ERMINI, Giuseppe Rufo
Nacque a Roma il 20 luglio 1900 da Filippo, di famiglia borghese di solida e rigorosa tradizione cattolica, e da Adele Santambrogio. Dal padre Filippo, docente di letteratura latina medievale nell'università di Roma, derivò l'amore per gli studi storici. Concluse le secondarie al liceo romano "Ennio Quirino Visconti", l'E. si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza laureandosi in storia del diritto italiano, di cui era titolare Francesco Brandileone, con una tesi su Giovanni da Legnano, giurista di diritto comune del sec. XIV.
Alla indagine concernente le molteplici tendenze speculative di Giovanni da Legnano, applicate ai campi più diversi, quali la filosofia morale e la teologia, ma anche l'astronomia e l'astrologia, si affiancava la ricerca per approfondire il ruolo del giureconsulto nello svolgimento della sua attività pubblica, nella città di Bologna, caratterizzata da una situazione politica di particolare complessità.
L'E. si soffermava in particolare sui Trattati della guerra e della pace, dei quali avrebbe poi curato l'edizione critica: dal confronto del pensiero di Giovanni da Legnano con l'opera dei suoi contemporanei traeva un complessivo quadro informativo e critico degli aspetti politico-giuridici e sociali dell'epoca (Itrattati della guerra e della pace di Giovanni da Legnano, in Studi e memorie per la storia dell'università, VIII [1928]).
Dalle opere di carattere più strettamente giuridico l'E. mise soprattutto in luce il complesso nodo giurisdizionale del rapporto tra diritto civile e diritto canonico, inteso quest'ultimo sia in senso stretto, in quanto diritto territoriale applicato nelle terre della Chiesa, sia in senso universale, con particolare riguardo agli inevitabili conflitti di competenze insorgenti al momento della applicazione delle norme, che trovava la sua naturale sede dibattimentale avanti i tribunali della Curia romana.
Si delineava così il tema che sarebbe stato centrale nel procedere delle ricerche dell'E.: il problema del diritto comune, delle sue origini, della duplicità della sua natura - laicale ed ecclesiastica insieme -, del suo progressivo modificarsi nelle diverse aree di vigenza. Conseguita la libera docenza nel 1926, fu incaricato di storia del diritto italiano ad Urbino e, l'anno successivo, vinto il concorso a cattedra, venne chiamato ad insegnare storia del diritto italiano nella università di Cagliari, ove rimase sino al 1931, esercitando anche le funzioni di preside della facoltà giuridica, per trasferirsi nel 1932 alla cattedra di storia del diritto italiano dell'università di Perugia.
Intorno agli inizi degli anni Trenta si riaccendeva l'interesse degli studiosi sul tema del diritto comune, suscitato anche dalle iniziative degli storici del diritto romano. Ma sin dal 1921 Francesco Brandileone aveva tenuto a sottolineare l'importanza dell'elemento romano nella storia del diritto italiano. Nel 1931 si teneva il secondo congresso nazionale di studi romani sul tema del valore della codificazione giustinianea rispetto agli sviluppi della giurisprudenza classica e postclassica. In quella sede Carlo Calisse, adombrando appunto l'esistenza di un diritto comune pontificio, con caratteristiche proprie determinate dalla prevalenza canonistica sull'elemento romano-giustinianeo, auspicava che l'Istituto di studi romani, promotore del congresso, avviasse iniziative di studio e di ricerca per approfondire il tema del diritto comune, considerato centrale nell'ambito della storia del diritto.
L'E., membro, in qualità di segretario, della commissione per lo studio del diritto comune pontificio, nominata in quella occasione (ne facevano parte anche Vittorio Scialoja, Salvatore Riccobono e Evaristo Carusi), pubblicava nel 1934 la Guida bibliografica per gli studi di diritto comune pontificio (Bologna 1934), poi seguito da Il diritto comune pontificio e la sua bibliografia (Roma 1934).
L'opera, strumento indispensabile per lo studio del diritto comune negli Stati della Chiesa, si articola in tre grandi sezioni. Nella prima sono registrate 845 opere di giureconsulti che avevano affrontato il problema in sede dottrinale; nella seconda si allinea la giurisprudenza delle "rote" di Roma, Bologna, Ferrara, Macerata, Perugia, Avignone; nella terza si trova la bibliografia sulla rota e sugli autori, l'elenco degli scritti che trattarono della organizzazione istituzionale e delle competenze giurisdizionali della Sacra Rota di Roma nonché delle compilazioni di prassi e di sentenze.
Il lavoro dell'E. si poneva così sulla linea dottrinale del Calisse, teorizzando la particolare fisionomia che il diritto comune aveva assunto nell'ordinamento pontificio, ove l'elemento romanistico vi svolgeva un ruolo integrativo o suppletivo rispetto al diritto canonico, al quale era assicurata un'ampia sfera di giurisdizione anche nell'ambito civilistico, ogni qual volta si profilasse l'eventualità di violazione di norme morali o comunque di conflitti attinenti alla materia spirituale. In tale ottica, il "diritto comune pontificio" rappresentava altresì il risultato di un graduale processo di elaborazione e di trasformazione dello ius, prodotto dalle mutate esigenze giuridiche e sociali dei tempi, ma anche dalla attività dei tribunali rotali, e in particolare della Rota romana oltreché dei giureconsulti: ne derivava la funzione decisiva della giurisprudenza nel conferire, anche a livello locale, una nuova fisionomia alla normativa romano-giustinianea, adattandola alle diversificate realtà politiche locali. Così configurato, il "diritto comune pontificio" nella interpretazione dell'E. non apparteneva solo all'ordinamento dello Stato ecclesiastico ma, in quanto promanato dalla suprema autorità della Chiesa, assumeva "anch'esso" un ruolo universale, come il diritto imperiale.
Le riflessioni dell'E. intorno alla particolare natura del "diritto comune pontificio" si riallacciavano ad una più vasta visione del diritto inteso come prodotto della unificazione del diritto romano imperiale e del canonico, congiuntamente operanti. Concezione questa riconducibile ad una visione unitaria della monarchia universale, imperiale e pontificia, costituita da due ordinamenti sovrani e universali, sia pure giurisdizionalmente autonomi, della quale l'utrumque ius non era se non la conseguente espressione normativa.
Nel congresso giuridico internazionale indetto dal Pontificium Institutum utriusque iuris nel 1934, per il VII centenario della promulgazione delle Decretali di Gregorio IX e del XV secolo dalla promulgazione del Codice di Giustiniano, l'E. ribadì questi concetti. Con la sua relazione (Ius commune e utrumque ius, in Acta Congressus internationalis, Romae, 12-17 nov. 1934, II, Romae 1935) egli ritornava sul tema del significato dello ius commune, sinergia del diritto romano-giustinianeo e del diritto canonico, posti in un rapporto di stretta complementarietà, specularmente alla istanza teologico-filosofica medievale della reductio ad unum, non solo in ordine ai valori, alla cultura e alla visione del mondo, ma anche e soprattutto alle due supreme potestà universali. Al di là delle dispute e delle concettualizzazioni, egli avrebbe continuato ad approfondire la produzione giurisprudenziale e l'attività dei tribunali nel dirimere questioni attinenti a problemi concreti, in un programma di ricerca sperimentale volta all'indagine sui singoli istituti giuridici, come testimoniano le sue ricerche successive.
Nel 1943 pubblicava il Corso di diritto comune, che nel '46 conobbe una successiva edizione riveduta e ampliata (poi riedita a Milano nel 1962).
In questo testo l'E. raccoglieva in un organico disegno l'insieme delle sue riflessioni, ripercorrendo tutta la problematica attinente al diritto comune, dalla genesi allo sviluppo, dall'analisi dei suoi elementi costitutivi alle fonti e alla dottrina. Ne emergeva un tracciato nel quale alla considerazione della relatività del concetto storico del diritto comune, via via modificato in rapporto ai tempi, ai luoghi e agli ordinamenti "particolari", si affiancava il riconoscimento della sua assoluta preminenza, a partire dal XII secolo, in quanto norma vigente dell'ordinamento universale dell'Impero. Concetto questo che l'E. riprendeva nel '44 con la conferenza Tradizione di Roma e unità giuridica europea (in Archivio della R. Soc. romana di st. patria, LXII [1944], pp. 45-93), che egli tenne nella Deputazione romana di storia patria per celebrare la liberazione della capitale.
Nel 1944 veniva nominato commissario, poi rettore dell'università di Perugia.
La tradizione cattolica della famiglia, l'esempio dell'attività paterna nel partito popolare, lo portarono naturalmente sulla ribalta politica. Nel 1946 fu candidato a Perugia nelle liste della Democrazia cristiana e fu eletto all'Assemblea costituente. Non fece parte della Commissione dei settantacinque, ma partecipò al dibattito generale sul progetto di costituzione, segnatamente in tema di diritto allo studio (Atti dell'Assemblea costituente, sedute del 29 e 30 apr. 1947, II, pp. 1295 s., 1308), su cui sarebbe tornato nel saggio Note sui rapporti tra Costituzione e scuola (in Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea costituente, III, Firenze 1968, pp. 53 ss.). La scuola e l'università furono del resto i temi costanti e preminenti della sua attività parlamentare fin dalla prima legislatura (si vedano in particolare i suoi due discorsi parlamentari in Atti parlamentari della Camera dei deputati, Discussioni, 1ªlegislatura, sedute del 28 sett. 1950, pp. 22165 ss., e del 3 ott. 1951, pp. 30900 ss.) svolgendo rispetto ad essi ruoli di grande rilievo politico (fu tra l'altro più volte relatore dei bilanci del ministero della Pubblica Istruzione).
Pur essendo assai poco uomo di partito, non fu neppure semplicemente un notabile locale, per la sua statura intellettuale e per il prestigio conseguito nell'attività parlamentare e nella sua lunga permanenza come rettore alla guida dell'ateneo perugino. Notabilare fu piuttosto il rapporto che ebbe con il suo partito, nelle forme della tradizione popolare, che lo legarono al "centrismo" degli Scelba, Pella, Lucifredi, Bettiol e Scalfaro, fedele a quella posizione per costume, prima ancora che per adesione politica (lo troviamo ancora al IX congresso della DC nel settembre 1964 tra i firmatari della mozione di "centrismo popolare"). Non fece del resto, se non occasionalmente, parte di organi di partito (fu dirigente centrale dell'ufficio per le attività culturali della DC dal 1951 al 1953 e partecipò nel 1965 come esperto della DC agli incontri tra i partiti della coalizione di governo sulla scuola: Da Milano, I, pp. 538, 593, 637; II, pp. 1952, 1954 s.).
Di rilievo sono invece i suoi incarichi di governo e parlamentari (venne eletto dalla I alla IV legislatura alla Camera dei deputati nel collegio di Perugia-Terni; nel 1968 lasciava la Camera e si candidava, sempre a Perugia, in un collegio del Senato, risultando primo dei non eletti, mentre nel 1972 venne eletto al Senato). Nel primo governo Fanfani veniva nominato sottosegretario alla presidenza, con la delega allo spettacolo; M. Scelba, nel governo da lui presieduto, inizialmente lo riconfermava in tale incarico e poi, in seguito alle dimissioni di Attilio Piccioni da ministro degli Affari esteri, sostituito da Gaetano Martino, il 19 sett. 1954, lo faceva subentrare a quest'ultimo come titolare del ministero della Pubblica Istruzione.
Vennero ponendosi allora i primi problemi relativi alla scuola dell'obbligo, che dovevano poi sfociare nella riforma del 1962 (l'E. promosse in particolare una riforma dei programmi, che manteneva diversificati gli indirizzi degli ultimi tre anni della scuola dell'obbligo, suscitando polemiche a sinistra: vedi D. Bertoni Jovine, Gli equivoci dei programmi Ermini, in Rinascita, XVII [1960], 3, pp. 201 ss.), e si manifestò una considerazione nuova verso quelli dell'università, per l'aumento notevole della popolazione studentesca e i problemi sia di adeguamento delle strutture sia di diritto allo studio, che ne conseguivano.
L'E. seguì i primi passi già fatti dal suo predecessore su questi temi, con una linea di moderata apertura (Froio, 1968, p. 44), che ne fece, anche dopo la caduta del ministero Scelba (22 giugno 1955), uno degli interloqutori principali di questi dibattiti. Va ricordato, tra gli altri, il suo intervento nella prima importante discussione parlamentare dal dopoguerra sui temi dell'università (in Atti parlamentari della Camera dei deputati, Discussioni, 2ª legislatura, seduta del 14 luglio 1956).
Nel 1958 veniva eletto presidente della commissione Pubblica Istruzione della Camera dei deputati, di cui era stato membro dal 1948. Fu allora relatore di maggioranza del Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969 (s. 1, 1958), approvato dal Parlamento nel giugno del 1959, nella forma ridotta di un piano di spesa per il triennio 1962-65.
Come l'E. sottolineava nella sua relazione, "sebbene il piano non tratti di ordinamenti e di programmi di studio e di insegnamento, e cioè di una riforma scolastica, tale riforma tuttavia il piano stesso sottintende e sollecita" (p. 17). I profili di una riforma erano del resto in parte già maturati nel dibattito, in relazione alla migliore organizzazione della ricerca, dell'ampliamento delle discipline oggetto di insegnamento e della distinzione dei titoli scientifici da quelli professionali (si veda l'intervento dell'E. in Atti parlamentari della Camera dei deputati, Discussioni, 3ª legislatura, seduta del 17 giugno 1959).Fu in effetti la legislatura seguente ad affrontare questi problemi sotto l'angolo visuale della "riforma" e l'E. fu protagonista di questa stagione, occupando nuovamente il ruolo chiave di presidente della commissione Pubblica Istruzione della Camera dei deputati, che divenne la sede primaria del confronto, soprattutto delle posizioni interne alla maggioranza, tra i democristiani e i socialisti, che vi erano rappresentati da Tristano Codignola.
Quella IV legislatura, che era stata preannunciata come la "legislatura della scuola", sortì in effetti grandi dibattiti e poche risoluzioni. La riforma della scuola media unica risaliva al 1962, quella della secondaria superiore rimase bloccata, mentre fu fatto uno sforzo decisivo per l'università, che sarebbe approdato nella formulazione del progetto di legge 2314 presentato dal ministro Luigi Gui, poi definitivamente bloccato, lungo il suo iter parlamentare, nel febbraio 1968, allo scadere della legislatura, tra reticenze e "preoccupazioni" conservatrici e la contestazione studentesca, che chiedeva "qualcosa di più radicale" (si veda l'intervista all'E. di L. Jannuzzi, Barricate in facoltà, in L'Espresso, 19 marzo 1967).
L'E. diede un notevole contributo alla formulazione della 2314, essendo stato, tra l'altro, anche il presidente della Commissione nazionale di indagine sulla scuola (istituita dalla legge 1073 del luglio 1962, che terminò i suoi lavori nel 1965: vedi in proposito le conclusioni dell'E. in Istituto per la documentazione e gli studi legislativi [ISLE], Per il rinnovamentodell'università italiana, atti del Convegno, 1-2 apr. 1965, X, Roma 1965, pp. 10-25). Fu quindi a fianco di Gui nel corso di tutta la lunga fase di gestazione della riforma. Essa costituiva un punto assai avanzato e funzionale di mediazione, che rispecchiava bene la più che decennale riflessione dell'E. su questi temi, da un lato rispetto all'urgenza di un rinnovamento degli studi universitari, e soprattutto di un adeguamento di questi alle esigenze ormai manifeste di un'università di massa e di una ricerca più strettamente legata agli obiettivi di sviluppo industriale del paese, dall'altro nei riguardi delle istanze più conservatrici della tradizione accademica.
Le innovazioni di maggior rilievo venivano soprattutto introdotte nella organizzazione scientifica e didattica, con la configurazione dei dipartimenti e la distinzione tra titoli scientifici e professionali, e nelle forme nuove di partecipazione agli organi di governo dell'università, che vi erano previste, nonché nel regime di incompatibilità tra funzioni docenti e di ricerca scientifica e attività professionale (La riforma universitaria al voto di Montecitorio, in Il Mulino, XVI [1967], pp. 579 ss.). Propositi che avrebbero trovato attuazione poi solo oltre un decennio più tardi, in un quadro mutato, essendo già profondamente modificati i criteri di accesso agli studi universitari e compromessa una rigorosa selezione del personale docente, con riflessi irreversibili in tema di disciplina dei concorsi, funzione e composizione degli organi di un governo universitario, nonché inquadramento delle carriere e degli organici.
Notevole lungo tutti questi anni l'opera dell'E. come rettore dell'università di Perugia, carica che tenne ininterrottamente dal 1943-44 al 1953-54 e dal 1955-56 al 1975-76, e di cui un primo significativo bilancio si può trarre dai suoi stessi documentati discorsi inaugurali degli anni accademici, pubblicati nell'Annuario dell'università di Perugia. Fu capace amministratore e seppe procurarsi tutti gli appoggi pubblici necessari per sostenere la crescita delle istituzioni universitarie perugine. Alla fine degli anni '60 queste avevano assunto già le dimensioni di una grande università per il numero delle facoltà e dei corsi di laurea istituiti, a cui mancavano solo gli indirizzi di ingegneria per dirsi pressoché completa, mentre per numero di studenti si configurava di media grandezza con i suoi 20.000 iscritti.
Si determinò così un'espansione dell'edilizia universitaria, che l'E. seppe coniugare con le esigenze urbanistiche della città, interessando sia il centro storico, attraverso il recupero di numerosi fabbricati, sia realizzando fuori di esso la costruzione di nuovi edifici, ispirati a criteri razionali e funzionali.
L'impatto sul tessuto economico e sociale cittadino fu notevole, ma abbastanza armonico, essendosi preoccupato l'E. anche di decentrare numerose iniziative in altre località dell'Umbria, direttamente collegate con l'ateneo di Perugia, o indirettamente come l'istituzione a Spoleto nel 1953 del Centro italiano di studi per l'Alto Medio Evo (nel suo ambito l'E. diresse sino al 1977 le annuali "settimane di studio", che ebbero notevole rilievo scientifico, mentre va ricordato anche il convegno da lui promosso a Perugia nel 1950 per il IV centenario di Bartolo da Sassoferrato) e in seguito a Todi quella del Centro di studio sulla spiritualità medioevale, mentre ad Assisi veniva sostenuto il rilancio della Società internazionale di studi francescani (si vedano gli scritti dell'E., in Dalle trincee dello spirito in saio francescano, Manifestazioni della sala francescana di cultura nel quinquennio 1960-1964, San Damiano 1968, pp. 306 ss., 491 ss.).
L'attività politica e le energie profuse alla guida dell'università perugina non interruppero i suoi studi, anzi furono per certi versi stimolo di nuove suggestioni di ricerca. Già nel 1942 aveva affrontato il tema del Concetto di "Studium generale" (in Archivio giuridico "F. Serafini", CXXVII-CXXVIII [1942], pp. 3-24, poi in Scritti di diritto comune, a cura di D. Segoloni, Padova 1976, pp. 213-242), dove egli si proponeva di affrontare l'argomento non solo attraverso l'esame critico delle diverse interpretazioni dottrinali, ma anche risalendo alle fonti e alle origini della stessa dottrina.
In questa'ottica, lo Studium generale si situava quale "alta scuola della monarchia universale, imperiale e pontificia, romana e cristiana", la cui funzione non era limitata a fornire risposte alla "esigenza di conoscere e chiarire il testo e il significato delle fonti giuridiche romano-canoniche", ma si estendeva alla elaborazione per via interpretativa di un diritto "che risultasse effettivamente rispondente alle necessità della monarchia universale".
Stabiliva inoltre un nesso preciso fra lo Studium generale e la monarchia universale, che trovava conferma, a suo avviso, nella ricerca, da parte dei giuristi, della origine e della legittimazione degli Studia nei quali operavano, proprio in quel diritto romano riproposto come norma vigente dell'Impero.
Nel 1946 facevano seguito i lavori sullo Studio perugino nel Cinquecento (in Boll. della Deput. di st. patria per l'Umbria, XLIII [1946], pp. 9-21, poi in Scritti di diritto comune, cit., pp. 267-282) e infine, nel '47, la grande Storia della università di Perugia (Bologna), che ebbe nel 1971 a Firenze una seconda e ampliata edizione. In questa opera conclusiva l'E. sottolineava in particolare il ruolo svolto da grandi giuristi quali Iacopo da Belviso, Cino da Pistoia, Bartolo da Sassoferrato, Baldo degli Ubaldi. In quegli stessi anni, tra il 1970 e il 1975, tenne anche corsi di iuscommune presso l'Institutum utriusque iuris della Pontificia Università lateranense in Roma.
La direzione del Nuovo Savigny incaricava nel 1975 l'E. di trattare il tema del diritto comune e degli iura propria nelle terre della Chiesa. Egli elaborò allora il saggio Diritto romano comune e diritti particolari nelle terre della Chiesa (in Ius Romanum Medii Aevii, 5.2.c., Mediolani 1975, poi in Scritti di diritto comune, pp. 129-208), ripercorrendo il cammino del potere temporale della Chiesa e riallacciandosi ai primi temi del diritto comune e dei conflitti insorgenti tra le diverse giurisdizioni esercitate da monarchie, principati, Comuni e financo corporazioni.
Era l'occasione per ritornare sul tema centrale della sua riflessione storiografica intorno al sistema delle fonti del diritto comune, che si arricchiva delle seguenti riflessioni: il diritto comune degli Stati ecclesiastici non poteva identificarsi con quello della monarchia universale, ma con quello emanato dal pontefice come principe temporale. Il diritto romano comune, pur presente nell'ordinamento, si poneva con una esclusiva funzione sussidiaria e destinato a regolare la materia civile. In questo senso assumeva carattere di diritto primario dello Stato la normativa degli statuti e degli ordinamenti di città, comunanze, ville e corporazioni: tutte universitates in possesso dello iusstatuendi. La conformità all'ordinamento superiore della Chiesa conferiva a questa normativa la prevalenza, in sede di applicazione, su ogni altra norma e dunque anche sullo stesso diritto comune imperiale. Questa preminenza del diritto particolare portava poi l'E. a dare particolare rilievo, a partire dal sec. XV, al ruolo giurisdizionale unificante della Rota romana.
L'attività di storico aveva portato l'E. alla presidenza della Giunta centrale per gli studi storici, da lui rappresentata nel Comité international des sciences historiques. Tra gli altri numerosi suoi incarichi fu consigliere della sacra congregazione dei Seminari e delle Università e presidente dell'Istituto cattolico dell'educazione, espresso dall'Azione cattolica italiana.
L'E. dedicò anche una particolare attenzione ai problemi della tutela ambientale e dei beni culturali dell'Umbria e, tra le tante iniziative, quella di maggior rilievo fu la legge speciale per la salvaguardia del carattere storico, monumentale ed artistico della città e del territorio di Assisi, da lui promossa e fatta approvare nel 1957. Nell'ultima sua legislatura (1972-1976) al Senato fu di nuovo membro della commissione Pubblica Istruzione, che era presieduta da Giovanni Spadolini, e fu relatore di maggioranza per la legge istitutiva del ministero dei Beni culturali, quando quest'ultimo ne era diventato il ministro incaricato nel IV governo Moro.
L'E. morì a Roma il 21 maggio 1981.
L'elenco dei saggi di storia e di diritto dell'E. è pubblicato nel cit. Scritti di diritto comune, a cura di D. Segoloni, Padova 1976, pp. IX-XIV.
Bibl.: Numerose testimonianze e puntualizzazioni biografiche si trovano nel volume dedicato all'E. di Aracoeli, periodico della famigliaErmini, IV (1981), 3, e nell'Università, periodico di informazione dell'Ateneo di Perugia, I (1983), 7, nonché il Ricordo di G.E., nella giornata inaugurale del Centro di studi internazionali, Ferentino, 10 marzo 1988, Roma s. d., in cui è da segnalare D. Segoloni, G. E.: il messaggio dei suoi scritti e delle sue opere, p. 210. Negli Atti del Convegno di studi in onore di G. E. (Perugia, 30-31ott. 1976), pubblicati dagli Annali della facoltàdi giurisprudenza di Perugia, n. s., VI (1981), i contributi di G. Astuti, Ilcontributo di G. E. agli studi di diritto comune, pp. 3-23; G. Arnaldi, G. E. e lo Studium generale, pp. 27-33; G. Cassandro, La genesi del diritto comune, pp. 53-91; si veda inoltre Atti e doc. della DC, 1943-1967, a cura di A. Da Milano, I-II, Roma 1968, ad Indices; F. Froio, Università e classe politica, Milano 1968, passim; A. Spirito, G. E., un grande rettore, in Rivista di biologia della università di Perugia, XXIV (1981), 3, pp. 275 ss.; C. Dozza, Commemor. di G. E., in Annuario dell'Univ. degli studi di Perugia, 1981-1982, pp. XXXIII-LXVI; G. Moschetti, G. E. (1900-1981), in Riv. di studi romani, XXX (1982), 2, pp. 239 s.; R. Morghen, Ricordo di G. E., in Boll. dell'Ist. storico ital. per il Medio Evo e Archivio muratoriano, XC (1982-83), pp. 355-360; C. G. Mor, Ricordo di G. E., in Gli Slavi occidentali e meridionali nell'Alto Medio Evo. Settimane di studio del Centro ital. di studi sull'Alto Medio Evo (15-21 apr. 1982), XV-X, 1, Spoleto 1983, pp. 51-57; T. Codignola, Per una scuola di libertà. Scritti di politica educativa (1947-1981), Firenze 1987, ad Indicem.