attendere l’esito dell’istruzione dibattimentale per verificare la convenienza e la concreta praticabilità della contestazione suppletiva.
Un altro tema concerne l’individuazione degli atti utilizzabili dal giudice chiamato a pronunciarsi sulla nuova imputazione. In presenza di una contestazione suppletiva secondo modalità “fisiologiche” il giudice dovrà necessariamente servirsi delle prove acquisite nell’istruzione dibattimentale, delle quali la pubblica accusa si è avvalsa per contestare la nuova fattispecie di reato. Tali elementi di prova si accompagnano agli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, che potranno risultare utili qualora offrano un riscontro, anche solo indiziario, alla prova assunta in dibattimento.
È inoltre possibile ipotizzare che la pubblica accusa, di fronte all’emergere in dibattimento di un dato probatorio sul quale fondare la contestazione suppletiva, abbia la necessità di integrarlo con l’acquisizione di nuovi elementi non presenti nel suo fascicolo. In tal caso la richiesta di abbreviato proposta immediatamente dopo la contestazione suppletiva precluderebbe alla pubblica accusa tale facoltà. Si è allora sostenuto che il pubblico ministero sarebbe legittimato a posticipare la contestazione suppletiva fino all’acquisizione di una base probatoria che «dia esiti certi»6. Tuttavia, pur condividendo tale impostazione, non è affatto scontato che le prove ancora da assumere nel dibattimento portino elementi utili alla definizione del reato concorrente.
L’unica soluzione possibile è allora riconoscere all’organo inquirente la facoltà di scegliere la propria strategia processuale, decidendo se effettuare la contestazione suppletiva, ovvero riservarsi di esercitare l’azione penale nei modi ordinari.
3.2 Prospettive future
Se per certi versi appare scontato che la soluzione proposta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 237/2012 sarà estesa, in futuro, anche alla facoltà dell’imputato di formulare istanza di applicazione della pena in ordine al reato concorrente contestato in udienza, ci si deve chiedere se gli argomenti elaborati dalla Consulta possano essere utili anche nei casi di modifica dell’imputazione ai sensi dell’art. 516 c.p.p.
La soluzione positiva al quesito sembra l’unica possibile, poiché, con riferimento alla facoltà di accesso ai riti alternativi, una sorta di equiparazione tra le vicende processuali disciplinate dagli artt. 516 e 517 c.p.p. è stata già affermata dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 265/1994 e n. 333/2009.
1 C. cost., 22.10.2012, n. 237.
2 Si vedano C. cost., 28.12.1990, n. 593, in Giur. cost., 1990, 3309; C. cost., 6.7.1992, n. 316, ivi, 1992, 2623; C. cost., 19.3.1993, n. 101, ivi, 1993, 821; sul punto v. Suraci, L., Le nuove contestazioni, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, IV, Procedimenti speciali. Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, t. II, Torino, 2009, 478 e ss.; Lozzi, G., Lezioni di procedura penale, VII ed., Torino, 2010, 574.
3 C. cost., 30.6.1994, n. 265 e C. cost., 14.12.2009, n. 333.
4 V. Cassibba, F., Vacilla il criterio della prevedibilità delle nuove contestazioni dibattimentali, in www.penalecontemporaneo.it; Suraci, L., La problematica relazione tra nuove contestazioni dibattimentali e giudizio abbreviato, in Dir. pen. e processo, 2010, 1488; Maffeo, V., Le contestazioni tardive e il giudizio abbreviato, in Giur. cost., 2010, 3597.
5 Cassibba, F., Vacilla il criterio, cit., 10.
6 Zacchè, F., Il giudizio abbreviato, in Trattato di procedura penale, diretto da Ubertis G. e G.P. Voena, XXXV, 2, Milano, 2004, 151.