I nuovi assetti del principio di pubblicità del processo
La valorizzazione negli ultimi anni della necessità della trattazione del procedimento penale nelle forme della pubblica udienza quale requisito di un processo equo come contemplato dall’art. 6 CEDU ha reso problematica la perdurante legittimità formale di quelle disposizioni interne che invece tale udienza pubblica non prevedono; l’attrito tra normativa interna e normativa convenzionale è stato composto da dichiarazioni di illegittimità costituzionale in relazione a talune fattispecie, mentre per altre il problema resta ancora aperto. Più in generale, è mancato sino ad ora un intervento risolutivo da parte del legislatore.
Plurime disposizioni di matrice internazionale contemplano, tra i diritti fondamentali dell’individuo, la trattazione in forma pubblica delle udienze penali (segnatamente, l’art. 10 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, l’art. 6, par. 1, CEDU, l’art. 47, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e l’art. 14, par. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici).Detto principio è posto, in particolare dalla CEDU, in via generale ed ordinaria sì che se ne prevede la derogabilità allorquando ricorrano situazioni di ordine superiore, la cui tutela richieda, al contrario, la celebrazione del processo in forma non pubblica. In particolare, si stabilisce che l’ingresso nella sala di udienza possa essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della moralità, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita delle parti in causa o in quella misura ritenuta strettamente indispensabile quando in circostanze speciali la pubblicità possa ledere gli interessi della giustizia.
Sembra necessario chiarire, peraltro, che, in ragione dell’espresso riferimento della normativa da ultimo ricordata all’accesso alla “sala” o alla “aula” di udienza, detto principio debba essere inteso nel senso della libertà, per il quisque de populo, di assistere ai fatti e agli atti che avvengono in tale contesto1. Il rispetto di detto principio non appare coinvolgere, quindi, evidentemente, il diritto dell’imputato o dell’indagato di intervenire nel procedimento che lo riguarda
onde far valere le proprie ragioni, posto che tale diritto ben può operare ed essere garantito anche nei procedimenti cosiddetti “camerali”; piuttosto, riguarda la possibilità che lo svolgimento degli atti processuali che lo coinvolgono sia accessibile anche a chi non sia parte del procedimento. Ne consegue che, a ben vedere, se pure la pubblicità debba essere intesa quale strumento per garantire anche una “trasparente” conduzione del singolo processo, la pretesa dell’imputato di essere giudicato in udienza pubblica viene ad essere dallo stesso esercitata in connessione con le aspettative della generalità dei consociati. In altri termini, come più oltre si vedrà meglio, le legittime aspettative di trasparenza della collettività finiscono per conformare oggettivamente la stessa fisiologia del processo penale, le cui dinamiche ed i cui esiti devono essere controllati anche “esternamente”. Del resto, l’ordinamento processuale italiano non attribuisce espressamente all’imputato un “diritto” alla trattazione in forma pubblica del procedimento, giacché, mentre la Costituzione non contiene alcuna enunciazione dedicata alla forma di svolgimento del processo penale, il codice di procedura penale pone unicamente, all’art. 471, la regola, dedicata al dibattimento nel giudizio ordinario, secondo cui l’udienza è pubblica a pena di nullità.
Ciò non toglie che, quanto al primo versante di carattere costituzionale, la Corte costituzionale abbia potuto affermare, in plurime pronunce, che «la pubblicità del giudizio, specie di quello penale, costituisce principio connaturato ad un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, cui deve conformarsi l’amministrazione della giustizia, la quale, in forza dell’art. 101, co. 1, Cost., trova in quella sovranità la sua legittimazione»2; sicché, va aggiunto, non
sono mancate, in dottrina, affermazioni secondo cui lamancata espressa inclusione della pubblica udienza come requisito del “giusto processo” di cui all’art. 111 Cost., non osterebbe alla configurabilità, comunque, di un diritto soggettivo suscettibile di riconoscimento e tutela3.
Quanto al secondo versante processuale, ciò che conta sono, evidentemente, le conseguenze di una mancata trattazione del processo nella forma dell’udienza pubblica, ove prevista; conseguenze, che, nell’assurgere a nullità del processo, sia pure di carattere relativo, invocabile dall’imputato, consentono di fare rientrare in definitiva anche la pubblica udienza tra i diritti dell’imputato, ove, appunto, il codice preveda una tale trattazione4.
Sennonché – ed è qui che entra in gioco un primo, problematico, profilo – diversamente dai modelli di matrice sovranazionale, il codice di rito, lungi dallo stabilire una regola generale (quella, appunto, della udienza pubblica) derogabile a fronte di interessi di volta in volta valutati come reclamanti in grado preminente la udienza non pubblica, pone, a ben vedere, su uno stesso piano, plurime regole di trattazione a seconda della tipologia di procedimenti non senza contemplare, peraltro, in analogia all’impostazione dell’art. 6 CEDU, possibili e legittimi limiti al principio di pubblicità, laddove questo debba essere seguito quale regola generale; ed è facile, dunque, osservare che, ove la singola norma preveda lo svolgimento in udienza camerale del procedimento, nessuna pretesa di una trattazione pubblica sia attivabile dall’imputato e, di conseguenza, nessuna nullità possa intervenire ove l’udienza pubblica non sia svolta.
Di qui, allora, l’evidente conseguenza per cui, fatto salvo l’intervento del legislatore che ritenga di modellare nel senso onnivalente di regola/eccezione il rapporto tra udienza pubblica ed udienza camerale, la pretesa dell’imputato di essere giudicato, nel suo procedimento, in udienza pubblica può avere esito favorevole solo ove la norma che disponga in senso più restrittivo (prevedendo cioè la sola udienza camerale) venga dichiarata costituzionalmente illegittima.
È dunque nel contesto sopra considerato che sono intervenute le pronunce di illegittimità costituzionale che, settorialmente, hanno inciso nel tessuto processuale interno con riguardo, segnatamente, al procedimento relativo alle misure di prevenzione e a quello relativo alle misure di sicurezza davanti al tribunale e al magistrato di sorveglianza.
2.1 I procedimenti riguardanti le misure di prevenzione
Con riguardo al primo profilo va ricordato che già la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva più volte stabilito l’inadeguatezza dell’ordinamento processuale italiano laddove lo stesso non contemplava la possibilità, per coloro nei cui confronti sia proposta l’applicazione di una misura di prevenzione, di chiedere ed ottenere la trattazione del procedimento in regime di pubblicità5.
La Corte europea, richiamando i propri precedenti arresti, aveva sottolineato che la pubblicità del dibattimento è principio volto a tutelare i singoli da una giustizia che sfugge al controllo del pubblico e rappresenta così uno degli strumenti per contribuire al mantenimento della fiducia nei tribunali; attraverso la trasparenza che fornisce all’amministrazione della giustizia, essa contribuisce a raggiungere l’obiettivo dell’art. 6, par. 1, CEDU, ovvero il processo equo, la cui garanzia fa parte dei principi fondamentali di ogni società democratica.
Aveva aggiunto essere pur vero che alcune situazioni eccezionali, attinenti alla natura delle questioni da trattare, quale, ad esempio, il carattere “altamente tecnico” del contenzioso, possono giustificare la trattazione in udienza non pubblica; e tuttavia, aveva poi precisato, «l’udienza a porte chiuse, per tutta o parte della durata, deve essere strettamente imposta dalle circostanze della causa».
Con riferimento al procedimento applicativo delle misure di prevenzione, la Corte, pur non contestando che il procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione possa presentare “un elevato grado di tecnicità”, giacché tendente, nel caso di misure patrimoniali, al controllo “delle finanze e dei movimenti di capitali”, o che lo stesso possa talora coinvolgere “interessi superiori”, quale la protezione della vita privata di terze persone indirettamente interessate da detto controllo, aveva però ritenuto preminente il grado di incidenza del procedimento sulla situazione patrimoniale della persona soggetta a giurisdizione attraverso la confisca di beni e capitali: a fronte di tale situazione, infatti, «non si può affermare che il controllo del pubblico» – almeno su sollecitazione del soggetto coinvolto – «non sia una condizione necessaria alla garanzia dei diritti dell’interessato».
Di qui, ai fini della realizzazione della garanzia prefigurata dall’art. 6, par. 1, CEDU, la necessità «che le persone… coinvolte in un procedimento di applicazione delle misure di prevenzione si vedano almeno offrire la possibilità di sollecitare una pubblica udienza davanti alle sezioni specializzate dei tribunali e delle corti d’appello».
Facendo dunque applicazione, secondo il noto meccanismo elaborato dalle cosiddette “sentenze gemelle” del 20076, dell’art. 117 Cost., la Corte costituzionale ha ritenuto contrastanti con la norma convenzionale dell’art. 6, avente natura di “parametro interposto”, le norme interne (segnatamente gli artt. 4 l. 27.12.1965, n. 1423 e 2 ter l. 31.5.1965, n. 575) disciplinanti la trattazione nella fase di merito del procedimento riguardante le misure di prevenzione nella parte in cui le stesse precludevano al tribunale e alla corte d’appello la possibilità di disporre, su richiesta dell’interessato, che il procedimento fosse celebrato in forma pubblica. Il Giudice delle leggi ha in particolare osservato che il principio di pubblicità delle udienze giudiziarie ha valore costituzionale e che «la pubblicità del giudizio – specie di quello penale, costituisce principio connaturato ad un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare». Tale principio, ha poi ribadito, pur non avendo valore assoluto, può cedere solo «in presenza di particolari ragioni giustificative, purché, tuttavia, obiettive e razionali … e, nel caso del dibattimento penale, collegate ad esigenze di tutela di beni a rilevanza costituzionale»7.
A tale pronuncia di illegittimità ha fatto seguito l’intervento dello stesso legislatore che, con l’art. 7 d.lgs. 6.9.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), ha infine espressamente previsto la trattazione del procedimento relativo alle misure di prevenzione con un possibile duplice rito, potendo infatti l’interessato, a fronte della celebrazione, in via ordinaria, con udienza camerale, fare richiesta dello svolgimento in pubblica udienza.
2.2 I procedimenti di applicazione delle misure di sicurezza
Con riguardo al secondo profilo, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 666, co. 3, 678, co. 1, e 679, co. 1, c.p.p., nella parte in cui gli stessi non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell’udienza pubblica8.
La Corte, richiamate le argomentazioni in ordine al principio di pubblicità del procedimento penale di cui alla sentenza n. 39/2010, ha affermato che la mancata previsione della possibilità di trattazione in udienza pubblica dei procedimenti attinenti le misure di sicurezza nei gradi di merito determina la lesione, da un canto, dell’art. 117, co. 1, Cost., ponendosi in contrasto (non superabile in via di interpretazione) con il principio di pubblicità dei procedimenti giudiziari ex art. 6, par. 1, CEDU, così come interpretato, appunto, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, e, dall’altro, dell’art.111, co. 1, Cost. Infatti, la possibilità di svolgimento in forma pubblica del procedimento, quanto meno su richiesta degli interessati, costituirebbe condizione indispensabile per garantire l’attuazione di un giusto processo con riferimento ad un procedimento il cui scopo è quello di accertare la concreta pericolosità sociale del soggetto che dovrebbe essere sottoposto alla misura, non soltanto quando il magistrato di sorveglianza sia chiamato a provvedere alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o all’applicazione di una misura di sicurezza nei casi previsti dall’art. 205, co. 2, c.p.,ma anche quando si tratti di dare esecuzione ai corrispondenti provvedimenti assunti dal giudice con la sentenza di condanna o di proscioglimento che definisce il processo penale. La Corte ha poi aggiunto che «nella generalità dei casi, la verifica della pericolosità sociale, operata nell’ambito del procedimento di cui si discute, è prodromica alla sottoposizione dell’interessato a misure di sicurezza personali (art. 215 c.p.)» che, essendo limitative della libertà personale anche per periodi di tempo di notevole durata, hanno «un tasso di afflittività del tutto analogo a quello delle pene detentive».
Tale essendo l’oggetto dell’accertamento, al procedimento de quo non può neppure essere attribuito un carattere meramente e altamente “tecnico”, idoneo a escludere, secondo l’indirizzo interpretativo della Corte europea, la necessità del controllo del pubblico sull’esercizio dell’attività giurisdizionale; né sono invocabili, secondo la Corte, esigenze di riservatezza idonee a giustificare la sottrazione dell’udienza al regime della pubblicità, essendo rimessa all’interessato la valutazione dell’opportunità di rendere pubblica la trattazione della procedura.
In definitiva, ad avviso della Corte costituzionale, anche nel procedimento di applicazione delle misure di sicurezza, ai fini della realizzazione della garanzia prevista dall’art. 6, par. 1, CEDU, è dunque «indispensabile … che le persone coinvolte nel procedimento abbiano la possibilità di chiedere il suo svolgimento in forma pubblica»: anche questo procedimento, infatti, «presenta… specifiche particolarità, che valgono a differenziarlo da un complesso di altre procedure camerali e che conferiscono specifico risalto alle esigenze alla cui soddisfazione il principio di pubblicità delle udienze è preordinato», trattandosi «di un procedimento all’esito del quale il giudice è chiamato ad esprimere un giudizio di merito, idoneo ad incidere in modo diretto, definitivo e sostanziale su un bene primario dell’individuo, costituzionalmente tutelato, quale la libertà personale».
Le pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo hanno contribuito a disegnare, quanto alle forme di trattazione, un modello di processo, che è quello rispondente ai principi della Convenzione, con il quale deve inevitabilmente confrontarsi il processo italiano. Tale confronto, già definito, come visto, in termini di illegittimità costituzionale delle norme che regolano gli specifici procedimenti inerenti le misure di prevenzione e le misure di sicurezza, è destinato a riproporsi con riguardo a quei procedimenti che, nel codice, prevedono, quale “schema fisso” non suscettibile di eccezioni, la trattazione in udienza camerale.
3.1 La natura “strutturale” del principio di pubblicità
Per vero, con riguardo ad uno di essi, ovvero quello inerente la riparazione per ingiusta detenzione ex artt. 314 ss. c.p.p., già reputato dalla Corte europea come non compatibile con il parametro dell’art. 6 CEDU9, la Corte costituzionale, pur chiamata dal giudice di legittimità a valutarne la conformità agli artt. 111 e 117, co. 1, Cost. laddove in particolare l’art. 315, co. 3, c.p.p. in rapporto all’art. 646, co, 1, c.p.p., non consente che, ad istanza dell’interessato, il procedimento si svolga, dinanzi alla Corte d’appello, nelle forme dell’udienza pubblica, ha dichiarato inammissibile la questione; e ciò ha fatto in ragione della non rilevanza della stessa per non avere mai la parte interessata manifestato, nel giudizio a quo, la volontà di esercitare la facoltà in discussione, precludendo comunque una tale inerzia la possibilità (reputata invece dalla Corte di cassazione, che la questione aveva sollevato, sostanzialmente preminente rispetto ad ogni altro aspetto in ragione di una violazione strutturale da rimuoversi “prontamente”) di prendere atto e “sanzionare” una procedura comunque svoltasi nella violazione del diritto ad un processo “equo” e, dunque, già individuata come incostituzionale.
Ora, una tale soluzione, sicuramente in linea con la tradizionale nozione di rilevanza della questione di legittimità costituzionale, fondata sul presupposto della necessità di applicazione, nel procedimento a quo, della norma ritenuta contrastante con i principi costituzionali, risulta però “sfuocata” proprio con riguardo al principio di pubblicità delle udienze penali che, come già detto in principio, non appare in realtà attenere al diritto dell’imputato di partecipare al processo che lo riguarda intervenendovi attivamente e formulando istanze (facoltà, questa, che, come ovvio, ben può essere esercitata anche in un’udienza camerale), quanto alla possibilità che siano in realtà i terzi estranei al procedimento, ove lo vogliano, ad assistere al processo, essendo una tale possibilità il segno, per così dire, della “trasparenza” del processo e, allo stesso tempo, il “tratto distintivo” di un ordinamento democratico. Vi è dunque da chiedersi se la natura del principio, trascendente la singola posizione dell’accusato, possa “sopportare” l’applicazione di parametri che, come quello della rilevanza, intesi nella loro tradizionale accezione, restano invece confinati nell’ambito della valutazione di un interesse, strettamente processuale, singolarmente individuato. Insomma, verrebbe da dire (e proprio la decisione di inammissibilità della Corte costituzionale fa emergere il rischio di una confusione concettuale intrinseca al principio), delle due l’una: o si considera, come la Corte europea dei diritti dell’uomo parrebbe ritenere, il principio della pubblicità come un principio talmente strutturato allo stesso ordinamento da trascendere i confini processuali con conseguente irrilevanza dello stesso atteggiamento che l’imputato possa ritenere di adottare con riguardo ad esso, o lo si confina nell’ambito strettamente processuale, in tal caso però finendo lo stesso per coincidere né più né meno con il diritto dell’imputato di difendersi e di intervenire e rispetto al quale, a ben vedere, la forma di trattazione, camerale (purché, ovviamente, non de plano) o pubblica, resta del tutto indifferente.
3.2 Il giudizio di legittimità
Le stesse considerazioni appena svolte potrebbero essere riproposte con riguardo al procedimento di legittimità: se il senso e la ratio del principio sono quelli di un controllo “pubblico” del procedimento per fini di trasparenza “democratica”, non si comprende perché la natura “tecnica” del giudizio di legittimità, volto fondamentalmente a garantire l’esatta interpretazione delle disposizioni normative, dovrebbe solo di per sé comportare la sottrazione di tale giudizio all’obbligo di una pubblica trattazione salvo che, ancora una volta, il principio non venga ricondotto, a dispetto delle enunciazioni formali, nell’ambito del diritto dell’imputato ad una piena ed attiva partecipazione. In tale ultimo senso, una effettiva problematicità dell’assetto dell’udienza di legittimità potrebbe residuare allora unicamente con riguardo al procedimento di cui all’art. 611 c.p.p. plausibilmente connotato da un deficit di partecipazione attiva del ricorrente, confinata alla possibilità di presentazione di memorie senza possibilità di un intervento in forma orale.
Di fatto, va comunque ricordato come la Corte costituzionale abbia, in particolare con la decisione 11.3.2011, n. 80, ritenuto conforme all’art. 117 Cost. la previsione di un giudizio di legittimità non necessariamente pubblico, quantomeno laddove lo stesso consegua a procedimenti di merito aperti alla partecipazione del pubblico, sulla scia degli arresti della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui «i giudizi di impugnazione dedicati esclusivamente alla trattazione di questioni di diritto possono soddisfare i requisiti di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione, nonostante la mancata previsione di una pubblica udienza» giacché «la valenza del controllo immediato del quisque de populo sullo svolgimento delle attività processuali, reso possibile dal libero accesso all’aula di udienza ..., si apprezza ... in modo specifico quando il giudice sia chiamato ad assumere prove, specialmente orali-rappresentative, e comunque ad accertare o ricostruire fatti;mentre si attenua grandemente, allorché al giudice competa soltanto risolvere questioni interpretative di disposizioni normative»10.
E il giudizio di compatibilità costituzionale è stato da ultimo ribadito dalla sentenza con cui, con riguardo specificamente al procedimento di prevenzione, si è ritenuto che «l’avvenuta introduzione nel procedimento di prevenzione, per effetto della sentenza n. 93 del 2010…, del diritto degli interessati di chiedere la pubblica udienza davanti ai tribunali (giudici di prima istanza) e alle corti di appello (giudici di seconda istanza,ma competenti al riesame anche delle questioni di fatto, se non addirittura essi stessi all’assunzione o riassunzione di prove) è sufficiente a garantire la conformità del nostro ordinamento alla CEDU, senza che occorra estendere il suddetto diritto al giudizio davanti alla Corte di cassazione»11.
3.3 I procedimenti esclusivamente camerali
Pur considerando quanto sopra esposto, il problema maggiormente avvertito dalla dottrina resta, come anticipato in principio, senz’altro quello dato dalle norme codicistiche che, come già detto, prevedono, per tutta una serie di procedimenti, esclusivamente la trattazione mediante la udienza camerale.
I principi affermati anche da ultimo dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con riferimento in particolare al procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, tanto più in quanto estraneo e diverso rispetto alla fase dibattimentale che può chiudersi con una pronuncia di condanna o di fissazione della pena, quale limite già individuato dalla Corte in precedenti pronunce12, sono infatti potenzialmente suscettibili di valere per altri paradigmi per i quali, appunto, la trattazione si svolge, in ragione del richiamo all’art. 127, co, 6, c.p.p., tramite udienza camerale, senza che all’imputato sia dato optare per l’udienza pubblica. Tra di essi sono già stati segnalati, in dottrina, il procedimento di archiviazione, il procedimento in materia di misure cautelari reali, i procedimenti latamente riferibili al modello dell’esecuzione dall’art. 666 c.p.p., il procedimento di cui all’art. 704 c.p.p. in materia di estradizione e il procedimento di sorveglianza. Proprio il procedimento di esecuzione, nelle sue varie possibili conformazioni contemplate dagli artt. 670, 671, 673, 674 c.p.p., e quello di sorveglianza sono stati, più di altri, criticamente posti dalla dottrina a raffronto con i principi di matrice sovranazionale e valutati come con essi incompatibili13. Non può sfuggire, peraltro, che un limite ad una indiscriminata estensione dell’udienza pubblica a tutti i procedimenti penali, potrebbe essere individuato, da un lato, nel grado di rilevanza del procedimento (altro è, come parrebbe implicitamente sottolineato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 135/2014 un procedimento contrassegnato da una diretta incidenza del provvedimento giurisdizionale su un bene primario dell’individuo come quello della libertà personale e altro è un procedimento che, invece, ad esempio, riguardi l’applicazione di una misura cautelare reale) e, dall’altro, nella necessità di contemperare l’esigenza di trasparenza insita nella pubblicità del processo con quella, posta sul medesimo piano di rilevanza costituzionale e manifestata, anzi, a differenza della prima, in maniera espressa dall’art. 111, co. 2, Cost., della ragionevole durata. A maggior ragione, dunque, l’intervento del legislatore, titolato a valutare nel loro insieme tali diversi aspetti, si confermerebbe, sul punto, quanto mai necessario.
1 V. l’art. 6 CEDU e l’art. 471 c.p.p.; cfr. anche Voena, G.P., Udienza penale, in Enc. dir., XLV, Milano, 512 ss.
2 Si vedano, tra le altre, le sentenze 29.1.1971, n. 12; 9.2.1989, n. 50; 29.1.1991, n. 69; 9.7.1992, n. 373.
3 Furfaro, S., Il diritto alla pubblicità dell’udienza tra sistema interno e giusto processo europeo, in Giur. it., 2008, 1762.
4 Cass. pen., 2.12.1998, n. 1495; Cass. pen., 5.3.2009, n. 15927.
5 Tra le altre, C. eur. dir. uomo, 13.11.2007, Bocellari e Rizza c. Italia; 8.7.2008, Perre e altri c. Italia; 5.1.2010, Bongiorno e altri c. Italia; 2.2.2010, Leone c. Italia; 17.5.2011, Capitani e Campanella c. Italia.
6 Cfr. C. cost., 24.10.2007, n. 348 e C. cost., 24.10.2007, n. 349, ove, come noto, si è assegnato alle disposizioni della Convenzione un rango sub costituzionale di “norme interposte”, di talché le stesse integrano il precetto dell’art. 117 Cost. diventando esse stesse parametro di legittimità costituzionale delle altre norme dell’ordinamento di fonte secondaria; di qui la necessità, per il giudice nazionale che applichi una norma del diritto interno, di interpretarla in maniera non solo costituzionalmente ma anche convenzionalmente orientata, a tal fine considerando le norme della Convenzione sia nella loro espressa formalizzazione, posta in essere attraverso i singoli articoli, sia nella loro interpretazione ad opera delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo.
7 C. cost., 8.3.2010, n. 93.
8 C. cost., 21.5.2014, n. 135.
9 C. eur. dir. uomo, 10.4.2012, Lorenzetti c. Italia.
10 Tra le altre, C. eur. dir. uomo, 21.7.2009, Seliwiak c. Polonia; Grande Camera, 18.10.2006,Hermi c. Italia; 8.2.2005, Miller c. Svezia; 25.7.2000, Tierce e altri c. San Marino; 27.3.1998, K.D.B. c. Paesi Bassi; 29.10.1991, Helmers c. Svezia; 26.5.1988, Ekbatani c. Svezia.
11 C. cost., 11.3.2011, n. 80.
12 Tra le altre, C. eur. dir. uomo, 5.7. 2001, Phillips c. Regno Unito; 25.2.1997, Findlay c. Regno Unito.
13 Cisterna, A.,Una decisione supportata dai giudici di Strasburgo che si erano espressi per le udienze «aperte», in Guida dir., 2010, fasc. 13, 82; Biondi,G., Il procedimento penale in camera di consiglio,Milano, 2011, 74 s.; Gaito, A.-Furfaro, S., Consensi e dissensi sul ruolo e sulla funzione della pubblicità delle udienze penali, in Giur. cost., 2010, 1070; Pulvirenti, A., Dal giusto processo alla giusta pena, Torino, 2008, 240 ss.