INDICE
. Bibliografia. - In bibliografia si chiama indice (sistematico: fr. table des matières; sp. índice; ted. Inhaltsverzeichnis; ingl. table of contents; alfabetico: fr., ted. e inglese Index; sp. índice alceabético) l'elenco, più o meno particolareggiato, dei titoli e sottotitoli di un'opera, con riferimento alle pagine del libro. Di indice delle materie fu munita sino dal suo apparire la Historia Naturalis di Plinio, e uno dei primi libri con indice fu pubblicato a Roma nel 1469 da K. Sweynheim e A. Pannartz (Noctes Atticae di Aulo Gellio). Naturalmente, il riferimento alle pagine fu aggiunto dopo che venne introdotto l'uso della loro numerazione progressiva (Colonia 1470, Italia 1481 per opera di Aldo Manuzio e Giovanni de Rugeri); e soltanto allora l'indice cominciò ad avere una certa utilità, facilitando le ricerche.
Nei libri scientifici l'indice per materia è insufficiente; per rendere più facile la loro consultazione sono stati muniti d'indici alfabetici, i cui primi esempi risalgono alle concordanze bibliche (v. bibbia, VI, p. 916). L'indice alfabetico dovrebbe comprendere i soggetti trattati e i nomi propri di persona e di luogo; talvolta esso è appunto tripartito in indice per materie, indice onomastico e indice geografico, con tre serie alfabetiche distinte; ma è preferibile che la serie alfabetica sia unica, distinguendo, se si crede opportuno, la varia natura delle voci registrate mediante caratteri differenti. Nelle opere storiche che contengono gran numero di documenti si aggiunge spesso il loro indice cronologico.
Gl'indici alfabetici sono indispensabili per le opere voluminose: cfr. il XXXVI vol. di questa Enciclopedia. Nel 1877 in Inghilterra fu fondata la Index Society con lo scopo di provvedere d'indici le grandi collezioni di opere storiche e genealogiche.
L'indice dei libri proibiti.
La Chiesa cattolica afferma il proprio diritto di tener lontani i fedeli dalla lettura di scritti che possano danneggiarli nella fede o nella morale; e tale diritto è sancito nel can. 1384 del Codex iuris canonici, il quale alla censura e proibizione dei libri dedica un intero titolo (lib. III, p. iv, tit. xx111).
La storia della censura ecclesiastica sui libri è svolta sotto censura (IX, p. 472). L'uso di pubblicare, col titolo di Índex librorum expurgandorum o Index expurgatorius, elenchi di libri proibiti dalle varie autorità s'introdusse dopo la proibizione, sancita nel IV concilio lateranense (1515), di stampare libri senza la previa revisione del vescovo. Ma questi indici non erano ufficiali né completi, perché fatti per iniziativa privata, sebbene alcuni di essi emanassero da fonti autorevoli (p. es. quelli di Venezia del 1549 e 1554, rispettivamente dal nunzio apostolico e dall'Inquisizione locale; quello di Firenze del 1552 dall'Inquisizione; quello di Milano dal 1554 dall'arcivescovo). Ben presto però si sentì il bisogno di avere un indice generale redatto dalla suprema autorità della Chiesa, e il S. Uffizio nel 1557, e con maggiore accuratezza nel 1559, pubhlicava per ordine di Paolo IV il primo Index librorum prohibitorum. ufficiale. Esso si componeva di tre elenchi alfabetici: uno degli autori di cui erano proibiti tutti gli scritti, un altro dei titoli dei libri col nome dei rispettivi autori, e un terzo degli scritti anonimi; seguiva un elenco di edizioni della S. Scrittura di cui si vietava la lettura, e infine una nota di oltre 60 stampatori dei quali erano proibite tutte le pubblicazioni, essendo essi colpevoli d'avere stampato scritti di eretici. Nel 1563 Pio IV faceva pubblicare il cosiddetto Indice del concilio di Trento, ossia redatto secondo le decisioni prese in quel concilio e contenente le 10 regole generali per la censura dei libri da esso stabilite.
L'indice non contiene tutti i libri la cui lettura è perniciosa ai fedeli; ne riporta solo alcuni, sui quali l'autorità ecclesiastica vuol richiamare particolarmente l'attenzione, sia per la gravità del pericolo che presentano, sia per altre ragioni d'opportunità. Ora le norme generali redatte dal concilio di Trento, rimaneggiate più volte, proposte da Leone XIII con la costituzione Officiorum et Jmunerum (del 1896) e finalmente sancite nel recente codice di diritto canonico (can. 1385 e 1504), sono appunto destinate a far conoscere quali libri e in quali circostanze si debbano ritenere per proibiti, anche se non siano stati condannati nominativamente e inseriti nell'Indice. Nel 1571 Pio V istituiva la S. Congregazione dell'Indice (de reformando indice et corrigendis libris), che riceveva forma migliore da Gregorio XIII e da Sisto V (v. congregazione, XI, p. 143). La procedura di questa congregazione fu poi determinata da Clemente VIII, e più solennemente da Benedetto XIV con la bolla Sollecita et provida (del 9 luglio 1753), indicante minutamente il metodo da usarsi nell'esame e nella proibizione dei libri. Per cura di questa congregazione più di quaranta volte fu pubblicato l'Indice dei libri proibiti. Le edizioni più celebri sono quelle del 1664 sotto Alessandro VII, del 1758 sotto Benedetto XIV e del 1881 per ordine di Leone XIII. Ma la necessità di semplificare la procedura dell'esame dei libri proposti per la censura da ogni parte del mondo da vescovi e fedeli e di assicurare maggiore indipendenza e libertà di giudizio in materia così delicata, induceva Benedetto XV, col motu-proprio Alloquentes (del 25 marzo 1917), ad abolire la Congregazione dell'Indice e a farne una sezione della Congregazione del S. Uffizio; così è pure sanzionato nel can. 247, § 4 del codice di diritto canonico. E appunto dal S. Uffizio fu preparata l'ultima edizione dell'Indice, la quale venne pubblicata per autorità di Pio XI nel 1930.
In esso l'elenco alfabetico delle opere proibite è preceduto da una prefazione del cardinale Merry del Val, allora segretario di quel dicastero, dalle regole del diritto canonico sulla censura dei libri, dall'istruzione del S. Uffizio sulla letteratura sensualistica e sensualistico-mistica, nonché dai decreti del 29 gennaio 1914 e 29 dicembre 1926, emanati dalla stessa congregazione relativamente ad alcune opere di Charles Maurras e all'Action Française.
Contro coloro che senza averne ottenuto il permesso dalla competente autorità leggono i libri contenuti nell'Indice, o contemplati nelle norme generali esposte sopra, furono comminate nei diversi tempi pene canoniche differenti. Queste sono state ridotte a due nel Codex iuris canonici (can. 2318), ossia: 1. scomunica riservata in modo speciale alla S. Sede, in cui incorrono ipso facto coloro che pubblicano libri di apostati, eretici e scismatici, che propugnano l'apostasia, l'eresia e lo scisma, e anche coloro che difendono o senza permesso leggono o ritengono scientemente tali libri o altri libri proibiti nominativamente; 2. scomunica semplice nella quale incorrono pure ipso facio autori ed editori che, senza la dovuta licenza, fanno stampare i libri della S. Scrittura o note ovvero commenti a essi.
Bibl.: F. A. Zaccaria, Storia polemica della proibizione dei libri, Roma 1777; H. Reusch, Der Index der verbotenen Bücher, Bonn 1885; L. Petit, L'Index, son histoire, ses lois, sa force obligatoire, Parigi 1888; A. Boudinhon, La nouvelle législation de l'Index, Parigi 1899; J. Hilgers, Der Index der verbotenen Bücher, Friburgo in B. 1904; Index librorum prohibitorum Leonis XIII auctoritate recognitus.... Pii X...., Roma 1911.