impiego bancario
Insieme di operazioni mediante le quali le banche concedono risorse finanziarie che si sono procurate con operazioni di provvista. Le operazioni di i. b. rappresentano operazioni attive per la banca e generano un saggio definito d’i., ovvero un tasso d’interesse attivo in opposizione al saggio di raccolta o tasso passivo, relativo alle operazioni con cui si ottengono fondi. In tali operazioni (diverse dall’altra tipica forma dell’attivo bancario, cioè l’acquisto di titoli, operazione che ha assunto particolare rilevanza in alcune fasi della congiuntura, come alternativa ai prestiti alla clientela in presenza di vincoli, ovvero − come accade in tempi recenti − per coadiuvare la sostenibilità del debito pubblico), la banca assume la veste di creditore e trae ricavi dai prestiti concessi ai soggetti che ne fanno richiesta, sotto forma non solo di interessi (➔ interesse p). Per determinare, infatti, il costo del capitale di terzi, ossia la remunerazione pagata per le somme prese a prestito, vengono considerati, oltre ai tassi applicati, le spese di gestione, fisse e variabili, e i giorni di valuta. Ogni istituto di credito, nelle operazioni di i. b. si assume il rischio di insolvenza o di credito derivante dall’eventuale mancato assolvimento, totale o parziale, nei tempi e con le modalità stabilite, degli obblighi assunti dai soggetti che hanno ottenuto il finanziamento. Le banche, per mitigare il rischio, procedono sia a una selezione e a una valutazione della clientela, chiedendo sovente garanzie reali o personali, sia alla diversificazione dei finanziamenti, concedendo prestiti a un numero elevato di clienti, per somme meno cospicue, e a una clientela che opera in settori diversi.
L’i. b. può assumere numerose ed eterogenee forme tecniche. Tra le principali operazioni di i. b. si annoverano: l’apertura di credito in conto corrente, con cui la banca mette a disposizione una somma di denaro, per un periodo di tempo determinato o indeterminato; i mutui attivi, spesso legati all’acquisto di immobili; i crediti ipotecari; i prestiti personali, utilizzati per l’acquisto di beni di consumo e per i quali, generalmente, non è prevista garanzia; lo sconto b. con cui, secondo l’art. 1858 c.c., la banca anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi, non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso; il leasing finanziario; gli anticipi su fatture emesse.
L’i. b. può distinguersi in operazioni definite all’ingrosso e operazioni cosiddette al dettaglio, a seconda della clientela a cui è destinato: nel primo caso si includono grandi imprese, istituzioni finanziarie, altre banche, mentre nel secondo si considerano singoli soggetti, famiglie, piccole o medie imprese. Ciò individua i destinatari dei prestiti sia nei soggetti pubblici sia in quelli privati.
I finanziamenti, concessi dagli istituti di credito ai clienti retail o al dettaglio, possono avere differente durata, tale da distinguere gli i. b. a breve termine (che non superano i 18 mesi) da quelli a medio-lungo termine (che hanno durata minima di 18 mesi). Le operazioni di i. b. possono anche manifestarsi come investimenti degli istituti di credito in strumenti finanziari e beni immobili.