Il caso dei «due marò". Sviluppi recenti
La vicenda dei due marò, a quattro anni dall’incidente della Enrica Lexie, non si è ancora conclusa. Il governo italiano ha internazionalizzato il caso, chiedendo al Tribunale arbitrale istituito a norma dell’Annesso VII alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) di risolvere la controversia. Il Tribunale dovrà decidere se la giurisdizione sul caso spetti all’Italia o all’India. In attesa della conclusione, l’Italia ha chiesto, con successo, al Tribunale una misura provvisoria, volta al rientro in Italia del marò che era ancora a New Delhi.
Nonostante siano trascorsi quattro anni dall’incidente della Enrica Lexie, la questione dei marò non è ancora risolta1.
Uno spiraglio era stato aperto dalla decisione indiana di non applicare la legge sul terrorismo marittimo (cosiddetto Sua Act) che dà attuazione alla Convenzione di Roma del 1988, e che comporta la pena di morte per l’uccisione dei membri dell’equipaggio di una nave contro cui venga usata la violenza. La strategia dell’Italia, che per lungo tempo aveva preferito difendersi nel processo di fronte alle corti indiane invece che difendersi dal processo disconoscendone la competenza giurisdizionale, si era impantanata sulla vicenda della non riconsegna dei marò rientrati in patria in licenza elettorale (2013). Era poi ripiegata sul negoziato diretto, condotto dalla Presidenza del Consiglio. Altre strategie si sono rivelate impercorribili. Il Segretario generale delle Nazioni Unite ha dichiarato che la questione era un affare bilaterale Italia-India.
Il 12 settembre 2014 la Corte suprema indiana aveva concesso al marò Massimiliano Latorre, di recarsi in Italia per curarsi, con l’obbligo di ritornare entro il 12 gennaio 2015. La permanenza in Italia è stata di volta in volta prorogata. Invece la Corte suprema non aveva concesso una licenza natalizia per l’altro marò, Salvatore Girone, che restava così a New Delhi, ospite dell’ambasciata d’Italia, con l’obbligo di firma settimanale presso gli uffici della polizia indiana.
Di fronte all’impasse del negoziato diplomatico, il governo italiano ha deciso di seguire una strategia giudiziaria a livello internazionale, che ha comportato il ricorso alla procedura arbitrale prevista dall’Annesso VII all’UNCLOS.
Dopo aver notificato all’India l’apertura della procedura (26.6.2015), l’Italia ha chiesto al Tribunale internazionale del diritto del mare di Amburgo (ITLOS) una misura provvisoria, consistente nel rientro di Girone in Italia e nella permanenza di Latorre nel nostro paese, fino a quando non sarà deciso quale dei due paesi abbia competenza ad esercitare la giurisdizione sull’incidente. L’ITLOS, competente a decidere le misure provvisorie in attesa della costituzione del Tribunale arbitrale (vedi art. 290, par. 5, UNCLOS), ha stabilito, con ordinanza del 24.8.2015, che la situazione restava congelata nel senso che Italia e India non avrebbero dovuto intraprendere nessuna misura amministrativa o giudiziaria sui due marò2. Il Tribunale arbitrale è stato costituito l’8.9.2015, con sede all’Aja, presso la Corte Permanente di Arbitrato, che funziona come ufficio di cancelleria del Tribunale. L’Italia si è affrettata a chiedere una nuova misura provvisoria per il rientro di Girone in Italia, in attesa della pronuncia definitiva. Il Tribunale arbitrale, con ordinanza del 29.4.2016, ha concesso il rientro fino alla decisione finale dell’arbitrato3. Sono state prescritte garanzie a carico dell’Italia, in particolare l’impegno a far rientrare Girone in India, in caso di soccombenza dell’Italia nel procedimento arbitrale. Inoltre è stato prescritto il ritiro del passaporto di Girone, che resta soggetto, anche dopo il rientro in Italia, alla giurisdizione della Corte Suprema indiana. Ciò comporta, ad esempio, l’obbligo per l’Italia di fare rapporto alla Corte suprema ogni tre mesi. In tempi abbastanza rapidi la Corte suprema indiana ha adottato un’ordinanza (26 maggio) che ha dato seguito alla pronuncia del Tribunale arbitrale, consentendo il rientro di Girone. Con talune condizioni aggiuntive, come il divieto per Girone di lasciare l’Italia, tranne che sia debitamente autorizzato dalla Corte suprema, e l’obbligo di non influenzare nessun testimone. La Corte suprema ha precisato che qualsiasi violazione delle condizioni per il rilascio avrebbe comportato la cancellazione della libertà provvisoria. Ormai il procedimento arbitrale è calendarizzato e si dovrebbe concludere entro il 2018, sempre che i due Stati non riescano a trovare un accordo in via diplomatica prima. In tal caso, il Tribunale dovrebbe constatare l’estinzione della controversia4.
L’ordinanza del Tribunale arbitrale riguarda solo Girone. Per quanto riguarda Latorre, la Corte suprema indiana gli aveva concesso di restare in Italia con successivi provvedimenti. L’ultimo scade il 30.9.2016 ed è già stata fissata un’udienza prima della scadenza. Mentre l’India sostiene che spetti alla Corte suprema concedere la proroga, l’Italia afferma che in virtù dell’ordinanza dell’ITLOS la situazione resta congelata fino alla pronuncia definitiva del Tribunale arbitrale5.
Ovviamente l’oggetto della controversia ItaliaIndia non consiste nel determinare se i due marò siano colpevoli, ma a quale dei due Stati spetti la giurisdizione sul caso. L’Italia rivendica la propria competenza sulla base dell’art. 97 UNCLOS, secondo cui in caso di collisione o “ogni altro incidente della navigazione” la giurisdizione spetta allo Stato della bandiera della nave che ha provocato l’incidente, e sull’immunità funzionale di cui godrebbero i marò quali organi dello Stato; l’India respinge ambedue le giustificazioni, affermando l’inapplicabilità sia dell’art. 97 nel caso concreto sia dell’immunità funzionale, poiché i marò agivano per conto dell’armatore e non dello Stato italiano.
Note
1 L’incidente della Enrica Lexie è del 15.2.2012. Secondo le autorità indiane, dalla nave italiana sono partiti colpi di arma da fuoco contro il St Anthony, battello da pesca indiano, con la conseguente uccisione di due pescatori. L’incidente è avvenuto al largo della costa del Kerala, in acque internazionali, ma nella zona contigua indiana. I nostri due fucilieri di marina, che si trovavano a bordo della nave italiana insieme ad un team di quattro persone in servizio antipirateria, sono stati accusati di omicidio. Per una completa narrazione dell’incidente e relativi problemi giuridici si rinvia al nostro articolo La difesa contro i pirati e l’imbarco di personale militare armato sui mercantili: il caso della Enrica Lexie e la controversia Italia-India, in Riv. dir. int., 2013, 1073-1115.
2 ITLOS, Case No. 24, The “Enrica Lexie” Incident (Italy v. India), Provisional Measures, Order of 24.8.2015, disponibile all’indirizzo: www.itlos.org.
3 PCA Case No. 201528, Order Request for the Prescription of Provisional Measures, 29.4.2016. Tutta la documentazione del procedimento arbitrale può essere reperita sul sito della Corte Permanente di Arbitrato all’indirizzo: www.pcacpa.org.
4 Anche in conseguenza della vicenda dell’Enrica Lexie,è stata modificata la legislazione relativa all’imbarco di team armati a bordo di navi mercantili italiane in funzione antipirateria. Mentre la legge istitutiva (l. 2.8.2011, n. 130) consentiva l’imbarco di team militari messi a disposizione dal Ministero della Difesa e di team di guardie private solo in caso di indisponibilità dei team militari, con il “decreto missioni” di fine 2015 (vedi art. 15, co. 6, del d.l. 18.2.2015, n. 7 convertito in l. 17.4.2015, n. 43) è stato stabilito che il servizio antipirateria sarebbe stato assicurato solo da team privati.
5 Su istanza dell’Italia, la Corte suprema indiana ha deciso, il 28.9.2016, di concedere a Latorre di rimanere in Italia fino alla conclusione dell’arbitrato, alle stesse condizioni di Girone.