illecito edilizio
illécito edilìzio locuz. sost. m. – Il rilascio del titolo edilizio comporta il controllo preventivo della conformità del progetto alla disciplina della zona, che rende lecita l’attività di trasformazione del suolo. La ragione dell’imposizione di un titolo abilitativo edilizio risiede non tanto nella natura dell’attività del costruire in sé, non pericolosa né particolarmente interferente con le altre sfere giuridiche, quanto nel risultato dell’attività stessa tendenzialmente durevole e non sempre reversibile (art. 1, l. 10/1977). Corollario di quanto sin qui esposto è che la mancanza del titolo abilitativo non è per sé significativa della irregolarità della costruzione (che va determinata in relazione alla disciplina urbanistica sostanziale dell’area), ma incide sulla liceità dell’attività costruttiva. Qualora, quindi, l’attività edilizia venga compiuta senza titolo abilitativo ovvero in difformità dal progetto previamente approvato dal Comune si configura come illecita, perché sottrae il relativo progetto alla regola dal preventivo controllo da parte della Pubblica amministrazione. È invece esente dal titolo abilitativo l’attività edilizia definita libera dall’art. 6, d. p. r. 380/2001. L’articolo 22 del d. p. r. 380/2001 prevede poi le attività edilizie non assoggettate ad alcuna autorizzazione ma condizionate all’onere di particolari adempimenti. Le sanzioni contro l’abusivismo sono di due tipi fondamentali: sanzioni amministrative (applicate dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale) e sanzioni penali (applicate dall’autorità giudiziaria secondo un procedimento giudiziario). Le sanzioni amministrative (che vanno dalla sospensione dei lavori alla diffida a demolire, alla demolizione, all'acquisizione gratuita) sono dirette a eliminare nel pubblico interesse i manufatti abusivi, a differenza di quelle penali che mirano a perseguire l’autore del reato (disciplinate dall’art. 44, d. p. r. 380/2001). L’attività di vigilanza svolta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale sancita dall’articolo 27 del d. p. r. 380/2001, ha carattere vincolato e consiste nell’obbligo di provvedere alla demolizione del manufatto abusivo e al ripristino dello stato dei luoghi allorquando venga accertata l’esecuzione di opere realizzate senza titolo abilitativo ovvero in difformità dallo stesso, su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, da parte di leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti. Qualora l’abuso insista su aree assoggettate a vincolo ambientale paesaggistico (di cui al r. d. del 30 dic. 1923, n. 3267 o sulle quali siano presenti quei beni disciplinati dalla l. 16 giugno 1927, n. 1766 nonché dal d. lgs. 42/2004), vi è l’obbligo preventivo in capo al dirigente o al responsabile di darne comunicazione alle amministrazioni competenti. In tal caso la competenza per l’attuazione della sanzione demolitoria spetta al soprintendente (artt. 13 e 14 d. lgs. 42/2004). Il terzo comma dell’articolo 27 del d. p. r. 380/2001 prevede l’irrogazione della misura cautelare dell’immediata sospensione dei lavori, sino all’adozione del successivo provvedimento di demolizione. L’articolo 29 dello stesso decreto individua i tre soggetti cui può essere ascritta la responsabilità in tema di attività edilizia abusiva: il titolare del permesso di costruire, il committente, il costruttore, nonché il direttore dei lavori limitatamente al permesso di costruire e alle modalità esecutive dettate dallo stesso. Il titolo IV del d. p. r. 380/2001 individua diverse fattispecie di i. e., e gradua le sanzioni che sono di maggiore gravità (demolizione e acquisizione gratuita) nel caso in cui l’illecito consista nella realizzazione di un intervento di rilevante entità sotto il profilo urbanistico e per il quale sia richiesto il permesso di costruire (artt. 30, 31, 32, 33, 34 e 35). Le sanzioni saranno invece pecuniarie nel caso di interventi meno incisivi per i quali è richiesta la segnalazione certificata di inizio attività (art. 36).