Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE)
Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) Figura giuridica proposta dalla Commissione europea (➔ p) nel 1974, ispirandosi al francese Groupement d’Intérêt économique (GIE), e tradotta dopo 11 anni nel regolamento del Consiglio 2137/1985. Il gruppo deve essere costituito da soggetti di almeno due Paesi appartenenti all’Unione Europea, allo scopo di unire le conoscenze e le risorse di attori economici che non sarebbero altrimenti in grado di partecipare a progetti più grandi di quanto permetterebbero le loro dimensioni. Non possono invece partecipare al GEIE soggetti di Paesi terzi. La legislazione dell’Unione ha lasciato notevoli spazi di autonomia per consentire agli Stati membri di utilizzare le legislazioni interne già esistenti. Così, in alcuni Stati come la Francia, i GEIE sono stati assimilati a enti nazionali con le medesime caratteristiche europee, mentre in altri Paesi sono stati appositamente istituiti.
L’obiettivo del GEIE non è quello di realizzare utili per sé stesso, utili che, se conseguiti, vengono divisi tra gli Stati che aderiscono al gruppo e tassati di conseguenza, ma di facilitare o sviluppare le attività economiche dei suoi partner oltre le frontiere nazionali, senza sostituirle. Per ciò il gruppo non può esercitare, direttamente o indirettamente, il potere di direzione o di controllo delle attività proprie dei suoi membri. Nei settori non previsti dal regolamento nel diritto sociale e del lavoro, della concorrenza e della proprietà intellettuale (sono applicabili le disposizioni legislative degli Stati che appartengono alla UE).
Il GEIE può essere formato da società o da altri soggetti di diritto pubblico o privato o anche da persone fisiche che svolgono attività industriali, commerciali, artigianali o agricole o che forniscono servizi professionali o di altra natura all’interno dell’Unione Europea. Nel contratto per la formazione del GEIE devono figurare la denominazione, la sede e l’oggetto del gruppo, il nome, il numero e il luogo dove esso è registrato e la durata del gruppo se non è a tempo indeterminato; gli estremi della sua costituzione vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Ogni membro del GEIE ha almeno un voto e nessuno può avere la maggioranza dei voti; il regolamento del Consiglio indica i casi in cui le decisioni devono essere prese all’unanimità, come il cambiamento dell’oggetto del gruppo, la modifica del numero dei voti, la proroga della durata del gruppo, e la modifica delle condizioni di adozione delle decisioni.
Il GEIE è costituito da due organi: l’assemblea dei membri e l’amministratore o gli amministratori. Presso la Commissione europea è istituito un comitato di contatto con il compito di agevolare l’attuazione del regolamento e di consigliare la Commissione stessa sulle integrazioni e gli emendamenti da apportare al regolamento. In Italia, il regolamento 2137/1985 è stato assorbito e integrato dal d. legisl. 240/1991 e non è stato istituito nessun nuovo soggetto a cui fare riferimento, con una soluzione legislativa che considera il gruppo una società di persone e la avvicina al sistema italiano delle cooperative.