valutario, illecito
Violazione degli obblighi contenuti nella legislazione valutaria nazionale al fine di regolare i trasferimenti delle valute da e verso l’estero. Si fa riferimento, innanzitutto, a comportamenti diretti a esportare, clandestinamente o fraudolentemente, beni valutariamente rilevanti o a costituire, clandestinamente o fraudolentemente, disponibilità v. o attività di qualsiasi genere all’estero.
La normativa italiana di riferimento è il d. legisl. 195/2008, che ha recepito in Italia il regolamento 1889/2005/CE e che prevede un obbligo di dichiarazione all’Agenzia delle dogane (➔) per chiunque entri nel territorio nazionale o ne esca, trasportando denaro contante (o valori a esso specificamente equiparati) di importo pari o superiore a 10.000 euro. In caso di violazione del suddetto obbligo sono previste specifiche sanzioni amministrative pecuniarie. L’obbligo di dichiarazione è ritenuto uno strumento importante a livello comunitario per difendere la sicurezza e gli interessi finanziari degli Stati membri dalla minaccia del riciclaggio (➔) di denaro. La connessione tra illecito v. e riciclaggio è, infatti, in re ipsa, in quanto l’importazione, l’esportazione o l’accumulo di valuta in frode alla legge non può avvenire se non attraverso meccanismi di occultamento delle violazioni e di simulazione della regolarità del possesso o dei movimenti effettuati.