BOLLO, Imposta di (VII, p. 326; App. II, 1, p. 420)
L'imposta di b., disciplinata dal d.P.R. 26 ott. 1972, n. 642, è caratterizzata dal fatto che il suo pagamento non avviene, alla stregua della maggior parte degli altri tributi, in adempimento di un'obbligazione tributaria cui il contribuente sia tenuto, ma in seguito a un atto negoziale con cui il soggetto acquista determinati valori bollati (carta bollata, marche, ecc.) prodotti e venduti dallo stato in regime di monopolio e il cui impiego è imposto dalle singole leggi tributarie.
Sono soggetti al tributo gli atti giuridici aventi forma scritta e ogni altro scritto suscettibile di essere giuridicamente utilizzato da un soggetto con funzione documentale, rispetto ai quali il tributo è dovuto fin dalla loro formazione (atti e scritti indicati nella prima parte dell'all. A della tariffa) ovvero al momento della loro utilizzazione giuridica (atti e scritti indicati nella seconda parte dell'all. A della tariffa soggetti a bollo solo in caso d'uso).
Si ha caso d'uso quando un atto, un documento o un registro:
1) si produce o si esibisce nei procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale, esclusi quelli davanti alla Corte Costituzionale e quelli nei confronti degli enti impositori relativi a rapporti tributari, nonché nei procedimenti amministrativi o dinanzi agli arbitri;
2) si allega a un atto pubblico ovvero si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie o presso le amministrazioni dello stato o gli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione dell'amministrazione o dell'ente.
L'individuazione dei soggetti passivi dell'imposta di b. può essere fatta con riguardo a coloro che, per una determinata relazione che hanno col presupposto dell'imposta, sono tenuti al pagamento dell'imposta stessa e delle eventuali sopratasse e pene pecuniarie, potendo ai medesimi imputarsi l'omesso o inesatto adempimento della prestazione tributaria. Così, per gli atti e documenti soggetti all'imposta di b. fin dall'origine, sono solidalmente responsabili tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano gli atti medesimi, ovvero li enunciano o allegano ad altri atti o documenti; per gli atti, invece, soggetti all'imposta in caso d'uso sono solidalmente responsabili tutti coloro che ne fanno uso. Tuttavia la parte cui venga rimesso un atto o un documento non in regola, alla formazione del quale non abbia partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all'ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione con il pagamento della sola imposta.
I patti aventi a oggetto una diversa distribuzione dell'onere del tributo, se in contrasto con le disposizioni della legge di b., sono nulli anche fra le parti.
L'imposta può essere fissa o proporzionale. La prima colpisce tutti gli atti d'una determinata specie in misura unica, senza tener conto del valore in essi indicato. Essa è dovuta, di regola, per ciascun foglio sul quale l'atto è steso. Il foglio, a questi fini, s'intende composto da quattro facciate, la pagina di una facciata.
L'imposta proporzionale è commisurata al valore dell'atto, cui viene applicata un'aliquota percentuale costante. Gli atti principali tassati ad valorem sono le cambiali, gli assegni e altri effetti commerciali.
Sono previste ipotesi tassative d'esenzione dall'imposta, elencate nell'allegato B della tabella, fra le quali si ricordano gli atti e le copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni e altri atti difensivi del contribuente; le fatture ed equivalenti documenti relativi a cessioni di beni o prestazioni di servizi con i quali viene addebitata l'imposta sul valore aggiunto; titoli di debito pubblico, buoni del tesoro.
Per ciascun tipo di atto, la tariffa prevede le modalità con cui l'imposta dev'essere assolta, anche se spesso le medesime sono poste in via alternativa. Si hanno così tre procedimenti impositivi diversi - ordinario, straordinario e virtuale - i quali sono accomunati dalla caratteristica che il pagamento del tributo è rimesso all'iniziativa del singolo e deve avvenire prima che il presupposto dell'imposta si verifichi.
La corresponsione in modo ordinario dell'imposta avviene mediante l'impiego dell'apposita carta filigranata e bollata, secondo particolari prescrizioni previste dalla legge. È fatto divieto di utilizzare un medesimo foglio per la stesura di più atti.
La corresponsione in modo straordinario si realizza, in primo luogo, attraverso l'acquisto preventivo di marche da b. da impiegarsi nella formazione dell'atto e da annullarsi, di regola, dagl'interessati ovvero, per particolari atti, dall'ufficio del registro, da notai o dal pubblico ufficiale cui gli stessi sono presentati; si realizza altresì mediante applicazione del visto per b. da parte dell'ufficio del registro che attesta l'avvenuto pagamento del tributo all'ufficio stesso e, infine, mediante l'applicazione, ugualmente da parte dell'ufficio del registro, del b. a punzone avente la stessa funzione del visto per bollo.
La corresponsione in modo virtuale è caratterizzata dal pagamento dell'imposta all'ufficio del Registro o ad altri uffici autorizzati che ne rilasciano separata quietanza, senza materiale apposizione del b. o del visto per bollo. Il pagamento virtuale si applica a particolari categorie di atti e documenti (vaglia cambiari e fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia; assegni circolari, biglietti e titoli fiduciari dell'Istituto di emissione, nonché atti e documenti indicati nel d.m. 7 giugno 1973) per i quali la materiale applicazione del contrassegno fiscale rappresenterebbe un eccessivo intralcio.
Va da ultimo sottolineato che, a differenza del sistema vigente prima della riforma, la nuova normativa sull'imposta di b. non prevede più quegli ostacoli processuali (irricevibilità, improducibilitá) che l'irregolare applicazione dell'imposta comportava e che limitavano grandemente il diritto di azione del cittadino.
I funzionari e i dipendenti dell'amministrazione dello stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo non possono ricevere in deposito, né assumere a base dei loro provvedimenti atti, documenti e registri non in regola con la normativa dell'imposta di b.; costoro devono denunziare al competente ufficio del Registro le infrazioni commesse per gli atti ad essi presentati o pervenuti e trasmettere all'ufficio medesimo i detti atti, documenti e registri entro trenta giorni dalla data di ricevimento.
Il divieto ora menzionato non si applica invece agli atti allegati alle citazioni, ai ricorsi e agli scritti defensionali o comunque prodotti o esibiti davanti ai giudici o agli arbitri, nonché ai provvedimenti giurisdizionali e ai lodi arbitrali. Tuttavia gli atti, documenti e registri o copia autentica di essi, non in regola con l'imposta, devono essere inviati, a cura del cancelliere, del segretario, del presidente del collegio arbitrale o dell'arbitro unico, al competente ufficio del Registro entro trenta giorni dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento o del lodo emesso in base a quegli atti, documenti e registri.
Gli altri pubblici ufficiali, non menzionati sopra, non possono allegare o enunciare nei loro atti, i registri, i documenti e gli atti non in regola con il bollo.
Bibl.: G. Avezza, La legge sulla imposta di bollo, Milano 1954; A. Berliri, La legge del bollo, ivi 1957; id., Bollo, in Enc. dir., V, ivi 1959; N. D'Amati, L'imposta di bollo, Torino 1964.