Giustiniano e il Corpus Iuris Civilis
Il contributo è tratto da Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco, edizione in 75 ebook
L’opera di codificazione intrapresa da Giustiniano non risponde unicamente allo scopo pratico di riordinare il diritto vigente, ma è parte di un’opera assai più ampia fondata sull’ideale di un impero cristiano universale. La codificazione, a seguito della sua riscoperta a partire dal X secolo d.C., costituisce la base della tradizione giuridica europea continentale.
Flavio Pietro Sabbazio Giustiniano, nato in Illiria nel 482 d.C., sale al trono di Bisanzio nel 527 e regna fino alla morte, nel 565. Giustiniano non si limita a difendere il fianco orientale dell’impero contro i Persiani ma intraprende la riconquista di larga parte dei territori dell’impero d’Occidente. Fra il 533 e il 561 i suoi generali, Belisario e Narsete, riescono a riconquistare tutta l’Italia, inclusa Roma, parte della Spagna e dell’Africa del Nord. Contemporaneamente, Giustiniano dà vita ad un’articolata politica religiosa, mirante alla repressione delle eresie e all’unità della Chiesa. Tanto le campagne militari che la politica religiosa da lui perseguita si spiegano con il desiderio di ricostituire un impero universale fondato sulla fede cristiana: al medesimo scopo risponde la grandiosa opera legislativa da lui intrapresa.
Con la costituzione imperiale del 13 febbraio 528, intitolata Haec quae necessario, l’imperatore dispone la costituzione di una commissione di dieci membri con il compito di riordinare il materiale legislativo precedente e di giungere alla redazione di un codice contenente in modo ordinato le leggi imperiali ancora vigenti, dette costituzioni: la più antica costituzione contenuta nel Codex è dell’epoca di Adriano. La base di partenza per la redazione del nuovo codice è indicata nel codice di Teodosio (pubblicato dall’omonimo imperatore nel 438) e nelle due raccolte di leggi composte alla fine del III secolo d.C. note, dai nomi dei loro estensori, come Codex Gregorianus e Codex Hermogenianus. Il primo codice di Giustiniano, poi sostituito da una seconda redazione, viene redatto assai rapidamente e promulgato il 9 aprile del 529. Questa edizione del codice non ci è pervenuta.
Il 15 dicembre del 530, con la costituzione intitolata Deo auctore, Giustiniano dà il via ad una seconda, più ambiziosa compilazione: egli affida a Triboniano, quaestor sacri palatii, l’incarico di nominare una commissione di giureconsulti per procedere alla redazione di una raccolta degli scritti degli antichi giuristi. Più di 1600 libri di una quarantina di giureconsulti vengono spogliati, estraendone i brani ritenuti utili per l’interpretazione e l’applicazione del diritto vigente: l’autore maggiormente presente nel Digesto è Ulpiano. Alla commissione è data facoltà di modificare ed emendare i testi antichi, eliminando le parti contraddittorie, cancellando o rinominando gli istituti non più attuali: in sostanza i testi vengono interpolati per adattarli ed uniformarli al diritto vigente. La compilazione della giurisprudenza vede la luce – con il nome di Digesto o Pandette – il 16 dicembre 533, quando con la Costituzione Tanta il testo viene promulgato ed acquisisce forza di legge. Il Digesto consta di 50 libri, a loro volta suddivisi in titoli, contenenti i frammenti estratti, ad opera della commissione, dai testi dei giuristi romani.
Mentre l’opera di redazione del Digesto è ancora in corso, Giustiniano ordina allo stesso Triboniano ed ai professori di diritto Teofilo e Doroteo (anch’essi facenti parte della commissione incaricata di lavorare al Digesto), di procedere alla stesura di un manuale giuridico di base, adatto a chi deve iniziare lo studio del diritto. Si tratta delle Istituzioni di Giustiniano (Institutiones), pensate per rimpiazzare quelle di Gaio, risalenti al II secolo d.C. Anch’esse – come il Digesto – sono composte con metodo compilativo, attingendo allo stesso Gaio e ad analoghi manuali di Marciano, Paolo, Ulpiano e altri. A differenza che nel Digesto, nelle Istituzioni le fonti non sono indicate ed i testi sono adattati alla prima persona singolare per fare apparire il tutto come un discorso dell’imperatore. L’opera ha una struttura non dissimile dalle Istituzioni di Gaio e consta di quattro libri, suddivisi in titoli, concernenti rispettivamente le persone (I), le cose, i diritti reali ed il testamento (II), le successioni intestate e le obbligazioni da contratto (III) e infine le obbligazioni da delitto e le azioni (IV). Con la stessa costituzione che promulga il Digesto (Tanta, del 533), Giustiniano conferisce valore normativo anche alle Istituzioni.
Nel corso della redazione del Digesto e delle Istituzioni la produzione legislativa da parte dell’imperatore non si arresta certo, anche per risolvere i problemi emersi nel corso della compilazione stessa. Ciò rende precocemente superato il codice del 529: di qui l’esigenza di produrne un secondo, più completo, che è poi quello a noi pervenuto (detto Codex repetitae praelectionis). Esso viene redatto in pochi mesi e promulgato il 17 novembre del 534 con la costituzione Cordi. È un’opera in 12 libri suddivisi a loro volta in titoli e contenente la legislazione imperiale ordinata cronologicamente. Anche nella redazione del Codice la commissione incaricata della sua estensione modifica i testi raccolti, abbreviandoli e adattandoli. Il primo libro è dedicato alle fonti del diritto, al diritto ecclesiastico e alle autorità dell’impero. Quelli dal II all’VIII coprono il diritto privato, il IX il diritto criminale e quelli dal X al XII il diritto dell’amministrazione e delle finanze pubbliche.
Con il 534 si conclude dunque l’opera di codificazione intrapresa da Giustiniano; non si termina però la sua attività come legislatore, poiché nel successivo trentennio vedono la luce numerose nuove costituzioni imperiali, in lingua greca e latina, note con il nome di Novelle (Novellae constitutiones). Di queste furono fatte diverse raccolte ad opera di privati, la più antica delle quali è l’Epitome di Giuliano (Epitome Iuliani) del 555. La più importante raccolta di Novelle e la più completa risale alla fine del VI secolo; essa comprende 168 costituzioni nel testo originale.
Dopo la fine del regno di Giustiniano la codificazione giustinianea scompare abbastanza rapidamente dalla cultura giuridica delle aree che un tempo erano parte dell’impero d’Occidente; progressivamente riscoperta a partire dal X secolo e grazie allo studio profuso su di essa in primo luogo da parte dei giuristi della scuola bolognese, essa diviene la base della cultura giuridica europea continentale, che affonda le sue radici nella tradizione del diritto romano. A partire dall’edizione di Gotofredo (1583), l’insieme di Codice, Digesto, Istituzioni e Novelle è noto con il nome di Corpus iuris civilis.