Il sequestro conservativo europeo di conti correnti
L’approvazione del regolamento che ha istituito un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari aumenta, nella intenzione dei conditores, l’effettività delle chances di recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. Sennonché, la complessità delle regole processuali unitamente alle difficoltà di coordinamento imposte dai frequenti rinvii al diritto interno degli Stati membri sembrano confortare l’impressione di quanti nutrono sfiducia nell’armonizzazione del diritto processuale civile all’interno dello spazio giudiziario europeo.
A far data dal 18 gennaio 2017 è possibile servirsi del regolamento UE n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 «che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale»; la sua applicazione ha richiesto l’emanazione del regolamento di esecuzione n. 1823/2016 della Commissione, del 10 ottobre 2016, che ha introdotto «i moduli necessari al funzionamento della procedura»1, accessibili on line dal portale telematico europeo (ejustice.europa.eu).
Il mosaico dell’armonizzazione degli strumenti di tutela del credito nello spazio comune europeo di giustizia si arricchisce di un ulteriore tassello2, ma occorre sin da subito premettere che il testo del regolamento appare frutto di un inevitabile compromesso e la tenuta – sul piano interpretativo e su quello pratico applicativo – delle soluzioni tecnico-processuali adottate sembra tutt’altro che garantita.
Considerato che la disciplina sconta fisiologicamente un grado di approssimazione dovuto ai – per il momento doverosi – rinvii alle norme processuali di ciascun ordinamento interno3, occorre tener presente che la finalità perseguita consiste nel munire il creditore di uno strumento idoneo ad assicurare la fruttuosità dell’esecuzione del credito mediante il trasferimento o il prelievo, fino a concorrenza dell’importo stabilito dal giudice, di somme detenute dal debitore o in suo nome in un conto bancario tenuto in uno Stato membro, diverso da quello in cui viene domandato il sequestro e diverso da quello in cui è domiciliato il creditore.
Sul piano generale, l’ordinanza europea di sequestro conservativo (OESC) consiste in un provvedimento, la cui natura appare cautelare, emesso inaudita altera parte, il cui ambito di applicazione, relativo alle controversie transnazionali, è facoltativo e che può precedere oppure anche seguire la formazione del titolo esecutivo in capo al creditore.
Le regole processuali applicabili differiscono a seconda che il creditore agisca per ottenere il sequestro prima o durante la causa di merito, ovvero dopo avere conseguito un provvedimento di condanna (indicato nell’art. 5, lett. b, nelle forme della decisione giudiziaria, ma anche della «transazione giudiziaria» o «dell’atto pubblico» che comunque impongano al debitore di pagare il credito vantato).
Il regolamento non si applica in caso di controversia interna ma solo nell’ipotesi di «caso transnazionale» ex art. 3, la cui nozione è chiarita dal considerando n. 10.
La natura transnazionale ricorre ogni qual volta lo Stato in cui si trova il conto corrente bancario da sequestrare non è né quello del domicilio del creditore, né quello del foro competente per la domanda di sequestro (che è quello comune in base alle regole europee di competenza giurisdizionale).
Quanto alla natura dei crediti, relativi alla materia civile e commerciale, sono esclusi dall’applicazione del reg. n. 655/2014, in armonia con le previsioni del reg. n. 1215/2012, la materia fiscale, doganale, amministrativa e quella relativa alla responsabilità dello Stato per atti ed omissioni nell’esercizio di pubblici poteri, nonché «i diritti patrimoniali derivanti da un regime patrimoniale fra coniugi o da rapporti con effetti comparabili al matrimonio», i crediti derivanti da rapporti successori (legittimi o testamentari), comprese le obbligazioni alimentari mortis causa, i crediti nei confronti di un debitore sottoposto a fallimento, concordato o procedure simili, i crediti derivanti da rapporti di sicurezza sociale e quelli per l’accertamento dei quali le parti abbiano scelto una forma di arbitrato.
Inoltre, il regolamento non si applica ai conti correnti aperti presso banche centrali che fungono da autorità monetarie, né ai conti correnti bancari esenti da sequestro secondo la legge dello Stato membro.
L’OESC può liberamente circolare nello spazio comune europeo, senza bisogno di un exequatur e, comunque, è bene tener presente che la misura non è sempre destinata ad essere eseguita in uno Stato diverso dal quello del giudice che l’ha emessa: Stato membro di origine e Stato membro di esecuzione possono ben coincidere qualora la natura transnazionale della controversia dipenda dal fatto che il creditore ha il proprio domicilio in uno Stato membro diverso da quello ove ha sede l’autorità competente per l’emissione dell’OESC e dove pure è ubicato il conto corrente che si vuole sottoporre a sequestro. Per l’esecuzione dell’ordinanza, il regolamento rimanda alle norme nazionali dei singoli Stati. Regno Unito e Danimarca non si sono avvalsi della facoltà di opt in che in questi ambiti della legiferazione eurounitaria viene riconosciuta agli Stati sicché, a mente del considerando 48, dell’OESC dovrebbero potersi avvalere «soltanto i creditori domiciliati in uno Stato membro vincolato dal presente regolamento e le ordinanze emesse ai sensi del presente regolamento dovrebbero riguardare soltanto il sequestro conservativo di conti bancari tenuti in un tale Stato membro»4. Ai sensi dall’art. 6, la competenza giurisdizionale ad emettere una OESC cambia a seconda che il creditore proponga domanda quando abbia già ottenuto una «decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico », ovvero prima di tale momento. Qualora la domanda sia proposta ante causam (o comunque prima che il creditore si munisca di un titolo esecutivo), va rivolta al giudice competente per il merito secondo le comuni regole dettate dal regolamento n. 1215/2012, con la precisazione che, se il debitore è un consumatore, è inderogabilmente competente il foro del suo domicilio.
Quanto al periculum, l’art. 7, co. 1, dispone che il creditore debba provare che, senza la concessione dell’ordinanza di sequestro, la successiva esecuzione del credito vantato sarebbe compromessa o resa sostanzialmente più difficile; con riguardo al fumus, il co. 2 impone all’istante di dare prove sufficienti che la sua domanda di merito «sarà verosimilmente accolta». Il regolamento abilita il creditore a servirsi di prove documentali a corredo della propria domanda e, qualora il giudice non le ritenga sufficienti, può invitarlo ad effettuare un’integrazione, se il diritto processuale applicabile lo consente. Inoltre, il giudice può avvalersi di ogni altra forma di assunzione di prove prevista dal suo diritto nazionale, come «un’audizione orale del creditore o di testimoni, anche tramite videoconferenza o altre tecnologie della comunicazione».È bene precisare che questa fase, sino all’emanazione dell’ordinanza (e anche oltre, sino all’attuazione del sequestro), avviene inaudita altera parte.
Le forme processuali cambiano qualora il creditore istante sia già in possesso di un provvedimento o di un atto che contiene un ordine di pagamento, seppure non necessariamente già esecutivo.
Al di là delle perplessità di ordine sistematico relative all’accesso ai benefici di un sequestro conservativo nel caso in cui il creditore disponga di un titolo esecutivo5, le varianti rispetto alla richiesta ante causam riguardano: la competenza, che spetta ai giudici dello Stato membro in cui è stata emessa la decisione o è stata conclusa o approvata la transazione giudiziaria; la relevatio dall’onere di dimostrare il fumus; l’obbligo, per il creditore di costituzione di idonea garanzia; la possibilità di richiedere al giudice adito di rivolgersi all’apposita autorità di informazione dello Stato membro dove il sequestro dovrà essere eseguito affinché compia ricerche per identificare la banca o le banche e il conto o i conti correnti intestati al debitore.
Con riferimento alla natura e all’entità della garanzia, esse sono fissate dal giudice, che non deve soltanto proporzionarla all’importo del credito, ma anche stabilirla in misura sufficiente a «impedire abusi della procedura»; quando il giudice impone la garanzia, ne comunica importo e forme al creditore, che potrà ottenere l’ordinanza di sequestro soltanto dopo averla costituita.
Rispetto alla ricerca di informazioni circa il conto o i conti bancari intestati al debitore o a terzi per conto del debitore, ogni Stato membro, oltre ad avere costituito una propria autorità di informazione6, deve prevedere uno o più metodi per ottenere le informazioni, consistenti: a) nell’obbligo per tutte le banche presenti sul territorio di rendere noto se il debitore detenga un conto presso di loro; b) nell’accesso diretto dell’autorità di informazione ai dati, eventualmente detenuti da autorità o amministrazioni pubbliche in registri o altrove; c) nella possibilità per le autorità giudiziarie di obbligare il debitore a rendere noto presso quale banca o quali banche del territorio detenga uno o più conti, accompagnando tale obbligo (ovviamente, per non vanificare l’effetto sorpresa) con un provvedimento che vieti il prelievo o il trasferimento da parte del debitore di somme detenute su conti correnti bancari fino alla concorrenza dell’importo oggetto del procedimento; d) in ogni altro metodo, che sia efficace e non sproporzionato in termini di costi o tempo.
Se ottiene i dati, l’autorità di informazione dello Stato ad quem li trasmette con «sollecitudine» al giudice dello Stato a quo, che sarà in grado di tenerne conto al momento di definire l’oggetto dell’ordinanza di sequestro.
È opportuno precisare che la richiesta di informazioni potrà essere presentata anche quando la decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l’atto pubblico ottenuti dal creditore non siano ancora esecutivi e l’importo da sottoporre a sequestro conservativo sia rilevante, tenuto conto delle circostanze pertinenti, e il creditore abbia fornito prove sufficienti a mostrare che vi è urgente necessità delle informazioni sui conti bancari, in quanto sussiste il rischio che la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia verosimilmente compromessa e che ciò possa, di conseguenza, determinare un significativo deterioramento della situazione finanziaria.
Le forme del procedimento, tratteggiate dal regolamento e bisognose di opportuna integrazione secondo le norme del diritto nazionale applicabile dinanzi al giudice cui è richiesta l’emissione dell’OESC, non sono di facile lettura.
Il giudice, esaminati gli atti, è tenuto ad emettere l’ordinanza, se ne sussistono i presupposti, entro termini molto brevi stabiliti dall’art. 18 del regolamento. Tuttavia, la necessità di costituire una garanzia, ovvero l’incompletezza della domanda, che non consenta al giudice di individuare banche e conti correnti del debitore senza l’ausilio informativo, comportano necessariamente il differimento della decisione. Ai sensi dell’art. 10, qualora la domanda sia stata proposta prima dell’inizio della causa di merito, il relativo giudizio deve essere instaurato entro trenta giorni dal deposito della domanda o entro quattordici giorni dalla data di emissione dell’ordinanza. Il termine può essere prorogato su richiesta del debitore, motivata, per esempio, con la pendenza di trattative per il bonario componimento.
La mancata instaurazione del giudizio comporta la revoca dell’ordinanza di sequestro.
Ai sensi dell’art. 20, l’OESC è strutturalmente provvisoria giacché conserva efficacia sino alla revoca (se del caso dipendente da un provvedimento di merito che accerti l’inesistenza del credito) o alla cessazione dell’esecuzione del sequestro ovvero ancora all’espletamento di un’esecuzione forzata in relazione al medesimo importo oggetto del sequestro.
In caso di rigetto integrale della domanda cautelare, il creditore, a mente dell’art. 21, può impugnare la decisione e dar vita ad una fase del procedimento destinata a svolgersi ancora una volta inaudita altera parte.
In caso di accoglimento, il provvedimento è contenuto in un modulo rigidamente suddiviso in più parti.
La prima (chiamata parte A) contiene ciò che del provvedimento dovrà essere comunicato, oltre che alle parti, alla banca; la seconda (chiamata parte B) contiene i dati che riguardano esclusivamente il creditore e il debitore; se le banche su cui operare il sequestro sono più di una, l’ordinanza avrà tante parti A, quante sono le banche coinvolte.
Ai sensi dell’art. 11, il debitore non è informato della domanda di ordinanza di sequestro conservativo, né è sentito prima della sua emissione, ma la sua conoscenza legale ha luogo solo dopo che l’ordinanza sia stata attuata. Al debitore viene infatti notificata l’ordinanza di sequestro conservativo, unitamente alla domanda presentata dal creditore, alle copie di tutti i documenti che il creditore ha prodotto per ottenere il provvedimento e alla dichiarazione resa dalla banca circa l’avvenuta esecuzione del sequestro.
Gli spazi di contestazione del debitore possono essere classificati a seconda che riguardino i presupposti per l’emanazione della OESC, ovvero ancora i modi e le forme della esecuzione del sequestro, o, da ultimo, eventi sopravvenuti in grado di giustificare la revoca o la modifica del provvedimento.
L’art. 33 del regolamento indica i sette eterogenei motivi per cui l’ordinanza può essere fatta oggetto di un ricorso, dinanzi all’autorità giudiziaria del Paese di origine, con la finalità di annullarla; a questi, deve essere aggiunto anche il caso in cui il creditore abbia adempiuto in modo scorretto alla costituzione della garanzia richiesta.
L’art. 35 regola la possibilità di chiedere all’autorità giudiziaria che ha emesso l’ordinanza di sequestro di revocarla o modificarla, in ragione del fatto che le circostanze sulla cui base è stata emessa sono mutate. La revoca e la modifica possono essere disposte anche d’ufficio dal giudice dello Stato che ha emesso l’ordinanza, se il diritto nazionale di quel Paese lo consente.
Il regolamento, per le modalità di esecuzione, rinvia alle norme di ciascun ordinamento interno, contemplando anche, all’art. 30, il caso del sequestro di conti congiunti fra il debitore e terzi, ovvero di conti di intestatari, e l’art. 31 precisa che gli importi non sequestrabili in base al diritto dello Stato ad quem sono esenti anche dal sequestro europeo.
Il provvedimento, completo delle traduzioni, viene trasmesso all’autorità giudiziaria dello Stato ad quem7; la banca presso cui è il conto oggetto della misura attua il sequestro secondo due modalità: il blocco delle somme depositate sui conti correnti bancari ovvero il trasferimento dell’importo sequestrato su di un conto corrente ad hoc.
Una volta attuato il sequestro, la banca è tenuta ad emettere una dichiarazione che ne dà atto e il cui esatto contenuto è predeterminato da uno dei moduli indicati nel reg. n. 1823/2016; la dichiarazione deve essere comunicata mediante notifica, unitamente al provvedimento e agli altri atti e documenti, al debitore.
L’art. 34 regola lo strumento di contestazione delle modalità di attuazione del sequestro, necessariamente esperibile soltanto dopo che questa abbia avuto luogo (giacché prima il debitore non potrebbe avere legale conoscenza del provvedimento).
Il debitore può proporre l’istanza all’autorità giudiziaria che ha emanato l’OESC oppure, se il diritto nazionale dello Stato ad quem lo prevede, a quella competente dello Stato dove il sequestro ha ricevuto attuazione.
Il risultato di questa iniziativa può consistere, alternativamente, nell’esclusione del sequestro su somme esenti o non appartenenti al debitore; nel dissequestro delle somme, se il conto corrente sequestrato è escluso dall’applicazione del regolamento, se lo Stato ad quem ha rifiutato l’esecuzione del provvedimento decisorio ovvero se nello Stato a quo è stata sospesa l’esecutorietà del medesimo provvedimento, a garanzia del quale il sequestro era stato concesso, ovvero ancora se l’esecuzione dell’ordinanza nello Stato ad quem è manifestamente contraria all’ordine pubblico di quel Paese, nel qual caso l’istanza del debitore deve necessariamente proporsi ai giudici dello Stato di esecuzione.
Inoltre, il debitore, ai sensi dell’art. 33, può servirsi di questo strumento di contestazione anche se l’ordinanza recante il sequestro sia stata privata di efficacia. Ogni forma di reazione del debitore (anche quelle volte a porre nel nulla la misura o a revocarla o modificarla) è regolata allo stesso modo, a norma dell’art. 36.
Le questioni poste dalla disciplina appaiono numerosissime e in questa sede è possibile soltanto indicarne alcune con rapidi cenni.
Con riferimento all’ambito di applicazione, non convince l’esclusione della misura nei casi in cui il credito riguardi un rapporto per il quale le parti hanno previsto la competenza arbitrale; forse la scelta si spiega con il fatto che il lodo arbitrale non costituisce, nello spazio giudiziario europeo disegnato dai regolamenti UE, un titolo esecutivo equiparabile a una «decisione giudiziaria» (nonostante quanto previsto dal nostro art. 824 bis c.p.c. per il lodo rituale).
Tra gli aspetti maggiormente significativi, spicca la possibilità, regolata dall’art. 14, di depositare presso il giudice adito, contestualmente alla richiesta di emissione di una OESC, anche quella di rivolgersi all’apposita autorità di informazione dello Stato membro dove il sequestro dovrà essere eseguito, affinché compia ricerche volte ad identificare la banca o le banche e il conto o i conti correnti intestati al debitore.
La norma, particolarmente articolata e caratterizzata da un complicato equilibrio tra esigenze di realizzazione della cautela del credito e tutela della posizione del debitore, riecheggia per certi versi quanto previsto dal combinato disposto degli art. 492 bis c.p.c. e 155 quater disp. att. c.p.c.
A differenza del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., che, se concesso, non si riferisce a beni o a crediti determinati (salva l’ipotesi di sequestro conservativo strumentale a un’azione revocatoria, di cui all’art. 2905, co. 2, c.c.), la OESC deve necessariamente colpire un conto bancario del debitore preventivamente identificato ed esattamente determinato. Sennonché, l’oggetto della OESC è limitato ai conti correnti su cui esistano depositi di somme di denaro, in qualsiasi valuta, a nome del debitore e detenuti da un terzo per conto del debitore; appare, già a prima vista, grave ed inspiegabile l’esclusione della possibilità di colpire con l’ordinanza de qua i depositi bancari di titoli azionari, obbligazionari o di altro genere, il che potrebbe indurre il debitore (o presunto tale) che volesse sottrarsi al rischio di subire un sequestro, ad investire i propri denari, lasciando la banca depositaria, che spesso gode di un pegno generale su tali titoli, nella loro pacifica detenzione8.
Non è però il caso di drammatizzare per la pur non secondaria lacuna del regolamento (che fa il paio con l’esclusione dei crediti per il cui accertamento le parti hanno stipulato una convenzione d’arbitrato), in quanto occorre sempre tener presente che l’OESC ha un ambito di applicazione concorrente rispetto ad altre misure cautelari che possono colpire i depositi bancari di titoli.
Infatti, nelle controversie transazionali, il creditore può scegliere una delle seguenti alternative:
a) chiedere l’OESC al giudice munito di giurisdizione per la causa di merito;
b) chiedere un sequestro conservativo al giudice munito di giurisdizione per la causa di merito secondo la lex fori, cioè in base al diritto processuale applicabile nello Stato membro del giudice adito;
c) chiedere un sequestro conservativo al giudice dello Stato membro di esecuzione della misura cautelare, in base al criterio del locus executionis.
La collaborazione di tipo amministrativo richiesto per l’accesso alle informazioni è fisiologicamente diseguale all’interno di ogni Stato membro né sono stabiliti degli standard di riferimento, il che dà luogo ad una situazione paradossale ma non certo inusuale per cui il debitore che risiede in uno Stato meno efficiente risulterà più protetto di uno che risiede in uno Stato dotato di pronta capacità di informazione.
Qualche perplessità suscita la previsione dell’art. 4, n. 8, che non riprende per la «decisione giudiziaria» la definizione contenuta nell’art. 2, lett. a), reg. UE n. 1215/2012, secondo cui la «decisione» comprende anche i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da un’autorità giurisdizionale competente a conoscere nel merito, esclusi i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da tale autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, a meno che la decisione contenente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell’esecuzione; al contrario, sul versante del diritto interno italiano, l’art. 492 bis c.p.c., ai fini delle informazioni patrimoniali sul debitore, esige che il creditore sia munito di titolo esecutivo e che, di regola, lo abbia previamente notificato al debitore, mentre l’art. 155 sexies disp. att. c.p.c. consente di acquisire tali informazioni dagli archivi pubblici e in via telematica anche al creditore che debba eseguire un sequestro conservativo nazionale.
Sembra perciò condivisibile l’opinione secondo cui dovrebbe consentirsi la presentazione della richiesta di informazioni sui conti bancari del debitore in altro Stato membro anche al creditore che abbia ottenuto un sequestro conservativo nazionale o un provvedimento anticipatorio di condanna al pagamento di somme di denaro, anche in sede sommaria o cautelare, trattandosi di provvedimenti esecutivi e automaticamente riconosciuti anche negli altri Stati membri ai sensi del reg. n. 1215/2012, a condizione che siano stati previamente notificati al debitore9.
Altro aspetto problematico, alla luce della natura ibrida10 dell’OESC, concerne l’individuazione delle norme di diritto interno applicabili. Se di primo acchito la parentela più prossima sembra configurarsi rispetto alle disposizioni del procedimento cautelare uniforme, un’analisi più approfondita lascia emergere difformità strutturali non facilmente eliminabili su base interpretativa; le norme degli art. 669 bis ss. c.p.c. sono finalizzate all’emissione di una misura cautelare, sempre con la garanzia del contraddittorio, e poco o nulla pare avere a che vedere il procedimento cautelare uniforme con la fase di reazione del debitore (più simile ad una opposizione a decreto ingiuntivo), che è proposta contro una OESC già concessa e dopo un’istruttoria, per quanto unilaterale e incompleta.
Inoltre, la reazione del debitore difficilmente potrebbe essere veicolata con le forme del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., giacché, oltre a poter svolgersi senza contraddittorio, può riguardare doglianze assimilabili più ad un’opposizione all’esecuzione o a un’opposizione al riconoscimento di sentenza straniera.
Peraltro, la reazione del debitore non è soggetta ad alcun termine, può essere presentata secondo le forme previste da ciascun ordinamento interno – a patto di rintracciare quelle più compatibili – e il giudice decide senza contraddittorio nel caso (ragionevole) di accordo fra le parti per chiedere la revoca o la modifica dell’ordinanza di sequestro per intervenuta successiva transazione ovvero nell’ipotesi (assai meno ragionevole) di ordinanza di sequestro emessa al di fuori dei presupposti del regolamento (ad esempio, nel caso di un credito puramente interno ad un solo Stato membro). In questo secondo caso, la misura è concessa inaudita altera parte e, altrettanto inaudita altera parte, viene successivamente privata di efficacia.
Nel caso di rigetto dell’istanza di OESC, è prevista la possibilità della sua riproposizione che, però, deve fondarsi «sulla base di nuovi fatti o nuove prove», il che marca ancor più incisivamente la distanza dalla labile preclusione del dedotto di cui all’art. 669 septies c.p.c., che, come noto, consente al creditore di riproporre la domanda cautelare anche semplicemente affidandosi a «nuove ragioni di fatto o di diritto».
Nel caso in cui, invece, il rigetto sia stato solo parziale e il creditore abbia comunque inteso far eseguire la misura, potrebbe porsi il problema della possibile concorrenza di rimedi esperiti, per un verso, dal creditore ai sensi dell’art. 21 e, per l’altro, dal debitore ai sensi dell’art. 33; qualora ricorra uno dei casi in cui l’impugnazione della misura debba avvenire inaudita altera parte, appare vieppiù irragionevole l’esclusione del creditore dal procedimento.
La decisione che conclude la seconda fase è impugnabile e l’impugnazione deve essere presentata in base ad un apposito modulo: giudice competente per l’impugnazione, procedimento applicabile, forma del provvedimento che decide sull’impugnazione sono rimessi al diritto interno (per l’Italia, alla prudente interpretazione di chi applicherà le norme de quibus) di ciascuno Stato membro.
1 Il reg. n. 655/2014 è diretta gemmazione di una proposta di regolamento avvenuta in data 25 luglio 2011, COM(2011) 445 def.; cfr. sul punto, Majorano, A., Il sequestro conservativo europeo dei conti bancari. Prime osservazioni sulla proposta di regolamento COM (2011) 445 def., in Giusto proc. civ., 2012, 257 ss.; Biavati, P., La realizzazione dello spazio giudiziario europeo di giustizia, libertà e sicurezza: stato attuale e tendenze evolutive alla luce del programma di Stoccolma, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, 191 ss. Il solo art. 50 del regolamento è diventato applicabile a far data dal 18 luglio 2016.
2 Cfr. Biavati, P., I regolamenti europei in materia di processo civile. Profili introduttivi, in Regole europee e giustizia civile, a cura di P. Biavati e M. Lupoi, Bologna, 2013, 12. Sulle tendenze della armonizzazione della legislazione europea in materia processuale, v. Paglietti, M.C., Il reg. n. 655 del 2014 sull’ordinanza di sequestro conservativo dei conti bancari: effettività della tutela e convergenza tra sistemi di giustizia, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, 1289; Id., Exporting and Reimporting Substantive and Judicial Models in the EU Credit Market (the EAPO), in EuCML, 2015, 223 ss.
3 Cfr. Biavati, P., Il sequestro conservativo europeo su conti bancari: alla ricerca di un difficile equilibrio, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, 856.
4 È stato opportunamente evidenziato che la limitazione soggettiva che compare nella prima parte del secondo periodo del considerando 48 dovrebbe far riferimento alla (questa sì, chiara ed evidente) impossibilità per un creditore domiciliato nel Regno Unito o in Danimarca di servirsi dello strumento in questione dinanzi ai giudici del proprio domicilio, alla luce anche del fatto che nessuno parrebbe aver mai seriamente dubitato della possibilità per un creditore domiciliato in Danimarca di ottenere in un altro Stato membro nei confronti di un debitore ivi domiciliato una ingiunzione di pagamento europea (il cui relativo regolamento istitutivo non si applica, appunto, alla Danimarca) o, comunque, di avvalersi del procedimento small claims «questa limitazione derivante dalla localizzazione del domicilio del creditore in uno Stato membro non vincolato al reg. sarebbe una vera e propria novità nell’ambito di quelle già sperimentate forme di europeizzazione della procedura civile in cui pure è dato intravedere una deroga, se così può dirsi, ad una loro generalizzata applicazione in ciascuno degli Stati membri dell’Unione» (cfr. Farina, M., L’ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari, in Nuove leggi civ., 2015, 495, spec. 499).
5 Cfr. Pototschnig, P., Il sequestro conservativo, in Il processo cautelare, a cura di G. Tarzia e A. Saletti, Padova, 2011, 16 ss.
6 In Italia, la ricerca può avvenire tramite i pubblici archivi, consultabili anche in via telematica, analogamente a quanto prevedono, nel diritto italiano, gli artt. 492 bis c.p.c. e 155 bis ss. disp. att. c.p.c., ma con la differenza che le informazioni sui conti bancari sono acquisite dall’autorità d’informazione dello Stato membro di esecuzione dell’OESC; nel nostro Paese, si tratta del presidente del tribunale del luogo di residenza o domicilio o dimora del debitore persona fisica o della sede del debitore persona giuridica ovvero, in mancanza, del presidente del Tribunale di Roma, o di magistrati all’uopo delegati, che le trasmetterà all’autorità giudiziaria adita per l’OESC e richiedente le informazioni, a norma dell’art. 14 reg. n. 655/2014, e non già direttamente al creditore, come al contrario previsto dalla disposizione, teoricamente transitoria, dell’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c.
7 Su alcuni aspetti critici delle notificazioni cd. infracomunitarie, v. Rasia, C., Sui limiti di legittimità del rifiuto della notifica infracomunitaria da parte del destinatario dell’atto non tradotto. Il caso Weiss und Partner, in Int’l Lis, 2008, fasc. 34, 127 ss.
8 Si tratta di un rischio acutamente paventato da Tedoldi, A., Reg. (UE) 655/2014: il recupero dei crediti e il nuovo sequestro conservativo su conti bancari all’estero, in Quotidiano giuridico, 7 aprile 2017.
9 In tal senso, v. Tedoldi, A., Reg. (UE) 655/2014, cit.
10 O «spuria», come la definisce Biavati, P., Il sequestro conservativo europeo, cit., 859.