GUADIA (long. wadia; fr. gage; ted. Wette)
La wadia longobarda (derivante da un antico germanico vadi corrispondente al vas del primitivo diritto romano) è la garanzia per un debito. Non era consentito che un debito esistesse senza la garanzia di fideiussori; ciò deriva probabilmente dal fatto che allora l'individuo non aveva di proprio se non le poche cose mobili che gli spettavano come guerriero o come pastore: la terra, il gregge, gli oggetti preziosi spettavano all'intera famiglia considerata in vasto senso. Perciò non poteva apparire un obbligo in senso giuridico quello contratto dal singolo. Perché la legge o la consuetudine consentisse un diritto d'agire era necessario che il vincolo assunto dal singolo fosse fatto proprio da fideiussori, appartenenti in origine al gruppo parentale, che garantivano l'obbligazione col patrimonio del gruppo. Nella seconda fase del procedimento i garanti per liberare il debitore dànno al creditore un pegno. Più tardi con lo sviluppo della proprietà privata individuale si ammise che il debitore garantisse per sé stesso, aprendo la via all'obbligazione personale senza garanzia.
Il più comune caso della wadia è quello della garanzia, data in giudizio, d'assoggettarsi alla sentenza data dal giudice; un altro caso frequente è la wadia che lo sposo dava alla sposa per promettere di celebrare il matrimonio e di farle la donazione nuziale. Questi due casi di wadia perdurarono a lungo nelle parti d'Italia dove i Longobardi avevano esteso la loro dominazione e il termine wadia si mutò, in italiano, in "guadia". La wadia aveva per simbolo una festuca (festucum o notatum) ossia un bastoncello che passando dalle mani del debitore a quelle del creditore e poi da questo al fideiussore indicava la costituzione del debito e della cauzione.
Bibl.: A. Pertile, Storia del diritto italiano, 2ª ed., II, Torino 1893, p. 470; F. Brandileone, Saggi sulla storia della celebrazione del matrimonio in Italia, Milano 1906, p. 248; P. S. Leicht, Ricerche sul diritto privato nei docum. preirneriani. Obbligazioni e contratti, Roma 1922, p. 15 segg.