imposta sulle abitazioni
abitazioni Tributo fiscale che colpisce la proprietà di un’abitazione. L’a. è intesa come bene immobile destinato a ospitare un nucleo familiare. I beni immobili censiti in uno Stato sono elencati nel catasto (➔), che ha lo scopo di determinare la consistenza e la rendita dei beni mediante operazioni di descrizione, misurazione e stima. L’unità elementare del catasto delle a. è l’unità immobiliare. Il classamento e le categorie catastali degli immobili costituiscono il parametro di riferimento per la determinazione delle i. relative, attraverso la definizione della rendita catastale, ovvero del reddito medio ordinario ottenibile dall’unità immobiliare. Le rendite catastali sono importanti nella determinazione sia del reddito figurativo della casa di a. e di quelle tenute a disposizione del proprietario, sia come indicatore del reddito minimo tassabile per le a. date in affitto. La proprietà di beni immobili rientra nel patrimonio di un individuo e come tale è un indicatore della misura di partecipazione del soggetto alle spese pubbliche (capacità contributiva; ➔ capacità).
L’unità immobiliare, in quanto singolo componente della ricchezza di un soggetto, è colpita da un’i. ordinaria sul patrimonio di tipo reale, ovvero un’i. che colpisce la ricchezza in quanto tale, senza tener conto delle condizioni personali del contribuente. In Italia è stata rappresentata dall’Imposta Comunale sugli Immobili (➔ ICI), in vigore dal 1993. La base imponibile su cui l’i. è applicata è stabilita dallo Stato, e quindi uniforme su tutto il territorio nazionale, ed è costituita dai valori ottenuti moltiplicando il reddito catastale per un coefficiente diverso a seconda della tipologia dell’immobile. L’ICI si pagava al Comune nel quale è ubicata l’abitazione, in base a un’aliquota stabilita dal Comune stesso entro i limiti previsti dalla legge, con possibilità di diversificare l’aliquota e di introdurre agevolazioni dall’imponibile in funzione della tipologia o destinazione dell’immobile e di situazioni personali del contribuente.
A decorrere dal 2011, è stata introdotta, nell’ambito del d. legisl. recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (23/2011), la cedolare secca sugli affitti. L’i. viene applicata in sostituzione al regime ordinario di tassazione dei redditi derivanti dall’attività di locazione dei beni immobili (precisamente, sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali, l’i. di registro e l’i. di bollo). Si tratta di un regime facoltativo, cui possono aderire le persone fisiche proprietarie di immobili dati in affitto. La tassazione di proprietà immobiliari a livello locale consente di realizzare un collegamento fra benefici apportati dai servizi locali e costi relativi. Le a. sono sottoposte a diversi oneri fiscali sia al momento della stipula del contratto di acquisto o di affitto, quali l’i. di registro e di bollo, sia al momento del trasferimento della proprietà (i. sulle successioni e donazioni).
La legislazione fiscale prevede agevolazioni nei confronti della proprietà dell’a. destinata a residenza principale, mentre per le unità immobiliari diverse dall’a. principale, tenute a disposizione (seconda casa), la rendita catastale è aumentata di un terzo. In omaggio al principio che la disponibilità di un’a. costituisce un bisogno primario dei cittadini, anche per coloro che hanno un’a. in affitto, le norme fiscali prevedono agevolazioni nella determinazione del reddito sul quale vengono calcolate le imposte. Il canone di locazione per le unità immobiliari può essere lasciato alla libera contrattazione delle parti, oppure può essere stabilito dalla legge secondo parametri generali riferiti al tipo di immobile (rurale, ultrapopolare, popolare, economico, civile, signorile), al livello di piano, allo stato di conservazione, alla zona e alla dimensione della città (➔ equo canone).