Il contenzioso Panama-Italia all'ITLOS
Con sentenza del 4.11.2016, il Tribunale internazionale per il diritto del mare (ITLOS), dichiarandosi competente, ha accettato il ricorso di Panama contro l’Italia, in merito al caso della M/V Norstar, una nave battente bandiera panamense posta sotto sequestro, nel 1998, dalla Spagna su richiesta delle autorità inquirenti italiane. Nell’attesa della pronuncia sul merito il caso in questione mette in luce i possibili profili di responsabilità internazionale dello Stato collegati all’attività degli organi giudicanti oltre a precisare i confini dell’istituto della protezione diplomatica e della tutela internazionale delle navi mercantili.
La M/V Norstar è una nave cisterna battente bandiera panamense che dal 1994 al 1998 ha rifornito di carburante alcuni megayacht in quelle che, secondo le autorità panamensi, erano acque internazionali nei pressi di Italia, Francia e Spagna.
L’11 agosto 1998, il p.m. di Savona ordinava, tramite rogatoria, il sequestro della M/V Norstar, sequestro che veniva puntualmente eseguito dalle autorità spagnole nel porto di Palma di Maiorca, in relazione ad un procedimento penale nei confronti di otto individui dell’equipaggio i quali erano accusati di contrabbando di sostanze petrolifere e frode fiscale. In tale procedimento, la nave costituiva il corpus delicti e dunque risultava necessario il sequestro.
Nel gennaio 1999, l’autore della M/V Norstar, la compagnia norvegese Inter Marine & Co AS, presentava istanza di rilascio ma il p.m. di Savona lo subordinava al versamento di una cauzione di 250 milioni di lire, somma che, tuttavia, la Inter Marine non era in grado di versare anche a causa del danno patrimoniale già subito dato il protrarsi del sequestro. Infine, il 13.3.2003 il Tribunale di Savona assolveva gli imputati ed ordinava il rilascio della M/V Norstar disponendone la restituzione al suo proprietario. Tale sentenza, veniva confermata dalla Corte d’appello di Genova il 25.10.2005.
Il 17.1.2.2015, Panama agiva contro l’Italia dinanzi al Tribunale internazionale per il diritto del mare (ITLOS) lamentando la violazione, da parte del nostro Paese, degli artt. 33, 73 (3) e (4), 87, 111, 226 e 300 della Convenzione delle Nazioni Unite di Montego Bay sul diritto del mare del 10.12.1982. Oltre all’accertamento della violazione delle suddette norme, Panama chiedeva all’ITLOS la condanna dell’Italia al pagamento di un risarcimento di dieci milioni di dollari oltre alle spese.
Il 10.3.2016, l’Italia sollevava sei eccezioni preliminari di cui tre relative alla carenza di giurisdizione dell’ITLOS ed altrettante circa l’ammissibilità della domanda di Panama.
Non potendo esaminarle in dettaglio, basti comunque evidenziare tra i primi tre argomenti quello per cui, secondo l’Italia, la domanda di Panama, sia da inquadrare nell’istituto dell’esercizio della protezione diplomatica. Orbene, poiché la pretesa risarcitoria di Panama si basa su danni che, nella fattispecie concreta, sono stati subiti, da una società norvegese e non da cittadini panamensi, ciò porta a privare di ogni fondamento la pretesa dello Stato centroamericano. In altre parole, non essendoci alcuna vittima di cittadinanza panamense del preteso illecito internazionale dell’Italia ne segue necessariamente che, mancando l’interesse ad agire, non vi può essere alcun contenzioso tra i due Paesi.
A propria volta, tra gli altri tre argomenti volti a contestare l’ammissibilità della domanda di Panama, l’Italia ha sostenuto che la regola del previo esaurimento dei ricorsi interni non fosse stata rispettata privando perciò di fondamento la tesi della protezione diplomatica di Panama e determinando, così, una ulteriore ed insormontabile barriera all’esplicazione del procedimento internazionale.
Con sentenza del 4.11.2016 [1], l’ITLOS si è pronunciato favorevolmente circa la propria giurisdizione rigettando tutti gli argomenti difensivi prodotti dall’Italia. Sull’obiezione, sollevata dall’Italia, circa la mancanza di un contenzioso con Panama in merito all’interpretazione ed all’applicazione della Convenzione sul diritto del mare, condizione di per sé sufficiente a motivare la mancanza di giurisdizione del Tribunale, il Tribunale ha sottolineato come «le note verbali e le altre comunicazioni inviate all’Italia ed il silenzio di quest’ultima indicano che nel presente caso esiste un disaccordo tra le Parti su determinate questioni di fatto e di diritto» [2].
In secondo luogo, il predetto Tribunale ha rigettato l’obiezione – assai debole, a dire il vero – tesa a dimostrare che l’ITLOS fosse carente di giurisdizione ratione personae. Secondo l’Italia, la controparte di Panama sarebbe stata solo la Spagna giacché il sequestro della M/V Norstar risultava materialmente imputabile alle autorità Spagnole. Qui, tuttavia, all’ITLOS è bastato rilevare che le autorità spagnole avevano agito in esecuzione di un decreto emanato da un organo dello Stato italiano in conformità alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20.4.1959, vigente tra i due Paesi. Ne seguiva che il sequestro della nave non era internazionalmente imputabile alla Spagna bensì all’Italia, confermando, anche per questa via, la giurisdizione del Tribunale. In terzo luogo, l’ITLOS ha rigettato l’argomento dell’Italia con il quale si contestava la giurisdizione del Tribunale dal momento che Panama non aveva cercato di risolvere il contenzioso con mezzi diplomatici ai sensi dell’art. 283, par. 1, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che recita «Quando tra gli Stati contraenti sorge una controversia relativa all’interpretazione od applicazione della presente Convenzione, le parti della controversia procedono senza indugio ad una consultazione reciproca sulla soluzione della controversia attraverso negoziati od altri mezzi pacifici».
Qui, l’ITLOS ha rilevato come il consistente carteggio tra le autorità diplomatiche panamensi e quelle italiane, sia pure conclusosi in assenza di un accordo, fosse sufficiente per giustificare il mancato ricorso, da parte di Panama, ad altri mezzi alternativi di risoluzione della controversia in esame [3].
Pertanto, l’ITLOS confermando la propria giurisdizione ha affrontato le ultime due obiezioni avanzate dall’Italia. In merito alla prima eccezione sull’ammissibilità del ricorso di Panama, ricorso che come abbiamo sopra indicato si basava sulla circostanza che la M/V Norstar non fosse posseduta, comandata, armata o equipaggiata da soggetti di nazionalità panamense, la Corte ha richiamato la propria pronuncia nel caso della M/V “Virginia G” ove aveva già precisato che «in conformità al diritto internazionale, l’esercizio della protezione diplomatica da parte di uno Stato a favore dei propri cittadini va distinta dai reclami presentati dallo Stato della bandiera rispetto a danni subiti da persone fisiche e giuridiche nell’esercizio di una nave, soggetti che non sono cittadini dello Stato della bandiera» [4].
Inoltre, ha riaffermato quanto statuito nel caso M/V “SAIGA” (No. 2) indicando che «ciascuna nave può avere un equipaggio formato da individui di cittadinanza diversa. Se ogni persona che subisse un danno dovesse rivolgersi al proprio Stato per ottenere tutela ne risulterebbe una indebita hardship» [5].
In conclusione, la sentenza in esame è importante soprattutto perché ha precisato la portata delle norme generali classiche in materia di protezione diplomatica applicandole al contesto marittimo e delle navi mercantili. Ne emerge un marcato principio di unitarietà della nave e della sua bandiera che, come tale, consente agli Stati che possiedono formalmente la più grande flotta mercantile del mondo (oggi Panama, domani la Liberia e così via) di presentare reclami internazionali e vantare pretese risarcitorie. Poco importa se la bandiera è, come si sa, di comodo. Si attende, ora, la pronuncia nel merito.
[1] ITLOS, caso The M/V “NORSTAR”, Panama v. Italy, sentenza del 4.11.2016, disponibile al sito www.itlos.org.
[2] Sentenza cit., punto 102.
[3] Punto 208 della sentenza: «When a dispute arises, article 283 of the Convention requires the parties to “proceed expeditiously to an exchange of views regarding its settlement by negotiation or other peaceful means”(see M/V “Louisa” (Saint Vincent and the Grenadines v. Kingdom of Spain), Provisional Measures, Order of 23 September 2010, ITLOS Reports 2008-2010, p. 58, at p. 67, para. 57)».
[4] ITLOS, caso M/V “Virginia G”, Panama v. Guinea-Bissau, Judgment, ITLOS Reports 2014, 4-48, punto 128.
[5] ITLOS, caso M/V “SAIGA” (No. 2), Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea, Judgment, ITLOS Reports 1999, p. 10, p. 48, punto 107; Caso M/V “Virginia G”, cit. p. 48, punto 128.