incidente
In chiave giuridica, nozione che, pur avendo una valenza essenzialmente atecnica, viene comunemente in rilievo nell’ambito della disciplina della responsabilità civile quale evento materiale cui, ordinariamente, possono ricondursi le ipotesi di danno ingiusto, fonti dell’obbligazione risarcitoria ai sensi del canone generale dettato dall’art. 2043 c.c. (➔ responsabilità).
Anche se il codice civile non fa diretto riferimento al concetto di i. nelle diposizioni riguardanti i fatti illeciti, è chiaro che tale nozione è idonea a riassumere i connotati fattuali di quelle ipotesi nelle quali una condotta dolosa o colposa, causalmente connessa a un evento lesivo, obblighi l’autore al risarcimento del danno prodotto (➔ danno). Non è dunque un caso se negli studi di analisi economica del diritto, di origine nordamericana, il concetto di i. (accident) sia inquadrato come nozione riassuntiva degli effetti negativi di condotte socialmente dannose, in quanto connesse con eventi che determinano una distruzione di ricchezza e quindi la diminuzione del complessivo livello di utilità del sistema. È proprio in questo contesto che le regole di responsabilità, e in particolare l’obbligazione di risarcimento del danno, vengono generalmente valorizzate, al di là del loro effetto compensativo, come strumenti in grado di incentivare i potenziali danneggianti verso comportamenti diligenti e adeguati investimenti in precauzioni, idonei a prevenire alla radice il prodursi di incidenti.
Al fine di far ricadere l’obbligo di risarcimento sui soggetti più in grado di incidere sul prodursi di un evento dannoso (➔ avoider), i modelli di i. vengono comunemente distinti in i. unilaterali e i. bilaterali o plurilaterali. Nei primi, risulta ben individuabile l’unico soggetto agente dalla cui sfera operativa può derivare un certo tipo di danno; nei secondi, l’evento lesivo non può, a priori, dirsi univocamente connesso a un particolare individuo, coinvolgendo invece le posizioni di diverse parti, le modalità e i livelli delle attività da queste svolte. In quest’ottica, esempi di i. unilaterali sono rappresentati dal danno cagionato dall’immissione in commercio di un medicinale difettoso, causalmente legato all’attività del produttore farmaceutico, o dalla responsabilità dell’esercente di un impianto nucleare per il danno connesso alla dispersione di sostanze radioattive nell’ambiente circostante. Diversamente, rappresenta un tipico esempio di i. plurilaterale quello derivante dallo scontro di più autoveicoli in prossimità di un incrocio stradale (in vista del quale ogni conducente, anche se in diritto di precedenza, è chiamato a comportarsi diligentemente, osservando il comportamento degli altri guidatori).