INCHIESTA (dal lat. inquirere; fr. enquête; sp. informe; ted. Untersuchung; ingl. inquiry)
È termine che in senso tecnico si applica alle indagini straordinarie di carattere transitorio ordinate dall'autorità competente a un organo appositamente creato o designato per ottenere (mediante persone perite, con la visita di luoghi, con l'esame di documenti, con l'interrogazione d'individui che possono dare notizie) un complesso di approfondite conoscenze intorno a una cosa o a un fatto speciale, per cui le fonti normali d'informazione risultino insufficienti o non idonee. Il potere d'inchiesta spetta a ognuna delle camere, come a ogni pubblica amministrazione, in ogni materia che rientri nelle loro attribuzioni, anche quando non sia accordato ad esse da una disposizione positiva.
Le inchieste si distinguono in parlamentari e amministrative. Le prime sono esclusiva opera del parlamento; vengono istituite con deliberazione d'una delle camere o d'entrambe, o con legge; iniziate e condotte da commissioni parlamentari (di deputati, di senatori, o miste). Le seconde vengono istituite dal potere esecutivo (non importa se talvolta per invito del parlamento) e sono ordinariamente eseguite da funzionarî del potere esecutivo. La distinzione fra inchiesta amministrativa e inchiesta parlamentare ha la sua base non nell'oggetto dell'inchiesta, ma negli organi che all'inchiesta procedono. Quando si guardasse soltanto all'oggetto, le inchieste parlamentari si classificherebbero, e da alcuni si classificano, in due grandi categorie: politico-giudiziarie e amministrative, chiamando con questa seconda qualificazione quelle che le camere deliberano per accertare le condizioni d'un determinato servizio pubblico (ferrovie, esercito, marina, ecc.); e la distinzione fra inchiesta parlamentare e inchiesta amministrativa svanirebbe.
Le inchieste parlamentari vengono distinte in base alle funzioni speciali della camera da cui prendono origine e ai diversi scopi che si vuole con esse raggiungere, in: a) legislative, dette anche talvolta pubbliche o economiche, dirette a raccogliere gli elementi necessarî a rendere la legislazione sempre più rispondente ai bisogni sociali; b) politiche, dirette a sorvegliare l'andamento dell'amministrazione generale dello stato e quindi a sindacare la condotta del potere esecutivo; c) elettorali, dirette all'accertamento di fatti e di rapporti preliminarmente necessarî per la convalida o l'annullamento di elezioni contestate; d) giudiziarie, dirette a raccogliere le prove necessarie a dare il fondamento giuridico all'accusa mossa contro uno o più ministri; e) personali, dirette a esaminare la condotta parlamentare di deputati e senatori. Le inchieste di quest'ultima categoria e quelle della seconda sono le inchieste parlamentari propriamente dette, in quanto lo scopo cui tendono costituisce per sé stesso una funzione propria e distinta delle camere, la funzione ispettiva; mentre la verifica delle elezioni e l'accusa ai ministri possono rispettivamente farsi rientrare in altre facoltà attribuite alle camere stesse. Le inchieste della prima categoria tendono a divenire meno frequenti e importanti e a essere sostituite da inchieste del potere esecutivo.
Quando le inchieste sono ordinate da una deliberazione di una sola camera o anche d'entrambe concordemente, la deliberazione è, anche dal lato formale, un atto amministrativo; e quindi i commissarî d'inchiesta, salvo disposizioni speciali di legge, non possono imporre ai cittadini l'obbligo di deporre come testimoni o di fornire documenti e altri obblighi simili. Se l'inchiesta è, invece, ordinata da una legge, questa può imporre obblighi speciali d'informazione ai cittadini, e anche alle autorità amministrative e giudiziarie, stabilire sanzioni penali per coloro che si rifiutassero di deporre o deponessero il falso, ecc.
Le inchieste amministrative (attuate mediante diramazioni di questionario mediante nomina da parte del potere esecutivo di una commissione o di un commissario inquirente) in base al duplice momento essenziale dell'azione amministrativa, politico-sociale e giuridico, si distinguono in: a) inchieste sulla vita sociale, dirette a raccogliere elementi per giudicare dell'opportunità di modificare leggi o regolamenti o di disporre provvedimenti speciali; b) inchieste amministrative proprie, dirette a controllare il funzionamento degli organi stessi dell'amministrazione e l'andamento dei pubblici servizî, la condotta dei funzionari e degl'investiti di cariche pubbliche e i procedimenti con cui questi ultimi furono eletti. Mentre al diritto di ordinare queste ultime corrisponde generalmente nell'amministrazione stessa una generica facoltà di provvedere in proposito e l'inchiesta trova quindi un limite nella competenza di altri poteri, tale corrispondenza non esiste nelle inchieste della prima categoria, che emanano dalla competenza propria pressoché illimitata dell'amministrazione a interessarsi allo svolgimento della vita sociale.
Non mancano precedenti storici delle inchieste sia nell'evo antico sia nell'età medievale e moderna; ma è solo sotto l'influenza della Rivoluzione francese, e per l'instaurarsi di governi costituzionali sull'esempio dell'Inghilterra (ove le inchieste erano entrate nelle abitudini costituzionali fin dal consolidamento della potenza del parlamento nel 1688), che le inchieste divengono frequenti ovunque e che quelle amministrative acquistano vita propria e distinta dalle inchieste parlamentari, come pure dalla statistica, ormai funzione ordinaria di stato. A partire dalla seconda metà del sec. XIX il graduale evolversi dei regimi costituzionali verso i governi di gabinetto (trasformazione che accentra nel potere esecutivo molte funzioni prima riservate alle camere, tra cui anche la preparazione di leggi e riforme), l'intensificarsi dell'azione dello stato nei rapporti della vita sociale (che gli fa assumere funzioni prima lasciate all'iniziativa privata con la conseguente moltiplicazione e specializzazione degli organi amministrativi) e il consolidarsi delle libertà politiche e civili (che porta all'instaurazione di una serie di mezzi destinati a contenere l'azione amministrativa nei limiti per essa stabiliti) fanno sì che le inchieste amministrative divengano sempre più numerose e importanti.
Bibl.: C. F. Ferraris, le inchieste pubbliche, in Saggi di scienza dell'amministrazione e di economia politica, Torino 1879; G. Arcoleo, L'inchiesta nel governo parlamentare, Napoli 1881; F. W. Witridge, Legislative inquest, in Political science quarterly, I (1886), p. 84 segg.; V. Miceli, Le inchieste parlamentari, Milano 1901; A. Ferracciu, Le inchieste parlamentari nel diritto pubblico moderno, Torino 1899; id., in Digesto italiano, s. v.; A. M. Pacces, in Digesto italiano, s. v.; O. Ranelletti, Le incheiste amministrative secondo il nostro diritto pubblico vigente, in Archivio di diritto pubblico, 1902, pp. 166-186; id., Istituzioni di diritto pubblico, 3ª ed., Padova 1932; R. Arnitz, Les enquêtes parlementaires d'ordre politique, Parigi 1917.