hedge fund
<hèdǧ fḁnd> locuz. sost. ingl., usata in it. al masch. – Fondo speculativo che si caratterizza per l’utilizzo di strumenti finanziari e di tecniche avanzate di gestione generalmente precluse agli altri fondi di investimento per ragioni regolamentari. Gli h. f. hanno infatti la possibilità di utilizzare una varietà di tecniche complesse di investimento, che includono le vendite allo scoperto, l’utilizzo illimitato di strumenti derivati e il ricorso alla leva finanziaria, allo scopo di ridurre i rischi e di utilizzare strategie più speculative. Sorti negli Stati Uniti negli anni Cinquanta del Novecento, gli h. f. sono disciplinati in Italia dal decreto del ministero del Tesoro n. 228 del 1999, che impone loro un particolare regime di sottoscrizione e di circolazione delle quote. In particolare, il numero degli investitori che partecipano al fondo non può essere superiore alle 200 unità, le sottoscrizioni devono essere di importo superiore ai 500.000 euro e non possono essere oggetto di sollecitazione all’investimento. Questi limiti, finalizzati a contenere la diffusione di tali strumenti presso gli investitori istituzionali dotati di competenze per valutarne la complessità e la rischiosità, comportano inoltre l’esenzione da obblighi informativi e di pubblicità del rendiconto di gestione.