ICI (Imposta Comunale sugli Immobili)
ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) Imposta diretta a base reale in vigore in Italia dal 1993 (d. legisl. 504/1992) fino al 2011 (d. legis. 23/2011), quando è stata sostituita dall’IMU (➔). Gravava sui proprietari o i titolari di altro diritto (diritto di usufrutto, uso o abitazione, di enfiteusi di superficie, di locazione finanziaria, di concessione demaniale) di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, qualunque fosse la loro destinazione, anche se non residenti, o se non vi avevano sede legale o amministrativa, o non vi esercitavano l’attività. La base imponibile (➔) del tributo era il valore degli immobili, stimato con regole parzialmente differenti per i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli. La nuda proprietà non produceva alcun obbligo ai fini dell’imposta. La disciplina sostanziale dell’ICI era definita a livello statale con l’obiettivo di garantire un’autonomia tributaria ai Comuni. Erano essi i destinatari del gettito e i titolari del potere di determina-re l’ammontare dell’aliquota (➔) tra un minimo e un massimo, stabiliti dallo Stato per gli immobili situati sul loro territorio. Erano previste diverse fattispecie di esenzioni, riduzioni e detrazioni aventi finalità di vario tipo. Su tali fattispecie i Comuni avevano margine d’intervento. L’imposta era liquidata, accertata e riscossa da ciascun Comune. La definizione esatta delle aliquote e delle eventuali detrazioni era, quindi, il risultato delle combinazioni tra quanto stabilito a livello nazionale e quanto deliberato a livello comunale. La tassazione delle proprietà immobiliari consentiva di realizzare un collegamento tra benefici apportati dai servizi locali e costi per i fruitori degli stessi. L’ICI aveva carattere periodico ed era dovuta per il possesso dell’immobile per ogni anno solare. Nell’ipotesi di trasferimento di proprietà durante l’anno, oppure di inizio o fine dell’usufrutto, dell’uso o dell’abitazione nel corso dell’anno, il carico fiscale veniva ripartito fra gli interessati in proporzione della durata dei rispettivi diritti. Nel caso di multiproprietà il debitore dell’imposta era ciascun comproprietario per la sua quota. L’art. 1 del d.l. 93/2008 ha disposto l’esenzione dell’ICI, a decorrere dall’anno 2008, dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (➔ imposta sulle abitazioni).