GIURISPRUDENZA
. Della giurisprudenza si suole ripetere la definizione classica di Ulpiano (fr. 10, § 2, Dig., de iust. et iure, I, 1): Iurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia. Essa è più ricca di enfasi che di esattezza; concepisce la giurisprudenza come una dottrina enciclopedica, il massimo sistema filosofico del bene e del male. Ulpiano la dettava sotto l'influenza della filosofia greca. Ecco perché contrasta con quella, così bella di semplicità e di verità, che Celso ha dato del diritto: ius est ars boni et aequi. Ma attraverso i secoli la definizione ulpianea esercita ancora la sua influenza, e anche oggi le facoltà di legge delle università italiane, che comprendono l'insegnamento della filosofia e della storia del diritto, le varie branche del diritto privato e del diritto pubblico, il diritto internazionale e le varie discipline economiche, sociali e finanziarie complementari, si chiamano facoltà di giurisprudenza. Storicamente per giurisprudenza si è inteso anche il processo di formazione della legislazione d'un popolo. Così i varî periodi della giurisprudenza romana sono quelli dei grandi giureconsulti e dei pretori, che composero, a mano a mano, il grande sistema del diritto di Roma. Sotto lo stesso punto di vista, si chiama giurisprudenza etnografica quella che studia le note caratteristiche delle istituzioni giuridiche di popoli o di gruppi di popoli appartenenti a determinate razze, specie in condizione di civiltà primitiva. In senso più stretto, però, la giurisprudenza è la produzione degli organi giurisdizionali di uno stato, che applicano il diritto ai rapporti della vita giuridica. Per analogia si chiama anche giurisprudenza l'attività di organi amministrativi, che dirigono o vigilano la vita sociale di un popolo; ma la giurisprudenza amministrativa si chiama più esattamente prassi amministrativa. A seconda poi della natura degli organi di produzione e della materia che giudicano, la giurisprudenza si suole distinguere in civile, penale, commerciale, ecclesiastica, finanziaria, agraria, di diritto pubblico, di diritto internazionale, ecc.
Ogni paese ha numerose raccolte, che registrano in ordine cronologico o sistematico, per materia o per giurisdizione, le sentenze. In queste raccolte la parola giurisprudenza ha il significato più ristretto e la si adopera in contrapposto a quella di diritto. Varie di queste riviste sono, infatti, divise in due parti e recano il duplice titolo di rivista di diritto e di giurisprudenza. Naturalmente, la giurisprudenza si qualifica anche per nazionalità, e vi ha così giurisprudenza italiana, francese, tedesca, nord-americana o nipponica; ma poiché è di grande vantaggio il raffronto del regolamento pratico di determinati rapporti giuridici fra i diversi popoli, allo scopo di agevolarne le relazioni e gli scambî, è sorta la giurisprudenza comparata, che da poco tempo ha avuto notevole incremento e agevola l'unificazione internazionale di alcune leggi. Viceversa, poi, vi ha interesse a conoscere i differenti atteggiamenti di una norma nell'applicazione nelle varie regioni di uno stesso paese, a causa dell'influenza o dell'osservanza, talvolta obbligatoria, di usi, costumi o tradizioni locali, o si ha addirittura interesse alla conoscenza di detti usi e costumi nei campi in cui essi hanno ancora vigore. Si spiegano, in tal modo, le raccolte di giurisprudenza regionale, quali la lombarda, la piemontese, la siciliana, oppure la renana, la westfaliana, brandenburghese, ecc. Quando perciò si parla di una storia della giurisprudenza bisogna intendersi; ché talvolta si tratta della storia delle istituzioni giuridiche o della formazione del diritto, tal'altra della vicenda o evoluzione di una dottrina. e tal'altra, infine, delle fluttuazioni e del successivo consolidamento di un determinato principio di diritto, attraverso le decisioni dei giudici. Più spesso, la storia della giurisprudenza è usata nel primo senso: lo Stintzing intitolò Storia della giurisprudenza tedesca la classica opera, in cui sono esposte le vicende del diritto romano in Germania e B. Brugi nota che "la storia della nostra giurisprudenza è in massina parte una storia letteraria del diritto romano nella totalità della sua efficacia".
Fissato in tal modo il concetto della giurisprudenza, è da notare che il tema, dal punto di vista della sistematica, manca di autonomia e che molte parti della sua trattazione rientrano in quella di altre voci. Così la storia della giurisprudenza per i popoli dell'antichità (Indî, Egizî, Fenici, ecc.) fa parte della loro storia politica e il lettore può averne notizia nelle voci relative. Particolare importanza ha senza dubbio la storia della giurisprudenza in Atene, specialmente per il fatto che l'odierna ricostruzione del diritto attico va fatta sulla base delle informazioni che ci forniscono le grandi orazioni forensi di Demostene, di Lisia, ecc.; ma anche in tal caso la storia della giurisprudenza si confonde con quella del diritto (v. Grecia: Diritto). Va notato, tuttavia, che in Atene la funzione della giurispodenza aveva anche speciale valore politico; giacché le leggi in alcuni periodi storici, come in quello di Solone, si redigevano in forma alquanto imperfetta per permettere una maggiore facoltà di interpretazione da parte dei giudici, che eletti dal popolo portavano in quell'ufficio le tendenze e le aspirazioni popolari. In Roma la storia della giurisprudenza si confonde in gran parte con quella dei giureconsulti (v. giureconsulto) e con la storia della formazione del diritto (v. roma: Diritto). Nel Medioevo, il periodo aureo della giurisprudenza bisogna ricercarlo nella storia delle università, specie di quelle di Bologna e di Padova, come nella storia delle istituzioni feudali si trova quella della relativa giurisprudenza. Nell'epoca più vicina a noi la storia della giurisprudenza acquista un interesse assai notevole per la lotta dei parlamenti contro la potestà regia, che dà origine e spiegazione a istituti giudiziarî che anche oggi vivono, sebbene con mutato scopo e ordinamento (vedi corte: Corte di cassazione). Infine nella storia dell'ultimo secolo e particolarmente in quella del Risorgimento politico italiano è difficile separare la storia della giurisprudenza da quella dell'ordinamento giudiziario (v. giudiziario, Ordinamento).
Principale compito della giurisprudenza è quello dell'interpretazione delle leggi e della loro applicazione al fatto. La giurisprudenza si è acquistata grandi benemerenze, attraverso i diversi periodi storici, interpretando i bisogni immediati della vita morale e di quella economica delle popolazioni, preparando la futura norma legislativa, correggendo talvolta quella in vigore, e soccorrendo nei limiti del possibile alle manchevolezze legislative. Ma ha, del pari, meritato censure per lo spirito formalistico, che in altri periodi ha manifestato, per l'eccessivo attaccamento alla disposizione letterale della legge, per il rifiuto di prestare attenzione alle correnti spirituali del momento storico, e per le sue fluttuazioni, che hanno resa mal certa la legge, applicata differentemente da luogo a luogo e da uno ad altro giorno. Circa gl'istituti e i metodi adottati per conseguire l'interpretazione uniforme della legge, v. corte: Corte di cassazione. Produzione tipica e principale della giurisprudenza è la sentenza.
Sebbene sia errore confondere la tradizione, gli usi, le consuetudini, la common law pei paesi che non hanno diritto scritto, con la forza delle rerum similiter iudicatarum, è indubbio che dalla costante giurisprudenza dei tribunali deriva una norma di condotta, che consacrata dalla lunga osservanza diventa moralmente obbligatoria. Ciò si nota più spesso nel diritto pubblico. In diritto internazionale si riconosce l'efficacia dei "precedenti", costituiti anche da decisioni di commissioni arbitrali o di giurisdizioni internazionali. Nello statuto della Corte suprema internazionale dell'Aia i precedenti sono indicati come norma cui deve ispirarsi il supremo tribunale per le sue decisioni. La giurisprudenza parlamentare è, a sua volta, considerata normativa della vita dell'assemblea. Diversamente per il diritto privato, sebbene la facoltà del giudice di dedurre dal diritto scritto la norma regolatrice di casi non contemplati dalla legge sia considerata da qualche legislazione analoga alla facoltà stessa del legislatore (cfr. art. 1 cod. civ. svizzero). Fonte di diritto è considerata la giurisprudenza anche in qualche colonia italiana.
Bibl.: L. A. Muratori, Dei difetti della giurisprudenza, Venezia 1743; G. B. Vico, De uno universi iuris principio et fine uno, Milano 1855; A. Pertile, Storia del diritto italiano, Torino 1896; B. Brugi, Per la storia della giurisprudenza e delle università italiane, Torino 1921; E. Piola-Caselli, Giurisprudenza, in Digesto ital.; G. Degli Occhi, Giurisprudenza, in Encicl. giur. it.; E. Meynial, Les recueils d'arrêts et les arrêtistes, Parigi 1904; C. F. Savigny, St. del dir. rom. nel Medioevo; R. Stintzing, Gesch. d. Rechtsw., Monaco 1880-1884.