FABBRICAZIONE, Imposta di
Come si può desumere dalla loro stessa denominazione, le i. di f. (generalmente ricomprese tra le imposte sui consumi) sono volte a colpire in particolare la f. di determinati prodotti. La relativa disciplina è piuttosto complessa sia per quanto riguarda i presupposti che i criteri di determinazione del quantum delle singole i. in conseguenza della diversa natura dei prodotti, delle varie classificazioni merceologiche e in relazione altresì all'esigenza di adeguare i criteri d. commisurazione dei tributi alle molteplici tecniche di lavorazione.
La disciplina è invece improntata a criteri unitari sotto il profilo procedimentale. I procedimenti d'imposizione, infatti, traggono origine, in linea generale, da una dichiarazione che dev'essere presentata all'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione (UTIF), contenente le indicazioni delle caratteristiche della fabbrica e delle sue possibilità produttive. Molto spesso a questa dichiarazione deve seguire un'altra denuncia di lavorazione nella quale devono essere indicati, tra l'altro, i prodotti che s'intendono ottenere in un determinato periodo.
Solo successivamente a queste denunce il produttore può iniziare la lavorazione. Durante tutto il periodo della lavorazione, l'Ufficio tecnico erariale svolge un'attività costante di controllo e di accertamento che viene realizzata anche attraverso strumenti di misurazione sigillati, apposti ai macchinari. Il procedimento culmina con il versamento dell'imposta che in talune ipotesi è effettuato anticipatamente, all'atto della presentazione della denuncia di lavorazione, in altre ipotesi, con riguardo alla produzione effettiva o, ancora, al momento dell'estrazione del prodotto dalla fabbrica.
Questo, in linea di massima, è lo schema tipo del procedimento d'imposizione il quale però subisce, da parte delle singole leggi, modifiche più o meno rilevanti in relazione alla particolarità tecnica dei singoli procedimenti industriali.
Soggetto passivo del tributo è il produttore il quale, in forza del diritto di rivalsa, ne trasferisce il carico al consumatore aumentando il prezzo del prodotto.
L'i. di f. su un determinato prodotto impone, come conseguenza necessaria, l'istituzione di una cosiddetta "sovrimposta di fabbricazione" sull'importazione del medesimo prodotto.
L'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto (v. valore acgiunto, imposta sul), avvenuta con il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ha imposto l'abolizione di talune i. di fabbricazione. In particolare, in attuazione dei criteri direttivi fissati dalla legge delega sulla riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825 all'art. 1, punto II, si è proceduto all'abolizione di numerose i. di f. e relative sovrimposte di confine (gravanti sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro; sugli olii e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a 30 gradi centigradi; sugli olii vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12 gradi centigradi comunque ottenuti dalla lavorazione di olii e grassi concreti; sugli acidi grassi di origine animale e vegetale con punto di solidificazione inferiore a 48 gradi centigradi nonché sulle materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale come acidi grassi; sugli organi d'illuminazione elettrica; sui surrogati del caffè). Si sono lasciati in vita solo i tributi di cui diamo di seguito l'elenco.
Imposta di fabbricazione sugli spiriti. - È regolata dal T.U. delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'i. di f. degli spiriti di cui al d.m. 8 luglio 1924, successivamente modificato da numerose leggi. Colpisce l'alcool, l'aceto, i liquori, il vermouth, i vini aromatizzati, il marsala, nonché i profumi contenenti alcool. L'imposta è attualmente dovuta nella misura di L. 120.000 per ogni ettolitro anidro alla temperatura di gradi 15,56 del termometro centesimale (art. 14 d.l. 18 marzo 1976, n. 46).
I titolari delle fabbriche e degli opifici devono munirsi di una licenza annuale di esercizio rilasciata dalla competente sezione dell'UTIF e soggetta al pagamento da parte del titolare stesso di un diritto annuale.
La liquidazione dell'i. di f. è fatta dall'Ufficio tecnico di finanza alla fine di ogni mese. L'alcool e i prodotti alcoolici devono essere contenuti in recipienti muniti di appositi contrassegni di stato che hanno prezzi diversi a seconda del contenuto.
Imposta di fabbricazione sullo zucchero. - È regolata dal T.U. delle disposizioni legislative per l'i. di f. dello zucchero di cui al d.m. 8 luglio 1924. È dovuta nella misura di L. 3300 e 3168 rispettivamente per ogni quintale di zucchero della prima e della seconda classe. La distinzione fra le due classi ha riguardo al rendimento in raffinato degli zuccheri che nella prima classe dev'essere superiore al 94%. Il rendimento si ottiene deducendo dalla percentuale in saccarosio la percentuale di ceneri solubili moltiplicata per 5.
Appartengono pure alla prima classe gli zuccheri mescolati a sostanze atte ad abbassare il rendimento. I fabbricanti e i raffinatori di zucchero devono munirsi di una licenza annuale di esercizio, rilasciata dalla competente sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e soggetta al pagamento di un diritto annuale.
Lo zucchero prodotto dev'essere depositato in appositi magazzini e l'imposta dev'essere versata dal fabbricante direttamente nella sezione di Tesoreria provinciale, prima dell'estrazione dello zucchero dai magazzini.
Imposta di fabbricazione sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine. - Anche questa trova regolamentazione nel T.U. di cui al d.m. 8 luglio 1924 e, come la corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero, è stabilita per ciascuno di essi, e per ogni quintale, in misure varianti in relazione al prodotto e indicate dall'art. I del d.m. citato con le aliquote fissate dall'art. 2 del d.l. 5 settembre 1964, n. 721.
Imposta di fabbricazione sulla birra. - L'introduzione di tale imposta, disciplinata dal d.m. 8 luglio 1924, è stata suggerita, oltre che da motivi fiscali, anche dalla necessità di proteggere in Italia il consumo del vino. È stabilita nella misura di L. 600 per ettolitro e per grado saccarometrico del mosto, misurato col saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale (art. 21 d.l. 18 marzo 1976, n. 46).
Sulla birra importata dall'estero è riscossa una sovrimposta di confine equivalente all'i. di f. da commisurare in base al volume della birra stessa e al suo grado saccarometrico, determinato mediante analisi da eseguirsi dai competenti laboratori chimici delle dogane e imposte sui campioni prelevati all'atto dell'importazione.
Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di confine sulla birra sono considerati come birra i suoi succedanei. Chi fabbrica birra dev'essere munito di una licenza di esercizio soggetta al pagamento, da parte del fabbricante, di un diritto annuo. Ogni lavorazione dev'essere preceduta dalla dichiarazione di lavoro che il fabbricante deve presentare all'Ufficio della finanza. La quantità della birra da sottoporre all'imposta è misurata nel rinfrescatoio. È però in facoltà del ministero delle Finanze disporre che l'imposta sia liquidata, anziché in base a misurazione del prodotto nel rinfrescatoio, in base a indicazioni di altro apparecchio misuratore da applicare in diretta e stabile comunicazione con gli apparecchi di fabbricazione.
Il pagamento dell'imposta, di regola, dev'essere effettuato all'atto della presentazione della dichiarazione di lavoro, mediante versamento diretto nella sezione di Tesoreria o mediante vaglia postale intestato al Tesoriere e sulla base della quantità e della gradazione della birra indicate sulla stessa dichiarazione. È però consentito, ai fabbricanti che ne facciano domanda, di eseguire il pagamento dopo ottenuto il prodotto a condizione che sia prestata cauzione.
Imposta di fabbricazione sugli olii di semi. - È regolata dal r.d.l. 5 ottobre 1933, n. 1314. Tale imposta, così come la corrispondente sovrimposta di confine, è stabilita nella misura di L. 700 per quintale di prodotto.
Chiunque intenda estrarre olii di semi, qualunque ne sia la destinazione, dev'essere in possesso di una licenza di esercizio, soggetta a tassa annua. Per ottenere la licenza dev'essere fatta denuncia scritta all'UTIF almeno 20 giorni prima d'iniziare la lavorazione, unendo la quietanza di tesoreria per il diritto di licenza dovuto. Entro 10 giorni dal ricevimento della denuncia, l'Ufficio tecnico procede alla verifica degl'impianti e macchinari esistenti nella fabbrica o nelle raffinerie e provvede al loro suggellamento, e può ordinare, a spese del fabbricante o raffinatore, le opere che ritenga necessarie per la tutela degl'interessi fiscali.
Il pagamento dell'imposta è fatto mediante versamento diretto alla tesoreria all'atto dell'estrazione del prodotto dalle raffinerie per l'immissione al consumo.
Imposta di fabbricazione sugli olii minerali. - È regolata dal r.d.l. 28 febbraio 1939, n. 334, convertito in l. 2 giugno 1939, n. 739.
Essa, così come la corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi e sugli olii provenienti dalla lavorazione di catrami paraffinici, di lignite, di torba, scisti e simili (compresi i prodotti ottenuti per aromatizzazione degli olii di petrolio e degli altri olii anzidetti), è stabilita nella misura, variante a seconda dei prodotti, indicata dall'art. 1 del d.l. 23 ottobre 1964, n. 989, convertito con modificazioni nella l. 18 dicembre 1964, n. 1350. Chiunque intende esercitare l'industria della fabbricazione dei prodotti indicati deve farne denuncia all'UTIF della circoscrizione almeno 60 giorni prima d'iniziare la lavorazione.
Anche qui l'Ufficio tecnico, ricevuta la denuncia, verifica gl'impianti e può ordinare le opere, a spese del fabbricante, e prescrivere le misure che riterrà necessarie per la tutela degl'interessi fiscali. Quindi rilascia una licenza di esercizio soggetta al pagamento di un diritto nella misura fissa di L. 5000. La licenza è valida per l'anno solare nel quale viene rilasciata, per lo stabilimento e per la ditta in essa indicati. Quando il fabbricante intende iniziare la lavorazione, deve presentare 10 giorni prima all'UTIF apposita dichiarazione.
I prodotti finiti sono estratti dallo stabilimento con pagamento del tributo. Possono altresì essere estratti sotto vincolo di bolletta di cauzione per l'esportazione per particolari impieghi, ammessi ad agevolazioni fiscali, sotto l'osservanza delle prescrizioni dettate dall'amministrazione finanziaria. Il pagamento dell'imposta viene effettuato dai fabbricanti mediante versamento alla Tesoreria prima dell'estrazione dei prodotti dalla fabbrica.
Imposta di fabbricazione su gas petroliferi liquefatti. - È regolata dal d.l. 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167.
I gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi e delle fabbriche che comunque lavorano prodotti petroliferi, semplici o in miscela fra di loro, resi liquidi con la compressione per essere usati come combustibili, sono assoggettati a tale imposta in misura di L. 20 per chilogrammo. Nella stessa misura è stabilita la sovrimposta di confine sui gas liquefatti importati dall'estero. Le stesse imposte e sovrimposte sono state elevate con il d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 a L. 9889 a quintale per i prodotti destinati a essere usati come carburanti nell'autotrazione.
L'imposta dev'essere pagata all'atto dell'estrazione dei prodotti dalle fabbriche. Per i gas incondensabili immessi direttamente nelle reti cittadine di distribuzione di gas è stabilita in L. 36 al metro cubo.
Imposta di fabbricazione sulla margarina. - È disciplinata dalla l. 11 giugno 1959, n. 450. Essa è stabilita nella misura di L. 3000 per quintale.
Chiunque intenda fabbricare margarina deve presentare denuncia all'UTIF almeno 20 giorni prima d'iniziare l'attività. Ricevuta la denuncia l'Ufficio tecnico verifica e suggella gli apparecchi, in modo da impedirne l'uso senza la prescritta dichiarazione di lavoro, da presentarsi almeno 5 giorni prima dell'inizio della lavorazione, e rilascia una licenza di esercizio, la quale è soggetta a diritto annuo e valevole per la ditta, per lo stabilimento e per l'anno solare per cui è stata rilasciata.
La margarina è accertata a peso da parte del funzionario preposto alla vigilanza della fabbrica, all'atto della produzione. Il pagamento dell'imposta dev'essere effettuato presso la competente sezione della Tesoreria provinciale e il fabbricante deve esibire la relativa quietanza all'atto dell'estrazione del prodotto dalla fabbrica.
Imposta di fabbricazione sugli olii di oliva. - È regolata dal d.l. 9 novembre 1966, n. 912, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143.
L'olio d'oliva di pressione commestibile, l'olio di oliva lampante, l'olio di oliva lavata e l'olio estratto dalla sansa di oliva sono soggetti a tale imposta nella misura di L. 1400 per quintale di prodotto. In eguale misura si applica la sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero. Gli esercenti oleifici relativi alla fabbricazione di questi prodotti devono presentare al competente UTIF dichiarazione bimestrale che deve contenere, fra l'altro, la quantità di olio di oliva di pressione commestibile e lampante ottenuto, la quantità di olio d'oliva prodotto, la quantità di sansa di oliva ottenuta e l'ammontare dell'imposta dovuta.
L'imposta corrispondente alla produzione dichiarata sarà versata dagli esercenti alla Tesoreria provinciale competente, in due rate eguali, scadenti il giorno 10 di ciascuno dei 2 mesi successivi a quello in cui è stata presentata dichiarazione bimestrale.
Chiunque intenda estrarre olio dalla sansa di oliva deve presentare denuncia all'UTIF competente almeno 20 giorni prima d'iniziare l'attività, alla quale deve seguire altra dichiarazione mensile di lavoro da presentarsi almeno 5 giorni prima d'iniziare la lavorazione.
Le imposte di fabbricazione di fiammiferi e di apparecchi di accensione. - Sono regolate rispettivamente dal r.d. 11 marzo 1923, n. 560 e dal d.l. 20 aprile 1971, n. 163 convertito con modificazioni nella l. 18 giugno 1971, n. 376.
La prima imposta fu istituita a decorrere dal 10 giugno 1923 allorché fu abolito il monopolio di vendita dei fiammiferi disposto col d.l. 31 agosto 1916, n. 1090 allegato 6. La sua riscossione è effettuata in base al quantitativo di fiammiferi estratto dal magazzino delle fabbriche, le quali hanno l'obbligo di apporre su ogni scatola, busta o astuccio di fiammiferi apposite marche di contrassegno governative. La vendita dei fiammiferi fu successivamente (d.l. 5 aprile 1925, n. 396) assimilata ai generi di monopolio con l'obbligo imposto ai rivenditori autorizzati di attenersi al prezzo stabilito dalle apposite tariffe.
Anche la corresponsione dell'i. di f. gravante sugli apparecchi di accensione dev'essere comprovata da appositi contrassegni di stato.
Bibl.: R. Alessi, I monopoli fiscali, le imposte di fabbricazione, i dazi doganali, Torino 1956; A. Dus, Imposta di fabbricazione. Principi generali, Roma 1965; B. Bagnoli, Fabbricazione (imposta di), in Enc. dir., XVI (1967), p. 166 segg.