impresa sociale
imprésa sociale locuz. sost. f. – Per favorire lo svolgimento di attività economiche volte alla produzione o allo scambio di beni o servizi di utilità sociale dirette a realizzare finalità di interesse generale il legislatore ha previsto, col d. lgs. 155/2006, una peculiare disciplina al fine di incentivare chi scelga di impegnarsi in una simile impresa. Per i. s. si intende quella che, in via stabile e principale, svolga la propria attività nei settori dell’assistenza sociale, sanitaria e socio sanitaria; dell’educazione, istruzione e formazione professionale; della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; della valorizzazione del patrimonio culturale; del turismo sociale; della formazione extra scolastica, universitaria e post universitaria. Perché l’attività possa dirsi principale è necessario che i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell’organizzazione. Possono inoltre acquisire la qualifica di i. s. le organizzazioni che, anche al di fuori dei settori sopra elencati, esercitino un’attività d’impresa volta all’inserimento nel mondo del lavoro di individui svantaggiati e disabili, il cui numero non può essere inferiore al trenta per cento del numero complessivo dei lavoratori impiegati nell’impresa. È in ogni caso richiesto che l’i. s. debba destinare gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio; è inoltre espressamente vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. L’i. s. deve essere costituita per atto pubblico, nel quale va esplicitato il carattere sociale dell’impresa, l’oggetto dell’attività che questa intende esercitare e l’assenza dello scopo di lucro soggettivo, secondo quanto in precedenza evidenziato. La relativa denominazione deve contenere la locuzione i. s. e, quanto alle cariche sociali, è richiesto che la nomina della maggioranza dei suoi componenti non può essere riservata a soggetti esterni all’organizzazione medesima. Salvo quanto già previsto dal Codice per gli enti di cui al libro V, delle obbligazioni assunte dalle imprese sociali, il cui patrimonio sia superiore a ventimila euro, risponde soltanto l’organizzazione con il suo patrimonio; qualora esso diminuisca di oltre un terzo rispetto a tale importo, rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell’impresa. Le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, nonché la disciplina del rapporto sociale, devono essere regolati secondo il principio di non discriminazione. Le scritture contabili e il bilancio devono essere tenuti e redatti in modo da rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell’impresa, oltre che l’osservanza delle relative finalità sociali; svolgono a tal riguardo funzioni ispettive e di monitoraggio gli organi di controllo interni all’organizzazione – ove ne sia richiesta la nomina – nonché il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Agenzia per le ONLUS e le altre amministrazioni a ciò deputate per legge, chiamate inoltre a sviluppare azioni di sistema. Nei regolamenti aziendali o negli atti costitutivi devono essere previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari dell’attività secondo meccanismi di informazione, consultazione e partecipazione in ordine alle decisioni da adottarsi nell’ambito dell’impresa che più direttamente incidano sui loro interessi. Trasformazione, fusione e scissione dell’i. s. devono, infine, essere realizzate in modo da preservare l’assenza dello scopo di lucro soggettivo; la cessione d’azienda, in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale da parte del cessionario. Tali operazioni vanno in ogni caso autorizzate dal Ministero del Lavoro, sentita l’Agenzia per le ONLUS.