Il ruolo dei poteri pubblici
I poteri pubblici, nazionali e internazionali, sono definiti come fonti di leggi, di regolamenti e di decisioni giudiziarie il cui esercizio dipende dall'opinione pubblica. In questo saggio è riportato un resoconto complessivo dei più recenti movimenti di opinione in Europa occidentale che mette in evidenza l'effetto delle tradizioni filosofiche e religiose sulla regolamentazione della bioetica, con una nota separata sul diritto islamico. Vengono in questa sede distinti, a seconda dei paesi, leggi, regolamenti e pareri promanati dalle differenti istituzioni. La fecondazione assistita è stata scelta come principale esempio da prendere in considerazione per un resoconto di leggi sulla bioetica, con estratti di testi giuridici, relativo a trentuno paesi. Vengono prese in esame, inoltre, cinque organizzazioni intergovernative attive nel campo della bioetica (UNESCO, Unione Europea, Organizzazione mondiale della sanità, Consiglio d'Europa e Organizzazione per l'unità africana), che hanno redatto testi importanti di cui riportiamo alcuni stralci.
Introduzione
Ai fini di questo saggio, per poteri pubblici si intendono i legislatori nazionali, i giudici nazionali, le organizzazioni governative internazionali che emanano convenzioni alle quali gli stati possono aderire e dichiarazioni che essi possono sottoscrivere - quando l'adesione o la sottoscrizione possono imporre o favorire l'emanazione di legislazioni nazionali conformi - e le corti di giustizia internazionali.
Il potere pubblico è esercitato non solo per mezzo della legge ma anche attraverso un intreccio di legislazione secondaria (distinta dalla deontologia professionale), pareri, cioè linee guida, creazione, adattamento e abrogazione di istituzioni.
In ogni paese, le associazioni professionali mediche e scientifiche hanno un proprio codice deontologico e linee guida che riguardano l'applicazione delle moderne biotecnologie sugli esseri umani; in molti paesi si ritiene che questo sia sufficiente e, quindi, non sono state emanate leggi o normative derivate. Ciò spiega il motivo per cui molti paesi non sono stati presi in esame nell'esposizione che segue. Altri non appaiono per ragioni di spazio, dal momento che la loro organizzazione è molto simile a quella dei paesi limitrofi, e altri ancora perché non è stato possibile trovare informazioni sulla loro organizzazione.
L'opinione pubblica
Il ruolo del potere pubblico nel controllo delle biotecnologie, così come in qualsiasi altro campo, è quello di esprimere, anche se spesso in maniera approssimativa, l'opinione pubblica o la volontà pubblica. l parlamenti eletti debbono puntualmente tener conto dell'opinione pubblica; ciò vale anche per le istituzioni non elettive, come la Camera alta inglese, sebbene, queste possano farlo con più tempo a disposizione.
L'opinione pubblica sulle biotecnologie è ampiamente nota in Europa, grazie a due inchieste effettuate nel periodo compreso tra il 1993 e il 1995 e nel 1996. La prima è stata condotta, per conto della Commissione europea, dall'Istituto di ricerca sulla cooperazione interculturale presso le università di Brabant e di Tilburg. L'inchiesta ha evidenziato la presenza di complesse interrelazioni tra la percezione delle biotecnologie basata sul fattore aspettativa di utilità (promessa di beneficio percepita) e quella basata sul fattore richiesta di controllo pubblico (minaccia di danno percepita) nei diversi paesi. l risultati riportati nella figura (fig. 1) fanno luce sulle posizioni delle comunità linguistiche e geografiche più consolidate dell'Europa occidentale. La seconda inchiesta ha confermato la presenza di una forte divergenza di opinioni da paese a paese e ha individuato una nuova situazione. Un'analisi di regressione di più di 16.000 risposte a un lungo questionario, pubblicata nel 1997 sulla rivista Nature, ha messo in evidenza la reazione del pubblico ai nuovi sviluppi delle biotecnologie. In primo luogo, l'utilità è una precondizione perché si possa accordare il sostegno alle biotecnologie; in secondo luogo, il pubblico sembra accettare gli eventuali rischi solo a fronte della percezione di un'utilità e purché ciò non implichi una preoccupazione morale; in terzo luogo, e questo è l'aspetto più importante, i dubbi morali agiscono da veto, a prescindere dall'opinione sugli usi e sui rischi (per rischi si intendono qui le conseguenze imprevedibili di malattie che possono derivare dall'uso di biotecnologie).
Le tradizioni filosofiche e religiose
La legge, le decisioni giudiziarie e i regolamenti prodotti dalle istituzioni competenti seguono naturalmente le convinzioni e la forma mentis dei soggetti da cui promanano. Le istituzioni cambiano a seconda delle tradizioni religiose, filosofiche e sociali. Così, per esempio, nell'ambito delle religioni monoteiste, vi sono differenze tra l'ebraismo, il cristianesimo e l'islamismo. All'interno della religione ebraica, a sua volta, vi sono altre differenze complesse; allo stesso modo, nel cristianesimo vi sono differenze tra cattolici romani, ortodossi e protestanti. In generale, nella filosofia occidentale vi sono differenze, per esempio, tra fautori dei diritti e fautori dei doveri e, ancora tra questi, tra coloro che sono in favore dell'etica del calcolo e quelli in favore dell'etica delle varie convinzioni. L'islamismo, poi, è un mondo a parte e, poiché è così poco conosciuto in Europa, è trattato in una sezione separata (v. oltre). Nelle società buddiste, confuciane, politeiste e a religiosità diffusa, vi sono differenze difficili da comprendere e da esprimere per uno scrittore occidentale; probabilmente, tali differenze sono modificabili più facilmente a seconda delle necessità politiche ed economiche che si ravvisano, come per esempio nel caso della Cina. In molti paesi africani, il problema dell'infertilità non è percepito come un problema medico, ma ancora come un problema sociofamiliare. Così, se una moglie non è fertile, il marito può prendere un'altra moglie; allo stesso modo, se è il marito a essere sterile, si trova un amante segreto per la moglie. Nella poligamia islamica la prima ipotesi è, come noto, istituzionalizzata.
Questo polimorfismo di costumi e di credenze condiziona l'esito del dibattito relativo all'intervento statale nelle questioni finora lasciate alla moralità privata ed è responsabile, sostanzialmente, della maggior parte delle differenze esistenti tra le legislazioni nazionali. Tali differenze possono assumere un significato pratico importante quando un dato trattamento medico o una sperimentazione è legale nel paese A e illegale, invece, nel paese B. È probabile che le persone si spostino dal paese A a quello B per sottoporsi al trattamento, dando luogo a scandalo morale e a risentimento economico, e ciò può trasformarsi in una nuova forma di vero e proprio turismo: il turismo bioetico. Da ciò scaturisce il problema pratico di stabilire se non sia moralmente giusto o economicamente vantaggioso uniformare le leggi nazionali o, nel caso dell'Unione Europea, lavorare per l'emanazione di direttive del Consiglio europeo.
Leggi, regolamenti e pareri
La legge è un insieme di prescrizioni dettate direttamente dal legislatore di uno stato sovrano, il cui mancato rispetto è punibile. Una singola legge è un elemento di questo insieme.
Il regolamento, solitamente, specifica nel dettaglio quelle azioni, agenti, soggetti, ecc., che, presi nell'insieme, danno luogo a una fattispecie regolata da una legge generale. l regolamenti possono essere fatti sia direttamente dal parlamento, sia da un governo o da un singolo ministro, o da un organo amministrativo nominato da un parlamento o da un governo. l regolamenti possono anche essere applicati da tale organo amministrativo, qualora gli venga attribuito tale potere. L'azione è di norma preceduta da un parere che, nei paesi più fortunati, viene generalmente accolto.
In alcuni paesi esiste un'unica autorità che detta regole ed emette pareri su tutte le questioni relative alla bioetica: in altri paesi invece vi sono diverse autorità che dettano le regole a seconda della tipologia dei casi: per esempio, la fecondazione assistita, gli xenotrapianti, lo screening genetico, la terapia genica.
l comitati di etica, clinici e di ricerca, ben sviluppati in molti paesi e sorti prima delle istituzioni prese qui in considerazione, non costituiscono poteri pubblici.
A ogni livello, nonché a ogni stadio intermedio, possono esservi strumenti istituzionali per ottenere ed emettere pareri, che è cosa diversa dal potere di stabilire regole. A partire dagli anni Settanta, si è assistito a una crescita improvvisa di questi strumenti, specialmente nel campo della bioetica. Il parere può essere dato al governo, al parlamento, alle professioni mediche e paramediche, al settore di ricerca, all'industria biotecnologica, ai promotori della salute e del benessere, cioè a chiunque lo richieda, ed è valido comunque per tutti, anche in assenza di una richiesta specifica.
Molti paesi hanno consigli o comitati consultivi bioetici o etici nazionali, che sono invitati a esprimere i loro pareri su questioni nuove; alcuni hanno anche la facoltà di emettere pareri su iniziativa propria. Di solito, questi pareri sono applicabili a tutti i livelli del potere pubblico, così come all'esercizio delle professioni interessate.
Spesso i governi, e talvolta i parlamenti, hanno organizzazioni particolari che consentono loro di mantenere il contatto con l'opinione delle categorie professionali in generale, e con l'opinione etica e biomedica in particolare. Uffici di valutazione delle tecnologie sono stati creati da molti parlamenti occidentali e hanno il compito di riferire a questi ultimi i problemi bioetici e sociali, economici ed etici che nascono dalle nuove tecnologie. Essi possono organizzare consultazioni pubbliche e sondaggi diretti sull'opinione pubblica. Finora, i due esempi più interessanti sono stati quello statunitense e quello danese.
Il caso emblematico della fecondazione assistita Il ruolo del potere pubblico nel controllo delle biotecnologie non è diverso, per natura, né potrebbe esserlo, da quello esercitato in altri campi. Tuttavia, il sistema tradizionale di regolamentazione degli effetti delle nuove tecnologie è stato messo particolarmente a dura prova dalle biotecnologie, non solo perché il loro sviluppo è stato repentino, ma anche perché esse riguardano gli esseri umani, presenti e futuri, secondo modalità che toccano direttamente il loro essere fisico e mentale, la loro umanità, più di qualunque altro precedente sviluppo delle scienze biologiche. Queste modalità sono molteplici. Si è riscontrato che alcune di esse non necessitano affatto di nuove leggi: i problemi che sollevano, seppure ve ne sono, possono essere regolati mediante le leggi già esistenti. Altre invece hanno dato origine a questioni sociali del tutto insolite e, in tal caso, molti paesi hanno ritenuto opportuno emanare nuove leggi.
Le questioni di bioetica da regolamentare con nuove leggi sono così numerose, e ciascuna di esse è di così vasta portata, che cercare di analizzarle nell'insieme porterebbe soltanto a catalogarle superficialmente. Per tale motivo, si è scelta, tra tutte, una sola questione e precisamente quella che appare più idonea, attraverso brevi digressioni, a gettare luce sull'operato dei poteri pubblici: la fecondazione assistita, locuzione spesso usata in maniera impropria. In questo saggio, verrà intesa come fecondazione attraverso l'intervento medico, in qualsiasi momento che va dalla comparsa dei gameti negli uomini e nelle donne all'impianto degli ovuli fecondati, sia che i gameti siano di coloro che intendono diventare genitori, sia che non lo siano; quest'ultimo caso riguarda la maternità surrogata. Nelle varie legislazioni nazionali, vengono usati termini diversi per descrivere queste procedure, le loro diverse fasi, nonché altre procedure che le comprendono.
È stato scelto questo oggetto di osservazione perché la relativa prassi solleva molte questioni etiche, sociali ed economiche e tutte toccano direttamente legislatori e organi giudiziali. La fecondazione assistita porta alla nascita di bambini ai quali è concesso o meno conoscere il padre o la madre genetici, nonché i fratelli; può far diminuire o, accidentalmente, aumentare il numero di bambini nati con malformazioni genetiche; i suoi effetti sulla fertilità degli individui, nati da persone a loro volta generate con gli stessi mezzi, sono ancora sconosciuti; infine, il metodo è molto costoso. Per queste e altre ragioni, tutti i parlamenti nazionali hanno affrontato la questione e di solito hanno emanato leggi poiché si erano venute a creare nuove e strane relazioni tra esseri umani nonché problemi di riservatezza, tenendo anche in considerazione la salute pubblica e il benessere economico generale.
Le brevi digressioni a cui si fa riferimento sono più o meno legate all'oggetto principale di discussione e riguardano: test genetici, terapia genica somatica e germinale, donazione umana, brevetti, pianificazione familiare e screening della popolazione.
Note sulla legge islamica
La maggior parte dei paesi musulmani è caratterizzata dalla presenza di due sistemi legislativi: la šarī'a, cioè la legge canonica rivelata dell'lslam, per le relazioni familiari e personali e per la pratica religiosa, e un sistema occidentale o pseudooccidentale per l'amministrazione e le attività economiche. L'importanza relativa di ciascuno dei due sistemi varia da paese a paese: per esempio, attualmente, la šarī'a ha un grande peso in Arabia Saudita, Sudan e Afghanistan. Nei paesi che invece sono solo in parte musulmani, come l'Indonesia, la coesistenza di concetti giuridici diversi tra loro diventa ancora più complicata. La šarī'a, menzionata nei detti (ḥadīt) del Corano e nella tradizione (sunna), è stata elaborata attraverso i principi analitici delle quattro scuole riconosciute come ortodosse. Secondo la šarī'a, ogni azione che un essere umano compie può essere alternativamente obbligatoria, raccomandata, permessa, scoraggiata o proibita. L'intenzione di chi agisce è il fattore che determina la natura di ogni azione.
Di recente, in molti paesi musulmani vi è una richiesta crescente di un ritorno alla più ampia applicazione della šarī'a pura. Tuttavia, oggi, in nessun paese, a eccezione dell'Arabia Saudita e di alcuni stati del Golfo, essa costituisce il sistema giuridico dominante. Come lo stesso profeta Maometto ha affermato in un ḥadīt: "Se uno infrange un decimo della legge, verrà punito, ma se poi rispetta un decimo della legge verrà salvato".
La posizione religiosa fondamentale sulla riproduzione umana proviene dal Corano: "A Dio appartiene il Regno dei cieli e della terra, Egli crea quel che vuole, concede a chi vuole femmine, concede a chi vuole maschi, oppure appaia assieme maschi e femmine, e rende chi egli vuole sterile. Egli è sapiente possente" (Corano, XLII, 49-50). Sarebbe difficile trovare una dichiarazione più onnicomprensiva di questa. Inoltre, un ḥadīt afferma: "Ogni donna che porta uno straniero nella famiglia non può sperare nulla da Dio, né verrà ammessa nel suo paradiso" Gli ḥadīt sebbene alcuni siano contraddittori tra loro, sono considerati in generale dichiarazioni del Profeta. È un principio dell'lslam che un bambino nato fuori dal matrimonio non possa mai ereditare qualcosa o pretendere un aiuto dalla famiglia del padre. Inoltre, la šarī'a rifiuta di riconoscere l'adozione come strumento per la creazione di legami di filiazione. L'uso dei gameti di un donatore, con qualsiasi mezzo, potrebbe dar luogo a problemi gravi: i parenti di sangue, infatti, potrebbero essere costretti a trasmettere la propria terra al nuovo venuto, dal momento che, nella šarī'a, un bambino nato sei mesi o più dopo il matrimonio si presume in assoluto che sia legittimo.
Per quanto riguarda le questioni legate alla bioetica, l'Islam non si esprime in maniera univoca. È incerto se esso accetti, in un modo qualsiasi, la fecondazione eterologa come l'inseminazione da parte del donatore, l'impianto di embrione, la surrogazione e così via. D'altra parte, soprattutto tra i più ricchi musulmani che vivono sparsi nel mondo in paesi con una moralità propria, non sempre la legge è seguita alla lettera. In alcune parti dell 'India, per esempio, come in alcune città relativamente opulente dove non manca affatto l'elemento musulmano, la percentuale di maschi primogeniti è addirittura pari al 90% (v. oltre).
La fecondazione assistita in una coppia di coniugi è, ovviamente, accettata dall'lslam come altrove. I risultati seguenti, esposti in una conferenza su Islam e riproduzione organizzata in Kuwait nel 1982, dall'Organizzazione islamica per le scienze mediche, sono molto chiari: "La fecondazione omologa è accettabile se necessaria. La fecondazione eterologa - cioè l'uso del liquido seminale di un uomo diverso dal marito - non è consentita, e se il marito risulta essere sterile, nonostante le cure alle quali viene sottoposto, si deve accettare la sua infertilità. Sebbene la fecondazione eterologa non significhi adulterio, essa porta alla procreazione fuori dalla coppia unita dal contratto di matrimonio. È un diritto umano essere figlio vero e legittimo del proprio padre e frutto del legame di un matrimonio legittimo. La fecondazione eterologa comporta inoltre il rischio di una falsa registrazione del bambino, che risulta essere figlio di un uomo che non è il padre naturale; aumenta il rischio di incesto involontario; vanifica le leggi sull'eredità. Il punto cruciale della questione è la commutazione del concetto di legittimità da ciò che è creato da Dio a ciò che è creato dall'uomo".
L'adozione, nel senso occidentale, non è tollerata a causa delle falsità che essa comporta. Un individuo non potrebbe ingannare né il funzionario amministrativo che registra lo stato personale di figlio, né il bambino, dichiarando che il bambino gli appartiene; perciò anche la maternità surrogata è assolutamente inaccettabile nell 'Islam.
I brani e le affermazioni riportate sopra non costituiscono interventi dei poteri pubblici, in senso occidentale; molti paesi musulmani però cercano di vivere secondo la legge di Dio, così come facevano i cristiani nel Medioevo, e per i musulmani Dio è in realtà un potere pubblico.
Le organizzazioni intergovernative
Tutte le organizzazioni intergovernative condizionano per definizione il ruolo dei poteri pubblici, e quelle che li influenzano nel campo della bioetica sono abbastanza numerose. In questo paragrafo saranno trattate soltanto cinque di esse, due internazionali e tre regionali: l'UNESCO (United Nations Educational Scientifical and Cultural Organization), l'Unione Europea, l'Organizzazione mondiale per la sanità, il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione per l'unità africana. Di queste, soltanto quella europea costituisce, di diritto, un potere pubblico diretto, mentre le altre sono abbastanza influenti da costituire un elemento essenziale dell'operato del potere pubblico.
Esistono anche molte associazioni internazionali e regionali formate da ordini professionali e scientifici. Anche se alcune sono molto influenti, nessuna costituisce un potere pubblico.
UNESCO
L'UNESCO è stata fondata immediatamente dopo la seconda guerra mondiale. Attualmente comprende tutti gli stati del mondo, eccetto Singapore e Stati Uniti. Nel 1993, l'UNESCO ha fondato il Comitato bioetico internazionale, formato da esperti eminenti provenienti da molti stati membri. Nel 1997, questo Comitato, terminato il suo lavoro, produsse una Dichiarazione sui diritti umani e sul genoma umano, la cui sottoscrizione è aperta a tutti i paesi. Questo testo si pone in modo esplicito nella tradizione della Dichiarazione dei diritti umani delle Nazioni Unite del 1948. Contiene sezioni relative alla dignità umana e al genoma umano, ai diritti delle persone interessate, alla ricerca sul genoma umano, alle condizioni per l'esercizio dell'attività scientifica, alla solidarietà e alla cooperazione internazionale, alla promozione dei principi stabiliti nella dichiarazione e all'attuazione della dichiarazione stessa.
Come la Dichiarazione del 1948 che l'ha preceduta, la Dichiarazione deve essere utilizzata dai legislatori, i giuristi e gli esperti della materia, come una bandiera da sventolare in quei paesi del mondo dove i diritti umani relativi alle problematiche esposte vengono minacciati.
Unione Europea
L'Unione Europea (UE) è un'unione internazionale, e in parte sovranazionale, di alcuni stati d'Europa, costituita all'origine come Comunità Economica Europea con il Trattato di Roma (1957), in particolare allo scopo di cementare l'unità tra gli stati exbelligeranti e così scongiurare l'eventualità di una nuova guerra europea.
È caratterizzata da un Consiglio dei ministri, un Parlamento eletto a suffragio universale negli stati membri, una Commissione con potere esecutivo che esegue le decisioni del Consiglio dei ministri e ne propone di nuove a questo e, infine, da una Corte, la Corte di giustizia dell 'Unione Europea o Corte europea, che ascolta i casi portati dai governi degli stati membri per loro controversie, quelli tra essi e la Commissione e tra la Commissione e le società private. l ministri sono incaricati dai loro parlamenti nazionali, nel senso che in ogni democrazia le azioni del governo devono soddisfare il parlamento.
Le decisioni del Consiglio dei ministri, essendo prese dai governi degli stati membri, sono vincolanti per loro stessi. Le risoluzioni del Parlamento europeo, eletto direttamente, sono sempre più necessarie per la formulazione di queste decisioni e l'Unione è quindi un potere pubblico nel pieno significato della parola.
Qui di seguito, sono riportati stralci tratti da alcuni testi rilevanti sulla questione affrontata, prodotti dai vari organismi dell'Unione.
La Commissione europea. - L'Unione Europea in quanto tale non ha emanato indicazioni, ma la Commissione è la fonte principale dei finanziamenti destinati alla ricerca. Per accedere ai fondi, una ricerca deve essere proposta da più stati membri. Nel dicembre del 1994 e nuovamente nel 1997, la Commissione ha adottato e poi sovvenzionato un programma di ricerca e sviluppo (R&D, Research and Development) nel campo della biomedicina e della salute, in cui una sezione specifica è dedicata alla ricerca sul genoma umano e include un sottoparagrafo relativo alle conseguenze etiche e sociali del progresso scientifico.
Il programma del 1995 ha stipulato che non sarebbe stata avviata alcuna ricerca "per modificare o tentare di modificare la costituzione degli esseri umani, attraverso l'alterazione delle cellule germinali o di uno stadio qualsiasi dello sviluppo embrionale e che possa rendere ereditarie queste alterazioni; né verrà eseguita alcuna ricerca che tenti di sostituire il nucleo di una cellula embrionale con un nucleo preso da una cellula di un'altra persona, embrione o sviluppo successivo di embrione, processo conosciuto con il termine di clonazione".
Il documento precisa che saranno tuttavia fatti tentativi per sviluppare la terapia genica somatica laddove le condizioni in Europa giustificheranno uno sforzo mirato come, per esempio, nel caso della fibrosi cistica. La ricerca sarà inoltre orientata verso lo sviluppo di nuove tecniche diagnostiche per le malattie genetiche e per nuove terapie, nate dai progressi più recenti nel campo della genetica molecolare, e per armonizzare le banche dati genetiche. La ricerca dovrà cercare inoltre di evitare che il divario esistente tra la diagnosi e la terapia si estenda ulteriormente.
La ricerca sull'etica biomedica è anche orientata verso standard generali da seguire, per il rispetto della dignità umana e per la protezione dell'individuo, nel contesto della ricerca biomedica e delle sue applicazioni cliniche. Gli argomenti da considerare in questo programma di ricerca includono la fecondazione assistita, compresa la selezione del sesso, il preimpianto e la diagnosi prenatale, la ricerca sugli embrioni, l'uso del tessuto fetale, la gravidanza dopo la menopausa, la donazione di sperma e ovociti e la loro possibile conservazione.
Parlamento europeo. - Una parte importante del lavoro del Parlamento consiste nell'adottare risoluzioni, il cui effetto può essere compreso meglio osservando il linguaggio in cui sono formulate. Nel marzo 1989, il Parlamento ha approvato una Risoluzione sull'inseminazione artificiale in vivo che:
1) riconosce il valore della vita e più in particolare il diritto alla protezione dell'essere umano e perciò esprime la preoccupazione per lo spreco di embrioni che la fecondazione in vitro può comportare e auspica l'uso di tecniche e di metodologie che eliminino tale rischio;
2) chiede di conseguenza che nella fecondazione in vitro venga fecondato lo stesso numero di ovuli che può essere impiantato;
3) ritiene che al congelamento degli embrioni si possa ricorrere solo per salvare la vita degli stessi, quando, per qualsiasi ragione sovravvenuta alla fecondazione, sia impossibile l'immediato trasferimento in utero;
4) ritiene che in nessun caso si debba ricorrere alla fecondazione in vitro per selezionare determinati embrioni e chiede pertanto di vietare qualsiasi forma di esperimenti genetici su embrioni fuori dall'utero;
5) ritiene che l'inseminazione eterologa in vivo o in vitro non sia auspicabile e ciò vale per la donazione del seme o degli ovuli e per la crioconservazione;
6) ritiene che, nel caso in cui il principio di cui sopra non venga accolto da qualche stato membro, debbano essere rispettate alcune condizioni, tra cui il divieto di disconoscimento di paternità, il consenso informato, la presenza verificata di sterilità;
7) ritiene che ogni forma di maternità surrogata sia in generale da respingere e che procurare madri surrogate per guadagno è punibile dalla legge;
8) ritiene che il ruolo dei legislatori sia quello di stabilire i limiti della scienza, mentre il ruolo dei comitati etici e degli organismi professionali è semplicemente quello di rispettare questi limiti nella pratica.
Nel 1989, in una Risoluzione sui problemi giuridici ed etici dell'ingegneria genetica si esprime preoccupazione sui pericoli delle nuove tecnologie. In essa, il Parlamento:
1) si dichiara intenzionato a indagare e valutare concretamente, già allo stadio di ricerca e di sviluppo, gli aspetti sociali, economici, sanitari, etici e giuridici dei nuovi sviluppi nel settore dell'ingegneria genetica, includendo, in tale contesto, anche i possibili effetti collaterali, come quelli sociali, involontari e indesiderati;
2) invita la Commissione a sostenere le sue valutazioni etiche e giuridiche e a presentare proposte adeguate in merito ad atti normativi comunitari relativi alla sua sfera di competenza;
3) chiede ai governi e ai parlamenti degli stati membri di avviare le iniziative adeguate nei loro settori di competenza e si attende che si adoperino per iniziative parallele nell'ambito delle organizzazioni internazionali di cui fanno parte;
4) ribadisce i principi di libertà della scienza e della ricerca;
5) considera che la responsabilità della società nel suo insieme, per quanto riguarda l'operato dei ricercatori e della ricerca, si esprima sul piano giuridico in limitazioni della libertà della scienza e della ricerca risultanti in particolare dai diritti dei terzi e delle società da essi costituite;
6) riconosce che i diritti da cui derivano le limitazioni di cui sopra sono soprattutto la dignità dell'individuo e della collettività;
7) considera premesse indispensabili per il ricorso alle analisi genetiche che: a) queste ultime, nonché le consulenze relative, siano volte esclusivamente al benessere degli interessati si basino solamente sul principio della volontari età e i risultati di un'analisi vengano comunicati agli interessati su loro richiesta: ciò vuoI dire anche che il medico non ha il diritto di informare i membri della famiglia degli interessati senza l'autorizzazione di questi ultimi, b) esse non vengano mai utilizzate con l'obiettivo, scientificamente discutibile e politicamente inaccettabile, di migliorare positivamente il pool genetico della popolazione, di selezionare negativamente caratteri genetici indesiderati o di fissare standard genetici, c) l'elaborazione di mappe genetiche individuali debba essere eseguita solo da un medico; perciò vanno vietate la trasmissione, la raccolta, l'archiviazione e la valutazione dei dati genetici da parte di autorità pubbliche e di organizzazioni private e va evitata la messa a punto di strategie genetiche per la soluzione di problemi sociali, in quanto ciò minerebbe la nostra capacità di considerare la vita umana come un complesso insieme di fattori che non può essere compreso completamente applicando un solo metodo scientifico;
8) chiede di vietare in forma giuridicamente vincolante la selezione dei lavoratori sulla base di criteri genetici;
9) stabilisce che le assicurazioni non hanno alcun diritto di chiedere, prima o dopo la stipulazione di un contratto assicurativo, l'esecuzione di analisi genetiche o la comunicazione dei risultati relativi ad analisi genetiche già effettuate; inoltre le analisi genetiche non devono diventare una condizione preliminare nella stipulazione di un contratto assicurativo;
10) chiede che le analisi genetiche possano essere richieste nei procedimenti penali solo in via eccezionale e - esclusivamente su decisione del giudice - in settori specificamente delimitati; in tale contesto si può ricorrere solo a quelle parti di un'analisi genomica che siano importanti nella fattispecie e che non consentano di trarre conclusioni sui dati genetici nel loro insieme;
11) ritiene che i trasferimenti di geni delle cellule somatiche umane rappresentino una forma di terapia in via di principio accettabile che presuppone un'accurata informazione dell'interessato nonché l'autorizzazione da parte di quest'ultimo; una lista delle malattie ereditarie adatte a questo trattamento è tracciata e rivista periodicamente;
12) richiede un divieto categorico di tutti gli esperimenti volti a modificare arbitrariamente la costituzione genetica umana;
13) richiede sanzioni penali contro qualsiasi trasferimento di geni nella linea cellulare germinale;
14) attende una definizione dello statuto giuridico dell'embrione umano che garantisca la salvaguardia precisa dell'identità genetica;
15) considera che anche lo zigote deve essere protetto e che pertanto non deve essere soggetto alla sperimentazione arbitraria; è del parere che non sia sufficiente una regolamentazione del problema mediante direttive specifiche a livello medico;
16) chiede che uno screening del neonato si possa effettuare solo nel caso di malattie curabili e sulla base della volontarietà, che il rifiuto a ricorrervi non venga in alcun modo penalizzato e che l'impiego commerciale di embrioni venga considerato reato;
17) è favorevole al fatto che gli embrioni umani vengano congelati solo per un periodo di tempo limitato e siano poi impiantati per generare una gravidanza in una donna alla quale erano stati prelevati ovuli a tale scopo;
18) ritiene che un divieto a livello giuridico costituisca la sola reazione possibile all'eventualità di creare esseri umani mediante cloni, così come per quanto concerne tutti gli esperimenti che hanno come scopo la clonazione di esseri umani;
19) chiede un divieto giuridico per quanto riguarda: la produzione di embrioni ibridi con diverse informazioni genetiche mediante l'impiego di DNA umano, la fecondazione di un ovulo umano con gli spermatozoi di un animale oppure la fecondazione di un ovulo animale con gli spermatozoi di un uomo per produrre un embrione vitale, l'impianto in una donna di queste combinazioni di cellule ovvero degli embrioni summenzionati e infine tutti gli esperimenti volti alla produzione di chimere e di ibridi a partire da materiale genetico umano e animale.
Nel 1995, il Parlamento ha votato contro una direttiva che avrebbe permesso di brevettare animali, piante e geni umani. Questa è stata la prima volta che il Parlamento ha esercitato i nuovi poteri che gli sono stati attribuiti dal Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992. Nel marzo 1997, in seguito al fermento dell'opinione pubblica verificato si alla divulgazione della notizia della clonazione di una pecora adulta compiuta con successo dall'Istituto Roslin di Edimburgo, il Parlamento, confermando la posizione contraria alla clonazione di embrioni umani già assunta nelle sue risoluzioni del 1989 e del 1993, considerando la necessità di garantire che i vantaggi offerti dalla biotecnologia non vadano distrutti a seguito di informazioni allarmistiche e sensazionalistiche e considerando infine che devono essere definiti metodi adeguati per programmare e disciplinare gli sviluppi nel campo della genetica ha sottolineato che ogni individuo ha il diritto alla sua identità genetica specifica e che la clonazione umana è e deve continuare a essere vietata. In particolare, il Parlamento
1) chiede l'instaurazione di un Comitato etico dell 'Unione Europea che definisca gli aspetti etici delle applicazioni della tecnologia genetica e che controlli gli sviluppi in questa materia;
2) invita la Commissione a presentare proposte relative alla composizione e ai referenti del comitato, garantendo che sia costituito nel pieno rispetto della trasparenza e dei principi democratici e che vi siano rappresentati tutti i pertinenti gruppi di interesse;
3) ritiene che, in vista dell'universalità dei principi relativi alla dignità dell'essere umano, l'Unione Europea, i suoi stati membri e le Nazioni Unite debbano impegnarsi a promuovere una gestione a livello mondiale del problema e a promuovere accordi internazionali al fine di garantire che tali principi siano applicati a livello mondiale;
4) invita i ricercatori e i medici impegnati nella ricerca sul genoma umano ad astenersi dal partecipare alla clonazione di esseri umani fino all'entrata in vigore di una interdizione giuridicamente vincolante;
5) chiede alla Commissione, nel quadro dei suoi programmi di ricerca, di elaborare una raccomandazione relativa alla bioetica, fissando limiti rigorosi alle sue ricerche in conformità del rispetto della vita umana, e, qualora opportuno, di valutare se si renda necessaria un'azione a livello comunitario;
6) chiede alla Commissione di proporre una legislazione comunitaria sulla clonazione degli animali.
Gruppo di consulenza. - Nel 1991 la Commissione ha costituito un Gruppo di consulenza etica sulle biotecnologie (GAElB, Group of Advisers on the Ethical Implications of Biotechnology), formato da sette membri. Dal 1995 il Gruppo ha formulato 10 pareri e dal 1998 la sua competenza è stata allargata al campo delle tecnologie, dell'informazione e delle comunicazioni e la sua denominazione è divenuta Gruppo di consulenza etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie (GESNT, Group on Ethics in Science and New Technologies).
Un parere del dicembre 1994, in risposta a una richiesta della Commissione, ha affermato che la terapia genica somatica è molto promettente, ma che necessita ancora di un lungo lavoro. l principi etici che la governano dovrebbero essere assolutamente rigorosi, come quelli che si applicano a una buona prassi clinica: consenso informato, controllo da parte di un organo multidisciplinare indipendente (commissione etica), ecc. La Commissione inoltre ha registrato la tendenza verso la creazione di organi di controllo nazionali.
La terapia germinale fa sorgere molti problemi etici controversi. La possibile trasmissione delle modificazioni alle generazioni future pone questioni filosofiche rilevanti. Perciò, al momento attuale, non viene contemplata nessuna proposta per la sperimentazione clinica sugli esseri umani relativa alla terapia genica della linea germinale.
La valutazione etica dei protocolli per la terapia genica somatica richiede processi che assicurino qualità, trasparenza ed efficienza per questa valutazione, senza che ciò dia necessariamente luogo a ritardi nel trattamento dei pazienti. Oltre ai sistemi di controllo locali, è importante che un organo di supervisione nazionale valuti questa tecnologia sperimentale in maniera quanto più completa possibile. Sarebbe utile standardizzare le procedure di valutazione per tutta l'Unione Europea. La terapia somatica dovrebbe essere inizialmente circoscritta a quelle malattie che non hanno per il momento un trattamento efficace. Le conclusioni sulla valutazione dei rischi e dei risultati dovrebbero essere pubblicate, per consentire una valutazione pubblica e incoraggiare il dibattito pubblico.
Nel febbraio 1996, il gruppo dei consulenti ha pubblicato un parere sugli aspetti etici della diagnosi prenatale. Si è affermato che la diagnosi prenatale pone problemi etici, sia per quanto riguarda il rischio di aborto, sia per quanto riguarda la continuazione della gravidanza nel caso in cui venga diagnosticata un'anomalia genetica. Altri problemi etici sorgono dal rischio di abuso delle tecniche: aborto eugenetico, aborto per la selezione del sesso o di altre caratteristiche non dovute a ragioni mediche, divulgazioni e abuso di dati genetici.
Tuttavia, a causa del rapido progresso della scienza, il gruppo non ha enunciato in maniera specifica per quali problemi la diagnosi prenatale è raccomandabile, ma ha preferito fornire un "quadro basato su principi etici generali", cioè: consenso libero e informato; pari opportunità di accesso; consulenza genetica accurata e neutrale. La riservatezza del risultato del test è un imperativo etico. l dati genetici non dovrebbero essere resi noti se non dopo il libero consenso della donna o della coppia. Se poi essi sono rilevanti anche per gli interessi degli altri componenti della famiglia, la donna o la coppia dovrebbero essere consigliati da un consulente genetico a dame conoscenza (v. anche il saggio di A. Cao e M.C. Rosatelli, in questo volume).
Nel settembre 1996, il Gruppo ha emesso un parere sulle Implicazioni etiche delle biotecnologie, volto a fornire un supporto per la formulazione di una direttiva sui brevetti. Tra l'altro, nel parere si scrive che:
1) qualunque sia la natura delle invenzioni biotecnologiche che coinvolgono elementi di origine umana, la direttiva deve fornire un fondamento giuridico al rifiuto della concessione di un brevetto per una invenzione che violi i diritti della persona e il rispetto della dignità umana; perciò, la considerazione dei criteri di brevettabilità secondo gli usuali requisiti tecnici di novità, progresso inventivo e applicazione industriale, deve anche tener conto di questi principi etici;
2) la distinzione tradizionale tra scoperta (non brevettabile) e invenzione (brevettabile), nel campo delle biotecnologie, coinvolge una dimensione etica particolare; da questa distinzione segue che la conoscenza relativa al corpo umano o alle sue parti appartiene alla scoperta scientifica e non può essere brevettata; deve essere specificato chiaramente che la semplice conoscenza della struttura parziale o completa di un gene non può essere brevettata; sul corpo umano e sulle sue parti non è possibile riconoscere alcun brevetto; di conseguenza, non può essere garantita alcuna remunerazione alla persona dalla quale vengono prelevati campioni sperimentali;
3) deve essere rispettato il principio etico del consenso informato e libero della persona dalla quale i campioni sono prelevati; tale principio comporta che le informazioni relative a questa persona devono essere complete e specifiche, in particolare per quanto riguarda la potenziale applicazione del brevetto che potrebbe essere utilizzato per un'invenzione;
4) la concessione dei brevetti per le invenzioni che derivano dalla conoscenza del gene umano, o di una parte della sequenza di esso, è possibile solo se, per un verso, l'identificazione della funzione legata al gene umano o a una parte della sequenza di esso consente nuove possibilità (per esempio, la produzione di nuovi farmaci) e se, per altro verso, l'uso che si intende fare del brevetto è sufficientemente specifico e identificato.
Corte di giustizia europea. - A partire dal 1969, la Corte europea ha ritenuto che è di sua competenza la salvaguardia dei diritti fondamentali della persona. L'Atto Unico del 1986 ha affidato espressamente all'Unione la competenza in materia di protezione dei consumatori e il Trattato dell'Unione Europea del 1992 ha fatto altrettanto in materia di salute; entrambi i documenti presentano sezioni relative alla bioetica. Nessuna decisione della Corte è stata finora esplicitamente fondata su un principio bioetico. Tuttavia, una sentenza del 1994 ha stabilito che, se un aspirante a un posto di lavoro, dopo aver ricevuto tutte le informazioni circa le relative implicazioni, rifiuta di sottoporsi al test dell'AIDS che il consulente medico del potenziale datore di lavoro ritiene necessario per stabilire la sua idoneità a quel lavoro, lo stesso datore di lavoro non è obbligato ad assumerlo.
Organizzazione mondiale della sanità
L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), istituto delle Nazioni Unite, è un'organizzazione intergovernativa. È il canale principale attraverso il quale i paesi poveri possono beneficiare delle conoscenze mediche e sanitarie dei paesi ricchi. Conduce le maggiori campagne mondiali per debellare le malattie e migliorare la salute pubblica; promuove convegni specialistici e svolge una attività molto estesa per mettere fine a ingiustizie di vecchia data, mediante la lotta contro lo sfruttamento e mediante l'introduzione di standard moderni laddove sia necessario e possibile. Fornisce, inoltre, linee guida consultive di vario tipo come, per esempio: le Raccomandazioni sulla riproduzione artificiale del 1985 (Ufficio regionale per l'Europa); la Raccomandazione sui recenti progressi della fecondazione assistita e il Rapporto sulla fecondazione in vitro nella cura dell'infertilità, entrambi del 1990; la Guida tecnica internazionale per la ricerca biomedica che coinvolge soggetti umani, prodotta congiuntamente con il Consiglio professionale per le organizzazioni internazionali delle scienze mediche, del 1993. Anche il servizio informativo esplicato dall'OMS tramite l'indispensabile biblioteca di facile accesso e il registro dei documenti internazionali e delle leggi nazionali, è tutt'altro che di scarsa importanza.
Consiglio d'Europa
Il Consiglio d'Europa è stato fondato subito dopo la seconda guerra mondiale per unire tutti i paesi europei sotto l'egida delle Nazioni Unite. Questa ambizione è crollata con l'inizio della guerra fredda. Da quando questa è finita, tuttavia, la maggior parte delle nazioni dell'Europa orientale, compresa la Russia, ha aderito al Consiglio. Come l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa ha un Consiglio dei ministri e un'Assemblea parlamentare; tuttavia l'Assemblea è formata dai membri dei parlamenti nazionali e il Consiglio rimane esclusivamente di carattere consultivo.
Il risultato più importante del lavoro svolto dal Consiglio d'Europa nel campo della bioetica è stato probabilmente la Convenzione per la protezione dei diritti umani e della dignità dell'essere umano, relativamente all'applicazione della biologia e della medicina, o più brevemente la Convenzione sui diritti umani e la biomedicina. Redatta nel corso di diversi anni dall'Assemblea, la Convenzione è stata finalmente approvata nel settembre 1996 e subito dopo adottata dal Consiglio dei ministri nel novembre dello stesso anno. Attualmente è aperta alla sottoscrizione degli stati membri. Si riportano qui di seguito alcuni stralci della Convenzione:
1) gli interessi e il benessere dell'essere umano devono prevalere su quelli della società e della scienza (art. 2);
2) qualsiasi forma di discriminazione di una persona in ragione della sua ereditarietà genetica è vietata (art. 11);
3) i test predittivi di una malattia genetica, o che servono a identificare il soggetto come portatore di un gene responsabile di una malattia o a scoprire una predisposizione genetica o una suscettibilità a una determinata malattia, possono essere eseguiti solo per scopi medici o per ricerche scientifiche legate a scopi medici e solo a seguito di una consulenza genetica appropriata (art. 12);
4) un intervento che ha come obiettivo la modificazione del genoma umano può essere eseguito soltanto per scopi preventivi, diagnostici e terapeutici e soltanto se la sua finalità non è quella di apportare modifiche al genoma dei discendenti (art. 13);
5) l'uso delle tecniche di fecondazione assistita non è consentito al fine di scegliere il sesso del nascituro, tranne nei casi in cui è necessario evitare gravi malattie ereditarie legate al sesso (art. 14);
6) libertà della ricerca scientifica (art. 15);
7) laddove la legge consenta la ricerca sugli embrioni in vitro, essa deve assicurare un'adeguata protezione dell'embrione (art. 18);
8) è vietata la creazione di embrioni umani per scopi di ricerca (art. 18.2);
9) il corpo umano e le sue parti non devono costituire, in quanto tali, fonti di profitto (art. 21).
Il Comitato degli affari legali del Parlamento europeo ha proposto a quest'ultimo di fornire un sostegno qualificato alla Convenzione del Consiglio d'Europa, ma il Parlamento ha respinto questa proposta con 197 voti contro 192.
Il governo tedesco ha posto delle riserve su un articolo della Convenzione relativo a un atto sostitutivo del consenso che permette, in alcune circostanze, la ricerca sugli esseri umani incapaci di darlo.
Organizzazione per l'unità africana
Nel 1996, l'Organizzazione per l'unità africana (OUA, Organisation de l'Unité Africaine) ha adottato una risoluzione sulla bio etica che, tra l'altro, si impegna a promuovere in Africa l'inviolabilità dell'eredità genetica dell'uomo, la supervisione della ricerca e il divieto delle pratiche eugenetiche selettive sugli embrioni, specialmente su quelli prodotti con procedure mediche volte alla procreazione.
Leggi nazionali
Vengono qui di seguito presentati leggi, regolamenti e pareri, promanati da differenti istituzioni, relativi a 31 paesi del mondo. I dati sono aggiornati al settembre 1997.
Arabia Saudita
Il messaggio annuale del 1997 del re dell'Arabia Saudita e del principe della Corona, rivolto ai pellegrini della Mecca, riporta le seguenti parole: "Cari fratelli, pellegrini del Ka'bah: nel campo dell'ingegneria genetica, di cui abbiamo tanto sentito parlare, abbiamo detto, in occasione dell'ultimo pellegrinaggio, che tutti coloro che si interessano alle società umane sperano di unire i loro sforzi per sventare ogni piano di azioni devianti, volto all'alterazione dei geni, umani e animali, da parte di coloro che operano attivamente nel campo dell'ingegneria genetica. Inoltre è necessario limitare l'eccessivo uso di composti chimici nei prodotti alimentari per i gravi pericoli che questi comportano per la salute dell'uomo, i cui effetti si manifestano soltanto a lungo termine".
Argentina
L'art. 2 della Costituzione argentina dichiara che il governo federale sostiene la religione cattolica romana. Fino al 1996, non vi erano leggi o regolamenti sulla fecondazione assistita, sebbene l'argomento sia stato fortemente dibattuto e siano stati presentati vari progetti di legge, molti dei quali sulla protezione degli embrioni. Esiste una decisione giudiziaria secondo la quale, fino a quando una legge non è emanata, ogni trattamento o parte di esso con le nuove tecnologie riproduttive richiede l'approvazione del giudice. La decisione è stata impugnata.
Nel 1992, il Ministero della Sanità e del benessere sociale ha creato una Commissione nazionale di bioetica. Il suo mandato comprende l'istituzione e il controllo dei protocolli di ricerca, ecc. Non vi sono leggi che richiedono espressamente il consenso informato del paziente per il trattamento, anche se il consenso è implicitamente richiesto in alcune di esse.
Australia
L'Australia è una federazione di stati. Alcuni di essi, ai quali appartiene la responsabilità costituzionale della regolamentazione della ricerca e della pratica per la cura della salute, e il Commonwealth stesso, cioè la federazione, sono stati pionieri della legislazione sulla riproduzione umana artificiale.
Nel 1982 è stato istituito il MedicaI Reserch Ethics Commitee (Comitato etico di ricerca medica), nell'ambito del National Health and MedicaI Research Council (Consiglio nazionale di ricerca medica e della salute) del Commonwealth e la conformità con le sue linee guida di ricerca è diventata un prerequisito per ottenere frnanziamenti federali. Un National Bioethics Consultative Committee (Comitato consultivo nazionale di bioetica), di carattere più generale, è stato istituito nel 1988 a seguito di un incontro tra i ministri della Sanità e del benessere sociale, statali e federali, per consigliare i ministri stessi. Le sue relazioni hanno interessato principalmente la riproduzione umana, ma hanno incontrato uno scarso favore da parte delle Chiese, delle femministe, dei disabili, degli ergastolani e di molti gruppi bioetici e i ministri hanno ritirato il proprio sostegno.
Nel 1991, il MedicaI Research Ethics Commitee e il National Bioethics Consultative Committee sono stati riuniti e consolidati nell'AHEC, Australian Health Ethics Committee (Comitato australiano sulla salute e sull'etica), che ha intrapreso ampie consultazioni. L'approccio australiano è quello di intervenire in modo consistente con leggi sulla fecondazione assistita.
Territorio della capitale federale. - Un'ordinanza del 1985 sulla fecondazione artificiale tratta dell'inseminazione artificiale e dell'impianto nell'utero di una donna di un embrione derivato da un ovulo fecondato fuori dal suo grembo.
La clausola di presunzione di paternità prevede che, qualora una donna sposata, o stabilmente convivente, si sottoponga con il consenso del marito a un intervento che le consenta di rimanere incinta, si presume in assoluto e a tutti gli effetti che il marito consenziente è il padre di quel bambino e, se lo sperma usato nell'intervento è quello di un uomo diverso dal marito, si presume in assoluto e a tutti gli effetti che questo estraneo non è il padre del bambino nato da quella gravidanza. Il consenso dell'uomo è presunto ma contestabile. Vi è presunzione di maternità anche se l'ovulo usato non è quello della stessa donna. La donna che ha prodotto l'ovulo non deve essere considerata la madre.
Laddove venga eseguito un intervento di fecondazione su una donna non sposata, o una donna sposata che non ha avuto il consenso del marito, l'uomo che ha donato il seme utilizzato nella fecondazione (non essendo, nel caso di donna sposata, suo marito) non sarà considerato padre del bambino nato da quella gravidanza. Con un atto del 1996, si è consentito il ricorso alla surrogazione nei casi in cui una donna non ha l'utero o non può portare avanti una gravidanza. Una commissione del Canberra Fertility Center (Centro di fertilità di Canberra) esamina ciascun caso e consiglia le coppie. L'eventuale madre sociale deve avere meno di 40 anni, la coppia deve essere sposata e avere non più di un figlio. La legge non permette la pubblicità o un corrispettivo per gli accordi di maternità surrogata.
Nuovo Galles del Sud. - La legge sull'equiparazione dello status dei bambini (Children Equality of Status Amendment Act) del 1984 afferma che, nel caso in cui il marito o il partner dovesse in seguito ritirare il suo consenso, il donatore non assume la paternità. Secondo la legge sulla fecondazione artificiale (Artificial Conception Act) del 1984, l'ambiente e la stabilità familiare in cui un bambino dovrebbe vivere, la salute mentale e fisica dei potenziali genitori, l'età e l'eventuale reazione emotiva alla fecondazione artificiale sono tutti aspetti che devono essere presi in considerazione. La legge sui tessuti umani (Human Tissue Act) del 1993 afferma che il donatore dello sperma deve avere una certificazione medica che attesti la sua negatività al test dell'AIDS e ai suoi sintomi, la sua estraneità all'omosessualità e ad altre attività sessuali ad alto rischio a partire dal 1980. Inoltre, questa legge regola le transazioni commerciali relative allo sperma.
Queensland. - La legge del 1988 sulla maternità o paternità surrogata (Surrogate Parenthood Act) vieta il ricorso alla surrogazione. Una persona non può pubblicizzare o chiedere che vengano pubblicati annunci, dichiarazioni o altri documenti che: possano indurre una persona a diventare genitore surrogato; cerchino o pretendano di cercare una persona che acconsenta di essere genitore surrogato; affermino o suggeriscano che una persona sia disposta a svolgere funzioni di genitore surrogato. Ogni pagamento è considerato illegale e i relativi contratti sono nulli e privi di efficacia; il massimo della pena è tre anni di reclusione. La punizione viene applicata anche se le azioni vietate non sono state compiute nel Queensland.
Australia Meridionale. - La situazione è molto simile a quella descritta sopra, in base alle leggi del 1984 e del 1988. La legge sull'anatomia e sui trapianti (Transplantation and Anatomy Act) del 1985, considera reato la comunicazione intenzionale di informazioni false o ingannevoli sulla donazione di sangue o di sperma.
La legge del 1988 sulle tecnologie riproduttive (Reproductive Technology Act) prevede l'istituzione di una Commissione dell'Australia Meridionale per le tecnologie riproduttive (South Australian Commission on Reproductive Technology), composta da Il membri nominati dal governatore, che rappresentano le varie organizzazioni mediche, un rappresentante dei capi delle Chiese, l'ordine degli avvocati e 5 membri nominati dal ministro. Le sue funzioni sono quelle di: formulare e vigilare su un codice di condotta etica nell 'uso della fecondazione artificiale e nella ricerca che coinvolge la sperimentazione su materiale riproduttivo umano; consigliare la Commission on the conditions (Commissione sulle condizioni) che devono essere previste per consentire il ricorso alla fecondazione artificiale; eseguire ricerche sulle conseguenze sociali derivanti dalla fecondazione assistita; promuovere la ricerca sulle cause dell'infertilità; consigliare il ministro sulle questioni relative alle tecnologie riproduttive; promuovere il dibattito pubblico informato sui problemi sociali ed etici che sorgono dalle tecnologie riproduttive e cooperare con altre istituzioni in Australia. La legge afferma inoltre che il benessere di ogni bambino è di importanza determinante nella regolamentazione etica della fecondazione assistita. Una persona non può ricorrere alla fecondazione artificiale senza l'autorizzazione della Commission on the conditions. Questa autorizzazione non può essere concessa se non a beneficio di una coppia sposata e nel caso che il marito, la moglie, o entrambi, siano sterili, oppure esista il rischio che un difetto genetico venga trasmesso a un bambino concepito naturalmente. In questo caso per coppia sposata si intende anche quella formata da due persone che non sono sposate ma che hanno convissuto more uxorio, in maniera continuativa, nei 5 anni immediatamente precedenti; oppure che, negli ultimi 6 anni, hanno convissuto per almeno 5 anni.
Si riporta la decisione della Corte del 10 settembre 1996, nel caso Pearce versus South Australia Health Commission: la moglie, parte attrice, si era separata dal marito nel 1994 e da allora viveva da sola. Aveva chiesto di ricorrere alla fecondazione artificiale in vitro, ma la sua richiesta era stata respinta dall'amministratore del programma di fecondazione in vitro dell'ospedale, perché non possedeva i requisiti previsti dalla legge sulle tecnologie riproduttive. La donna ha impugnato l'applicazione della legge, in ragione della contraddittorietà tra questa e la legge australiana sulla discriminazione dei sessi (Sex Discrimination Act), in base alla quale è considerato illegale discriminare il destinatario della fornitura di beni e servizi in base al sesso, allo stato coniugale o alla gravidanza. La Costituzione australiana afferma che, quando una legge statale contraddice una legge del Commonwealth, quest'ultima deve prevalere. La Corte, in questo caso, ha riconosciuto la presenza di un conflitto diretto e ha ritenuto fosse compito del governo dell'Australia Meridionale rimuovere il conflitto. L'Australia Meridionale, quindi, deve consentire l'utilizzazione delle tecnologie riproduttive anche ai singoli.
Victoria. - Esiste uno Standing Review and Advisory Committee (Comitato permanente consultivo e di controllo del governo), formato da un filosofo, due medici, due rappresentanti delle istituzioni religiose, un giurista e un docente che si occupa di affari sociali connessi a problematiche etiche e consiglia il ministro interessato sulle nuove tecnologie. Lo Standing Review and Advisory Committee può anche dare pareri al ministro, di sua propria iniziativa. Come negli stati di cui si è parlato sopra, anche in questo è vietata ogni forma di maternità surrogata; inoltre, è prevista una condanna a due anni di reclusione per chi agisce da intermediario.
La legge sul diritto di famiglia (Family Law Act) del 1975, modificata nel 1987, prevede che quando un bambino, figlio di una coppia sposata, nasce in seguito all'inseminazione artificiale e si verificano le seguenti circostanze: la pratica è eseguita con il consenso di entrambi e il bambino è considerato figlio dell'uomo e della donna, in base a una specifica legge del Commonwealth o di uno stato o territorio in esso incluso, allora il bambino è considerato a tutti gli effetti figlio della coppia, sia o meno figlio biologico di quell'uomo e di quella donna. Queste norme si applicano sia all'uomo sia alla donna, oltre che alla situazione in cui due persone convivono more uxorio.
Nel 1995 è stata approvata una legge contro la maternità surrogata che prevede una sanzione pecuniaria o fino a 4 anni di reclusione. Questa legge vieta, inoltre, qualsiasi tipo di ricerca che porti alla distruzione degli embrioni: ciò era stato precedentemente permesso per gli embrioni in sovrannumero nelle procedure di fecondazione in vitro.
Brasile
Un Consiglio nazionale della sanità è stato istituito nel 1987 e, in seguito, è stata istituita una Commissione nazionale per l'etica nella ricerca. Quest'ultima stabilisce ciò che deve essere sottoposto alla sua approvazione e assicura che tutti gli istituti di ricerca abbiano un proprio comitato etico, per valutare il consenso informato in termini moderni, le analisi costi-benefici e così via.
Nel 1996, questa Commissione ha approvato unarisoluzione analitica (n. 196) che incoraggia la ricerca sugli esseri umani. La risoluzione esordisce facendo riferimento a sei importanti dichiarazioni internazionali e a quattro tra i principi base della bioetica: l'autonomia, la solidarietà, l'assenza di danno e la giustizia, allo scopo di salvaguardare i diritti e i doveri della comunità scientifica, i soggetti coinvolti nella ricerca e lo stato. Questi principi, successivamente elaborati in un testo, sono più espressamente formulati come segue: consenso libero e informato degli individui interessati e protezione dei soggetti deboli e considerati disabili dalla legge (principio di autonomia); bilanciamento tra costi e benefici, reali e potenziali, individuali e collettivi (principio di solidarietà), che assicuri l'impegno alla massimizzazione dei benefici e alla minimizzazione dei rischi e dei costi; prevenzione del danno prevedibile (principio di assenza di danno); importanza sociale della ricerca, con vantaggi significativi per gli interessati e minimizzazione degli oneri per i soggetti deboli che garantiscano tutti gli interessi coinvolti e preservino gli scopi socioumanitari della ricerca (giustizia e uguaglianza).
Bulgaria
Secondo l'art. 31 del codice di famiglia del maggio del 1985 la maternità è determinata dalla nascita, compresa quella dei bambini concepiti con il materiale genetico di un' altra donna. Da un'ordinanza del 1987 del Ministero della Sanità sulla fecondazione artificiale delle donne si ricava che:
1) i coniugi che desiderano ricorrere all'inseminazione artificiale devono frequentare un consultorio che si occupa di sterilità e fornire la propria identità;
2) laddove venga praticata l'inseminazione artificiale con l'uso di materiale genetico di una parte estranea, le persone alle quali si è fatto riferimento sopra devono firmare una dichiarazione;
3) l'inseminazione artificiale non può essere praticata utilizzando materiale genetico di un terzo che sia consanguineo, entro il quarto grado di parentela, della donna che deve sottoporsi all'inseminazione;
4) devono essere firmate dichiarazioni, da parte della persona che dona il materiale genetico e da parte della donna che si sottopone a inseminazione artificiale, nelle quali si attesta l'assenza dei rapporti di parentela di cui sopra;
5) l'inseminazione artificiale deve essere autorizzata soltanto quando sussistano le seguenti condizioni: la donna è in buono stato di salute, in accordo con le istruzioni sulle procedure che governano gli esami medici prematrimoniali; la persona responsabile del consultorio sulla sterilità ha accertato la presenza di ovulazione e di un buon funzionamento delle tube di Falloppio;
6) l'inseminazione artificiale può essere praticata utilizzando il materiale genetico del marito se una secrezione della cervice nella donna impedisce la penetrazione degli spermatozoi del marito, il marito ha un grado di fertilità ridotta o uno dei coniugi è affetto da una malattia o da una condizione patologica che rende impossibile rapporti sessuali normali e quindi la fecondazione naturale;
7) il materiale di un estraneo può essere utilizzato soltanto se il marito non è fertile o ha malattie trasmissibili.
Soltanto le persone di nazionalità bulgara, di età compresa fra i 18 e i 40 anni, in buone condizioni fisiche e mentali, che non abbiano malattie ereditarie e che presentino risultati normali negli esami paramedici e nell'esame dello spermiogramma, possono donare materiale esente da malattie ereditarie, AIDS, ecc. Non è necessario che i mariti si sottopongano a questi test.
Canada
Il Canada è uno stato federale e sia i parlamenti locali sia il parlamento federale possono legiferare sull 'uso delle biotecnologie. Il Parlamento federale emana leggi penali e i parlamenti e i governi locali regolano il diritto di famiglia e della salute.
Nel 1984, il MedicaI Research Council (Consiglio di ricerca medica) ha istituito uno Standing Committee on Ethics in Experimentation (Comitato permanente di etica nella sperimentazione), con un gruppo di lavoro sulla ricerca che coinvolge gli esseri umani. I fondi del MedicaI Research Council sono destinati a tutti quegli organismi che osservino le sue linee guida. Il National Council on Bioethics in Ruman Research (Consiglio nazionale di bioetica nella ricerca umana) è stato istituito nel 1989 dal MedicaI Research Council, National Realth and Welfare Canada (Consiglio canadese di ricerca medica, salute e benessere nazionali) e dal Royal College ofPhysicians and Surgeons (Collegio reale dei medici e chirurghi). Una Royal Commission on New Reproductive Technologies (Commissione reale sulle nuove tecnologie riproduttive), che deve rispondere al Consiglio della Corona e al primo ministro, è stata istituita successivamente allo scopo di rivedere tutte le politiche, le leggi, ecc., sulle tecnologie riproduttive presenti e future e, nel 1997, ha stabilito che deve essere istituita una National Commission on Reproductive Technologies (Commissione nazionale permanente sulle tecnologie riproduttive), suddivisa in cinque sottocommissioni, con la responsabilità di dettare regolamenti per tutto il settore, inclusa la ricerca, e un'ulteriore sotto commissione con il compito di incoraggiare la prevenzione dell'infertilità, attraverso la ricerca e l'educazione. Questa dovrebbe essere "una priorità federale immediata". La National Commission on Reproductive Technologies ha proseguito affermando che: "l'obiettivo principale delle nostre raccomandazioni è quello di rendere i cittadini canadesi capaci di prendere decisioni personali in relazione al proprio coinvolgimento nelle nuove tecnologie, potendo confidare sul fatto che esistono meccanismi adeguati di valutazione della loro sicurezza ed efficacia e delle relative implicazioni sociali, giuridiche ed etiche".
Si riporta, di seguito, una decisione giudiziaria: con decisione unanime, nel caso Trembaly versus Daigle, la Suprema Corte del Canada ha ritenuto che per la legge del Quebec il feto non ha un proprio stato giuridico e non è persona.
La legge sui minori (Children's Act) del 1984 (che riproduce una parte della legge sullo stato uniforme dei minori, proposta in una conferenza sul diritto uniforme, svoltasi in Canada nel 1980), stabilisce che, qualora il marito, o il convivente, prima dell'intervento, dia il consenso affinché la moglie, o la convivente, venga fecondata con materiale genetico fornito da un terzo, il marito stesso sarà considerato legahnente il padre. Il donatore che non è sposato o non convive con la madre del bambino, non sarà considerato il padre. Tuttavia, anche in mancanza del consenso del coniuge (o convivente) e della relativa assunzione della responsabilità dei genitori, costui sarà considerato ugualmente padre del bambino, se dimostri la seria intenzione di accudire il bambino come fosse suo, a meno che provi di non essere a conoscenza del fatto che il bambino è nato mediante fecondazione artificiale.
La legge sulle tecnologie genetiche e sulla riproduzione umana (Human Reproductive and Genetics Technologies Act) del 1996 introduce consistenti sanzioni pecuniarie o periodi di reclusione per coloro che sono coinvolti in attività di compravendita di ovuli, sperma, embrioni e maternità surrogate fatte a scopi di lucro. Inoltre, è vietata la selezione prenatale del sesso non legata a ragioni mediche e, in altre aree di ricerca, l'alterazione genetica della linea germinale, la clonazione di embrioni umani, la creazione di ibridi uomo-animale, la ricerca che riguarda la maturazione di sperma o di ovuli fuori dal corpo umano e, ancora, la creazione di embrioni, unicamente per scopi di ricerca.
Diritto locale. - Il codice civile del Quebec del 1980 stabilisce che non è ammissibile il disconoscimento o la contestazione della paternità quando un bambino è stato concepito per mezzo della fecondazione artificiale, utilizzando materiale genetico del padre o di un terzo, con il consenso di entrambi i coniugi. Il Territorio dello Yukon, Terranova e il Quebec hanno una legislazione che tutela espressamente gli interessi dei donatori, dei riceventi e dei bambini nati da inseminazione eterologa.
Chirghisistan
Una legge sulla protezione della salute consente l'inseminazione artificiale e il trapianto dell'embrione sia in una donna sposata, che abbia ricevuto il consenso del marito, sia in una donna non sposata.
Cina
In Occidente si tende ad aiutare le persone che non possono avere bambini. In Cina si agisce allo stesso modo, ma si cerca poi di dissuadere le coppie che hanno un solo figlio dall'averne altri. I programmi di pianificazione familiare e di controllo delle nascite sono stati, sin dai primi anni Ottanta, vigorosamente perseguiti attraverso l'educazione, i dibattiti e la propaganda, a causa degli ovvi inconvenienti della crescita incontrollata della popolazione più numerosa del mondo (attuahnente 1,2 miliardi, pari a un quinto della popolazione mondiale), che vive in un territorio utilizzabile per meno della metà e coltivabile soltanto per un decimo. Questi programmi sono previsti espressamente dalla Costituzione e sono imposti attraverso ogni sorta di pressione sociale e di raccomandazione e infine, sembra, mediante il rifiuto di concedere la residenza dal terzo figlio in poi.
Secondo la legge sulla salute della madre e la cura del bambino del 1995: "se le analisi prematrimoniali rivelano la presenza di malattie ereditarie per l'uomo o per la donna e, da un punto di vista medico, si ritiene inopportuno che essi abbiano figli, i medici dovranno fornire loro la consulenza medica, per renderli pienamente consapevoli delle conseguenze per gli eventuali figli e per la famiglia, nel caso in cui decidessero di averne comunque. Con il consenso dell'uomo e della donna, possono essere utilizzate misure contraccettive a lungo termine o si può far ricorso a un intervento di sterilizzazione. Dopodiché, essi possono sposarsi". Tuttavia, nessun matrimonio può essere contratto, secondo l'art. 6 della legge del 1981, "se l'uomo o la donna sono affetti da lebbra o da qualsiasi altra malattia che, secondo l'opinione della scienza medica, rende una persona inadatta al matrimonio. Quindi, se durante le diagnosi prenatali si riscontrano nel feto malattie ereditarie gravi, i medici dovranno in maniera responsabile informare le coppie della situazione e fornire loro un'adeguata consulenza medica per la prevenzione. Essi inoltre dovranno consigliare le coppie sulla scelta corretta, in maniera spontanea e responsabile".
Quanto scritto sopra è tratto da un resoconto sull'argomento, fornito cortesemente dall'ambasciatore cinese a Londra nell'agosto 1997.
La legge penale generale del 1979 è stata modificata dal Congresso nazionale del popolo, nel marzo 1997. Attualmente, è così completa da poter essere considerata potenziahnente quasi come un codice penale. Nella sezione 5, tra i reati che minacciano la salute pubblica, l'art. 336 prevede che: "chiunque effettui interventi non autorizzati che vanificano il controllo delle nascite, o falsi interventi di controllo delle nascite, o sottrae mezzi di controllo delle nascite dal grembo materno, nel caso in cui le circostanze fossero gravi, sarà condannato a tre anni di reclusione". Queste e altre misure simili devono essere considerate come interventi contro il rapido e inevitabile aumento della popolazione, causato dall'introduzione - in Cina come altrove - della medicina moderna, da mezzo secolo di una pace interna senza precedenti e dalla prosperità crescente che - a prescindere dai riflessi sui diritti umani - i governi comunisti cinesi sono stati capaci di raggiungere. Tali misure debbono inoltre essere interpretate alla luce di due ulteriori fatti: in primo luogo, che la Cina non è l'unico paese al mondo con un'allarmante crescita demografica; in secondo luogo, che è anche il paese che ha risposto in maniera più convincente alla percezione, ormai condivisa da tutti, che la crescita dell'umanità è una delle minacce principali alla sopravvivenza dell'umanità stessa.
In Cina non esiste alcun comitato bio etico nazionale; vi è però l'Accademia delle scienze sociali, che svolge una funzione consultiva del governo e ha un programma attivo nel campo della bioetica (v. oltre, il parere reso in relazione alla ricerca sulla donazione umana). Esistono anche vari gruppi consultivi provvisori, regionali e nazionali. Il Ministero della Sanità sta considerando la possibilità di istituire un comitato permanente per le questioni di interesse pubblico che sorgono dalle innovazioni tecnologiche sulla cura della salute.
Diritto locale. - Nel 1988, il governo della provincia del Gansu ha vietato a soggetti mentalmente ritardati di avere figli, per evitare la trasmissione di malattie ereditarie. Secondo gli esperti occidentali, le malattie mentali non sono sempre di natura genetica, ma dipendono piuttosto dalla carenza di iodio, associata a un'alimentazione povera; ultimamente sono stati adottati rimedi per queste carenze. Dalle dichiarazioni di alcuni funzionari provinciali risulta che la maggior parte delle 260.000 persone con ritardo mentale, che vivono in questa provincia, sono state sterilizzate. Un giornale di Hong Kong afferma che, nel primo anno in cui il divieto era in vigore, sono state sterilizzate più di 1000 persone affette da ritardo mentale congenito.
Nel resoconto menzionato sopra, l'ambasciatore cinese a Londra ha scritto: "la disciplina prevista per la provincia del Gansu è locale ed è stata approvata dal Congresso provinciale del popolo. In caso di contraddizione tra questa e la legge cinese sulla cura della madre e del bambino, promulgata nel 1995, quest'ultima, poiché legge nazionale, deve prevalere sulla disciplina locale. Il che vale in astratto, per la legge in sé. In concreto, invece, essa viene applicata con severità differente nei diversi territori. Così, per esempio, la sua applicazione è più flessibile nelle aree rurali rispetto a quelle urbane, tanto che, nel 1990, il tasso di fertilità delle donne nelle aree urbane era di 1,26 mentre in quelle rurali di 2,8. Sebbene le leggi siano vincolanti in egual misura per tutti, esse sono applicate meno rigorosamente alle minoranze nazionali piuttosto che alla popolazione di Han. Tra il 1982 e il 1990, le minoranze sono cresciute 3,27 volte in più rispetto al tasso della popolazione di Han, fino a raggiungere 1'8% della popolazione. Il governo cinese lascia che in Tibet la politica venga condotta dal governo della regione autonoma tibetana. Questo governo sta ora perseguendo, a grandi linee, la politica nazionale. Se il governo della regione autonoma tibetana persegue una propria politica, gli obiettivi di interesse pubblico non vengono imposti dal governo centrale".
Una decisione della corte. - Nel 1988, presso una Corte di Shanghai, un marito ha chiesto il divorzio dalla moglie a causa del reciproco venir meno dell'affetto. I coniugi, entrambi consenzienti, avevano fatto ricorso a un intervento di inseminazione artificiale per poter avere un figlio. Dopo la nascita di questo figlio, però, il marito non era riuscito a tollerare i pettegolezzi conseguiti alla diffusione delle circostanze che avevano consentito la nascita del bambino. La Corte, concesso il divorzio, ha affidato la custodia del bambino alla moglie e ha ordinato al marito di provvedere al mantenimento della ex moglie e del bambino.
Clonazione umana. - Nel maggio 1997, l'Accademia cinese delle scienze ha vietato tutte le ricerche sulla clonazione umana, affermando che la riproduzione sessuale è fondamentale per garantire la sopravvivenza delle specie (notizia dell'agenzia ufficiale cinese Xinhua). Xu Zhihong, il vicepresidente dell'Accademia, ha affermato che: "è assolutamente necessario impedire la clonazione dell'uomo perché si possa continuare a mantenere una moralità etica che tenga unita la società odierna".
Danimarca
La Danimarca si distingue dagli altri paesi del mondo per la cura e l'ingegnosità che i suoi governi e parlamenti hanno dedicato all'educazione della popolazione riguardo alla bioetica e all'importanza da essi sempre attribuita all'opinione pubblica. Alla luce della seconda Dichiarazione di Helsinki del 1978 sulla ricerca sui soggetti umani, è stato creato un Comitato etico-scientifico centrale per emettere pareri e formulare raccomandazioni sull'argomento.
Nel 1987 il Parlamento ha affiancato al Comitato etico un altro organismo: il Consiglio danese di etica. Il Consiglio è composto da 8 membri nominati dal Ministro della Sanità e da 9 membri nominati da un comitato parlamentare. Nel 1992, il Comitato etico-scientifico centrale è stato riconosciuto per legge. Il Consiglio danese di etica è rimasto il principale organo consultivo del Parlamento sui problemi di etica nella scienza medica. Il Consiglio danese di etica è formato da 17 membri a maggioranza laica e da un egual numero di uomini e di donne, nominati per tre anni, con una sola possibilità di riconferma. È dotato inoltre di una segreteria permanente e di sufficienti fondi. La legge del 1987, che istituisce questo Consiglio, ha previsto che esso debba operare sul presupposto che la vita umana comincia al momento della fecondazione.
Tra i doveri del Consiglio è stato induso quello di dare pareri ai comitati etici di ricerca, alle autorità sanitarie e ad altre autorità pubbliche sulle nuove tecniche, sulle questioni etiche emergenti, sul controllo delle informazioni relative a malattie ereditarie o a caratteristiche di individui o gruppi. Il Consiglio inoltre ha vietato, in maniera permanente, ogni ricerca finalizzata alla produzione di esseri umani geneticamente identici, di individui attraverso la fusione di embrioni o parti di embrioni geneticamente diversi, prima del loro impianto nell 'utero, e di individui ibridi con una costituzione genetica formata da elementi provenienti da diverse specie.
Nel 1991, il Parlamento, a seguito di una proposta del Ministero del Lavoro, ha vietato, per legge, l'uso di test genetici finalizzati all'assunzione in posti di lavoro, alla sottoscrizione di contratti di assicurazione e di rendita vitalizia. Il Consiglio danese di etica, in risposta, ha concordato sulla necessità di emanare nuove leggi e ha condiviso l'intento sotteso a quella legge. Ha sottolineato che è stato possibile analizzare a fondo il rischio personale, molto prima dell'avvento dei test genetici, e ha fatto pressione perché fosse accordata maggiore fiducia ai dati genetici.
La legge del 1993 sul congelamento e sulla donazione di ovuli umani permette il congelamento di ovuli non fecondati per un eventuale impianto nella stessa donna che li ha prodotti, per scopi di ricerca e di donazione. Il congelamento di ovuli umani fecondati è consentito per il reimpianto nella donna dalla quale sono stati prelevati e per scopi di ricerca. Gli ovuli fecondati debbono essere distrutti dopo un anno e, nel caso di morte di una delle due parti o di separazione o divorzio, entro un anno dal congelamento. Gli ovuli umani fecondati possono essere scongelati e utilizzati soltanto a condizione che la coppia abbia dato il consenso scritto prima di ogni ciclo di trattamento. La donazione degli embrioni è vietata, mentre è permessa la donazione di ovuli non fecondati.
In nessun altro paese è stato compiuto lo stesso lavoro rispetto a quello svolto dal Consiglio danese di etica. L'attività del Consiglio è stata accompagnata da un ampio programma di educazione della popolazione, per esempio sulle questioni etiche relative alla protezione dei gameti umani. Il Consiglio inoltre tiene dibattiti pubblici, sponsorizza dibattiti locali in televisione, distribuisce materiale educativo informativo nelle scuole superiori, produce film sull'argomento, vincitori di premi che vengono trasmessi dalle televisioni nazionali e nei cinema, distribuisce opuscoli nelle biblioteche pubbliche e così via.
Il Consiglio danese sulle tecnologie ha aperto la strada a una forma di educazione consultiva conosciuta come Conferenza sul consenso. Questa prevede la riunione di un gruppo di cittadini, vicini quanto più possibile al profilo educativo, professionale, di età e religioso della intera popolazione, con l'invito a trascorrere due fine settimana con esperti della materia in discussione, al fine di esaminare il contenuto etico delle nuove tecnologie, i trattamenti o qualsiasi altro aspetto relativo all'argomento. La prima fase consiste in un resoconto sull'argomento fatto dagli esperti che conducono l'esperimento, al quale segue una serie di domande poste dai partecipanti. Dopodiché, i partecipanti tornano a casa per due o tre settimane, riflettono sulla discussione e ne parlano con familiari e amici. Poi si incontrano di nuovo per raccontare le rispettive esperienze e, la settimana successiva, discutono dell'argomento tra di loro, ma in presenza degli esperti; questi possono intervenire soltanto per correggere gli errori di fatto che possono sorgere nel corso della discussione. La fase successiva - una seduta a cui gli esperti non sono presenti e che dura per tradizione una notte intera è quella della compilazione di una relazione. Il consenso può emergere oppure no. L'ultima fase è quella della presentazione della relazione ai media, che avviene subito dopo la sessione notturna. Non sorprende che, per la natura impegnativa e coinvolgente del confronto di quest'ultima parte della procedura, il successo dell'esperimento dipenda, in certa misura, dalla presenza costante di un presidente esperto o di un moderatore che, pur non prendendo mai le parti nelle discussioni, può suggerire percorsi di lavoro basati sull'esperienza maturata durante conferenze precedenti.
Egitto
In Egitto non esiste una legge statale che regoli le procedure di inseminazione artificiale, ma soltanto due gruppi di linee guida. Il primo è stato redatto in base alla sarI'a, secondo l'opinione di un dottore della legge dell'Università di Al-Azhar nel 1980, e agli insegnamenti della Chiesa copta d'Alessandria. Il secondo è stato pubblicato dal Centro islamico internazionale per gli studi e la ricerca sulla popolazione, in base ai risultati della prima conferenza internazionale sulla bioetica nella ricerca sulla riproduzione umana nel mondo islamico, tenuta al Cairo nel 1991. Il Ministero della Sanità e il sindacato medico (associazione professionale) hanno emanato regolamenti basati su linee guida.
Le linee guida stabiliscono che:
1) la fecondazione assisitita deve essere eseguita soltanto quando esista una prescrizione per il trattamento, e soltanto per le coppie sposate per tutta la durata del matrimonio;
2) è vietata la donazione di sperma o ovuli;
3) gli ovuli fecondati possono essere impiantati soltanto nell 'utero della donna che li ha prodotti e soltanto durante il matrimonio;
4) la crioconservazione degli embrioni in sovrannumero è consentita solo se contribuisce a diminuire il rischio a cui la moglie è esposta;
5) la riduzione fetale selettiva nei casi di gravidanza multipla è consentita, previo il consenso libero e informato delle coppie, solo se riduce i rischi per la madre e per il feto;
6) la ricerca sugli embrioni è consentita solo per fini terapeutici.
Finlandia
Nel 1991 è stato istituito un Comitato etico di ricerca nazionale che ha il compito di consigliare il governo. Il Comitato consultivo etico dell'autorità nazionale per il benessere e la salute è stato istituito nello stesso anno dal Ministero degli Affari sociali e della sanità, allo scopo di promuovere la conoscenza della bioetica e di fornire consulenza.
Francia
La legislazione francese in materia di bioetica è una delle più accurate e ampie del mondo. Nel 1983, con un provvedimento del Parlamento, è stata istituita la Commissione etica consultiva nazionale per le scienze della vita e della salute (spesso indicata con l'abbreviazione di Commissione bioetica consultiva nazionale). Si tratta del più vecchio organismo di questo tipo in Europa che riceve ingenti finanziamenti ed è in grado di condurre ampie consultazioni presso il pubblico, in sessioni della durata di due giorni, che si tengono di norma una volta all'anno. Questa Commissione è formata da 43 membri, tra i quali 5 filosofi appartenenti alle principali correnti spirituali e filosofiche, nominati dal presidente della Repubblica, 18 membri nominati dai ministri della Sanità e della Ricerca e altri 16 nominati dalla comunità scientifica e di ricerca. Nel corso dei suoi primi dieci anni di attività ha prodotto 34 rapporti.
Nel 1994 sono state approvate tre leggi che hanno integrato codici già esistenti, come il codice civile, il codice penale, il codice della sanità pubblica, il codice sulla proprietà intellettuale, e anche singole leggi come quella sull'industria pulita e quella sugli archivi di dati computerizzati.
Si riportano, qui di seguito, alcuni estratti di due delle tre leggi citate.
Legge del luglio 1994 sul rispetto per il corpo umano. - Nessuno può pregiudicare l'integrità della specie umana. È vietata ogni pratica eugenetica volta ad attuare una selezione fra persone. Senza pregiudizio per la ricerca sulla prevenzione e sul trattamento delle malattie genetiche non può essere eseguita alcuna alterazione dei caratteri genetici, finalizzata alla modifica dei caratteri di un discendente.
Non è ammesso alcun pagamento per la persona che ha dato il consenso per la sperimentazione sul proprio corpo, per l'espianto di parti del suo corpo, o per una raccolta dei suoi prodotti. Il corpo umano, le sue parti e i suoi prodotti non possono formare oggetto di diritti ereditari.
Ogni accordo di maternità surrogata, che preveda la procreazione o la gestazione a beneficio di un terzo, è nullo ed è vietato. Non possono essere divulgate informazioni sull'identità della persona che ha donato parti o prodotti del proprio corpo, o della persona che li ha ricevuti.
Le disposizioni sopra riportate costituiscono materia di ordine pubblico.
Lo studio genetico delle caratteristiche di una persona può essere eseguito soltanto per scopi medici o per la ricerca scientifica ed è prioritariamente necessario il consenso.
L'identificazione di una persona attraverso le impronte digitali genetiche (DNA fingerprinting) può essere effettuata solo per essere utilizzata in una inchiesta o indagine in occasione di un processo, o per scopi medici e di ricerca scientifica. Le uniche persone autorizzate a effettuare un'identificazione per mezzo delle impronte digitali genetiche sono coloro che hanno ricevuto il consenso, secondo le condizioni stabilite con decreto, emanato dopo la consultazione del Consiglio di stato (ora Consiglio costituzionale).
La legge ha modificato il codice sulla proprietà intellettuale nella parte in cui ha previsto che non sono brevettabili le seguenti invenzioni: quelle la cui pubblicazione, o il cui sfruttamento, sarebbero contrari all'ordine e al buon costume, non essendo considerato tale lo sfruttamento di un'invenzione per il solo fatto che è vietato da una disposizione di legge o da un regolamento; in relazione a ciò, il corpo umano, le sue parti e i suoi prodotti, così come la conoscenza della struttura, totale o parziale, di un gene umano, non possono, di per sé, essere oggetto di brevetto.
La legge ha previsto un nuovo capitolo da inserire nel codice penale tra gli 'altri crimini'. Sotto i titoli "Protezione della specie umana" e "Protezione del corpo umano" ha previsto sanzioni per chi contravvenga ai divieti di cui all'art. 16.
Legge n. 654 del 1994 relativa alla donazione e all'uso di parti o prodotti del corpo umano, alla fecondazione assistita e alla diagnosi prenatale. - Questa legge, dello stesso anno della precedente, è stata emanata con lo scopo di ostacolare e prevenire il commercio delle parti del corpo umano. Ha previsto, tra l'altro, che la conservazione e l'uso dei tessuti e delle cellule del corpo umano possono essere effettuati soltanto da organismi sanitari pubblici ed enti no profit autorizzati e inoltre che l'uso e la distribuzione di prodotti derivati da cellule e destinati ai trapianti e alla terapia su cellule o geni somatici devono essere regolati da questa legge e da regolamenti subordinati.
Per la fecondazione assistita, l'uomo e la donna che formano la coppia devono essere entrambi viventi, in età fertile, sposati o in grado di provare la loro convivenza da almeno due anni e, ancora, devono aver dato previo consenso espresso all'impianto dell'embrione o all'inseminazione.
L'embrione deve essere concepito con gameti che appartengono ad almeno uno dei due componenti la coppia. Tenendo conto dello stato delle tecniche mediche, i membri della coppia, se desiderano diventare genitori nei cinque anni seguenti, possono mettere congiuntamente per iscritto che la fecondazione venga effettuata per mezzo dell'inseminazione di un certo numero di ovociti, e questo può rendere necessaria la conservazione degli embrioni.
Si prevede, eccezionalmente, che se una coppia in possesso dei requisiti previsti per la fecondazione assistita deve ricorrere necessariamente a un donatore, essa potrà ricevere un embrione da un'altra coppia, dopo aver ottenuto il consenso scritto di quest'ultima e l'approvazione del giudice. Il giudice deve valutare le condizioni psicologiche, educative e familiari che la coppia è in grado di offrire al nascituro. Alle due coppie coinvolte non è consentito conoscersi; il medico può avere accesso a informazioni anonime per finalità terapeutiche e non deve esservi corrispettivo economico. Un embrione umano non può essere concepito o utilizzato per scopi commerciali o industriali.
La fecondazione in vitro degli embrioni umani, per finalità di studio, ricerca o sperimentazione è vietata, come lo sono tutti gli esperimenti effettuati sugli embrioni.
Eccezionalmente, l'uomo e la donna che formano la coppia possono convenire, previo consenso scritto, che vengano effettuati studi sui loro embrioni. Questi studi devono avere un obiettivo medico, non devono arrecare danno all'embrione e possono essere condotti soltanto dopo aver ottenuto un parere ufficiale da una commissione, istituita a seguito della richiesta di parere al Consiglio costituzionale.
Prima di ricorrere alla fecondazione assistita, tutte le coppie devono essere intervistate circa le loro motivazioni; devono essere informate sulla possibilità di un'adozione, sulle probabilità di successo e di fallimento, sulle eventuali difficoltà e sulla legislazione e i regolamenti in materia di fecondazione assistita. Le coppie, da parte loro, non possono accedere alla terapia prima che sia trascorso un mese dall'intervista; allo stesso modo, non possono usufruire della terapia se il medico, dopo un consulto con un team multidisciplinare, ritiene che la coppia necessiti di un ulteriore periodo di riflessione, nell'interesse del nascituro.
Il terzo donatore deve essere un membro di una coppia in grado di procreare, e deve avere il consenso scritto del suo partner. Non deve essere utilizzato sperma proveniente da più soggetti e l'uso dei gameti di un donatore non può essere destinato per la nascita di più di cinque bambini. Non deve esservi corrispettivo economico per la donazione.
La diagnosi biologica, condotta sulle cellule prese dall'embrione in vitro, deve essere autorizzata soltanto in via eccezionale e sotto particolari condizioni: il medico deve certificare che la coppia, per motivi ereditari, potrebbe dare alla luce un bambino con una grave malattia genetica, ritenuta incurabile al momento della diagnosi; il consenso dei genitori deve essere scritto; la diagnosi può avere soltanto lo scopo di identificare questa disfunzione e i mezzi per la prevenzione e il trattamento.
Vi sono state anche interessanti decisioni giudiziarie. Nel 1991, la Suprema Corte ha deciso che tutti i contratti di maternità surrogata sono nulli e devono essere vietati. Nono stante ciò, le corti permettono che in questi casi si ricorra all'adozione, nel migliore interesse del bambino.
Nel 1992, la Corte d'appello di Poitiers ha preso in esame il seguente caso: una coppia aveva concordato che una madre surrogata venisse fecondata con il seme del marito e che il bambino nato sarebbe stato poi adottato dalla coppia. In seguito, la coppia ha divorziato e il marito ha rifiutato il consenso alla sua ex moglie per l'adozione del bambino. La Corte ha deciso in favore dell'adozione in quanto il marito si era già impegnato affinché questa avvenisse e anche perché in tal modo si tutelava l'interesse del bambino.
Lo stesso anno, la Corte di prima istanza di Tolosa ha escluso che una donna, il cui marito era morto, potesse ricorrere all'impianto di embrioni congelati generati dai suoi gameti e da quelli del marito, quando questi era ancora in vita, dal momento che il consenso del marito era valido soltanto finché costui era in vita. La Corte ha permesso che gli embrioni congelati venissero conservati, fino a quando non fosse stata emanata una legge per risolvere la questione.
Germania
La Germania è uno tra i pochi stati sovrani a essere una federazione ed è unica nel rigore con cui protegge l'inviolabilità della vita umana, riconosce l'individualità del feto e impedisce tutte le forme di terapia della linea germinale. Entrambi questi fatti derivano dalla sua esperienza prima e durante la seconda guerra mondiale. La sua costituzione federale è stata imposta con la pace del 1945, allo scopo di scoraggiare la rinascita del nazionalismo. L'importanza attribuita alla questione bioetica è conseguenza della reazione postbellica dei tedeschi all'ideologia nazista e dello sterminio e della persecuzione razziale che, tra l'altro, è stata caratterizzata dall'eugenetica.
La Costituzione federale garantisce la libertà della ricerca scientifica, come fanno altri paesi in Europa, a meno che quella ricerca non violi i diritti fondamentali dei terzi o altri valori costituzionali.
Il Ministero federale della Sanità è dotato di un Comitato etico consultivo e nel 1997 sono stati fatti tentativi per trasformare questo Comitato in una Commissione federale di etica.
Nel 1989 la Corte costituzionale federale ha stabilito che negare alle persone nate da gameti donati la conoscenza dell'identità del donatore è incostituzionale perché in questo modo si nega loro la conoscenza delle proprie origini.
Una legge del 1989 ha vietato la maternità surrogata. Nel 1990 la legge sulla protezione degli embrioni (Embryonenschutzgesetz) ha espresso fermamente il divieto degli impianti e dei trasferimenti, prescrivendo una pena di tre anni di reclusione: per chi esegua su una donna l'impianto di un ovulo non fecondato, prodotto da un'altra donna; per la fecondazione artificiale di un ovulo con scopo diverso dalla gravidanza della donna che lo ha prodotto; per l'impianto in una donna, nel corso di un solo ciclo di trattamento, di più di tre embrioni; per la fecondazione, attraverso il trasferimento di gameti nelle tube, di più di tre ovuli, nel corso di un solo ciclo di trattamento; per la fecondazione di più ovuli di una stessa donna in numero superiore rispetto a quelli che possono esserle ritrasferiti in un unico ciclo di trattamento; per chi rimuove un embrione da una donna, prima del completamento dell'impianto nell'utero, con lo scopo di trasferirlo in un altro o di utilizzarlo per altro scopo che non sia volto alla sua conservazione; per la fecondazione di una donna che è pronta a cedere il suo bambino dopo la nascita (quindi una madre surrogata) o per il trasferimento di un embrione umano in essa o per il trasferimento artificiale di uno spermatozoo in un ovulo senza l'intenzione di procurare una gravidanza nella donna che ha prodotto l'ovulo o per qualsiasi tentativo di una qualunque di queste azioni.
Questa legge ha inoltre previsto pene per chiunque impianti un embrione umano creato artificialmente, compia su di esso azioni che non siano destinate alla sua preservazione tenti di compiere azioni simili.
La selezione del sesso in vitro è punita con la reclusione fino a un anno o con una sanzione pecuniaria, a meno che non venga esercitata per scongiurare malattie ereditarie legate al sesso, ed è prevista una pena di reclusione fino a tre anni nei seguenti casi: fecondazione non autorizzata; trasferimento di embrione; fecondazione artificiale dopo la morte dell'interessato; tentativo di fecondare artificialmente un ovulo senza il consenso della donna e dell'uomo; tentativo di trasferire un embrione in una donna senza il suo consenso; fecondazione di un ovulo con sperma di un uomo dopo la sua morte.
È stata prevista una pena fino a cinque anni di reclusione per: l'alterazione artificiale dell'informazione genetica in una cellula umana germinale (tale sanzione non si applica quando la cellula è fuori dal corpo, perché non vi è nessuna possibilità che venga utilizzata per la fecondazione); la modificazione artificiale dell'informazione genetica nelle cellule germinali che provengono da altri corpi, cioè da un feto morto, da una persona vivente o da una persona morta, se vi è anche una sola possibilità che una cellula germinale si sviluppi da essi o se vi è qualche possibilità che vengano trasferiti a un embrione, feto o essere umano.
Clonazione. - Chiunque fa in modo che un embrione umano si sviluppi artificialmente con la stessa informazione genetica di un altro embrione, feto, persona vivente o morta, è punito con una pena fino a cinque anni di reclusione. La stessa pena è prevista per chi trasferisce o cerchi di trasferire questo embrione in un grembo.
Una decisione della Corte. - Davanti all'Alta Corte del Land nella città di Celle, il 25 ottobre 1991, un marito ha chiesto il disconoscimento di paternità per un bambino nato da sua moglie mediante inseminazione artificiale, per la quale egli aveva dato il suo consenso. La Corte ha dato ragione al marito, aderendo a una decisione presa dalla Corte federale nel 1983. Tuttavia, le corti tedesche hanno espresso opinioni differenti su questa questione. Nel 1988, l'Alta Corte del Land nella città di Düsseldorf ha ritenuto che un'azione di questo tipo, da parte di un marito che abbia dato il proprio consenso alla fecondazione artificiale della moglie, costituisce una forma di abuso del diritto.
Giappone
In Giappone non esistono una legislazione e una regolamentazione statali sulla fecondazione assistita né una legislazione e una regolamentazione effettive su qualsiasi altra attività relativa alle moderne questioni di bioetica. Tuttavia, nel maggio 1997, è stato fatto il primo passo verso la definizione di criteri statali: il Ministero della Sanità e del benessere "ha deciso di istituire un consiglio consultivo per discutere l'adozione dei primi criteri di etica medica [ ... ] in settori come la fecondazione e lo studio dei geni, dove l'uso di tecnologie mediche avanzate è strettamente legato a problemi di etica e di privacy".
La legge del 1948 sulla protezione eugenetica ha consentito l'aborto per ragioni economiche o legate alla tutela della salute della madre, ma non per altre ragioni. Tuttavia, si è riscontrato che l'aborto di feti con malformazioni genetiche viene giustificato con l'una o l'altra di queste due ragioni. Questa legge ha modificato la politica sulla popolazione, prevista dalla legislazione vigente, cambiando il termine 'aumentare' con 'stabilizzare e non aumentare'. Nel 1996, il titolo di questa legge è stato cambiato con quello di legge sulla protezione del corpo della madre.
Esistono linee guida del Ministero della Sanità e del benessere relative alla ricerca sulla terapia genica e a quella sulla sicurezza dei farmaci usati in questo campo.
Le prime garantiscono l'efficacia, la sicurezza, la certezza della qualità, il consenso informato, la protezione della salute pubblica, la selezione dei soggetti, l'informazione destinata ai soggetti interessati e vietano le alterazioni della linea germinale. Tali linee stabiliscono inoltre il grado di preparazione dei ricercatori, dei responsabili della ricerca e dei direttori degli istituti; definiscono i criteri in base ai quali essi devono essere nominati; richiedono che essi abbiano comprovate esperienze istituzionali; richiedono relazioni al Ministero della Sanità; prescrivono le forme dei protocolli di ricerca; richiedono relazioni sugli sviluppi della ricerca; specificano il modo di condurre una ricerca; specificano le modalità con cui il direttore di un istituto può richiedere un parere al ministro e il modo in cui il ministro deve rispondere a questa richiesta; prescrivono il modo in cui archiviare i risultati; regolano la riservatezza e la diffusione dei dati e raccomandano di curare l'educazione e la divulgazione.
Le linee guida relative alla sicurezza dei farmaci prevedono divieti ancora più specifici per l'utilizzazione di materiali, trattamenti, processi, analisi, ecc., nella preparazione di farmaci utili per la terapia genica. Il linguaggio usato per dettare le linee guida è abbastanza diretto e l'effetto tende certamente al controllo statale della terapia genica.
Il Giappone è un paese in cui coesistono opinioni fortemente contrastanti. L'opinione sulla bioetica è molto simile a quella occidentale, dal momento che è stata influenzata in modo analogo dagli orrori della seconda guerra mondiale, come si è già detto per la Germania.
Il professor Hyakudai Sakamoto dell'università di Nihon, durante un convegno svoltosi negli Stati Uniti, a San Francisco, in qualità di presidente entrante dell'Associazione internazionale di bioetica ha sostenuto che in Asia 'naturale' e 'artificiale' si fondono l'uno con l'altro, senza una distinzione chiara. Le attività umane artificiali e non naturali sono in ultima analisi presenti in natura. Naturale e artificiale non sono intesi come due concetti contraddittori. Nel pensiero buddista, infatti, non esistono la staticità e l'eternità perché ogni cosa è in continuo cambiamento. L'idea che l'identità umana non possa variare e che persista in tutti i cambiamenti di un essere umano è un concetto estraneo all'etica asiatica tradizionale. Quindi i genetisti dovrebbero servirsi delle tecnologie del DNA ricombinante per l'evoluzione futura dell 'umanità, favorendo felicità e armonia. Sakamoto attribuisce all'eugenetica, cioè al concetto di miglioramento genetico, un significato positivo; sebbene, come esperto di etica, egli abbia affermato che la maggior parte dei genetisti giapponesi non concorda con lui sul concetto di evoluzione artificiale, molte delle sue affermazioni generali sono state in realtà ripetute da altri relatori in una conferenza sulla bioetica asiatica. Gli occidentali farebbero bene ad ascoltare queste voci e a ricordare che la bioetica occidentale rappresenta soltanto una parte della bioetica mondiale.
India
La legge del 1994 sulle tecniche di diagnosi prenatale (regolamentazione e prevenzione degli abusi) detta una "disciplina per l'uso delle tecniche di diagnosi prenatale, aventi lo scopo di rivelare disfunzioni genetiche o metaboliche o anomalie cromosomiche, o talune malformazioni congenite o disfunzioni legate al sesso, affinché si eviti l'abuso di queste tecniche per la determinazione prenatale del sesso, che conduce al feticidio femminile, e per questioni connesse a ciò anche in modo accidentale". L'art. 5.2 della legge citata prevede che "colui che esegue la diagnosi prenatale non deve comunicare alla donna interessata, né ai suoi parenti, il sesso del feto, attraverso parole, segni o in qualsiasi altro modo". Esperti nel campo hanno affermato che, prima di questa legge, tra la popolazione benestante di Bombay, circa il 90% dei primogeniti erano maschi. La legge ha istituito un Comitato centrale di supervisori per regolamentare i procedimenti delle autorità competenti nei territori uniti, ciascuno dotato di una propria commissione consultiva.
Indonesia
Una legge sulla salute del 1992 ha consentito il ricorso alla riproduzione assistita, come 'ultima possibilità' per aiutare una coppia ad avere un bambino.
Israele
Esiste un Consiglio nazionale di bioetica che deve rispondere al ministro della Sanità, quindi il compito di conciliare l'insegnamento delle sacre scritture con le possibilità offerte dalla medicina molecolare moderna spetta a questo organo, la cui composizione tiene ampiamente conto di questo obiettivo.
l regolamenti sulla salute pubblica (fecondazione in vitro) del 1987 stabiliscono che:
1) la fecondazione in vitro può essere eseguita soltanto in dipartimenti autorizzati presso gli ospedali accreditati;
2) gli ovuli possono essere prelevati soltanto per scopi di fecondazione;
3) lo sperma può essere prelevato soltanto dal marito della donna o da un donatore anonimo attraverso la banca del seme;
4) entrambi i coniugi devono dare il proprio consenso;
5) un ovulo può essere impiantato anche in una donna non sposata;
6) quando una donna rimane vedova nel periodo tra la fecondazione e il reimpianto, deve passare un anno dal prelievo, prima che l'ovulo venga reimpiantato;
7) non può essere fatto alcun uso degli ovuli di una donna morta, a meno che questa non abbia dato il suo consenso a che questi venissero donati a un'altra donna;
8) il consenso deve essere informato;
9) deve essere rispettata la riservatezza.
Sono riportate, di seguito, due decisioni della corte religiosa.
Una corte religiosa di Haifa ha stabilito che un individuo israeliano, nato mediante fecondazione artificiale, può sposare soltanto un convertito, per evitare che costui sposi qualche parente prossimo.
Nel 1985 la Suprema Corte rabbinica ha stabilito che, sebbene il marito abbia dato il proprio consenso affinché la moglie venga sottoposta a inseminazione artificiale con lo sperma di un donatore, egli non è tenuto a provvedere al mantenimento di quel bambino.
Nel 1990 è stato istituito un Comitato nazionale di etica con funzioni consultive del Parlamento: esso è formato da 44 membri e segue il modello francese; nel 1991 il Comitato ha prodotto una relazione sulla terapia genica.
Italia
Rispetto agli altri paesi industrializzati, l'Italia ha tardato nella regolazione degli aspetti etici delle nuove biotecnologie. Negli anni Novanta, la mancanza di regolamentazione in Italia è divenuta cosa nota e, di conseguenza, ha cominciato a svilupparsi il bioturismo, proveniente soprattutto dal resto d'Europa. La notorietà era dovuta a una serie di casi: nel 1992 una donna italiana di 61 anni aveva dato alla luce un bambino sano grazie alla fecondazione in vitro dell'ovulo di un'altra donna con lo sperma del marito; nel 1994 una donna di 62 anni aveva partorito un bambino mediante l'inseminazione in vitro. Quest'ultimo caso è stato anche commentato dal Vaticano, per voce del teologo monsignor G. Concetti: "l mezzi mediante i quali è stato realizzato il desiderio della signora [ ... ] sono in aperto conflitto con i piani di Dio".
Questa seconda gravidanza è stata seguita in una clinica di fecondazione assistita di Roma dal dottor S. Antinori, il quale ha giustificato il suo operato, affermando che i criteri seguiti per il trattamento sono stati le aspettative di vita della donna e la sua salute mentale e fisica. Rispetto all'età massima per effettuare il trattamento, egli ha affermato che probabilmente non sarebbe intervenuto su una donna con più di 63 anni, con un'aspettativa di vita tra i 20 e i 25 anni.
Fino al 1997, la regolamentazione pubblica sulla fecondazione assistita si limita a una circolare del 1985 del Ministero della Sanità, che ha autorizzato le strutture sanitarie pubbliche a eseguire soltanto casi di fecondazione omologa in vitro, cioè per coppie sposate, utilizzando lo sperma del marito e senza embrioni sovrannumerari. Manca una regolamentazione dei centri privati.
In assenza di leggi, nel 1995 l'ordine dei medici ha adottato un proprio codice etico per le cliniche private di fecondazione, cercando di proibire pratiche suscettibili di critica, sia in Italia sia altrove. Il codice di condotta ha vietato il ricorso alle 'mamme nonne', la selezione dello sperma in relazione agli attributi fisici o allo status sociale del donatore, la maternità surrogata e infine, la gravidanza assistita per le donne singole e omosessuali. Sebbene questo codice non abbia forza di legge, i medici che contravvengono alle sue disposizioni rischiano l'espulsione o la sospensione dall'ordine professionale e sono interdetti dalla professione.
D'altra parte, sono state approvate leggi regionali dai consigli regionali eletti. Nel 1993 il Friuli -Venezia Giulia, per esempio, ha reso obbligatoria la consulenza genetica per quelle coppie che decidono di avere un figlio o di effettuare la diagnosi prenatale, allo scopo di scoprire e quindi prevenire malattie dell'embrione e del feto, causate da un'infezione della madre o da anomalie genetiche, specie nel caso di persone, coppie o gruppi a rischio. Una legge analoga è stata approvata anche nella regione Marche.
Per lungo tempo, nella quasi totale assenza di una legge statale, una grande importanza è stata attribuita alle decisioni giudiziarie. Nel novembre 1991, un pubblico ministero è apparso davanti alla Corte di appello di Salerno per opporsi alla richiesta avanzata dalla madre di un bambino affinché venisse concessa l'adozione del figlio al marito di lei, poiché il bambino era nato da una madre surrogata. La Corte ha deciso che il caso doveva essere risolto in modo da favorire gli interessi del bambino, e cioè che l'adozione poteva essere concessa.
Libia
Una legge del 1986 vieta l'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e l'impianto di un embrione nell'utero, se non per assoluta necessità e solo se l'ovulo e lo sperma sono quelli di una coppia sposata che ha dato il propno consenso.
Secondo l'art. 18 della legge: "Non è consentito agire o intervenire in alcun modo per limitare le gravidanze se non con il consenso della coppia sposata, e senza mettere in pericolo l'interesse della società, o quando un'équipe medica lo ritenga necessario per evitare malformazioni congenite o malattie mentali, o nel caso di un pericolo potenziale per la vita della donna, derivante dalla gravidanza o dal parto".
Secondo l'art. 19: "È vietato ricorrere all'aborto o al feticidio se non nel caso in cui sia assolutamente necessario per salvare la vita della madre".
Infine, secondo l'art. 33: "Verrà applicata una sanzione penale a chiunque impedisca volontariamente o cerchi di impedire a un individuo di procreare, tranne nei casi menzionati nell'art. 18".
Un commento di accompagnamento alla legge sugli artt. 17 e 18 nota che la fecondazione in vitro e quella artificiale sono consentite soltanto in casi particolari, purché lo sperma e gli ovuli utilizzati siano della coppia sposata. Questo è conforme con la religione islamica che attribuisce particolare attenzione alle relazioni di sangue. Come abbiamo già discusso, la religione islamica, benché permetta di accudire un bambino, vieta in assoluto l'adozione, per le stesse ragioni di sangue.
Lussemburgo
Nel 1988, il governo ha istituito un Comitato consultivo nazionale di etica per la vita e le scienze della salute, formato da 15 membri secondo il modello francese. Una legge del 1990 prevede una pena per la parte terza che accetti di stipulare un contratto di surrogazione.
Norvegia
La legge dell'agosto 1994, sull'applicazione delle biotecnologie in medicina, afferma che: "l'applicazione medica delle biotecnologie [ ... ] deve avvenire nel rispetto dei principi della dignità umana, dei diritti umani e dell'integrità personale e dovrebbe essere basata sulle norme etiche presenti nella nostra eredità culturale occidentale".
La fecondazione artificiale è possibile soltanto per una donna sposata o che convive more uxorio con un uomo, quando vi sia il consenso informato di entrambi i membri della coppia. È il medico che deve decidere se eseguire o meno il trattamento, valutando la stabilità fisica e psicosociale della coppia. Egli sceglierà anche un donatore di sperma adatto, la cui identità deve rimanere segreta. Al donatore non è concesso conoscere l'identità della coppia o del bambino. La fecondazione in vitro può essere eseguita soltanto utilizzando i gameti della coppia e gli ovuli fecondati possono essere utilizzati soltanto per essere impiantati nella donna che li ha forniti.
La ricerca sugli ovuli fecondati è vietata. Gli embrioni non possono essere conservati per più di tre anni. Una legge del 1987 sulla fecondazione artificiale ha stabilito un termine non supenore a un anno.
Prima di eseguire la diagnosi prenatale, è necessario ottenere l'autorizzazione dal Ministero della Sanità. Le informazioni relative al sesso di un feto possono essere rese note soltanto nel caso di malattie legate al sesso. l test genetici postnatali possono essere eseguiti soltanto con l'autorizzazione del Ministero e non possono essere condotti su persone con meno di 16 anni, a meno che non si rendano necessari al fine di prevenire o ridurre i pericoli per la salute del giovane. È vietato, tranne che per le autorità sanitarie, informarsi sui test genetici che si stanno conducendo.
La costituzione genetica umana può essere alterata soltanto per mezzo di una terapia genica delle cellule somatiche e soltanto in vista del trattamento o della prevenzione di malattie gravi. Le biotecnologie possono essere realizzate soltanto da parte di istituti espressamente autorizzati a ciò dal Ministero.
Spetta al governo la nomina di una commissione sulle biotecnologie con compiti consultivi sulle questioni previste dalla legge e su altre questioni legate alle biotecnologie stesse.
Nuova Zelanda
Nel 1985 il Dipartimento di giustizia ha nominato un lnterdepartmental Monitoring Committee on Assisted Reproductive Technologies (Comitato interdipartimentale di monitoraggio delle tecnologie di riproduzione assistita), al quale è stata assegnata parte del potere esecutivo. Nel 1994 è stato istituito un corrispondente comitato ministeriale. La modifica del 1987 alla legge sullo status del bambino ha chiarito che i donatori di gameti non sono genitori legali e che, ai fini della procreazione assistita, il matrimonio comprende anche le situazioni di convivenza simili al matrimonio.
Nel 1993 il ministro della Giustizia ha nominato un Ministerial Committee (Comitato ministeriale), composto da due membri, con il compito di consigliare sulla necessità di una o più leggi relative alla bioetica. Esso ha fatto buon uso delle relazioni stilate in altri paesi, in particolare quelle del Canada. Il Committee ha stabilito alcuni principi, tra i quali quelli del Trattato di Waitangi che prevede l'accordo tra i Maori, la popolazione indigena della Nuova Zelanda, e i colonizzatori europei. Il Committee ha dichiarato che, mentre il sistema per accreditare i centri specializzati nella fecondazione assistita in Nuova Zelanda, gestito dall'Australian Reproductive Technologies Accreditation Committee (Comitato australiano di riconoscimento delle tecnologie riproduttive), funzionava bene, vi era ancora bisogno di una legge che prevedesse sanzioni penali per quei centri che operavano senza questo riconoscimento.
La legge del 1993 sui diritti umani (Human Rights Act) ha dichiarato illegale la discriminazione fondata sull'invalidità, le tendenze sessuali, la condizione familiare, l'età e la razza. Il Ministerial Committee ha concluso che questa legge deve costituire il fondamento delle decisioni relative alla procreazione assistita. Gli esperti che operano nel campo hanno espresso preoccupazione relativamente al fatto che non sarebbe loro concesso di rifiutare il trattamento, per esempio, a una coppia di donne omosessuali, a una persona singola o a una di 16 o di 55 anni.
Il capitolo più lungo del rapporto ministeriale è dedicato alla condivisione delle informazioni. È stata messa in evidenza la necessità di un norma speciale che, in applicazione della legge sulla privacy, assicuri che l'identità del donatore di un gamete possa essere conosciuta da colui che nasce dalla fecondazione. Questo nuovo approccio alla chiarezza deriva, in parte, dal Trattato di Waitangi e quindi dal fatto che il senso di identità e le modalità di rapportarsi agli altri, propri delle popolazioni maori, dipendono dal whakapapa, cioè dal lignaggio o stirpe dell'individuo. È per questo che gli individui devono conoscere i propri antenati e la protezione del whakapapa vuole che tutti i bambini nati mediante fecondazione assistita abbiano la possibilità di accedere a questa conoscenza.
Sulla questione relativa alla compravendita di parti e tessuti del corpo, il Committee ha ribadito che tutti i tessuti umani, compresi gli embrioni e i gameti, hanno il mana, un termine maori che ha il significato di dignità o status, e, di conseguenza, il loro sfruttamento commerciale deve essere vietato.
Paesi Bassi
Nel 1989 il ministro della Sanità ha istituito un Comitato centrale provvisorio sull'etica della ricerca medica e nel 1997 il Parlamento ha legiferato di trasformare questo comitato provvisorio in un organismo permanente. Nello stesso anno, è stato istituito un Comitato nazionale sulle biotecnologie animali per consigliare il ministro dell'Agricoltura, della salvaguardia della natura e della pesca. La ricerca sugli animali è illegale senza l'autorizzazione che il ministro concede soltanto in seguito al parere del comitato.
Secondo l'art. 201/1 del codice civile: "L'azione di disconoscimento di paternità deve essere rigettata se il marito ha dato il suo consenso a un trattamento necessario al concepimento del bambino". l centri di trattamento per gli interventi di fecondazione in vitro devono ricevere l'autorizzazione dal Ministero del Benessere, della sanità pubblica e della cultura. La legge del 1992 sullo screening della popolazione prevede la necessaria autorizzazione del ministro per molti nuovi progetti di screening. Ogni richiesta di autorizzazione deve descrivere in modo dettagliato: i metodi che devono essere applicati nell'effettuare i test; gli indicatori di malattie o di rischi che devono essere scoperti; i gruppi di popolazione che devono essere sottoposti a test; l'organizzazione dello screening della popolazione e delle misure da adottare per assicurare la qualità dello screening stesso. Anche le possibili ragioni di rifiuto di concessione dell'autorizzazione devono essere motivate in modo dettagliato.
Questa legge stabilisce che lo screening legato a malattie non curabili può essere consentito soltanto in circostanze eccezionali. Il governo ha espressamente dichiarato che l'aborto non deve essere considerato come trattamento, escludendo perciò potenzialmente lo screening prenatale che oltrepassa la pratica accettata nella genetica clinica. Nel 1993 ogni forma di maternità surrogata a scopo di lucro è stata vietata dal codice penale. L'associazione medica reale olandese ha suggerito, nel maggio 1996, che il limite di età per le donne che intendono ricorrere alla fecondazione in vitro dovrebbe essere aumentato a 55 anni. L'aspettativa di vita delle donne, probabilmente, le renderà capaci di allevare un bambino, in maniera indipendente. Qualora si dovesse consentire la fecondazione in vitro alle donne oltre i 55 anni di età, la relativa valutazione dovrebbe dipendere da ricerche mediche e da un esame equilibrato dei rischi. Queste raccomandazioni hanno suscitato riserve nel Parlamento.
Nel 1997 il Consiglio della sanità olandese ha avanzato proposte di ampio raggio per una più rigorosa regolamentazione della fecondazione in vitro, in riferimento ai limiti di età, ai parti plurimi, alla conservazione e al congelamento degli embrioni, tutti aspetti che richiederebbero una nuova legislazione. In generale, questi limiti prevedono che la fecondazione in vitro sia limitata alle donne con meno di 40 anni, a causa della ridotta probabilità di successo con l'aumentare dell'età. Per le donne che usano ovuli donati da donne più giovani, la cui percentuale di successo è più alta, il limite di età potrebbe essere elevato a 45 anni. Al di sopra dei 45 anni, le donne dovrebbero poter ricorrere alla fecondazione in vitro soltanto nell'ambito di un programma di ricerca, poiché i rischi ai quali esse vanno incontro sono sconosciuti. Anche in quest'ultimo caso, però, la donna non dovrebbe superare i 48 anni al momento dell'inizio del trattamento. Le proposte consigliano l'utilizzazione di due soli embrioni per volta e richiedono anche che vi sia un limite di tempo, stabilito dalla legge, per la conservazione degli embrioni, oltre a un chiarimento sui ruoli di chi può decidere il loro destino.
Portogallo
Il Consiglio nazionale di etica per le scienze della vita è stato fondato nel 1991, è formato da 20 membri e segue il modello francese; ha prodotto 24 relazioni. In base al codice civile, così come modificato nel 1977, un marito che ha dato il suo consenso all'inseminazione artificiale non può disconoscere la paternità. Sulla base del codice penale del 1982, chiunque esegua un'inseminazione artificiale su una donna senza il suo consenso è punito con una pena fino a 5 anni di reclusione. Il procedimento penale inizia soltanto su istanza di parte. Una legge del settembre 1986 stabilisce le condizioni per la regolamentazione della riproduzione assistita da parte del ministro della Sanità ma, nonostante le raccomandazioni del Consiglio nazionale di etica, non è ancora stata introdotta alcuna regolamentazione. Non è necessaria nessuna autorizzazione per la fecondazione artificiale omologa con liquido seminale appena prelevato. È vietato ogni tipo di ricerca sull'embrione.
Regno Unito
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non ha un comitato nazionale di etica o di bioetica. Nel 1978, nell'Inghilterra settentrionale, è nato il primo 'bambino in provetta' nella storia dell'uomo. Per regolare il successivo sviluppo della fecondazione assistita, il governo inglese, nel 1982, ha istituito un comitato, presieduto dalla baronessa Warnock, che ha relazionato nel 1984; è stato inoltre istituito un sistema volontario di autorizzazioni gestito con risorse molto limitate, allo scopo di regolare, per i successivi sei anni, la ricerca sulla fecondazione in vitro e la pratica clinica. In seguito è stata approvata la legge sulla fecondazione umana e sull'embrione (Human Fertility and Embryo Act) del 1990, la quale regola tre aree: il trattamento della fecondazione mediante ovuli o sperma donati, o embrioni creati fuori dal grembo materno; la conservazione degli ovuli, dello sperma e degli embrioni; la ricerca sugli embrioni umani, solo se ritenuta essenziale e soltanto entro 14 giorni. Sono escluse la clonazione e la creazione di chimere. Gli altri trattamenti sulla fertilità, come per esempio le terapie farmacologiche, rimangono regolati soltanto da organismi professionali.
La legge istituisce una Ruman Fertilisation and Embryology Authority (Autorità per l'embriologia e la fecondazione umana) con il potere riconosciuto di autorizzare istituti, recuperando da essi allo stesso tempo una parte dei costi, e di regolare le procedure. L'Authority pubblica anche un codice di condotta per i centri di trattamento; conserva le informazioni private sui pazienti, sui donatori e sul trattamento (gli individui maggiorenni possono chiedere di sapere se sono nati a seguito di fecondazione assistita e se hanno legami di sangue con la persona che vogliono sposare); consiglia coloro che usufruiscono dei servizi e controlla l'intero campo del trattamento e della ricerca sulla fertilità, fornendo al governo gli opportuni pareri.
La legge stabilisce che, prima di sottoporre una donna al trattamento, i centri devono tener conto anche del benessere del bambino che deve nascere o delle conseguenze del trattamento; essi devono individuare inoltre i fattori di rischio per il benessere futuro del bambino, sia sociali sia medici. La legge vieta la selezione del sesso per ragioni non mediche e l'uso di tessuto ovarico di cadavere o di feto per il trattamento dell'infertilità. Gli accordi di maternità surrogata a fmi commerciali sono illegali in quanto tali, ma è consentito il rimborso delle spese sostenute. L'utilizzazione degli ovuli in sovrannumero rimane completamente priva di una regolamentazione.
Nel 1991 il governo, fondamentalmente contrario alla regolamentazione sia delle imprese private sia della libertà professionale, ma riconoscendo la necessità di acquisire una visione più ampia nel settore della bioetica, ha favorito l'istituzione del Nuffield Council on Bioethics (Consiglio Nuffield sulla bioetica), attivo ancora oggi (1997), da parte della Fondazione Nuffield, la più importante fondazione di beneficenza. Nello stesso tempo, è iniziata la creazione di una serie di appositi istituti consultivi, ma senza poteri: il Gene Therapy Advisory Committee (Comitato consultivo di terapia genica), che lavora con comitati etici locali, lo Ruman Genetics Advisory Committee (Comitato consultivo di genetica umana) e, nel 1997, l'Advisory Committee on Genetic Testing (Comitato consultivo sui test genetici) e il Committee on Xenografts (Comitato sugli xenotrapianti).
Nel 1994 sono entrati in vigore alcuni articoli della legge sulla fecondazione umana esulI' embrione, in base ai quali un bambino nato mediante fecondazione assistita deve derivare geneticamente da almeno uno dei componenti della coppia interessata. Nonostante questo vincolo, la legge ha reso possibile, per la prima volta, 'falsificare' un certificato di nascita, facendo risultare il nome del padre sociale invece che quello del padre biologico.
Nel 1997, un medico inglese ha diffuso una pubblicità in cui garantiva alle coppie la scelta del sesso dei loro figli, se solo avessero potuto affrontare la spesa di un viaggio in Italia e in particolare a Napoli; qui il medico aveva infatti la possibilità di svolgere tale attività senza violare la legge. Ra affermato di essere stato persuaso a offrire questo servizio dalle richieste di numerose coppie, specialmente del Medio Oriente, desiderose di avere un figlio maschio. Un'indagine condotta dall'Istituto di sanità pubblica ha mostrato che l'impossibilità di avere un figlio maschio costituisce un fattore significativo dell'alta percentuale di suicidi tra le donne asiatiche residenti nel Regno Unito.
Repubblica d'Irlanda
In questo paese, di religione prevalentemente cattolica romana, ogni forma di ricerca sull'embrione è vietata e gli embrioni sono tutelati dalla Costituzione, ma non esiste una legge sulla fecondazione assistita. Nel 1987, il MedicaI Council (Consiglio medico) e il Dipartimento della sanità hanno accolto le linee guida stilate dall 'lnstitute of Obstetricians and Gynaecologists of the Royal College ofPhysicians ofIreland (Istituto di ostetrici e ginecologi del Collegio reale dei medici d'Irlanda), il quale riconosce che la fecondazione in vitro è adatta a circa il 5% delle coppie sterili: quelle coppie, cioè, in cui la donna ha un utero normale e produce ovuli sani, ma presenta tube di Falloppio assenti o malate o non funzionanti. La fecondazione in vitro è consentita alle coppie sposate che hanno ricevuto appropriata consulenza, hanno compreso il metodo e hanno dato il consenso informato. È ammesso soltanto l'uso dello sperma e degli ovuli della coppia consenziente. Nel 1994 circa 300 donne sono state sottoposte al trattamento. Per nessun motivo, la fecondazione in vitro può essere utilizzata per creare o conservare embrioni a scopo di rIcerca. La surrogazione non è né vietata né regolata. Ma secondo i principi generali è chiaro che un accordo di maternità surrogata va contro il pubblico interesse e probabilmente non verrebbe accettato dalle corti.
Russia
Il Comitato nazionale di bio etica è parte del Presidium dell'Accademia delle scienze della Russia ed è presieduto congiuntamente da un filosofo accademico e da un vicepresidente dell'Accademia. L'Accademia delle scienze mediche è dotata anche di un comitato nazionale di bioetica medica, presieduto da un accademico. Le fonti principali della legge sulla bioetica comprendono i principi della legislazione della Federazione russa del 1993 sulla tutela della salute del cittadino, l'ordinanza del 1992 del Ministero della Sanità sui farmaci testati su volontari sani e, infine, la legge statale del 1992 sui trapianti di organi e tessuti umani. Nel 1996, è entrata in vigore una legge federale sull'ingegneria genetica in organismi non umani, che comprende la tutela della sicurezza ecologica. Attualmente, non esiste una legge sull'ingegneria genetica umana. l testi delle leggi del 1992 e del 1996 sono stati esaminati, prima della loro adozione, da esperti internazionali, appartenenti all'UNlDO (United Nations Industriai Development Organization, Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale) e all'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico).
È stata istituita una commissione interministeriale sotto la vigilanza del ministro delle Scienze e delle tecnologie, con il compito di avanzare proposte al governo per una nuova base legislativa in materia di bioetica. Peraltro, si sta prendendo in considerazione l'esperienza mondiale sulla bioetica, sul tema dei diritti umani nei test genetici, sul tema della riservatezza e dell'etica in generale nella terapia genica e nell'ingegneria genetica nel complesso, oltre che i risultati dei sondaggi d'opinione. La rappresentanza russa, all'interno del comitato bioetico internazionale, tiene informato il governo sugli sviluppi esteri. Secondo una comunicazione personale fornita (1997) da G. Koslov, sottosegretario del Ministero delle Scienze e delle tecnologie, l'attuale politica russa in tema di bioetica verrà attuata sulla base della sua dichiarazione sui diritti umani e sul genoma umano. La settima parte dei principi della legislazione della Federazione russa, adottata nel 1993 e menzionata sopra, stabilisce che ogni donna, raggiunta la maggiore età e in età fertile, può essere sottoposta a inseminazione artificiale e all'impianto dell'embrione.
Stati Uniti d'America
Vi sono molti fattori che contribuiscono a differenziare le scelte degli Stati Uniti, nella legislazione sulla bioetica e nella politica a essa legata, da quelle di altri paesi. Tra questi, quello più importante è probabilmente la loro storia unica. Sono state le leggi statali americane, iniziate intorno al 1907, che hanno autorizzato per la prima volta la sterilizzazione obbligatoria dei disabili e la Corte suprema statunitense, nel 1927, ha scritto che l'eugenetica mediante sterilizzazione involontaria delle persone ritardate mentalmente era costituzionalmente accettabile. Queste leggi costituiscono un precedente per le leggi tedesche del periodo nazista e per altre meno famose. Ma sono stati anche gli Stati Uniti, agendo attraverso niente di meno che un tribunale militare, a stilare il codice di Norimberga del 1947, sul quale si sono basate generazioni di legislatori nazionali e internazionali di tutto il mondo. È questa una storia di redenzione drammatica e spesso negletta.
Un'altra differenza tra gli Stati Uniti e il resto del mondo riguarda l'esperienza, più lunga qui che altrove, dei problemi etici e sociali derivati dal recente sviluppo rapido delle biotecnologie, dal momento che la maggior parte di esse sono state compiute o rivelate negli Stati Uniti. Altre differenze ancora riguardano il fatto che gli Stati Uniti, entità politica federale, hanno la tradizione di far valere la disapprovazione federale per qualcosa, tipicamente per la ricerca, tramite la mancata erogazione di fondi, senza però porre divieti; infine, un'altra differenza è il benessere della maggioranza degli americani che conduce, in questo come in altri campi, a un numero sempre crescente di controversie giudiziarie.
La posizione costituzionale degli Stati Uniti è formalmente la stessa del Canada, della Germania e di ogni altra unione federale, dove il potere pubblico opera a due livelli, quello federale e quello statale. In questo particolare stato federale vi sono cinque livelli di vincoli giuridici: giudizio costituzionale, legislazione federale, legislazione statale, giudizi fondati sulla common law, regolamenti dell'Amministrazione.
Strutture federali. - A partire dal 1968, il Congresso e il Consiglio esecutivo non hanno mai smesso di essere attivi nel dibattito sui problemi bioetici, attraverso l'emanazione di leggi o attraverso il tentativo di legiferare attribuendo e ripartendo responsabilità, istituendo e abolendo organismi consultivi in una quantità di situazioni che è impossibile descrivere in questo saggio. Le tensioni tra finanza, industria, medicina, giustizia e morale sono state trattate con quell'attivismo vivace tipico della cultura americana. Il programma sulle questioni sociali, legali ed etiche è stato quello di maggiore durata tra i programmi del Dipartimento dell'energia che ha responsabilità molto più ampie rispetto ai suoi equivalenti europei e agli istituti nazionali di sanità degli altri stati. Tale Dipartimento dell'energia, negli anni Cinquanta e Sessanta, ha cercato anche di scoprire gli effetti delle radiazioni nucleari su individui non sospettabili. La ricerca sulla riproduzione umana è uno dei settori regolati in maniera più rigorosa.
Ricerca sugli embrioni. - Nel 1975 la National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research (Commissione nazionale per la protezione dei soggetti umani della ricerca comportamentale e biomedica) ha esaminato l'uso dei feti umani nella ricerca e da quel momento sono state adottate linee guida federali. Più tardi, si è scoperto però che queste non coprivano l'uso terapeutico dei feti umani come, per esempio, il trattamento per la cura del morbo di Parkinson. È stata redatta appositamente una lista - la lista NlH (National Institutes of Health) della ricerca sul trapianto dei tessuti fetali umani - e, nel 1988, con 17 voti favorevoli e 14 contrari, la commissione ha votato a favore del proseguimento dei frnanziamenti destinati alla ricerca sugli aborti indotti. Sembra che l'indicazione sia stata ignorata (tra il 1988 e il 1992 non vi sono stati fondi destinati a questo scopo) e successivamente annullata dal presidente W. Clinton. Questi inoltre ha vietato la creazione di embrioni per scopi di ricerca, ma ha consentito l'uso di quelli in sovrannumero dai trattamenti di fecondazione in vitro, in conformità alle leggi statali.
Lo stato della Luisiana stabilisce che un embrione congelato è una persona e deve essere conservato per l'eternità. In lllinois, un procuratore generale ha stabilito che una donna che ha prodotto un embrione poi congelato deve essere considerata incinta. Ma in molti stati l'embrione è in un limbo giuridico. La maggior parte degli stati consente l'uso dei tessuti di feti morti, destinati a trapianti sperimentali. Quelli che non lo permettono sono Arizona, lllinois, Indiana, Luisiana, Nuovo Messico, Ohio e Oklahoma. Una legge federale del 1993 per la revisione e l'estensione dei programmi degli istituti nazionali di sanità ha stabilito che la decisione su qualsiasi aborto non deve essere influenzata dalla necessità di reperire materiale su cui condurre la ricerca.
Tuttavia, la prevalenza del principio di libertà ha dato origine ad alcuni abusi eclatanti. Nello stesso anno, i ricercatori dell'University Hospital George Washington di Washington hanno separato cellule di blastomeri, ottenuti da embrioni polispermici che non avevano alcuna possibilità di essere impiantati nell'utero di una donna e che sarebbero stati scartati. l ricercatori hanno ottenuto 48 blastomeri da 17 embrioni polispermici e teoricamente 48 nuovi embrioni totipotenti. Il giornale del Vaticano ha commentato questa azione, definendola un passo avanti nel tunnel della follia. Più tardi, nel dicembre 1994, è emerso che questi ricercatori hanno agito senza l'approvazione della lnstitutional Review Board (Commissione di controllo istituzionale). l ricercatori sono stati sottoposti a procedimento disciplinare ed è stato loro ordinato di distruggere i dati. Uno di loro ha dato le dimissioni dall'università di appartenenza. La ricerca sugli embrioni umani, e quindi sulla clonazione umana rimane non regolata a livello federale (dato riferito al luglio 1997).
Fecondazione assistita. - La principale iniziativa federale è stata la legge sulle relazioni uniformi tra genitori e figli (Uniform Parentage Act) del 1984. Si tratta di un testo preparato dal National Council of Commissioners on State Laws (consiglio nazionale dei commissari per le leggi statali) per raccomandare agli stati di recepire il suo contenuto. La legge è stata attuata totalmente o parzialmente in 15 stati. La quinta sezione della citata legge stabilisce che se, con il consenso del marito, una donna viene fecondata artificialmente con il seme donato da un altro uomo, il marito è considerato per legge padre naturale del bambino. Il consenso del marito deve essere messo per iscritto e firmato da entrambi i coniugi. Il medico deve attestare l'autenticità delle loro firme, dichiarare la data della fecondazione e registrare il consenso del marito al Dipartimento statale della sanità, dove viene tenuto riservato, archiviato e sigillato. Tuttavia, se il medico non compie tali operazioni, il rapporto tra padre e figlio non risulta pregiudicato. Tutti i documenti e le registrazioni relative alla fecondazione, se inserite in un registro permanente tenuto da un tribunale o in un archivio tenuto dal medico o in qualunque altro modo, sono soggetti a ispezione solo per un giustificato motivo su ordine di un giudice. Molti stati della federazione hanno vietato la distruzione degli embrioni prodotti dalla fecondazione in vitro e la loro creazione per scopi di ricerca. Tuttavia, la diversità tra gli stati prevale nei principali 'campi di battaglia' della bioetica, per esempio, per quanto riguarda il grado di controllo pubblico sulla discriminazione esercitata dagli assicuratori nei confronti di potenziali assicurati, a causa della loro condizione genetica, la brevettabilità del materiale genetico umano e i provvedimenti per i trattamenti di fecondazione assistita secondo schemi privati di società assicuratrici. Le leggi statali e le istituzioni pubbliche che regolano e sovrintendono i problemi e la prassi della bio etica trattano generalmente singole questioni. Si riportano qui di seguito alcune misure interessanti sia per il contenuto sia per la loro formulazione.
Arkansas. - Secondo una legge del 1985, modificata nel 1989, un bambino nato mediante inseminazione artificiale, figlio di una donna che al momento della nascita non è sposata, è per legge a tutti gli effetti figlio della donna che lo ha partorito, tranne nel caso di una madre surrogata; in quest'ultimo caso il bambino è figlio o del padre biologico e della donna che intende essere la madre se il padre biologico è già sposato, o del padre biologico solo se questi non è sposato, o della donna che intende essere la madre nei casi di maternità surrogata, quando per l'inseminazione artificiale è stato utilizzato lo sperma di un donatore anonimo. Per la registrazione della nascita, nei casi di maternità surrogata, la legge presume che la donna che ha partorito il bambino sia la madre naturale e verrà menzionata come tale nel certificato di nascita. Può essere però emesso un certificato di nascita sostitutivo, su ordine di una corte dotata di competenza giurisdizionale.
California. - In base al Codice californiano, sul testamento "i parenti del deceduto, concepiti prima della sua morte, ma nati dopo, hanno diritto all'eredità, come se fossero nati mentre egli era in vita". Da cui letteralmente si deduce che gli embrioni congelati avrebbero diritto all'eredità se fossero concepiti prima della morte, anche se venissero impiantati dopo.
Luisiana. - Un marito non può disconoscere la paternità del bambino, nato mediante inseminazione artificiale, se ha già dato il proprio consenso. In base a una legge del 1986, l'uso di un ovulo umano fecondato in vitro è consentito soltanto a supporto dello sviluppo completo di un essere umano nell'utero. Nessun ovulo fecondato in vitro può essere prodotto o coltivato unicamente per scopi di ricerca o per qualsiasi altro scopo. La vendita di un ovulo umano, di un ovulo umano fecondato di un embrione umano è espressamente vietata. Un ovulo umano fecondato in vitro è considerato persona giuridica fino dal momento in cui è impiantato nel grembo o fino dal momento in cui la legge riconosce diritti al bambino non nato. In quanto persona giuridicamente riconosciuta, all'ovulo umano fecondato in vitro sarà data una identificazione dalla struttura sanitaria, per il suo uso nella struttura stessa, che dà titolo a tale ovulo di citare o essere citato in giudizio. Deve essere mantenuta la riservatezza del paziente che ricorre alla fecondazione in vitro. Un ovulo umano vivente fecondato in vitro è una persona giuridicamente riconosciuta che non deve essere in nessun modo distrutta intenzionalmente da un'altra persona fisica o altra entità giuridica. Un ovulo umano fecondato in vitro che non si sviluppa entro le 36 ore successive (tranne quando l'embrione è in uno stato di crioconservazione) è considerato non vivente e quindi, dal punto di vita giuridico, non è una persona. Un ovulo umano fecondato in vitro è una persona e non può appartenere ai pazienti che ricorrono alla fecondazione in vitro, sui quali incombe un alto dovere morale di cura diligente. Se i pazienti che ricorrono alla fecondazione in vitro rinunciano, con atto pubblico, ai loro diritti patemi o materni, l'ovulo umano fecondato in vitro sarà disponibile per un impianto adottivo, conformemente alle procedure che regolano questa attività presso il centro che lo conserva o lo detiene. L'ovulo fecondato in vitro, sebbene persona, non può acquisire diritti di eredità, a meno che si sviluppi fino a diventare un feto e poi un bambino e in tutti gli altri casi previsti dalla legge riguardanti un feto. Come persona giuridica, l'embrione o il bambino nato a seguito di una fecondazione in vitro, o della donazione di un ovulo fecondato a un'altra coppia, non acquista diritti di eredità dai pazienti fecondati in vitro.
New Jersey. - Dopo i casi degli anni Settanta e Ottanta che hanno portato al riconoscimento del diritto di morire, nel 1985 la New Jersey Commission on LegaI and Ethical Problems in the Delivery of Health Care (Commissione sui problemi etici e legali relativi alle prestazioni di assistenza sanitaria) ha istituito una commissione legislativa permanente. La Suprema Corte di Stato ha deciso che i contratti di maternità surrogata non possono mai essere suscettibili di esecuzione in forma specifica e che le donne devono avere il diritto di ripensamento e quindi di riaffermare il proprio diritto di educare i figli.
New York. - Nel 1995, una corte di New York ha deciso che una donna che rivendica il possesso di cinque embrioni fecondati in vitro, in una transazione per un divorzio, "ha il diritto esclusivo di decidere il destino degli zigoti". Un caso simile, verificato si in Israele nello stesso anno, è stato risolto da quella Suprema Corte in favore dell'uomo.
Texas. - In base a una legge del giugno 1987, le coperture assicurative, previste per il ricorso a trattamenti mirati alla gravidanza, devono essere concesse anche per il trattamento della fecondazione in vitro.
Virginia. - Secondo una legge del 1991, nel caso di una maternità surrogata non approvata dalla Corte, se la persona surrogata è sposata, se suo marito è parte nel contratto di surrogazione e se la persona surrogata rivendica il diritto paterno o materno e di esercitare la custodia del bambino, la madre surrogata e suo marito sono considerati i genitori. Se nessuno dei genitori sociali è genitore biologico del bambino, la persona surrogata è la madre e suo marito è il padre del bambino, se questi è parte del contratto di surrogazione. I genitori sociali possono soltanto ottenere i diritti patemi o materni attraverso l'adozione. Dopo la sottoscrizione e la registrazione del consenso della madre surrogata conformemente ai requisiti previsti dai moduli della procedura, i genitori sociali sono i genitori del bambino e la madre surrogata e suo marito, se parte del contratto non saranno genitori del bambino. Una madre surrogata, l'eventuale marito e gli aspiranti genitori sociali possono giungere a un accordo scritto, nel caso in cui la madre surrogata dovesse rinunciare a tutti i suoi diritti e doveri di genitore del bambino concepito mediante fecondazione assistita; in questo modo, i genitori sociali possono diventare i veri genitori del bambino.
Svezia
La Svezia ha un Consiglio nazionale di etica medica, istituito per legge e costituito da 7 membri del parlamento e Il esperti. Si può ritenere che la presenza di legislatori nel comitato sia un caso unico, a dimostrazione della convinzione nordica che, poiché il governo è responsabile davanti al popolo, il suo compito è fare tutto il possibile per assecondare i suoi punti di vista. La legge svedese del dicembre 1984 sulla fecondazione assistita è analoga a quella di molti altri paesi industrializzati, ma le parole rassicuranti utilizzate nella sezione più importante del codice, volta a genitori, tutori e bambini, sono degne di nota.
L'art. 6 della legge recita: "Se l'inseminazione è stata effettuata sulla madre con il consenso del coniuge o dell 'uomo che convive con lei more uxorio e se, con riguardo a tutte le circostanze, è verosimile che il figlio sia stato concepito mediante inseminazione, colui che ha dato il consenso è da considerare il padre del bambino.
L'art. 4 di questa legge ha aperto nuovi orizzonti, dando luogo a molte discussioni in tutto il mondo: il bambino concepito mediante l'inseminazione artificiale ha il diritto di chiedere all'ospedale l'identità del donatore dello sperma, purché abbia raggiunto un'adeguata maturità. l regolamenti e le raccomandazioni generali del Comitato nazionale di salute e benessere (novembre 1989) stabiliscono che, in caso di morte dell'uomo, il suo sperma non può essere utilizzato per fecondazioni extrauterine e gli ovuli già fecondati non possono essere impiantati nella donna. La legge del marzo 1991 afferma che qualsiasi esame eseguito sull'eredità genetica umana, che comprende l'analisi del DNA o dell'RNA, deve essere autorizzato ed è consentito solo per un check up generale. L'autorizzazione viene concessa soltanto al fine di acquisire la conoscenza di condizioni patologiche gravi. Le decisioni prese dalla Commissione sanitaria nazionale possono essere impugnate davanti alla Corte d'appello. Le procedure di ricerca sugli ovociti umani fecondati sono soggette al consenso dei donatori dell'ovocita e dello sperma e devono essere eseguite soltanto entro 14 giorni dalla fecondazione. Esse non devono essere tali da causare difetti ereditari e gli ovociti devono essere distrutti immediatamente dopo il limite di tempo. Al massimo tre ovociti fecondati possono essere congelati e conservati per un anno.
Svizzera
Le peculiarità del sistema svizzero, federale e referendario, hanno condotto alla regolamentazione di molte questioni di bioetica nella stessa Costituzione federale. Tali questioni appaiono in un nuovo articolo, il n. 24 della Costituzione federale, adottato con referendum popolare del 17 maggio 1992. Questo articolo complesso si occupa tra l'altro di ingegneria genetica, test genetici umani e tecnologie riproduttive. Secondo tale articolo:
1) l'uomo e l'ambiente devono essere tutelati contro gli abusi delle tecniche di ingegneria genetica e di procreazione;
2) la Confederazione deve stabilire misure sull'uso delle cellule germinali e dell'eredità genetica umana; deve cercare di assicurare la protezione della dignità umana, della personalità e della famiglia e conformarsi, in particolar modo, ai seguenti principi: a) non sono consentiti interventi sull'eredità genetica dei gameti umani e degli embrioni; b) la cellula germinale e l'eredità genetica delle specie non umane non possono essere trasferite alla cellula germinale umana, né è consentita una loro fusione; c) il ricorso a metodi di fecondazione assistita deve essere autorizzato soltanto nei casi di sterilità o per scongiurare la trasmissione di malattie gravi che non possono essere evitate in nessun modo e non può essere autorizzato allo scopo di sviluppare particolari caratteristiche nel bambino o per scopi di ricerca; la fecondazione dell'ovulo umano, fuori dal grembo materno, può essere autorizzata soltanto in alcune condizioni previste dalla legge; fuori dal corpo della donna, può essere sviluppato fino allo stadio di embrione soltanto un numero di ovuli destinato a essere impiantato immediatamente; d) sono vietate la donazione dell'embrione e ogni forma di maternità surrogata; e) l'eredità germinaIe umana e i prodotti derivati dagli embrioni non sono commerciabili.
Il significato del punto 2.c, citato sopra, è stato da sempre oggetto di dibattito. In ogni modo, poiché la disposizione è parte della Costituzione, non può essere applicata in maniera diretta, ma costituisce una direttiva generale per l'attività legislativa del Parlamento. Si riporta un esempio delle differenze tra legislazione cantonale e federale: il legislatore del cantone di San Gallo ha vietato la fecondazione eterologa e il trasferimento dell'embrione; è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale delle relative norme davanti alla Corte suprema federale. La Corte ha deciso che la limitazione all'accesso ai metodi di procreazione assistita viola i diritti di libertà e riservatezza e quindi può essere dichiarata incostituzionale.
Ungheria
Un'ordinanza del Ministero della Sanità e degli affari sociali del 1989 ha stabilito che "l'inseminazione artificiale può essere eseguita su richiesta di qualsiasi donna coniugata, che abbia meno di 45 anni, che sia nel pieno possesso delle sue facoltà fisiche e mentali, che risieda stabilmente nel territorio ungherese e che, secondo il parere medico, non abbia la possibilità di concepire un bambino sano attraverso il metodo naturale". Nel dicembre 1991 è stata approvata una legge sulla protezione della vita del feto. Esiste un Comitato nazionale di bioetica.