immobile
Bene che non può essere trasportato senza che ne venga alterata la consistenza. Sono beni i., per es., il suolo, gli alberi, gli edifici e tutto ciò che è incorporato al suolo. Il termine richiama il concetto di bene che mantiene sostanzialmente inalterato il suo valore con il passare del tempo, non essendo soggetto a processi di svalutazione. Nella realtà dei fatti ciò non si verifica sempre, poiché vi sono situazioni in cui anche i beni i. sono oggetto di svalutazioni, a seguito, per es., di fenomeni speculativi. I beni i. rappresentano una delle fondamentali categorie dei beni. Si distinguono, a loro volta, in varie sottocategorie. Una prima è data da quelli che si dicono i. per natura, e che sono elencati nel 1° co., art. 812 c.c.: il suolo, le sorgenti, i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che è naturalmente o artificialmente incorporato al suolo. Una seconda è quella degli i. per determinazione di legge, i quali, cioè, sono reputati tali dalla legge (2° co., art. 812 c.c.): i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti, quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati a esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Un’ultima categoria è quella degli i. per destinazione, che rappresentano sostanzialmente beni mobili, considerati i. in quanto allocati in modo durevole a servizio o a ornamento di un immobile: tali beni, che nel codice vigente sono denominati pertinenze, seguono la sorte giuridica del bene i. principale, salvo che non sia disposto diversamente.
Gli i. sono sottoposti a un regime giuridico particolare. Così, per es., le convenzioni e gli atti relativi all’acquisto o alla modificazione di diritti su i. devono essere compiuti per iscritto a pena di nullità (art. 1350 c.c.); essi devono inoltre essere resi pubblici attraverso la trascrizione, necessaria per renderli efficaci di fronte ai terzi (art. 2643 e segg. c.c.). Soltanto gli i. possono essere oggetto d’ipoteca, giacché tale forma di garanzia può riguardare, tra i beni mobili, unicamente quelli registrati (navi, aeromobili, automobili).