GRADUAZIONE, Giudizio di
La legge processuale italiana (art. 708-726 cod. proc. civ.) designa con questo nome il procedimento destinato alla distribuzione del ricavato dell'espropriazione immobiliare fra i creditori, che abbiano fatto domanda di collocazione sul prezzo. Identico fine, anche se nome diverso, hanno il procedimento per assegnazione e distribuzione del ricavato dell'esecuzione mobiliare (articoli 650-654 cod. proc. civ.) e il procedimento di verificazione dei crediti e di ripartizione dell'attivo del fallimento (articoli 758 segg.; 809 segg. cod. comm., 11, 12, 13 e 14, legge 10 luglio 1930, n. 995).
Il procedimento per la determinazione delle quote di reparto presuppone che il ricavato sia costituito di denaro (sola eccezione l'art. 637 cod. proc. civ.); l'assegnazione al creditore (art. 619, 620,638 e 643) di crediti o di oggetti pignorati è consentita, secondo la legge italiana, nei casi in cui al procedimento esecutivo partecipi un unico creditore.
Tutti questi procedimenti hanno un contenuto comune, che è il giudizio sul diritto del creditore all'assegnazione di un bene (denaro, cose mobili, crediti), ricavato dall'espropriazione; a questo giudizio, se i creditori partecipanti sono più, si unisce quello sulla determinazione delle quote del ricavato spettanti a ciascuno, ed è questo che si chiama in senso stretto graduazione.
Esecuzione forzata e graduazione. - Formalmente, secondo la legge italiana, il giudizio di graduazione e le altre forme analoghe fanno parte dell'esecuzione forzata, ma dal punto di vista del sistema del processo civile è consentita l'indagine se tale giudizio abbia carattere esecutivo e in qual senso.
Si è contrapposta l'esecuzione per liquidare (espropriazione in senso stretto) all'esecuzione per attribuzione del bene, cioè una fase di espropriazione e una fase di soddisfazione, sempre comprese nel procedimento di esecuzione forzata. Ma la contrapposizione può spingersi più oltre, considerando i poteri che mettono in moto il giudizio di espropriazione e quello di graduazione.
Nel giudizio di espropriazione si attua contro il debitore l'azione esecutiva, che sorge da una fattispecie complessa denominata titolo esecutivo, e che è indipendente dall'esistenza di un obbligo di diritto sostanziale. Nel giudizio di graduazione, o per essere più precisi di soddisfazione, invece, si attua un'azione fondata sull'esistenza di un diritto di credito che spetta nei confronti del debitore e degli altri creditori. Il primo procedimento sembra essere mezzo per l'applicazione del secondo; i loro fini paiono confondersi nei fini dell'ultimo di essi, ma poiché le condizioni dell'azione tendente al provvedimento satisfativo sono diverse da quelle dell'azione esecutiva, il titolare di questa può non aver diritto a soddisfarsi sul ricavato dell'espropriazione e inversamente. Il primo caso si ha ogni qualvolta il titolo esecutivo non implica l'accertamento definitivo del diritto materiale di credito; il secondo si ha nei casi in cui il diritto al soddisfacimento è riconosciuto a creditori non muniti di titolo esecutivo (per es. art. 709 cod. proc. civ. combinato col 1989 cod. civ.).
Le differenti condizioni, che devono sussistere perché sia concessa l'azione esecutiva di espropriazione e l'azione per conseguire la soddisfazione, dimostrano che i poteri correlativi sono distinti. L'espropriazione ha per meta il risultato di porre un bene nella situazione giuridica di dover servire alla soddisfazione di determinati obblighi; il procedimento di soddisfazione ha per scopo di attribuire il bene, oggetto della espropriazione, al titolare o ai titolari dell'azione di soddisfazione.
Natura del giudizio di graduazione e dell'azione fatta valere. - Il giudizio di espropriazione mal si definisce come provvedimento destinato alla liquidazione, perché oggetto del procedimento stesso possono essere beni per i quali non è necessaria la liquidazione (danaro, e in taluni casi crediti, oggetti mobili; articoli 619,637,643 cod. proc. civ.). Il risultato dell'espropriazione, in questi casi, è solo di dare ai detti beni la destinazione specifica e attuale di servire al soddisfacimento di crediti, per i quali i detti beni rispondono. A questo risultato, essenziale, può unirsi anche quello della liquidazione del bene, quando per sé stesso non sia idoneo a soddisfare un debito di danaro.
Nel giudizio di graduazione, elemento essenziale è l'attribuzione del bene, frutto dell'espropriazione, al titolare dell'azione di soddisfazione, cioè al titolare dell'aspettativa di prestazione dal patrimonio del debitore, che è uno degli elementi dell'obbligazione (la responsabilità). A questo elemento si è voluta ricondurre l'azione esecutiva ma erroneamente perché l'azione esecutiva non sorge dall'obbligazione come si è visto: da questa sorge solo il diritto dei creditori sui beni, ricavato dell'espropriazione.
Non è necessario concepire questo diritto come un diritto di pegno (concezione che ha un fondamento in norme espresse di altri ordinamenti giuridici): a spiegare tale diritto è sufficiente il rapporto di obbligazione nei suoi diversi elementi costitutivi.
Questo diritto a cercare il soddisfacimento dal ricavato della espropriazione non significa già che il creditore debba, in fatto, essere soddisfatto sul ricavato stesso: il diritto a una prestazione dal patrimonio del debitore sussiste (così come il diritto a una prestazione del debitore) anche se, per l'incapienza del patrimonio (o per l'inadempienza del debitore), in fatto la prestazione non si effettuerà.
Il giudizio di traduazione non pare appartenere al vero giudizio esecutivo (come è invece opinione dominante). Il soddisfacimento del diritto del creditore nell'esecuzione per debiti di danaro si ottiene, non mediante l'atto esecutivo (come nelle procedure in cui il concorso è escluso: esempio: esecuzione per consegna e rilascio di cose mobili o immobili), ma attraverso un iter più complesso. Il giudizio di graduazione porta alla costituzione, a favore dei creditori collocati, di diritti verso il deliberatario (o il depositario incaricato di custodire il ricavato della espropriazione); tale attribuzione viene documentata nelle note di collocazione. È solo col pagamento di tali note che il credito originario (nella misura delle collocazioni) viene soddisfatto: ma è difficile concepire tale pagamento come un atto esecutivo.
Il giudizio di graduazione ha la natura di un giudizio costitutivo, di cognizione, in quanto determina la quota di reparto spettante ai creditori e li costituisce creditori del deliberatario (o del depositario del ricavato dell'espropriazione), obbligato al pagamento del prezzo verso persone da determinarsi in seguito alla graduazione; questo effetto costitutivo si esplica anche nei rapporti dei creditori fra di loro. Per il suo oggetto e per la natura della pronunzia tale giudizio deve collocarsi tra i procedimenti di cognizione, in quanto il suo risultato ultimo non è diverso da quello di tutte le sentenze costitutive.
Soggetti e oggetto del giudizio di graduazione. - Il giudizio di graduazione si svolge fra il debitore e i creditori concorrenti; il deliberatario può intervenirvi. Sono legittimati a concorrere tutti i creditori anche se non sono muniti di titolo esecutivo, e anche se il loro credito sia sottoposto a termine o a condizione (articoli 2090, 2091 cod. civ.).
Oggetto del giudizio è la determinazione della quota del ricavato spettante ai singoli creditori: questa determinazione è in relazione a tre elementi: a) esistenza e ammontare del credito; b) grado del credito; c) ammontare del ricavato della espropriazione. La pronunzia, nel giudizio di graduazione, non verte immediatamente che sul diritto al ricavato dell'espropriazione. La questione sull'esistenza del diritto di credito e sul grado di esso formano dei punti pregiudiziali alla decisione, sui quali si potrà formare la cosa giudicata secondo le norme che reggono l'accertamento incidentale: tale accertamento si avrà nei confronti di tutte le parti del giudizio di graduazione, e cioè il debitore e gli altri creditori. Da questa molteplice direzione dell'accertamento consegue che i creditori potranno rimettere in discussione l'esistenza del diritto degli altri creditori, anche se i loro diritti siano accertati da sentenza passata in giudicato nei confronti del debitore.
Procedimento. - Il procedimento per la distribuzione del ricavato è diverso secondo che l'esecuzione abbia per oggetto beni mobili o immobili.
a) Esecuzione mobiliare. - Le domande dei creditori per partecipare alla ripartizione del prezzo possono rivestire forme diverse. La forma specifica di domanda è dalla legge designata col nome di opposizione sul prezzo (art. 646 cod. proc. civ.), e dev'essere presentata prima della vendita dai creditori ancorché privilegiati. Anche il pignoramento vale come domanda di assegnazione del ricavato (art. 651); se un pignoramento venga effettuato posteriormente ad altro già eseguito, l'ufficiale giudiziario procedente eseguirà una ricognizione degli oggetti pignorati, e il verbale di ricognizione, notificato al creditore che ha eseguito il primo pignoramento, vale come domanda (art. 598).
La domanda di assegnazione può inoltre essere presentata anche dopo la vendita; per l'art. 653 qualunque creditore può intervenire in causa e proporre le sue ragioni, finché non sia accettato lo stato di ripartizione, o, in mancanza di accettazione, finché l'autorità giudiziaria non abbia pronunziato sulla controversia. La ripartizione del prezzo avviene tra i creditori che abbiano presentato domanda in questo grado: a) creditori con privilegio; b) creditori chirografarî che abbiano presentato domanda, in una delle forme indicate, prima della vendita; c) creditori chirografarî che sono intervenuti dopo la vendita (articoli 651 e 653).
La ripartizione del prezzo è fatta d'accordo fra i creditori, che hanno presentato domanda, e il debitore; il pretore deve approvare tale distribuzione, e in base ad essa sono emessi i mandati di pagamento. In mancanza d'accordo, la ripartizione è fatta dal pretore se nessuno dei crediti superi la sua competenza per valore (art. 75, n. 3); altrimenti tutte le controversie relative allo stato di assegnazione o ripartizione vengono decise dal tribunale (art. 652). La decisione è unica per tutte le parti.
b) Esecuzione immobiliare. - La sentenza che ordina la vendita dichiara aperto il giudizio di graduazione e stabilisce il termine, entro il quale le domande devono essere presentate in cancelleria (art. 666); il termine non è preclusivo, perché sono ammessi interventi tardivi, sino al momento della relazione all'udienza della causa di omologazione, con l'unica sanzione di addossare le spese di produzione e notificazione ai creditori intervenuti dopo il deposito dello stato di graduazione (art. 714).
Lo stato di graduazione è preparato dal giudice, depositato e discusso dai creditori (art. 711); esso è omologato dal tribunale tanto se vi siano contestazioni quanto se non ve ne siano (articoli 713 e 716). La sentenza del tribunale è sempre provvedimento giurisdizionale contenzioso, anche in mancanza di contestazioni, le quali possono aver solo l'effetto di estendere il giudicato, mediante accertamento incidentale, come sopra è detto.
I creditori vengono collocati secondo il grado delle ipoteche, o privilegi, che accompagnano il credito: seguono i chirografarî in pari grado.
Lo stato di collocazione, anche omologato, determina solo il grado nel quale il creditore dev'essere collocato; per determinare i creditori collocati utilmente (cioè, che otterranno, di fatto, una quota del ricavato dell'espropriazione), occorre una successiva fase di procedimento che completi la sentenza di omologa con la liquidazione dei crediti (art. 717). La liquidazione può essere consensuale, ovvero essere affidata a un perito il cui progetto di liquidazione può essere impugnato dinnanzi al collegio nel termine di cinque giorni dall'avviso di deposito (art. 717, capoverso 1°). In base al reparto fatto nella liquidazione, vengono spedite ai creditori collocati utilmente le note di collocazione che hanno forza di titolo esecutivo (art. 717). Col rilascio della nota si chiude il procedimento; il pagamento delle note stesse estingue, nei limiti di somma delle note, ildebito dell'espropriato. Il compratore, pagate le note rilasciate, ha diritto di ottenere la cancellazione dell'ipoteca legale accesa a garanzia dei creditori.
Bibl.: Diritto italiano: a) opere generali: G. Cesare Consolo, Trattato della espropriazione contro il debitore, 3ª ed., IV, Torino 1913; G. Chiovenda, Principii di diritto processuale civile, 3ª ed., Napoli 1923, pp. 1171-1172; id., Istituzioni di diritto processuale civile, 2ª ed., I, Napoli 1935, p. 370; G. Rocco di Torrepadula, Della spropriazione forzata e della graduazione, Torino 1925; F. Carnelutti, Lezioni di diritto processuale civile, Processo di esecuzione, III, Padova 1933, nn. 382-436; id., Sistema di diritto processuale civile, I, ivi 1936, nn. 61 segg., 108-113, 384-391; S. Satta, L'esecuzione forzata, Padova 1937, nn. 47-51, 72-77, 134-147; M. T. Zanzucchi, Diritto processuale civile, II (parte speciale), Milano 1938, pp. 552 segg., 613 segg.; L. Mortara, Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, V, Milano, s. a., nn. 167-176, 326-356; b) opere monografiche: V. Andrioli, Il concorso dei creditori nell'esecuzione singolare, Roma 1937.
Diritti germanici: Fr. Stein, Grundfragen der Zwangsvollstreckung, Tubinga 1913, par. 12, 13, 16; K. Hellwig e P. Örtmann, System des deutschen Zivilprozessrechts, parte 2ª, Lipsia 1919, par. 334-344; R. Pollak, Zivilprozessrecht, III, 2ª ed., Vienna 1932, par. 195-198.