impegno
Prima fase della gestione della spesa delle pubbliche amministrazioni, sulla base della procedimentalizzazione dell’attività di spesa pubblica (➔), codificata nella legge di contabilità. Il bilancio dello Stato è costruito in termini di competenza giuridica e cassa: il primo dei due sistemi di rilevazione, per quanto riguarda la spesa, si riferisce appunto all’impegno (commitment). L’importo dello stanziamento, definito con la legge di bilancio (➔), costituisce, infatti, il limite massimo all’assunzione di i. di spesa, da parte del responsabile di ciascun centro di responsabilità amministrativa che, nella nuova classificazione del bilancio dello Stato, coincide con un programma di spesa. Il sistema contabile, imperniato sulla competenza giuridica, comporta che al termine di chiusura dell’esercizio finanziario le risorse impegnate a valere su un determinato stanziamento di bilancio possano non avere esaurito tutte le fasi e gli adempimenti contabili, preliminari al pagamento effettivo della spesa (liquidazione, ordinazione della spesa). Le somme impegnate, ma non pagate al termine di chiusura dell’esercizio, confluiscono nel conto dei residui.
L’i. è l’atto con il quale viene discrezionalmente destinata una quota dello stanziamento di bilancio, in correlazione con l’assunzione di un’obbligazione giuridicamente perfezionata. La coincidenza tra i. ed esistenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate è una regola introdotta con la l. 468/1978, prima della quale poteva essere disposto un i. di spesa anche a prescindere dall’esistenza di una tale obbligazione. Questo nesso presuppone, per l’assunzione di un i. di spesa, l’esistenza e l’individuazione di un soggetto creditore della pubblica amministrazione. Da tale circostanza deriva che il creditore può richiedere il pagamento, anche a seguito della cancellazione dalle scritture contabili delle somme non pagate, oltre il termine massimo consentito per il mantenimento in bilancio (perenzione). In tal caso, si provvede attingendo ad appositi fondi di bilancio, rispettivamente per le spese correnti e in conto capitale, denominati fondi speciali per la reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti. Le dotazioni di questi fondi sono determinate, con apposito articolo, dalla legge di bilancio. La legge di contabilità attribuisce espressamente la facoltà di i. su stanziamenti di competenza ai dirigenti responsabili della spesa, attuando così, sul versante contabile, il principio della separazione tra politica e amministrazione e della responsabilità dirigenziale, sui risultati dell’azione amministrativa, che informa il diritto amministrativo italiano a partire dalle riforme introdotte nei primi anni 1990.