inalienabilita
inalienabilità Condizione nella quale si trovano determinati beni o diritti sui beni, che, in ragione del soggetto cui appartengono, della loro natura o destinazione, di clausola contrattuale o di altra specifica disposizione di legge, non possono essere venduti né formare oggetto di diritti in favore di terzi. L’i. è propria dei beni del demanio pubblico (artt. 822 e 823 c.c.) e del patrimonio dello Stato, che a sua volta si distingue in patrimonio indisponibile o disponibile. L’i. non consegue alla natura privata o pubblica del soggetto titolare dei diritti sul bene, ma alla funzione assolta dal diritto sul bene. Come vi sono beni di soggetti pubblici che possono essere alienati, vi possono essere diritti su beni di privati che non possono essere ceduti a terzi. Per es., sono inalienabili i diritti della personalità, i diritti di famiglia, il diritto morale d’autore. In senso relativo, i diritti di uso e abitazione, il patrimonio familiare, i beni dei minori, degli assenti e così via. Tali beni, cioè, possono essere alienati quando ricorrano determinate condizioni e vi sia l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria. L’i. può essere anche stabilita pattiziamente (clausola di i.), con effetto solo fra le parti. Il divieto, inoltre, non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti (art. 1379 c.c).