IMI (Istituto Mobiliare Italiano)
L'Istituto (v. italia: Finanze, XIX, p. 784; App. I, p. 747), costituito (1931) in applicazione del principio della separazione del credito a breve termine da quello a lungo termine, è un ente di diritto pubblico per l'esercizio del credito mobiliare. Il capitale, rappresentato da quote di partecipazione sottoscritte dalla Cassa depositi e prestiti e da enti esercenti il credito, le assicurazioni e la previdenza, nel 1948 è stato elevato a 5511 milioni di lire. La costituzione dell'IMI fu imposta dalla grave situazione di immobilizzo in cui vennero a trovarsi le banche che avevano finanziato le imprese industriali oltre i limiti consentiti dalla natura dei fondi da esse raccolti, e dalla necessità di ampliare e rendere più efficace l'azione, svolta nel campo del credito mobiliare, dal Consorzio di credito per le opere pubbliche e dall'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.
L'IMI può concedere mutui, di durata non superiore a 20 anni, contro garanzie mobiliari, immobiliari o personali e assumere partecipazioni azionarie. Dal 1941, in seguito all'assorbimento dell'Istituto di credito navale, l'IMI può compiere anche operazioni di credito navale. Le operazioni possono essere effettuate sia in valuta nazionale sia in valuta estera. L'IMI non può raccogliere depositi a risparmio né assumere debiti in conto corrente, ma può emettere buoni fruttiferi con scadenza da 6 a 12 mesi e obbligazioni di durata fino a 20 anni. Il valore nominale delle obbligazioni, insieme a ogni altro impegno, potrà raggiungere un importo fino a 15 volte quello del capitale sottoscritto e delle riserve.
Le obbligazioni, alle quali può essere accordata la garanzia statale. possono essere emesse in relazione a mutui concessi o a speciali gestioni fiduciarie. La circolazione delle obbligazioni emesse per la concessione di mutui non può eccedere il debito capitale dei mutuatarî; alle obbligazioni emesse a fronte di valori azionarî può essere attribuita una maggiorazione di interesse quale partecipazione ai dividendi. L'IMI ha facoltà di acquistare le obbligazioni da esso emesse, alla pari o sotto la pari, e di rivenderle. Le obbligazioni sono assimilate alle cartelle di credito fondiario e ammesse di diritto alle quotazioni di borsa. Sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a effettuare operazioni di anticipazioni e possono essere accettate dalle pubbliche amministrazioni quali depositi cauzionali. Gli enti esercenti il credito e le assicurazioni e gli enti morali sono autorizzati a investire le proprie disponibilità in tali obbligazioni. Le obbligazioni e gli altri titoli emessi dall'IMI sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo, presenti o futuri. Alla fine dell'esercizio, chiuso il 31 marzo 1948, risultamno in circolazione obbligazioni per 20.287 milioni di lire.