gruppo
Aggregazione di imprese che rispondono a un controllo unitario; il g. assume spesso forma piramidale, in cui una società al vertice, chiamata capogruppo o holding (➔) o parent, controlla le sussidiarie. La capogruppo può essere a sua volta controllata da un soggetto pubblico o privato, spesso una famiglia, oppure dal management nel caso di azionariato diffuso. I g. si distinguono in creditizi o industriali, in base all’appartenenza settoriale delle imprese che li costituiscono, e si dicono quotati quando lo sia qualche società che vi appartiene. Un g. nasce quando una società indipendente acquisisce il controllo non totalitario di un’altra, oppure quando un conglomerato multidivisionale effettua uno scorporo parziale; è una forma intermedia tra società indipendente e conglomerato. Le imprese affiliate al g. acquistano internamente merci e servizi che le imprese indipendenti reperiscono sul mercato. Il g. genera e sfrutta un mercato interno, il che lo rende particolarmente efficiente in regioni in via di sviluppo, dove le transazioni di mercato sono meno facili. Le società del g. godono di responsabilità limitata rispetto ai creditori delle controllate e possono contenere i costi associati alle insolvenze, potendo sia salvare un’affiliata in difficoltà transitoria, sia abbandonarla quando il salvataggio risulti antieconomico. Questa facoltà genera però problemi di azzardo morale (➔); per es., un armatore potrebbe intestare a una sussidiaria una vecchia petroliera che rischia di causare danni ambientali. Per questa ragione, la responsabilità limitata viene a cadere in molti ordinamenti, quando si riscontri la frode.
I g. sono stati destinatari di norme per la tutela delle minoranze fin dagli anni 1930. Nel g. quotato il conflitto di interessi tra azionisti di maggioranza e di minoranza è amplificato quando il controllante, sfruttando il meccanismo della leva azionaria, possiede una quota marginale delle azioni di una sussidiaria. Infatti, il management della società controllata, che dovrebbe agire nell’interesse dei suoi azionisti, ha incentivo a perseguire l’interesse del gruppo. Le regole sulle transazioni con parti correlate sono volte a contenerne gli effetti. I g. sono altresì oggetto di regole antielusione fiscale (➔ thin capitalization). Nel settore del credito, dopo la crisi del 1929, la costituzione di g. o conglomerati bancari è stata impedita, in molti Paesi, a tutela della stabilità del sistema dei pagamenti. Dagli anni 1990 è stata permessa nuovamente l’aggregazione di banche commerciali con banche di investimento, merchant bank (➔ banca d’affari) e società di intermediazione mobiliare in aggregazioni quali il g. polifunzionale in Italia, la banca universale in Germania e le bank holding company negli Stati Uniti. Dopo la crisi finanziaria del 2007-08, si è ritornati a discutere dell’opportunità di separare la banca commerciale.