Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi
A partire dal 16° sec., all’interno della scienza giuridica si sviluppa la tendenza ad approfondire gli aspetti specifici dei singoli settori del diritto, con una particolare attenzione per il diritto commerciale e quello penale. La costruzione sistematica che identifica le specificità di queste parti dell’universo giuridico si manifesta attraverso alcune trattazioni complessive delle singole discipline arricchite con una fonte nuova rispetto alla tradizione, cioè la giurisprudenza dei grandi tribunali. Per gli studi di diritto commerciale il rappresentante più significativo di questa nuove tendenze è Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, che ha avuto la ventura di unire alle esperienze di avvocato quelle di giudice di Rota e di consigliere del principe.
Per la ricostruzione delle vicende biografiche di Casaregi è fondamentale la Auctoris vita premessa all’edizione della sua Opera omnia (1° vol., Venetiis 1740, pp. XIII e segg.). Egli nasce a Genova il 9 agosto 1670, da Giandomenico, giureconsulto – di cui rimangono solo alcuni consulti inseriti nell’opera del figlio – e funzionario sia della Repubblica di Genova sia del Ducato di Parma e Piacenza. Casaregi inizia il proprio itinerario di studi nelle scuole gesuitiche locali, e completa la prima formazione giuridica con la pratica presso un avvocato. Frequenta l’Università di Pisa dal 1686 al 1691.
Dopo la laurea, torna a Genova e ottiene l’iscrizione al Collegio dei giureconsulti. È questo il momento di inizio dell’esercizio della professione forense, che è largamente documentata, oltre che nelle sue opere, anche nelle superstiti raccolte di fonti coeve che raccolgono materiale processuale. Sempre a Genova, nel 1697, pubblica la prima opera dottrinale, le Elucubrationes, a commento ad alcuni titoli degli Statuti della città. Per questo periodo genovese non si è trovato alcun riscontro alla notizia che sia stato anche docente nella locale università, che in questi anni non è ancora pienamente funzionante: i riferimenti nelle fonti possono rigurdare scuole di livello e tipo diverso rispetto all’università.
L'attività principale di Casaregi tra il 1691 e il 1717 è quella di avvocato, consulente, arbitro e giudice. Nell’ottobre del 1717 viene chiamato dal granduca di Toscana, Cosimo III de' Medici, a far parte della Rota di Siena, ma due mesi dopo passa a quella, più importante, di Firenze, dove lavora per quasi un ventennio; viene anche nominato membro del Consiglio di giustizia granducale. Muore a Firenze l'8 agosto 1737.
È certo possibile distinguere nell’opera complessiva di Casaregi gli apporti derivanti dalla sua attività di giudice e di avvocato rispetto a quelli che hanno una destinazione di approfondimento scientifico, ma si perderebbe di vista il fine principale da lui perseguito, che è quello di contribuire a elevare la pratica quotidiana del diritto attraverso i più aggiornati apporti della dottrina. Non è certo casuale che le sue due ultime opere siano scritte in volgare e non in latino, quasi a mettere in pratica la lezione di Giovanni Battista De Luca e del suo Dottor volgare (1673).
Casaregi concorda con De Luca anche su un giudizio critico e negativo sulla preparazione e sulla condotta processuale dei giuristi a lui contemporanei. Nella Resolutio VIII, discutendo i termini di una causa, si scaglia contro gli avvocati che appesantiscono le proprie difese e complicano l’altrui lavoro utilizzando riferimenti dottrinali assolutamente non pertinenti: a suo parere, essi operano potius per repertorium quam per methodum, ed egli dà ragione a De Luca quando questi afferma che i dotti ignoranti sono più dannosi all’interesse generale dei docti iniqui (Resolutio VIII, in Opera omnia, 4° vol., p. 167). Da tali idee discende la caratteristica fondamentale della sua opera, che è quella di rendere un servizio alla comunità dei pratici, più che agli studiosi, mettendo a loro disposizione alcuni testi fino ad allora sconosciuti, i risultati raggiunti da importanti tribunali, di cui egli è stato partecipe, e le sue riflessioni su aspetti del diritto mercantile poco noti o controversi.
La sua personalità di giurista e di innovatore nel settore della dottrina del diritto commerciale si può cogliere appieno seguendo le fasi di pubblicazione e le edizioni successive della sue opere: nel percorso scientifico che esse propongono si può, infatti, cogliere lo stretto contatto con la pratica legale come emerge nei vari contesti in cui egli opera.
L’unica eccezione, relativamente all’oggetto, che non è riferito al diritto mercantile, è il lavoro giovanile di commento ad alcuni titoli degli statuti civili di Genova. Si tratta della prima opera a stampa di Casaregi, le citate Elucubrationes ac resolutiones in aliquot et ad integra statuta de decretis ac de successionibus ab intestato Serenissimae Reipublicae Genuensis. Scritte nel 1691, furono pubblicate a Genova nel 1697 e ristampate nell’edizione veneziana dell’Opera omnia del 1740 con Additiones et adnotationes.
In questa trattazione Casaregi propone una definizione di diritto comune adeguata all’evoluzione raggiunta dalla pratica giuridica, ormai accettata dalla dottrina. In essa, infatti, emerge l’idea di una necessaria dialettica che dia cittadinanza anche scientifica e spazio opportuno alle fonti del diritto prodotte localmente dalla pratica. Sostiene l’autore che
circa intelligentiam, et interpretationem decretorum multum facit consuetudo, et praxis regionis seu civitatis […] pratica enim est in jure legum, decretorum, et statutorum intellectrix (la consuetudine e la prassi della regione o della città è molto utile per l'intelligenza e l'intrepretazione dei decreti [...] la pratica, infatti, riesce a far comprendere al meglio il significato giuridico delle leggi e dei decreti; De decretis a Senatu impetrandis, in Opera omnia, 4° vol., p. 3).
Sono le premesse di una diversa intelligenza e formalizzazione del concetto di ius commune che nella stessa opera, a proposito di un altro titolo statutario, sarà così espresso:
sub appellatione juris communis non solum venit jus Romanorum, sive leges existentes in corpore juris civilis, sed omnes limitationes, ampliationes, declarationes, quas recipit jus commune in eadem materia (il termine diritto comune comprende non solo il diritto romano, cioè le norme esistenti nel Corpus iuris civilis, bensì tutte le limitazioni, gli ampliamenti e le spiegazioni che sono state aggiunte e inglobate nel diritto comune per le singole materie; De successionibus ab intestato, in Opera omnia, 4° vol., p. 80).
L’esito finale di questo ragionamento, com'è stato affermato in storiografia (Calasso 1951), è una apertura di orizzonti operativi che si riferisce soprattutto ai nuovi rapporti e alle esigenze espresse dal mondo del commercio e ormai entrate a fare parte delle normative locali ed elaborate dalla dottrina: «vulgariter loquendo per ius commune sempre intelligitur quoque omnis doctorum interpretatio» (nella prassi espressiva ormai volgarizzata s'intende che del diritto comune fanno parte anche le interpretazioni dei dottori).
L’opera più conosciuta di Casaregi è Discursus legales de commercio. Essa raccoglie il frutto della sua attività come avvocato e giudice a Genova e a Firenze, e comprende anche sentenze di altri tribunali e pareri di altri autori.
I primi cinquanta discursus vengono stampati a Genova nel 1707. Vi prevale il riferimento ai temi mercantili che, nonostante la mancanza di una sistematicità o di una successione cronologica, si configurano come un blocco piuttosto omogeneo.
I settanta discursus successivi (da 51 a 120), che, insieme ai primi, confluiscono in un'edizione fiorentina del 1719, sono invece per la maggior parte (in particolare gli ultimi quaranta) allegazioni unite senza particolare criterio e senza riguardo alla materia mercantile. Alcuni sono sentenze di tribunali (soprattutto della Rota fiorentina) e pareri legali, non di Casaregi, privi di commento: ci troviamo di fronte a una operazione editoriale che, più che all'unitarietà del tema prescelto, è attenta alla quantità del materiale inserito.
I discursus da 121 a 186, che si aggiungono ai precedenti e completano nel 1729 l’edizione fiorentina, sono invece in generale più attinenti al tema che Casaregi vuole illustrare, cioè il commercio, ma hanno la particolarità di essere in maggioranza sentenze della Rota fiorentina. Sono infatti provenienti da una meditazione collegiale, anche se scritte e motivate da Casaregi. I rimanenti discursus sono ancora interventi pro veritate del nostro autore, in cause soprattutto genovesi, e sentenze di altri tribunali, con poco o nessun commento.
I discursus finali (da 187 a 226) sono aggiunti nell’edizione veneziana delle opere (1740) curata dal fratello Giovanni Bartolomeo e dal giurista e amico Gian Francesco Brandi, i quali, sulla scorta degli appunti dell’autore, corredarono di additiones anche i discursus precedenti. Accanto a decisioni della Rota fiorentina si presentano alcuni pareri e riflessioni su punti o questioni specifiche, ma soprattutto molte sentenze della Rota fiorentina stese da altri. Brandi curò anche indici molto completi che, data la non sistematica trattazione degli argomenti, risultano effettivamente molto utili. Le additiones sono per lo più aggiunte di citazioni o brevi spiegazioni, probabilmente scritte da Casaregi e incorporate dagli editori.
I Discursus sono quindi opera che si è formata alluvionalmente, attraverso progressive stratificazioni. Un giudizio generale deve cogliere soprattutto la sua caratteristica di essere una raccolta di casi pratici, nella tradizione di un filone editoriale specializzato della pubblicazione di consilia, e di non avere mai la pretesa di porsi come una trattazione dottrinale organica: Casaregi non ha fini di sistematicità, ma di utilità per la pratica. Entro questi confini, la sua perizia tecnico-giuridica e la sua esperienza professionale gli consentono approfondimenti teorici importanti per il futuro sviluppo della dottrina commercialistica e chiariscono, inoltre, il suo contributo al processo di autonomizzazione dello ius mercatorum, con il rilievo concesso all’equità, alla buona fede e a particolari prassi negoziali e processuali. Risulta preponderante l’attenzione per il commercio marittimo e sono raggiunti esiti apprezzati dalla dottrina contemporanea soprattutto nelle elaborazioni in tema di avarie e cambi marittimi, di assicurazioni e di girata cambiaria.
La volontà di proporsi come un raccordo tra dottrina e pratica, pur nella disorganicità sistematica, non ha evitato un giudizio negativo su quest’opera, formulato da Levin Goldschmidt (1867) e ripreso da Alessandro Lattes. Esso riflette una valutazione attenta soprattutto ai contributi di sistemazione organica della disciplina mercantile, unita a una considerazione negativa della letteratura giuridica rivolta alla pratica. Basterebbe la fortuna dell’opera presso i contemporanei e i posteri per far sorgere dei dubbi sulla fondatezza di tale giudizio, tuttavia un parere diverso deve soprattutto basarsi su quanto detto relativamente alla struttura, alla formazione e agli scopi dei Discursus, oltre che sulla personalità dell’autore.
Non si può, inoltre, non riconoscere il contributo di Casaregi al processo di completa secolarizzazione del diritto commerciale, con il rifiuto sostanziale delle implicazioni morali, anche se temperato esteriormente dall’ossequio formale per le prescrizioni canoniche. È forte la coscienza dell’esistenza di un territorio operativo che deve essere monopolio dei giuristi, con la conseguenza di mantenere un atteggiamento di diffidenza nei confronti dei mercanti che vogliono ingerirsi in funzioni tecniche (per es. di giudici). Tornano in luce le convinzioni, già espresse, concordando con De Luca, nella sua prima opera, sul ruolo del ceto dei giuristi.
Occorre, infine, rilevare che a un'indubbia capacità di cogliere nei singoli casi proposti i più importanti connotati tecnico-giuridici, Casaregi unisce una cultura commercialistica aggiornata con la dottrina francese, tedesca e soprattutto olandese. La testimonianza più rilevante di tali aperture e attenzioni culturali e disciplinari è la pubblicazione del Tractatus de avariis cum observationibus Simonis a'Leewen et Matthaei de Vicq, in novum Methodum ad faciliora usum ad eodem Ioseph Maria de Casaregis, accomodatus del giurista olandese Quintin Weitsen: l’opera, pubblicata a Genova nel 1707 in appendice ai primi cinquanta discursus, è ristampata nell’edizione fiorentina del 1729 e nell’Opera omnia a Venezia nel 1740. Composta tra il 1554 e il 1563, era stata edita per la prima volta nel 1617, con le note di Simon van Leewen e Matthias de Vicq, fondamentali da un punto di vista dottrinale.
Le citazioni di testi normativi, giuristi e tribunali richiamano un mondo lontano rispetto alla navigazione mediterranea, ma le integrazioni operate costruiscono un universo scientifico e operativo che propone e risolve, in contesti diversi, gli stessi problemi. Gli interventi di Casaregi sono di integrazione di auctoritates dottrinali, di indicizzazione e chiarificazione: è spesso citato il Libro del consolato del mare (o semplicemente Consolato del mare, testo del 14° sec. contenente le regole del diritto comune marittimo del Mediterraneo), ma anche Benvenuto Stracca e la Rota di Genova entrano a fare parte di un panorama scientifico che, con Ugo Grozio (Huig van Groot), John Selden, Johann Marquard e altri, è divenuto ormai patrimonio comune almeno a tutta l’Europa.
Le ultime due opere di Casaregi sono in volgare: la prima si intitola Il Consolato del mare colla spiegazione di Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, ed è stampata per la prima volta a Firenze nel 1719, più volte ristampata (ancora a Torino nel 1911) e compresa nell’Opera omnia. Nella Spiegazione Casaregi vuol risolvere problemi di chiarezza lessicale e dare al testo italiano intellegibilità e logica concettuale. Si tratta di una scelta tematica e ideologica che non è certo riduttiva o limitativa. Nel corso della presentazione dell’opera al lettore, l’autore, ripercorrendo le proprie vicende professionali, spiega che intende illustrare le norme del Consolato, spesso non conosciute o fraintese nella pratica (p. 105). Esisteva, a suo parere, la necessità di una versione del Consolato che risolvesse i dubbi che i testi correnti continuavano a diffondere, alimentando una confusione di indirizzi a cui dava un notevole contributo il modesto livello di eticità e di deontologia degli avvocati della sua epoca (p. 97). Emerge, quindi, un intento quasi didattico – oltre che semplificatorio rispetto agli eccessi editoriali del passato.
L'esito ottenuto è un’operazione letteraria piuttosto singolare, quasi una versione della traduzione italiana del Consolato, condotta seguendo i criteri enunciati da Casaregi: una versione 'chiara', poiché il testo in circolazione, risalente a oltre tre secoli prima, conteneva oscurità di senso e spesso di logica (ed egli provvede a trasporre il tutto in un linguaggio molto lineare); una versione 'puntuale', e, in effetti, la fedeltà al testo, che egli ha per le mani anche in spagnolo e in francese, è pressoché completa; infine, una versione 'succinta', che ottiene omettendo alcuni brani del Consolato che hanno un carattere meramente esplicativo e discorsivo. Il tutto è integrato con scarni riferimenti bibliografici, in maggioranza richiami alle opere di Carlo Targa e di altri marittimisti e ai commenti al Consolato.
Il maggiore problema che Casaregi si pone e che deve risolvere con la sua Spiegazione, quindi, è quello di fare meglio conoscere, circolare e applicare questo testo. La fortuna della Spiegazione (ormai il Consolato sarà stampato con questa integrazione), pur nella considerazione dei limiti dell’intervento di Casaregi, è un'ulteriore riprova del suo atteggiamento di disponibilità quasi didattica nei confronti della pratica e dei suoi problemi. È un’operazione modesta, ma che pone nelle mani degli operatori del diritto, uno strumento finalmente chiaro.
Da ultimo va ricordato Il Cambista istruito per ogni caso de’ fallimenti o sia istruzione per le piazze mercantili, edito a Firenze nel 1723 e nel 1729 (con integrazioni), a Venezia nel 1737 e nel 1740, nell’Opera omnia, un'«opera pratica e legale», come egli stesso la definisce. Nell’edizione del 1723 vi è una Giunta d’alcune decisioni confacevoli alla materia della decozione de’ mercanti, che comprende due decisioni della Rota romana, sei della Rota fiorentina con Casaregi uditore, e un’integrazione ai discursus 59, 60 e 61.
Casaregi tende a chiarire alcuni punti controversi a proposito del rapporto tra fallimento e lettera di cambio e a difendere il più possibile l’elemento di buona fede dei negozi mercantili, rispettando ancora una volta le proprie scelte dottrinali. Anche il fallimento si è proposto come uno degli istituti più innovativi introdotti dalle prassi contrattuali e processuali medievali, e Casaregi, ancora una volta, fa emergere le novità giurisprudenziali e dottrinali più significative al fine di migliorare il funzionamento del commercio, considerato uno dei motori più importanti dell’economia della sua epoca. Egli stesso formalizza questo suo originale modo di essere scientifico e dottrinale, pregando i suoi lettori di voler riconoscere in lui
un vementissimo desiderio di agevolare altrui lo studio, e la cognizione delle mercantesche materie, quanto universali, e necessarie, altrettanto, a dir vero, ne’ nostri paesi, o molto ignorate, o poco discusse, e con equivoci spesse volte dal mal uso introdotti, confusamente trattate (Il Consolato del mare colla spiegazione, 1719, p. 106).
La capacità di Casaregi di integrare dottrina e pratica colpirà Michele de Jorio, un famoso marittimista napoletano compilatore di un ricco e complesso testo di codice marittimo, il Codice Ferdinando o Codice marittimo compilato per ordine di S. M. Ferdinando IV (1781), che a proposito dell’Opera omnia di Casaregi scrive:
La materia dell’Assicurazioni delle navi, de’ noli, de’ getti, delle avarie, o sia delle contribuzioni, delle prede, e de’ cambi marittimi, vi è ben trattate e con tutta la cognizione. Chi ama la pratica di tali cose, legga, e rilegga quest’opera, che se ne troverà assai contento, e sulla mia parola potrà fare una luminosa comparsa, o nella difesa, o nella giudicatura delle cause marittime (cit. in Moschetti 1979, 1° vol., p. 451).
De Jorio coglie con esattezza le caratteristiche della personalità scientifica di Casaregi, che coniuga la completezza dottrinale con la capacità di calarsi nella pratica dei problemi legati alla navigazione e al commercio marittimo, ma nel suo invito rivolto ai neofiti che si accostano alla materia si coglie anche l’apprezzamento per una funzione quasi didattica degli scritti del giurista genovese e del suo spirito di servizio nei confronti della comunità dei giuristi.
Elucubrationes ac resolutiones in aliquot et ad integra statuta de decretis ac de successionibus ab intestato Serenissimae Reipublicae Genuensis, Genuae 1697.
Discursus legales de commercio, Genuae 1707; 3 voll., Florentiae 1719, 1729.
Il Consolato del mare colla spiegazione di Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, Firenze 1719.
Il Cambista istruito per ogni caso de’ fallimenti o sia istruzione per le piazze mercantili, Firenze 1723, 1729, Venezia 1737.
Opera omnia, 4 voll., Venetiis 1740.
L. Goldschmidt, Die Werke des Casaregis, «Zeitschrift für das Gesammte Handelsrecht», 1867, 10, pp. 468 e seguenti.
E. Bensa, Il diritto marittimo e le sue fonti, Genova 1889, p. 36.
F. Calasso, Introduzione al diritto comune, Milano 1951, p. 74.
V. Piergiovanni, Casaregi Giuseppe Lorenzo Maria, in Dizionario biografico degli Italiani, Istituto della Enciclopedia Italiana, 21° vol., Roma 1978, ad vocem.
C.M. Moschetti, Il Codice marittimo del 1781 di Michele De Jorio per il Regno di Napoli. Introduzione e testo annotato, 2 voll., Napoli 1979.
V. Piergiovanni, Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi. Appunti per una biografia, «Materiali per una storia della cultura giuridica» 1979, 9, pp. 289-327.
J. Hilaire, Introduction historique au droit commercial, Paris 1986, passim.
V. Piergiovanni, Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno, in Digesto. Quarta edizione, Sezione commerciale, 4° vol., Torino 1989, ad vocem.
A. Iglesia Ferreirós, Il Libro del Consolato del mare, «Rivista internazionale di diritto comune», 1995, 6, pp. 81-125.
Il Libro del Consolato del mare. Appendice, «Rivista internazionale di diritto comune», 1996, 7, pp. 307-69.
G. Corrieri, Il Consolato del mare. La tradizione giuridico-marittima del Mediterraneo attraverso un’edizione italiana del 1584 del testo originale catalano del 1484, Roma 2005, passim.
V. Piergiovanni, La 'Spiegazione' del Consolato del mare di Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2006, 36, pp. 15-27.
A. Iglesia Ferreirós, Del 'mare internum' al 'mare Mediterraneum': su 'ius maritimum', in Un mar de leyes. De Jaime I a Lepanto, Exposición, del 4 de diciembre de 2008 al 15 de febrero de 2009, a cura di D. Durán i Duelt, Barcelona 2008, pp. 185-94.