Il danno tanatologico
La persona che muoia per colpa altrui non può acquistare, e di conseguenza trasmettere, agli eredi, alcun diritto al risarcimento del danno da “perdita della vita”. Può, invece, acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente patito nell’intervallo tra le lesioni e la morte, se esso sia stato concretamente apprezzabile. Sono questi i due princìpi affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15350 del 2015, che hanno in tal modo ricomposto il contrasto sorto in seno alla terza sezione civile della Corte di cassazione, circa la risarcibilità del danno da “perdita della vita”.
Con la sentenza 22.7.2015, n. 15350 le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno stabilito che la persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito non può acquistare, e di conseguenza trasmettere agli eredi, alcun diritto al risarcimento del danno per “perdita della vita”.
L’intervento delle S.U. si era reso necessario per porre fine ai contrasti insorti in seno alla sez. III della Corte.
Infatti secondo l’orientamento tradizionale, oggi confermato dalle S.U., la persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito non può acquistare alcun diritto al risarcimento del danno da “perdita della vita”: principalmente perché il diritto al risarcimento può esistere solo in capo ad una persona (fisica o giuridica), sicché se manca il titolare dell’acquisto, nessun acquisto può compiersi.
La sentenza “capostipite” in tal senso fu quella pronunciata da Cass., 28.11.1995, n. 12229. Nella motivazione di tale sentenza si afferma infatti che l’acquisto di un diritto, presupposto necessario per trasmettere quel diritto agli eredi, è l’esistenza d’un soggetto in grado di acquistare. Con la morte della persona fisica, tuttavia, viene meno il soggetto in grado di acquistare; pertanto la contemporaneità tra l’acquisto del (preteso) diritto e la scomparsa del soggetto che dovrebbe acquistarlo rende inconcepibile logicamente, prima che giuridicamente, la pensabilità d’un acquisto jure haereditario del diritto al risarcimento del danno per perdita della vita.
Nella medesima sentenza la Corte richiamò altresì, a sostegno della conclusione appena riassunta, anche il decisum di C. cost., 27.10.1994, n. 3721, la quale ritenne infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2043 c.c., nella parte in cui non consente il risarcimento del danno per violazione del diritto alla vita del de cuius, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost. In questa decisione il Giudice delle leggi, chiamato a stabilire se fosse conforme a Costituzione un’interpretazione dell’art. 2043 c.c. (così prospettò la questione il giudice rimettente) che impedisse la risarcibilità del danno da morte jure haereditario, accolse la soluzione affermativa osservando che: a)vita e salute sono beni distinti; b)di conseguenza, non sono esportabili sic et simpliciter, all’ipotesi di perdita della vita, i principi creati dalla giurisprudenza in tema di danno alla salute; c) qualsiasi danno non consiste nella mera lesione d’un diritto, ma esige che da quella lesione sia derivata una perdita patrimoniale o non patrimoniale;
d) la morte immediata della vittima «impedisce che la lesione si rifletta in una perdita a carico della persona offesa, ormai non più in vita». Ed a sostegno di questa conclusione la Consulta richiamò il precedente pronunciato, Cass., S.U., 22.12.1925, n. 34752 (§ 2.1 del «Ritenuto in diritto»).
Sarà significativo sottolineare sin d’ora come due degli argomenti spesi dalla Corte costituzionale, ovvero quelli appena riassunti sub c) e sub d), eche quest’ultima a sua volta aveva mutuato dalla precedente giurisprudenza di legittimità, compaiono puntualmente anche nella più recente sentenza delle S.U. di cui qui si dà conto: a dimostrazione di una circolarità e stabilità di principi, che lascia presagire un ormai definitivo assestamento della questione.
Dopo la sentenza “capostipite” rappresentata da Cass. n. 12229/1995, più volte la Cassazione è tornata ad occuparsi del medesimo problema, risolvendolo sempre nel senso della irrisarcibilità jure haereditario del (preteso) danno da perdita della vita3.
1.1 La genesi del contrasto
Questo orientamento risalente, unanime e indiscusso venne messo in crisi dalla decisione adottata da Cass., sez. III, 23.1.2014, n. 13614.
Con questa decisione la Corte di cassazione ritenne erronei tutti gli argomenti spesi, nei vent’anni precedenti, dall’orientamento sino ad allora unanime in punto di irrisarcibilità del danno da “perdita della vita”, e li sottopose a numerose critiche così riassumibili: a)la negazione del risarcimento del danno da perdita della vita d’un prossimo congiunto non è coerente con «l’effettivo sentire sociale»;
b) è irrazionale ammettere al risarcimento le lesioni più modeste della salute, e negarla nel caso di morte, che rappresenta la lesione massima della salute;
c) la lesione d’un diritto fondamentale come quello alla vita non può rimanere priva di conseguenze sul piano civilistico;
d)ammettere la risarcibilità del danno da perdita della vita non significa infrangere il principio della risarcibilità dei soli danni-conseguenza, ma è piuttosto eccezione a quel principio, necessaria perché la vita racchiude tutti gli altri beni ed è bene supremo;
e) il danno da perdita della vita è di fatto già risarcito dalla giurisprudenza, attraverso il ricorso ad escamotage quali il «danno catastrofale» od il «danno tanatologico»;
f) la distinzione tra morte immediata (non risarcibile) e lesioni seguite da morte a distanza di tempo (risarcibile) è «superata da norme internazionali ed europee»;
g) non è vero che la vittima primaria non si giova del risarcimento, perché accresce il suo «patrimonio ereditario»;
h) non è necessario che la vittima avverta di stare morire, perché il danno non patrimoniale è risarcibile al prescindere dalla consapevolezza che la vittima ne abbia.
Sulla base di queste argomentazioni, la Corte con la ricordata sentenza n. 1361/2014 cassò con rinvio la decisione di merito che aveva rigettato la domanda, proposta dai prossimi congiunti di persona deceduta per colpa altrui, di risarcimento jure haereditario del danno da perdita della vita.
1.2 La giurisprudenza di merito
Il contrasto inaugurato da Cass. n. 1361/2014 in seno alla giurisprudenza di legittimità aveva già diviso, negli anni precedenti, la giurisprudenza di merito.
Le (poche) decisioni di merito che ammettevano la risarcibilità jure haereditario del danno da perdita della vita facevano ricorso tuttavia ad argomenti non coincidenti.
Le decisioni più remote (ad es. Trib. Civitavecchia, 26.2.19965), facevano leva sulla nozione di “danno biologico”: la perdita della vita, si diceva, costituisce pur sempre una forma di lesione della salute: con la conclusione che «alla luce di una interpretazione non restrittiva dell’articolo 2043 del codice civile e dell’articolo 32 della Costituzione, il contenuto del risarcimento del cosiddetto danno biologico deve essere inteso quale presidio non solo risarcitorio ma anche sanzionatorio del diritto alla vita. [Infatti] il diritto alla vita viene a costituire, in base al combinato disposto dell’articolo 32 Cost. e 2043 c.c., non oggetto di un riferimento programmatico a copertura costituzionale, ma posizione soggettiva perfetta tutelata nell’ambito dei rapporti interprivati, che impone il risarcimento nella ipotesi di sua violazione per effetto della lesione ad opera del fatto realizzativo della morte del soggetto, che causa la totale soppressione della sua integrità psicofisica».
Questo orientamento, pertanto, di fatto accordava agli eredi della vittima il diritto al risarcimento del danno biologico subito da quest’ultima, che veniva però ravvisato in tutti i casi di morte anche immediata.
Altre decisioni, più recenti, avevano invece affermato tout court l’esistenza (ovviamente) in capo ad ogni persona d’un diritto alla vita, e postulato che la perdita di tale diritto facesse acquisire in capo al ... defunto (!) un diritto patrimoniale al risarcimento per equivalente, che altrettanto ovviamente si trasmetteva agli eredi (Trib. Venezia, 15.6.20096).
Le decisioni adesive a questo orientamento spesero i consueti argomenti: si affermava che salute e vita sono un tutt’uno, sicché uccidere implica di necessità ferire; e chi ferisce mortalmente lede un diritto inviolabile non minore di quello leso da chi ferisca non mortalmente; si aggiungeva che assegnare un risarcimento a persona diversa da quella che ha subìto il danno significava, sì, assegnare alla responsabilità civile una funzione di fatto sanzionatoria, ma di ciò non bisognava menare scandalo, perché l’idea secondo cui la responsabilità avrebbe una funzione esclusivamente compensativa sarebbe ormai obsoleta.
1.3 Cenni sugli orientamenti dottrinari
Le opinioni della dottrina sul tema in esame possono essere divise in tre gruppi.
Il primo gruppo comprende gli autori che ammettono la risarcibilità del danno da perdita della vita.
Questi autori, pur con molte differenze, alla fine finiscono per ricorrere sempre a tre argomenti “forti”:
a) l’argomento “dell’a fortiori”: se viene risarcita la lesione della salute anche minima, si afferma, a fortiori dovrà essere risarcita una lesione ben più grave come la morte;
b) l’argomento “sanzionatorio”: con questo argomento si afferma che il risarcimento del danno serve a punire l’offensore, non solo a ristorare la vittima. Pertanto la circostanza che il risarcimento non possa essere accordato alla vittima, ma debba necessariamente essere elargito all’erede di questa (come appunto nel caso di danno da perdita della vita) non basta ad escludere la risarcibilità del pregiudizio. Secondo quest’orientamento, dunque, «il risarcimento dei danni ... non può essere certo inteso come finalizzato esclusivamente a fornire un rimedio a situazioni ormai compromesse. Attraverso il risarcimento dei danni la responsabilità civile attua e rafforza la sua funzione di prevenzione ed autoregolamentazione del comportamento dei consociati: generare un danno non conviene, perché la condotta lesiva obbliga al risarcimento, chi rompe paga. Se dunque è vero che il risarcimento del danno svolge altre funzioni oltre quella squisitamente riparatoria e, talvolta, può anche arrivare a costituire un punishment privato, è altresì evidente che anche per la perdita della vita – la più grave che una persona possa subire – è ben possibile ipotizzare la liquidazione di un danno»7;
c) l’argomento “comunitario” (immancabile): con esso si sostiene che la risarcibilità del danno da perdita della vita sarebbe addirittura imposta dall’art. 2 CEDU.
Un secondo gruppo di autori è contrario alla risarcibilità del danno da perdita della vita. Essa, si dice, è giuridicamente inconcepibile a causa dell’assenza d’un soggetto che possa acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento; e comunque l’esclusione del risarcimento del danno da perdita della vita non lascia affatto privi di tutela i congiunti della vittima, i quali possono ottenere ampi e congrui risarcimenti a titolo di danno non patrimoniale jure proprio8.
Un terzo orientamento, infine, con una paracrobazia non rara in dottrina, nega in teoria la risarcibilità del danno da perdita della vita, ma propone veri e propri escamotages (o meglio, espedienti) per ottenerne il risarcimento in concreto: ad esempio quello di prospettare il pregiudizio in esame non come “lesione del diritto alla vita”, ma come “perdita delle chance di sopravvivenza”. Siccome, si dice, la chance per la Corte di cassazione è una componente del patrimonio dell’individuo, la perdita d’una chance sarebbe sempre un danno risarcibile9.
Le S.U. hanno risolto i contrasti di cui si è appena dato sommariamente conto negando la risarcibilità del danno da perdita della vita.
Per giungere a questa conclusione, le S.U. usano sei argomenti: il primo per sostenere la propria conclusione, gli altri cinque per confutare le argomentazioni usate a sostegno della tesi della risarcibilità del danno da perdita della vita.
2.1 Gli argomenti delle S.U.
Per escludere la risarcibilità del danno da perdita della vita, le S.U. ricorrono ad un argomento inoppugnabile: per acquistare un diritto è necessaria l’esistenza d’un soggetto.
Perché il diritto al risarcimento del danno da perdita della vita nasca, è necessario che colui che deve acquistarlo muoia. Ma se il titolare del diritto muore, non c’è più alcun soggetto capace di acquistare quel diritto. Delle due, dunque, l’una: se la vittima dell’illecito è in vita, non è ipotizzabile alcun danno da perdita della vita; se la vittima muore, manca un soggetto che possa divenire titolare del credito al risarcimento del danno da perdita della vita. È dunque un’autentica aporia logica – questo il succo del discorso delle S.U. – pretendere il risarcimento del danno da perdita della vita, perché se c’è il credito manca il creditore, mentre se c’è il creditore manca il credito.
Insomma, credito e creditore costituiscono i due elementi – soggettivo ed oggettivo – dell’obbligazione. Se ne manca uno, non è nemmeno concepibile un’obbligazione di diritto civile. E nel caso di danno da morte, per quanto detto, il credito sorge quando il creditore muore: dunque di questa pretesa obbligazione risarcitoria prima della morte manca l’oggetto, e dopo la morte manca il soggetto.
Le S.U. hanno avuto cura di soggiungere che la conclusione appena esposta non confligge col dettato costituzionale: sia perché l’art. 2059 c.c. consente ai congiunti della vittima di ottenere il pieno risarcimento dei danni patiti jure proprio, sia perché sulla questione già si pronunciò la Corte costituzionale nel 1994, escludendo come già detto che l’irrisarcibilità del danno da perdita della vita confligga con gli artt. 2, 3 e 32 Cost.
2.2 La confutazione della contraria opinione
Dopo avere indicato la ragione per la quale il danno da perdita della vita è irrisarcibile, le S.U. hanno proceduto ad una demolizione sistematica degli argomenti spesi, per sostenere la tesi contrario, da Cass. n. 1361/2014, cit.
Questi argomenti sono cinque, e conviene ripercorrerli brevemente sia per il loro interesse teorico, sia per le loro importanti conseguenze pratiche.
In primo luogo, le S.U. affermano ore rotundo che quando si interpreta la legge è meglio mettere da parte la “coscienza sociale” (§ 3.3 dei «Motivi della decisione»). Il richiamo alla coscienza sociale, come si ricorderà, era stato invocato da Cass. n. 1361/2014 per affermare che l’irrisarcibilità del danno da perdita della vita sarebbe incoerente col comune sentire.
Molto opportunamente, le S.U. ribadiscono ora quella che dovrebbe essere una realtà lapalissiana, e cioè che la “coscienza sociale”, ammesso che possa essere individuata e che sia una sola, può guidare al massimo il legislatore, non certo l’interprete. È un richiamo opportuno, a fronte di non poche decisioni, di legittimità e di merito, che con l’usbergo del richiamo alla “coscienza sociale” finiscono per coonestare scelte talora singolari, talaltra apertamente contrastanti col diritto positivo. Insomma: per le S.U. il giudice non è un demiurgo che si fa interprete dei desiderata dell’opinione pubblica. I criteri dell’interpretazione sono quelli di sempre: letterale, sistematico, storico, finalistico. A questi solo si deve fare ricorso per interpretare la legge, e la «indistinta e difficilmente individuabile coscienza sociale non è criterio che possa legittimamente guidare l’attività dell’interprete del diritto positivo».
In secondo luogo, le S.U. hanno negato che gli interessi supremi della persona, come quello alla vita, debbano essere tutelati dall’ordinamento immancabilmente con la previsione della risarcibilità. L’uccisione d’una persona – osservano le S.U. – è condotta che l’ordinamento previene con la minaccia della sanzione penale: e tanto basta per ritenere “tutelato” dall’ordinamento il diritto alla vita. La sanzione penale, poi, è necessariamente corredata dall’obbligo del reso di risarcire il danno (art. 185 c.p.): ma questo non vuol dire che tale risarcimento debba avvenire addirittura «quando manchi un soggetto al quale la perdita sia riferibile».
In terzo luogo, le S.U. hanno affrontato e confutato l’argomento dell’ “a fortiori”: ovvero la tesi secondo cui negare la risarcibilità del danno da perdita della vita significherebbe rendere più conveniente uccidere che ferire. Si tratta, osservano giustamente le S.U., d’un argomento specioso e decettivo. Infatti il risarcimento del danno jure proprio da morte avviene in via equitativa ed al di fuori di parametri predeterminati dalla legge. Pertanto è una petizione di principio affermare che, sempre e comunque, chi uccide una persona sarà costretto a pagare una somma di denaro inferiore a quella che pagherebbe se avesse soltanto ferito la vittima. La misura del risarcimento dipenderà dalle circostanze del caso: uccidere un uomo nel fiore degli anni, con genitori, coniuge, figli e fratelli viventi, esporrà senza dubbio l’uccisore all’obbligo di risarcire danni incommensurabilmente maggiori di quelli che dovrà pagare, poniamo, chi provochi l’amputazione degli arti inferiori a persona già affetta da tetraplegia.
In quarto luogo, la Corte affronta e confuta uno degli argomenti cruciali speso da giudici e dottori favorevoli alla risarcibilità del danno da perdita della vita: quello della funzione della risarcibilità civile e del risarcimento. Come si è accennato più sopra, sin dalle sue prime formulazioni la tesi della risarcibilità del danno da perdita della vita si trovò di fronte un ostacolo serio: come fosse possibile parlare di “risarcimento”, in un caso in cui mai e poi mai la vittima dell’illecito poteva entrare in possesso della pecunia doloris. Per aggirare questo ostacolo, non si esitò ad imboccare la strada della “funzione sanzionatoria” della responsabilità civile. Si disse che il risarcimento serve non tanto e non solo a rimettere la vittima dell’illecito nelle condizioni quo ante, ma anche (e per qualcuno soprattutto) a punire l’offensore. Immancabili, nei sostenitori di questa tesi, i riferimenti comparatistici al diritto nordamericano, con tutto il consueto sfoggio di solecismi (da punishment a deterrence).
A questo argomentare assai bizzarro, secondo cui il giudice dovrebbe interpretare la norma interna alla luce di quelle di altri ordinamenti, ora le S.U. mettono un “altolà” difficilmente aggirabile. Lo scopo di punizione o sanzione, esse affermano, è estraneo alla funzione della responsabilità civile. Il risarcimento del danno deve compensare la vittima dell’illecito, per equivalente od in forma specifica. Di più: la sentenza straniera che ammettesse il risarcimento di danni cd. “punitivi” sarebbe addirittura contraria all’ordine pubblico, e non potrebbe essere eseguita nell’ordinamento interno10.
Una volta affermato che il risarcimento del danno non può avere scopi “punitivi”, viene meno di conseguenza la possibilità di condannare l’offensore a pagare Tizio per il danno causato a Caio, quando quest’ultimo per natura non possa acquistare alcun diritto al risarcimento: come giustappunto nel caso di danno da perdita della vita.
In quinto luogo, infine, le S.U. affrontano e confutano l’argomento “sistematico” addotto da Cass. n. 1361/2014 a sostegno della risarcibilità del danno da perdita della vita.
Come si ricorderà, l’opinione dissenziente di Cass. n. 1361/2014 era stata così articolata:
a) il danno non consiste nella lesione del diritto (danno-evento), ma nella perdita che da essa derivata (danno-conseguenza);
b) a questa regola si fa eccezione nel caso di danno da morte, perché in questo caso la soppressione stessa della vittima fa coincidere il danno-evento (lesione del diritto alla vita) con le sue conseguenze (perdita di tutte le utilità della vita, nessuna esclusa);
c) ergo, la risarcibilità del danno da perdita della vita non intacca il principio per cui il danno è una perdita, non una lesione di diritti; costituisce, invece, solo una deroga a quel principio imposta dalla peculiarità del diritto leso.
A questo argomentare le S.U. hanno osservato in sostanza che esso è un artificio retorico, perché la deroga al principio sarebbe così vasta da infirmarne la portata. Detto altrimenti: affermare che sono risarcibili solo i danni-conseguenza, tranne che nel caso di perdita della vita, significa affermare che sono risarcibili anche i danni-evento.
La sentenza n. 15350/2015 delle S.U. è una decisione che non crea problemi, ma li risolve. E non mi riferisco soltanto agli ovvi e pur importanti problemi pratici: cosa domandare in giudizio nel caso di morte d’un congiunto, come quantificare il danno, come difendersi da questo tipo di pretese.
La sentenza ha un valore aggiunto rappresentato dalla (speriamo) definitiva messa all’indice delle opinioni dottrinarie da cui la tesi della risarcibilità del danno da perdita della vita era sottesa: opinioni bizantine, eteroclite, inaccettabili.
La sentenza n. 1361/2014, che come s’è visto aveva affermato la risarcibilità del danno da perdita della vita, e le decisioni di merito che affermarono in precedenza il medesimo principio, direttamente od indirettamente avevano una matrice ideologica comune: l’opinione secondo cui le categorie giuridiche sarebbero roba da ferrivecchi, ed il giurista dinanzi a problemi nuovi non deve lesinare coraggio nel forgiare nuove categorie11.
Ovviamente non è questa la sede per affrontare problemi formidabili come quello della funzione delle categorie giuridiche e del ruolo dell’interprete rispetto ad esse. Nondimeno, nei limiti consentiti dal presente scritto, sarà opportuno mettere in evidenza come siano proprio teorie come quella in esame ad aumentare l’entropia dell’ordinamento, favorire i contrasti, rendere imprevedibili le decisioni giudiziarie.
Secondo la tesi formulata dal Lipari, le categorie giuridiche non esistono in rerum natura e non sono verità oggettive. Essendo create dal pensiero, non sono immutabili, e l’interprete non deve avere paura di abbandonarle e di crearne di nuove, dinanzi a problemi giuridici nuovi.
È una tesi che non esce dall’alternativa: o conduce all’ovvio, o conduce all’eversione.
Dire che le categorie giuridiche non sono vincolanti è un’ovvietà: basti pensare alla vicenda del “negozio giuridico”, sconosciuto per 18 secoli, osannato per due, ed ora – parrebbe – moribondo. Ma da qui ad affermare che il giurista dinanzi a problemi nuovi debba creare categorie nuove è tesi semplicistica e deresponsabilizzante. È semplicistica perché dimentica che è naturale tendenza dello spirito umano non comprendere il nuovo come tale se non dopo che ha tutto tentato per riportarlo all’antico (sono parole di Henry Bergson); è deresponsabilizzante perché legittima qualsiasi interprete a rifugiarsi nel “diritto libero” o nella “fantasia creatrice” ogni qual volta non sappia come inquadrare, nelle previsioni di legge, il caso sottopostogli. Ne è dimostrazione proprio la vicenda del danno da perditadella vita. È un problema, come si è visto, esaminato dalle S.U. per la prima volta nel 1925, e da allora la Corte di cassazione mai aveva abbandonato la tesi della irrisarcibilità. Non era dunque un problema nuovo, ed anzi non era nemmeno un “problema”, posto che per le sentenze delle S.U. dovrebbe valere il principio Roma locuta, causa finita. Nondimeno, la questione è stata rimessa in gioco da un’opinione dissenziente della stessa Corte, la quale si è sentita a tanto autorizzata dall’opinione dottrinaria secondo cui le “categorie giuridiche” non vincolano l’interprete. È un perfetto esempio scolastico di quanto pericolosi siano gli esiti della tesi qui in contestazione: e cioè che se una regola non ci piace, l’interprete può cambiarla.
3.1 Il danno “terminale”
La sentenza n. 15350/2015 delle S.U., di cui qui si discorre, ha toccato obiter dictum – non facendo parte dell’oggetto del decidere – il tema del danno patito dalla vittima primaria nell’intervallo tra le lesioni e la morte, ed il cui risarcimento si trasmette pacificamente jure haereditario agli eredi.
Si tratta di questione sulla quale in poche battute le S.U. hanno ribadito come si possono forse registrare nella giurisprudenza di legittimità contrasti sulle definizioni, ma non sul merito della questione. Il danno di cui si discorre ha formato infatti oggetto di molte definizioni, distinzioni e sottodistinzioni: si è parlato di danno tanatologico, terminale e catastrofale. Nondimeno, se si passa ad esaminare le fattispecie concrete portate all’esame della Corte, ci si avvede che con queste tre definizioni si designa l’ipotesi in cui una persona, vittima di lesioni personali, muoia a causa di esse dopo un periodo di tempo più o meno lungo.
Ricorrendo tale ipotesi, per la giurisprudenza assolutamente maggioritaria della Corte di cassazione dovranno applicarsi i seguenti principi:
a) la vittima patisce un danno da lesione della salute
o danno biologico, il cui diritto al risarcimento viene, in conseguenza della morte, trasmesso agli eredi;
b) il danno biologico di chi si sia sopravvissuto quodam tempore alle lesioni, e poi sia deceduto a causa di esse, è necessariamente un danno biologico temporaneo: l’invalidità permanente, infatti, presuppone che sia avvenuta la guarigione clinica, mentre nel casi di lesioni letali la guarigione non può avvenire;
c) il danno biologico di cui si discorre va liquidato con equo apprezzamento delle circostanze del caso, e dunque anche in misura superiore a quella standard, per tenere conto della peculiarità del caso;
d) il danno biologico di cui si discorre è dovuto tanto nell’ipotesi in cui la vittima sia rimasta cosciente, quanto nel caso contrario: ed infatti il danno risarcimento del danno biologico è dovuto a prescindere dalla circostanza che la vittima si sia avveduta di essere temporaneamente invalida.
Accanto ed in aggiunta al danno biologico in sé considerato, la vittima di lesioni che sopravviva quodam tempore, e poi muoia a causa delle lesioni, può patire un ulteriore pregiudizio, anch’esso di natura non patrimoniale, che in buona sostanza consiste nella paura di morire; nell’ansia per la propria sorte; nel dolore provato pensando alla costernazione dei propri cari.
Questo pregiudizio, lo si chiami come lo si voglia (tanatologico, esistenziale, terminale, catastrofale) è un pregiudizio certamente risarcibile, da liquidare in via equitativa, ma spettante solo a chi quel sentimento di paura, ansia o costernazione abbia pur sempre provato.
Esso, dunque, non potrà essere invocato dagli eredi di chi, a causa delle lesioni, abbia perso immediatamente conoscenza e, in tale stato, sia transitato dalla vita alla morte.
Questi principi sono stati, da ultimo, ribaditi dalla decisione pronunciata da Cass.,sez. III,13.6.2014,
n. 1353712, nella quale si è stabilito che la paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali, è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicché, in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l’esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni.
1 In Foro it., 1994, I, 3297.
2 In Foro it., 1926, I, 328.
3 In tal senso si pronunciarono Cass., 16.6.2003 n. 9620, in Arch. giur. circ., 2004, 36; Cass., 14.2.2000, n. 1646, ivi, 2000, 487; Cass., 14.2.2000, n. 1633, in Riv. circ. trasp., 2000, 927; Cass., 29.11.1999, n. 13336, in Assicurazioni, 2000, II, 2, 198, e soprattutto Cass., 25.2.1997, n. 1704, in Resp. civ. prev., 1997, 432, la quale per la sua ampia motivazione costituisce tuttora uno dei più pregevoli interventi della Corte sull’argomento.
4 In Giur. it., 2014, 833, con nota di Valore, P., La risarcibilità del danno da perdita della vita.
5 In Riv. circ. trasp., 1996, 961.
6 In www.personaedanno.it.
7 Sono parole di Monateri, P.G.Bona, M.Oliva, U., Il nuovo danno alla persona, Milano, 1999, 134 s.; senza pretesa di completezza, ricorderemo che la risarcibilità del danno da perdita della vita è stata condivisa anche da Bianca, C.M., La tutela risarcitoria del diritto alla vita: una parola nuova dalla cassazione attesa da tempo, in Resp. civ. prev., 2014, 493.
8 Per tutti, da ultimo, Bargelli, E., Danno non patrimoniale iure haereditario. Spunti per una riflessione critica, in Resp. civ. prev., 2014, 723)
9 Ziviz, P., È risarcibile la perdita della vita, in Resp. civ. prev., 2011, 1026.
10 Il richiamo è a Cass., 8.2.2012, n. 1781, in Foro it., 2012, I, 1449.
11 Lipari, N., Le categorie del diritto civile, Milano, 2013, passim, sviluppata in Lipari, N., Danno tanatologico e categorie giuridiche, in Riv. crit. dir. priv., 2012, 523 ss., poi ripresa e condivisa da Scarano, L.A., La quantificazione del danno non patrimoniale, Torino, 2013, 75 ss.
12 In Foro it., 2014, I, 2489, con nota di Pardolesi, R., Erogazione previdenziale e danno patrimoniale da morte del familiare.