• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

INABILITAZIONE

di Emilio Albertario - Enciclopedia Italiana (1933)
  • Condividi

INABILITAZIONE

Emilio Albertario

È un istituto di assistenza per il maggiorenne infermo di mente il cui stato non sia così grave da far luogo all'interdizione, per il prodigo (art. 339 cod. civ.), per il sordomuto e il cieco dalla nascita, salvo che il tribunale abbia ritenuto questi ultimi abili a provvedere alle cose proprie (art. 340). Come l'interdizione, può essere giudiziale o legale a seconda che è pronunciata dal tribunale (per l'infermo di mente e per il prodigo) o avviene ope legis (per il sordomuto e il cieco dalla nascita). L'inabilitazione giudiziale può essere promossa dalle stesse persone che hanno diritto di promuovere l'interdizione (v.), e può essere, come questa, revocata quando venga a cessare la causa (articoli 339-342).

Le norme circa il consiglio di famiglia o di tutela e il loro funzionamento, che valgono per l'interdizione, sono in generale applicabili per l'inabilitazione: però il curatore dell'inabilitato è soltanto dativo e cioè nominato dal consiglio di famiglia o di tutela: fu bene osservato che questa diversa norma non è giustificabile, ma così dispone la legge (art. 339). A differenza dell'interdetto giudiziale, l'inabilitato può contrarre matrimonio (a contr. art. 61), può far testamento (a contr. art. 763, n. 2), può riconoscere un figlio naturale. L'inabilitato si trova in una posizione giuridica analoga a quella del minore emancipato: come questo, egli è incapace di fare atti di donazione, eccettuate, nelle loro forme speciali, le donazioni nuziali (articoli 1052,1387). Senza l'assistenza del curatore non può stare in giudizio, prendere a prestito, ricevere capitali, rilasciare liberazioni, alienare o ipotecare i suoi beni, né fare altro atto eccedente la semplice amministrazione (art. 339). L'assistenza del curatore è sufficiente; non occorre né l'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela, né l'omologazione del tribunale (a contr. art. 319). Gli atti compiuti dopo la sentenza d'inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio senza l'assistenza del curatore, quando questa è richiesta, sono nulli di diritto come quelli dell'interdetto: non è quindi possibile provare che nel momento in cui l'atto fu compiuto la causa dell'inabilitazione mancava. Si tratta di nullità relativa; proponibile, cioè, dall'inabilitato, dai suoi eredi o aventi causa: è controverso se possa essere opposta dal curatore, e si propende per la negativa. Gli articoli 336 e 337, dettati per l'interdizione, si ritengono inapplicabili all'inabilitazione: ciò per l'ovvio motivo che la causa dell'interdizione è solitamente manifesta e facilmente rilevabile dai terzi; non così quella dell'inabilitazione, per modo che verrebbe meno ogni sicurezza per questi, se la sentenza d' inabilitazione potesse avere effetto retroattivo.

Sul terreno della politica legislativa vivaci discussioni ha sollevato l'inabilitazione del prodigo. I tentativi per romperla con la tradizione romana non sono mancati; in Austria la dichiarazione di prodigalità fu abolita con decreto aulico del 22 febbraio 1788, ma fu ripristinata soli tre anni dopo: in Francia il progetto di codice civile dell'anno VIII non ne faceva parola, evidentemente per le nuove tendenze liberali che si facevano sentire in reazione allo spirito dell'ancien régime. La battaglia fra i sostenitori delle nuove tendenze e quelli della tradizione si combatté nuovamente durante i lavori preparatorî del Codice Napoleone. La tradizione, combattuta particolarmente dal Tronchet, fu validamente difesa dal Portalis; però all'interdizione fu sostituita, come misura meno grave, la sottoposizione a un conseil judiciaire. Un'eco delle stesse lotte non mancò nei lavori preparatorî del codice civile italiano, e il prodigo fu colpito con la semplice inabilitazione. Soltanto i più recenti codici germanico e svizzero ritornarono alla tradizione romana.

Bibl.: G. Venzi, Diritto civile italiano, Torino 1928, p. 644 segg.; B. Dusi, Istituzioni di diritto civile, 2ª ed., Torino 1929, I, p. 270; G. Rotondi, Note sull'istituto della inabilitazione del prodigo, in Scritti giuridici, III, p. 307 segg. Sull'inabilitazione legale del sordomuto cfr. da ultimo A. Ascoli, in Rivista di diritto civile, XXIV (1932), pp. 520-523.

Vedi anche
Contratto di società Contratto di società In generale, la società è definibile come fenomeno associativo regolato da un contratto con il quale si organizzano persone e mezzi in vista dell’esercizio in comune di un’attività economica, allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.). Tuttavia, è ormai ammessa, per le società ... famiglia antropologia Istituzione fondamentale in ogni società umana, attraverso la quale la società stessa si riproduce e perpetua, sia sul piano biologico, sia su quello culturale. Le funzioni proprie della famiglia comprendono il soddisfacimento degli istinti sessuali e dell’affettività, la procreazione, ... Casellario giudiziale Disciplinato dal d.P.R. n. 313/2002, il casellario giudiziale è l'ufficio preposto presso ciascun tribunale alla raccolta e alla conservazione dell’estratto dei provvedimenti e delle annotazioni, di cui è prescritta l’iscrizione, concernenti le persone nate nel circondario. Tra i provvedimenti iscrivibili ... Donazione Nel diritto vigente, la donazione è il contratto con il quale per spirito di liberalità, una parte arricchisce un'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione (art. 769 c.c.). Essendo un contratto, la donazione si perfeziona con l'accettazione del ...
Categorie
  • DIRITTO CIVILE in Diritto
Tag
  • CODICE CIVILE ITALIANO
  • INTERDETTO GIUDIZIALE
  • DIRITTO CIVILE
  • ANCIEN RÉGIME
  • TRONCHET
Altri risultati per INABILITAZIONE
  • Inabilitazione
    Enciclopedia on line
    Diritto L’inabilitazione è una misura di protezione posta a favore di un maggiore di età e di un minore non emancipato nell’ultimo anno della sua minore età che, a causa di a) infermità di mente non tanto grave da far luogo all’interdizione giudiziale; b) prodigalità; c) abuso abituale di bevande alcoliche ...
  • INABILITAZIONE e INTERDIZIONE
    Enciclopedia Italiana - II Appendice (1949)
    (XVIII, p. 951; XIX, p. 376) Domenico PASTINA INTERDIZIONE Il codice civile del 1942 ha introdotto negli istituti notevoli modificazioni. Innanzi tutto, conservando il raggruppamento degli istituti medesimi sotto un unico titolo, ne ha però fuse organicamente le norme, sia pure mantenendo sempre distinte ...
Vocabolario
inabilitazióne
inabilitazione inabilitazióne s. f. [der. di inabilitare]. – L’inabilitare, l’essere inabilitato. In diritto, la condizione in cui si trova il soggetto che, in considerazione del suo stato mentale o fisico, sia stato dichiarato dall’autorità...
inabilitando
inabilitando agg. e s. m. (f. -a) [der. di inabilitare, sul modello del gerundivo lat.]. – Nel linguaggio giur., di persona sottoposta a procedimento di inabilitazione.
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali