INFORTUNIO (dal latino infortunium; fr. accident; sp. accidente; ted. Unfall; ingl. accident)
Significa, in genere, ogni evento accidentale che abbia effetto lesivo, cioè "accidentalità lesiva" (L. Borri). Due pertanto sono i concetti impliciti in quello generico d'infortunio: accidentalità e capacità di ledere. L'accidentalità a sua volta, si realizza nella ricorrenza di due altre condizioni che sono l'imprevedibilità e l'involontarietà del fatto; concetti questi da intendersi, rispetto alla dottrina e alla prassi assicurativa, con criterio di relatività.
Per quanto concerne l'imprevedibilità va infatti rilevato che gl'infortunî sono suscettibili d'indagine statistica (v. appresso paragrafo: Statistica) mediante la quale si ricavano, riguardo alla loro frequenza, dati utili per i calcoli di probabilità, ossia del rischio. Questa prevedibilità, statistica, degl'infortunî, non toglie però che l'infortunio stesso, come fatto singolo, sfugga a ogni determinazione preventiva e rimanga imprevedibile negli elementi specifici della sua realizzazione: momento, causa, lesione, oggetto o persona che subisce il pregiudizio. Questa imprevedibilità, oltre che riconnettersi al carattere dell'involontarietà, implica un altro carattere: la repentinità, cioè il verificarsi improvviso e rapido dell'evento. Invero, qualora il fatto lesivo si attui lentamente attraverso una fase preparatoria apprezzabile, la prenozione che si avrebbe di esso escluderebbe la sua imprevedibilità, e quindi la sua accidentalità, con che verrebbe meno quel carattere aleatorio che è proprio dell'infortunio. Non la stessa cosa si potrebbe invece dire di un evento che si determinasse, sì, attraverso una lunga e lenta serie di fatti, ma inapprezzabilmente (ad es., un'autocombustione occulta di materie infiammabili) per rendersi poi di colpo lesivo.
Anche il carattere dell'involontarietà è da concepirsi con una certa relatività. Esclusi i casi di vero proprio dolo, è certo che nella determinazione di molti eventi dannosi interviene l'azione anche volontaria dell'uomo (il cosiddetto fattore umano dell'infortunio). Una precisa valutazione del fattore umano è possibile soltanto mediante lo studio delle condizioni somato-psichiche dei soggetti infortunati e delle cause e circostanze dei singoli infortunî, nonché della loro frequenza rispetto al luogo e al tempo. La conoscenza delle condizioni intrinseche ed estrinseche degl'individui nella produzione degli accidenti lesivi nei quali interviene come determinante il fattore umano, è della massima importanza per la prevenzione, in quanto consente la tempestiva eliminazione delle possibili cause e l'adozione di norme e di dispositivi che ne evitino gli effetti. Tra le condizioni somato-psichiche che aumentano i rischi d'infortunio talune sono contingenti e altre no. Fra le prime è da annoverarsi anzitutto la fatica. Le curve di frequenza degl'infortunî in rapporto al momento della loro produzione nel corso della giornata lavorativa registrano una punta iniziale, dovuta al non ancora raggiunto adattamento al lavoro, e un massimo, poco prima dell'interruzione del lavoro. Il periodo pomeridiano riproduce lo stesso andamento con valori più alti. Questo decorso è in funzione della fatica del lavoratore, fatica consistente non soltanto negli effetti del dispendio delle energie muscolari, ma anche in quelli dell'impegno complessivo delle funzioni organiche e psichiche e, in modo particolare, degl'influssi emotivi che accompagnano il lavoro. Non diverse constatazioni si possono fare con lo studio della frequenza degl'infortunî nel corso del periodo settimanale. La punta iniziale nel primo giorno successivo al festivo è in questo caso dovuta prevalentemente alle intemperanze di vario ordine cui i lavoratori troppo spesso si abbandonano in detto giorno. Nel corso della settimana s'accumulano poi gli effetti della stanchezza e conseguentemente si verifica un incremento graduale del numero degli accidenti. Tutt'altro che trascurabili sono poi le variazioni stagionali per quanto più difficilmente analizzabili in ordine alle cause immediate, poiché nella produzione del fenomeno interferiscono varî fattori, fra i quali il mutare delle mansioni lavorative nei varî periodi dell'anno. È certo, però, che nel determinismo degl'infortunî una parte apprezzabile spetta anche ai fenomeni meteorologici, sia in ordine alle influenze dirette (fulminazione, ecc.), sia per gli effetti che talune condizioni meteorologiche (pressione, stato elettrico dell'atmosfera, temperatura, ecc.) hanno sopra gli organismi, segnatamente rispetto alle funzioni nervose, soprattutto neurovegetative, circolatorie, ecc. Molto importante è la parte che possono avere nella produzione degl'infortunî le condizioni anormali di coloro che li provocano e ne rimangono spesso vittime. Tali condizioni sono riconducibili in parte a stati morbosi transitorî (intossicazione alcoolica, passeggeri disturbi dell'equilibrio, perturbazioni sensoriali, ecc.), in parte a condizioni patologiche permanenti (vizî di refrazione, atassia, tremori morbosi, ecc.). Non trascurabile è poi il fattore costituzionale, specialmente per l'influsso delle cause emotive che sono diversamente risentite dai diversi tipi. I temperamenti emotivi s'accostano infatti all'ectipo catabolico e s'affaticano più facilmente, mentre i tipi anabolici s'affaticano meno e hanno azioni emotive meno vivaci (C. Biondi). Meritevole d'attenzione è anche la diversa adattabilita dei varî soggetti al lavoro in genere e, in specie, alle singole mansioni lavorative. Restano infine da citare il grado d'istruzione considerato come sufficienza di cognizioni tecniche in ordine alle esigenze del lavoro e alle condizioni in genere dell'ambiente e l'educazione intesa come disciplina. Gl'infortunî dei bambini sono spesso ascrivibili a questa categoria di cause siccome dovuti a inesperienza, ignoranza o disobbedienza. L'ambiente può influire sulla frequenza degl'infortunî: direttamente per la pericolosità propria delle materie (esplosivi, gas tossici, ecc.) o degli strumenti (macchine, ecc.) adoperati e per le condizioni del loro impiego; indirettamente per gli effetti prodotti sull'organismo (deficiente illuminazione, rumorosità, ecc.). Un particolare effetto dell'ambiente in genere e del lavoro in specie è quello determinato dalla confidenza col pericolo che produce una attenuazione dell'attenzione e della vigilanza.
Si comprende da quanto si è detto come sia difficile sceverare e graduare e valutare l'importanza del fattore umano nel determinismo degl'infortunî e come ciò conservi loro, anche malgrado apparenze eventualmente contrarie, il carattere accidentale, giacché il fattore umano interviene nel giuoco dei determinismi lesivi in modo da sfuggire a ogni prevedibilità. Quando, invece, il fattore medesimo interviene come volontà deliberata, allora non vi è più infortunio, a meno che l'effetto non soverchi l'intenzione e che il soverchiamento non sia dovuto a cause imponderabili e imprevedibili per cui il carattere accidentale non resti del tutto eliminato.
Lesività da infortunio. - La lesività da infortunio, intesa come l'insieme dei fatti d'origine accidentale che compromettono l'integrità fisica e funzionale della persona, ha caratteri che la differenziano sotto varî rispetti dalla lesività generica; questi caratteri riguardano la qualità tanto delle cause quanto delle lesioni e delle menomazioni, e nell'ambito delle assicurazioni, delle conseguenze che si concretano in un danno.
Le cause lesive. - La qualità delle cause di lesione da infortunî risente del carattere accidentale proprio dell'infortunio medesimo. Nel campo assicurativo esse cause subiscono, per contratto o per legge, qualificazioni definitorie molto importanti (v. oltre). In via generale è da tener presente che si tratta sempre di cause esterne improvvise e quindi cronologicamente determinabili.
Per la loro qualità le cause si possono classificare tanto in ordine alle energie che con esse entrano in giuoco, quanto con le modalità d'estrinsecazione e d'azione delle energie medesime. In genere prevalgono di gran lunga le cause attinenti all'energia fisica e in modo particolare all'energia meccanica. Questa può agire tanto come energia cinetica, che si estrinseca nell'attualità come lavoro a danno dell'organismo, determinando discontinuazioni, distrazioni, discoesioni, constipazioni, ecc., ed è ciò che si designa come trauma, quanto come energia potenziale, come accade nei fatti d'inibizione cardiaco-respiratoria (sincopi, collassi, ecc.) nei quali le energie proprie dell'organismo intervengono in modo da tradurre in attualità di lesione ciò che senza di esse rimarrebbe allo stato potenziale. Altra categoria di cause lesive ricorrenti per infortunio è quella ascrivibile all'energia barica, cioè ai cambiamenti più o meno rapidi, più o meno progressivi della pressione atmosferica. Siffatti accidenti sono determinati talvolta da iperpressione, talaltra da ipopressione, talaltra ancora da oscillazioni brusche di pressione, come è il caso nella cosiddetta malattia da cassoni. Sempre fra le cause da energia fisica figurano le incongruenze di temperatura fra l'organismo e il medium; come per l'energia barica, anche qui si distinguono gli eccessi termici, i difetti termici, i trapassi termici. Ultimo gruppo delle cause fisiche ricorrenti accidentalmente è quello delle cause elettroattiniche, il quale si divide nei sottogruppi delle cause elettriche, radioattive, fotiche (luce). La seconda grande classe delle cause lesive è quella delle cause chimiche che si sottodistinguono in cause chimiche propriamente dette e in cause biochimiche e combinate. Le prime consistono nell'azione di contatto della sostanza nociva con la materia vivente primitivamente passiva e cioè nell'aggressione operata con meccanismi diversi (ossidazioni, idratazioni, riduzioni, ecc.) da parte della sostanza stessa con effetti di causticazione, di necrosi, di sfacelo, eec. Le cause biochimiche e a reazione biochimica operano, invece, con l'intervento attivo, anzi reattivo, della materia vivente, come negli avvelenamenti. Resta un'ultima categoria di cause, quella della lesività a reazione biodinamica che comprende i determinismi lesivi non riconducibili a modificazioni fisiche o chimiche apprezzabili, o risultanti da coefficienti interni ed esterni di carattere dinamico (patemi, ecc.).
Le lesioni da infortunio. - Le lesioni da infortunio si possono classificare tanto in ordine alla specie della causa, secondo la classificazione or ora riferita, quanto in ordine alla qualità degli apparati e delle funzioni compromesse, quanto infine al genere della compromissione. Grande importanza, anche sotto il rispetto della classificazione, assume la specialità dei meccanismi con cui gli effetti si determinano. Ciò vale soprattutto per la valutazione pratica e per il giusto riferimento eziologico che è punto di frequente contestazione in materia assicurativa. Gli effetti lesivi, o lesioni, possono essere diretti o indiretti, immediati o mediati, locali o a distanza, esclusivi o concausati, topograficamente delimitati o generali.
Per quanto riguarda le lesioni da energia meccanica (i traumi propriamente detti), prevalgono le lesioni dirette, topograficamente corrispondenti alla zona d'applicazione della violenza vulnerante, e sono le ferite vere e proprie (da taglio, da punta, da fendente, ecc.), le contusioni (con o senza integrità del tegumento), le dislocazioni, le fratture, ecc. Ma si dànno anche lesioni a distanza, fra le quali sono da segnalare in modo particolare quelle cosiddette da contraccolpo, osservabili specialmente nei traumatismi cranici, nei quali si possono avere fatti contusivi del cervello in punti diametralmente opposti a quelli colpiti. Fra gli effetti mediati delle lesioni traumatiche prevalgono quelli infettivi locali, i quali, a loro volta, possono avere per conseguenza complicazioni dovute al generalizzarsi del processo, oppure all'azione delle tossine (nefrosi, ecc.). Vi figurano pure le malattie cosiddette metatraumatiche, d'insorgenza talora remota. Rientrano ancora nella categoria delle lesioni da energia meccanica quelle da sforzo eccessivo, nel quale, al fine di vincere una resistenza esterna, l'organismo assume particolari atteggiamenti staticodinamici che possono sollecitare meccanicamente le parti scheletriche, muscolari, vasali oltre il limite della loro resistenza. Anche fra le lesioni da energia meccanica figurano gli squilibrî, nei quali, da parte specialmente del sistema nervoso, si ha una risposta paradossale di tipo esauritivo (paralisi) a stimoli meccanici di regola assolutamente innocui (morte per inibizione). Infine sono da ascrivere alle lesioni da energia meccanica le asfissie dette per l'appunto meccaniche in quanto sono dovute a un ostacolo materiale, esogeno, alla penetrazione o al rinnovamento dell'aria nei polmoni, oppure al contatto di essa con le superficie respiratorie. Le lesioni da energia barica consistono in genere in turbe funzionali transitorie, ma talora acquistano carattere organico molto grave, com'è il caso della malattia dei cassoni nella quale l'organismo, dopo aver immagazzinato nei proprî liquidi e tessuti i gas dell'aria compressa nella quale gli operai dei cassoni si trovano a lavorare, subisce gli effetti della decompressione che induce la liberazione dei gas medesimi nella compagine dei tessuti e nell'interno dei vasi, donde lacerazioni, emorragie, ischemie e relativi effetti funzionali (paralisi ecc.). Fra le lesioni da energia termica in eccesso figurano quelle locali, cioè le ustioni e scottature i cui effetti lesivi e letiferi sono ben noti, e quelle generali, come il cosiddetto colpo di sole o di calore. All'energia termica in difetto sono da riferirsi, come lesioni locali, i congelamenti, e, come fatto generale, l'assideramento. Nella vasta categoria delle lesioni da trapasso termico rientrano, quasi sempre però con intervento di fattori concausali, le malattie interne cosiddette a frigore e le forme reumatiche. Per quanto riguarda l'elettricità, sono da imputarsi a essa innanzi tutto la morte per elettrocuzione, la quale si attua prevalentemente con meccanismo inibitorio a carico del centro respiratorio, poi tutte le lesioni di tipo distruttivo, cioè a dire le ustioni elettriche e loro sequele, nonché le forme organiche e funzionali a carico del sistema nervoso. Le lesioni da causa radioattiva e fotica figurano raramente nei casi d'infortunio per il modo piuttosto lento di agire di tali cause. Nella categoria delle lesioni da causa chimica e biochimica entra una congerie amplissima di fatti morbosi, i quali vanno dalle alterazioni locali agli avvelenamenti; è da tener presente che in questa categoria rientrano anche le malattie infettive, perché i germi patogeni operano, com'è noto, mediante un meccanismo chimico.
Le menomazioni. - Un punto fondamentale della dottrina degli infortunî è quello della netta distinzione tra la lesione e la menomazione. Quella è l'alterazione anatomica, cioè la compromissione materiale dell'organismo, questa invece è l'effetto di essa alterazione sulla funzione. La distinzione è fondamentale per la valutazione giuridica degl'infortunî nell'ambito della pratica assicurativa; ciò che infatti determina e condiziona il danno non è la lesione, sibbene il suo effetto in quanto pregiudichi l'efficienza dell'individuo; e la distinzione è giustificata dal fatto che non sempre vi ha proporzione fra entità di compromissione funzionale ed entità di lesione, considerata questa in sé come pura alterazione materiale.
Le menomazioni sono d'ordine vario: fra esse prevalgono, per frequenza, quelle che offendono la funzione motoria, consistenti cioè in limitazioni dirette dei movimenti degli arti e delle altre parti del corpo, limitazioni le quali possono essere d'ordine meccanico, per alterazione cicatriziale di parti molli o deformazioni ossee o saldature articolari, ecc., oppure dovute a disturbo degli apparati nervosi (paresi e paralisi). Talora il movimento non subisce limitazioni dimensionali ma ne risulta ridotto il rendimento energetico. Altre menomazioni, pur esse molto frequenti come effetti di lesioni da infortunio, sono quelle di ordine sensoriale (cecità, sordità, ecc.) e quelle dipendenti da alterazioni viscerali, a carico cioè del sistema cardiovascolare, respiratorio, digerente, ecc. In taluni msi risultano offese le funzioni psichiche più elevate, in altri la menomazione ricorre intervallarmente o episodicamente, come è il caso delle crisi epilettiche da lesioni traumatiche del cervello, in altri ancora gli effetti funzionali risultano più gravi per preesistenza di condizioni menomanti, com'è il caso del monoculo che per infortunio subisca lesione dell'occhio superstite.
Gl'infortunî come oggetto di assicurazione.
Quanto finora si è detto vale soprattutto per gl'infortunî in genere: quando l'infortunio costituisce oggetto di assicurazione e viene perciò ad assumere figura giuridica, il concetto di esso subisce notevoli modificazioni e delimitazioni, che sono diverse a seconda si tratti di assicurazione libera oppure di assicurazione obbligatoria o ex lege. In quest'ultimo caso la definizione dell'infortunio è contenuta nella legge, nel primo invece si trova nelle formule delle polizze-tipo in uso presso gl'istituti di assicurazione.
Gl'infortunî come oggetto d'assicurazione privata. - In teoria la definizione dell'infortunio dovrebbe essere formulata di comune accordo fra le parti nel contratto d'assicurazione. In pratica, si è visto, la definizione è quella, stereotipata, formulata nelle polizze-tipo: l'assicurando non ha se non da accettare o da rifiutare in toto il contratto come viene proposto. A ciò non contrasta l'ammissibilità di clausole complementari, in quanto che queste clausole non riguardano ordinariamente la definizione dell'infortunio. La quale definizione risulta di un nucleo, diremo così, comune di requisiti che sono quelli più sopra indicati come elementi sostanziali dell'infortunio in genere, ma subisce delimitazioni secondarie differenti presso i varî istituti: queste si attengono, nelle varie polizze, alla qualità della causa lesiva, al modo d'azione di essa, al tipo delle lesioni e menomazioni che ne derivano. Così, rispetto alla causa, talune polizze stabiliscono ch'essa debba essere violenta e consistere in una forza meccanica e, inoltre, che nel determinismo dell'accidente non intervenga lo stato eventualmente anormale dell'assicurato (ad es., l'ubbriachezza) e che non vi sia stata da parte sua grave imprudenza o inosservanza di leggi o regolamenti. Condizione comunemente richiesta è che la lesione sia derivata in modo diretto, esclusivo e provato dall'accidente. In quanto al genere della lesione, ogni polizza contiene numerose esclusioni: fra le specie più frequentemente escluse sono le lesioni da sforzo, da influenze atmosferiche, da punture d'insetti, da trauma psichico e quelle riportate per causa di guerra, di terremoto, d'inondazione, di caccia, ecc. In quanto ai criterî di valutazione delle menomazioni, essi pure sono fissati secondo direttive proprie dei singoli organi assicuratori, sia per quanto riguarda l'indennizzabilità in genere (risultando solitamente escluse quelle concausate da condizioni preesistenti o sopravvenute) sia per quanto concerne la graduazione dell'entità, la quale è prevista in speciali tabelle. In complesso l'infortunio, nell'assicurazione privata, assume una fisionomia particolare, di carattere restrittivo, che lo differenzia dall'infortunio considerato dalle leggi sociali per l'assicurazione degli operai.
Gl'infortunî come oggetto d'assicurazione obbligatoria. - Tali sono considerati, in Italia, gl'infortunî sul lavoro che incolgano agli operai delle industrie e ai lavoratori agricoli. L'infortunio sul lavoro rientra nel campo delle assicurazioni sociali (v. assicurazione, V, pp. 21-31 e specialmente pp. 28-31).
In Italia l'assicurazione obbligatoria fondata sul principio del rischio professionale venne sancita prima per gl'infortunî industriali con la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e con il regolamento esecutivo 13 marzo 1904, n. 141; dipoi con il decr. luog. 23 agosto 1917, n. 1450, venne introdotta per il lavoro agricolo, ed ebbe il regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, modificato con i regi decreti 2 ottobre 1921, n. 1367, e 4 marzo 1926, n. 460. Al testo unico 31 gennaio 1904, che comprende le disposizioni della legge 17 marzo 1898, n. 80, e quelle della legge 29 giugno 1903, n. 243, e del r. decr. 10 gennaio 1904, n. 4, furono apportati varî cambiamenti con il decr. legge 17 novembre 1918, n. 1825, con il decr. legge 27 marzo 1929, n. 638; con la legge 20 marzo 1921, n. 296, con il r. decr. 2 ottobre 1921, n. 1366; con il r. decr. 5 dicembre 1926, n. 2051; r. decr. 12 giugno 1930, n. 1016. Anche il decr. luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 145 o, fu modificato prima con la legge 20 marzo 1921, n. 297, e poi con il r. decr. legge 11 febbraio 1923, n. 342, e con il r. decr. legge 15 ottobre 1925, n. 2050. Ciò nonostante i due provvedimenti 31 gennaio 1904 e 23 agosto 1917 sono restati immutati nelle loro principali disposizioni. Le norme concernenti gl'infortunî sul lavoro sono altresì applicabili alle imprese che, con qualunque numero di operai pescatori, esercitano la pesca, con o senza navi e galleggianti di qualsiasi specie (v. art. 66 t. u. 8 ottobre 1931, n. 1604, e art. 10 legge 14 marzo 1921, n. 312, che prescrivono l'assicurazione dei pescatori contro gl'infortunî secondo la legge 31 gennaio 1904, n. 51). Sono altresì da ricordare le speciali disposizioni per gl'infortunî sul lavoro nelle zolfare della Sicilia, contenute nella legge 14 luglio 1907, n. 527, e nel relativo regolamento 14 giugno 1908, n. 462.
In tutta questa legislazione e nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza, l'infortunio risulta qualificato: a) dalla qualità della causa, che deve essere violenta; b) dalle circostanze dell'accaduto, che deve verificarsi in occasione di lavoro; c) dalla natura degli effetti, che debbono consistere o nella morte o in menomazioni capaci di ridurre o di annullare la capacità di lavoro dell'infortunato. Causa violenta è sinonimo di veemenza etiologica. Essa non s'identifica senz'altro con la causa meccanica, come taluno erroneamente crede, ma è caratterizzata (qualunque sia l'energia in giuoco) da una certa concentrazione cronologica e da una sufficiente efficacia lesiva. La concentrazione cronologica, cioè la determinabilità del tempo e l'istantaneità o per lo meno rapidità d'azione della causa, è uno degli elementi differenziali fondamentali fra l'infortunio e la malattia professionale, nella quale, al contrario dell'infortunio, opera una causalità diluita nel tempo e consistente nell'azione lenta e protratta del fattore lesivo. Da notarsi, però, che l'istantaneità e la rapidità della causa di cui è qui discorso si riferisce all'incontro di essa con l'organismo, non alle manifestazioni provocate, le quali possono esplodere subitamente anche nelle malattie professionali. L'immissione di germi patogeni, che dia luogo a infezioni, è da considerarsi causa violenta sempre che si realizzi in breve spazio di tempo (carbonchio, malaria, tetano, ecc.), con che si viene a identificare la causa virulenta con la causa violenta (Borri). È da avvertire al riguardo che la violenza, nei casi d'infezione-infortunio, dipende, non già dalla gravità, tumultuosità e repentinità della malattia o delle sue manifestazioni, ma dalla concentrazione nel tempo e nell'efficacia contagiante dell'accidente. Per ciò che concerne l'efficacia lesiva, cioè la sufficienza a produrre la lesione, è da osservare che in fatto d'infortunî sul lavoro questa capacità è ammessa solo per ciò che costituisce alcunché di straordinario e d'esorbitante (in senso relativo) al normale andamento del lavoro. Il diritto all'indennizzo rimane integro anche quando a produrre la lesione siano intervenute l'eventuale colpa dell'infortunato e concause preesistenti o sopravvenute, cioè le condizioni organiche interne capaci di rendere più gravi gli effetti lesivi dell'evento esterno. Deve però trattarsi di concausalità vera: ché se il fattore esterno ha carattere di semplice causa occasionale, non vi ha infortunio.
L'occasione di lavoro è un rapporto che deve esistere fra accidente lesivo e lavoro, rapporto che sussiste ogni qualvolta il lavoro risulta essere condizione necessaria al verificarsi dell'evento così come, rispetto al tempo e al luogo, esso è avvenuto. Questo rapporto è considerato in pratica con una certa larghezza di criterî, tenendo conto non soltanto di ciò che è attualità di lavoro vero e proprio, ma anche delle mansioni preparatorie e di altre contingenze non direttamente connesse con le operazioni lavorative intese in senso stretto.
Nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro gl'infortunî è indennizzabile soltanto il danno derivante da una compromissione della capacità lavorativa dell'infortunato, cioè dalla menomazione della sua idoneità a impiegare le proprie energie somatopsichiche in forme d'attività produttrice. Restano dunque esclusi i danni di altra natura (per es. la distruzione di oggetti, ecc.) e quelle alterazioni organico-funzionali che non intaccano la capacità al lavoro.
Quest'ultima è però da concepirsi in modo relativamente estensivo, cioè non soltanto come attitudine a espletare mansioni lavorative, ma anche come capacità di guadagno, cioè come idoneità allo sfruttamento e all'impiego dell'attitudine medesima; così che sono da ritenersi indennizzabili anche quei casi (balbuzie, sfiguramento, ozena, ecc.) nei quali la menomazione, pur lasciando immodificato il rendimento energetico dell'operaio, lo svaluta col renderlo meno atto a reggere la concorrenza ostacolandone il reimpiego. Il lavoro in confronto del quale l'incapacità deve valutarsi non è, a ogni modo, quello specifico, sibbene quello generico comprensivo di ogni sorta di mansioni di tipo operaio.
Obbligatorietà dell'assicurazione. - L'obbligo dell'assicurazione grava sul datore di lavoro tenuto a pagare interamente il premio; sono nulle tutte le convenzioni per eludere il pagamento delle indennità o scemarne la misura; ed è pure nullo il patto con il quale si faccia concorrere gli assicurati, mediante ritenute dirette o indirette, alla spesa dell'assicurazione stipulata; anzi questa convenzione è passibile di pena. L'obbligo dell'assicurazione ha il vantaggio di liberare l'impresa dai maggiori oneri stabiliti dal diritto comune; e di evitare dispendiose controversie nella riserva di responsabilità per danni, eccettuato il caso della responsabilità civile nel datore di lavoro se l'infortunio l'ha sottoposto a condanna penale, o se la sentenza penale ha ascritto l'infortunio alle persone di cui egli deve rispondere civilmente, sempre che il reato sia d'azione pubblica. In tali casi l'istituto assicuratore paga l'indennizzo, ma conserva azione di regresso verso il datore.
L'indennità è dovuta per tutti i casi d'infortunio; ma, data la responsabilità di pieno diritto dell'impresa, per non gravare troppo su questa, non è mai uguale alle conseguenze del sinistro: è preventivamente fissata con tariffe e in misura proporzionale al salario della vittima. Se poi il sinistro è stato provocato dallo stesso infortunato e il dolo risulti da sentenza penale o civile, se l'azione giudiziaria è estinta per amnistia o per morte, l'istituto assicuratore ha azione di rivalsa verso l'assicurato. Evidentemente il lavoratore perde il diritto a ogni indennizzo se abbia simulato l'infortunio, o ne abbia diversamente aggravato le conseguenze; e in tali casi viene sottoposto alla sanzione penale.
Destinatarî dell'assicurazione. - Questa categoria comprende non soltanto l'operaio addetto alle industrie, ma anche i proprietarî, i mezzadri e gli affittuarî. La legge 1904 si applica agli operai addetti alle industrie tassativamente indicate e considera come operaio chiunque in modo permanente o avventizio, e con rimunerazione fissa o a cottimo, è occupato nel lavoro fuori della propria abitazione; sono eccettuati dall'obbligo d'assicurazione i lavoratori a domicilio. Inoltre l'assicurazione è obbligatoria per le imprese che occupano più di cinque operai.
Agli effetti assicurativi sono considerati operai anche i componenti l'equipaggio di una nave sotto bandiera italiana; i sopraintendenti ai lavori altrui con mercede fissa non superiore a 20 lire al giorno; chi attende al lavoro agricolo come addetto alle macchine mosse da agenti inanimati, o presso motori di esse, destinate a uso agricolo o industriale, o come addetto ai cannoni e agli altri apparecchi per spari contro la grandine. Inoltre, se l'obbligo assicurativo presuppone il lavoro retribuito, pure vi sono compresi il cottimista, i commessi ai viveri dipendenti dalle imprese per la fornitura alla marina mercantile, l'apprendista senza salario, nei riguardi del quale, per il calcolo dell'indennizzo, si deve tener conto del salario più basso percepito dagli operai occupati nella medesima industria e categoria cui gli apprendisti sono addetti.
Per gl'infortunî nei lavori agricoli la categoria dei destinatarî è più estesa: dall'età di 12 ai 65 anni, devono essere assicurati non solo i lavoratori fissi e avventizî, maschi e femmine, addetti ad aziende agricole o forestali, ma anche i proprietarî, mezzadri, affittuarî, le loro mogli e i figli anche naturali che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende (sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati). Anche nei lavori agricoli sono assicurati i soprastanti con una remunerazione media giornaliera non superiore a L. 20.
Ma se per la legge del 1904 l'obbligo assicurativo sorge quando l'imprenditore occupi più di cinque operai, per i lavori agricoli questa condizione non è richiesta. Inoltre, mentre la legge 1904 considera operaio l'avventizio, come facente parte del personale dell'azienda, il decr. luog., 1917 comprende fra i destinatarî dell'assicurazione obbligatoria: 1) gli alunni degl'istituti d'istruzione agraria o forestale; 2) i soci di società cooperative conduttrici di aziende agricole e i partecipanti ad affittanze collettive, quando siano occupati nei lavori agricoli suddetti; 3) i parenti di grado diverso da quello indicato nell'art. 1 lett. b del decreto luog., sebbene convivano con il proprietario, mezzadro, affittuario, purché abbiano i requisiti richiesti. A proposito degli alunni degl'istituti d'istruzione agraria, come destinatarî dell'assicurazione obbligatoria, va ricordato il r. decr. legge 16 gennaio 1927, n. 347 (legge 18 dicembre 1927, n. 2502) sull'obbligatorietà dell'assicurazione contro gl'infortunî per quelli delle r. scuole superiori d'ingegneria e d'architettura, a cura degl'istituti cui sono iscritti (r. decr. 13 ottobre 1927, n. 2038).
L'obbligo dell'assicurazione è a cura e spese del capo o dell'esercente dell'impresa, o a carico del datore di lavoro. Ma a questo obbligo verso lo stato e verso i lavoratori, è tenuto anche chi faccia eseguire per proprio conto alcuni dei lavori presso le imprese indicate dall'art. i della legge 1904 e quando vi siano impiegati più di 5 operai. Per le costruzioni edilizie la disposizione vale anche se il numero degli operai sia inferiore a 5, quando si tratti di lavori eseguiti all'esterno degli edifici con uso d'impalcatura o di ponti fissi o mobili. Va notato che le imprese sono tenute ad assicurare anche i lavoranti assunti dai proprî operai ai quali abbiano dato a cottimo lavori da eseguirsi nel proprio stabilimento, officine o cantieri. Se poi il lavoro vien fatto per conto dello stato, delle provincie, dei comuni o dei consorzi o pubblici stabilimenti, l'assicurazione ha egualmente luogo; come pure è obbligatoria per i lavori eseguiti per concessione o appalto, ed è a carico dell'appaltatore o commissionario. Sono altresì soggette all'obbligo assicurativo le società cooperative di produzione e lavoro le quali assumano ed esercitino le imprese, industrie o costruzioni indicate dalla legge, anche quando coloro che vi siano impiegati siano soci; gli armatori delle navi, o coloro ritenuti tali dalla legge. Per gl'infortunî agricoli la spesa dell'assicurazione è tutta a carico del proprietario, o dell'usufruttuario del terreno, ma con limiti e condizioni per i terreni in affitto, a mezzadria o a colonia parziaria (v. sotto).
Non esiste alcuna restrizione circa l'ampiezza dell'azienda agricola, né nei riguardi del numero dei lavoranti. Ai fini dell'obbligo assicurativo costituiscono aziende agricole e forestali le coltivazioni della terra e dei boschi, e le lavorazioni a esse connesse, complementari o accessorie (cura delle piante, irrigazioni, custodia, allevamento, ecc.).
Il rischio. - È il primo elemento costitutivo dell'assicurazione ed è definito come un evento futuro e incerto da cui può dipendere la menomazione del lavoratore nelle sue energie fisiche o la sua incapacità lavorativa. Per la legge del 1904 l'assicurazione copre tutti i casi di morte o di lesioni personali provenienti da infortunio per causa violenta in occasione del lavoro, le conseguenze delle quali abbiano una durata di più di 5 giorni (art. 7). Si sono già esaminati da un punto di vista medico-legale (v. sopra) gli elementi di questa definizione (causa violenta, occasione di lavoro, compromissione della capacità lavorativa).
Per il decreto luog. del 1917 l'assicurazione comprende anche tutti i casi d'infortunio dai quali sia derivata la morte o l'inabilità permanente, assoluta o parziale. Per i lavoratori fissi e avventizî e per i sovrastanti, l'assicurazione comprende anche i casi d'infortunio dai quali sia derivata l'inabilità temporanea assoluta, importante l'astensione dal lavoro per più di dieci giorni; e solo dall'undicesimo giorno l'indennità verrà corrisposta, e per il periodo di tempo nel quale l'infortunato dovrà astenersi dal lavoro. Per l'inabilità temporanea assoluta l'indennità sarà corrisposta oltre a quella eventualmente spettante per inabilità permanente; e sono considerate come provvisionali delle indennità per i casi d' inabilità permanente le somme corrisposte oltre i 90 giorni (art. 3).
Per incapacità permanente o inabilità totale s'intende secondo la legge "la conseguenza di un infortunio la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro". Malgrado la qualifica, spesso attribuitale, di assoluta, questa invalidità, per la quale si corrisponde la più alta indennità, va essa pure concepita in senso relativo; non occorre cioè per ammetterla e riconoscerla l'annullamento di ogni capacità, ma basta una riduzione tale da far perdere all'infortunato ogni probabilità di riacquistare la qualità di operaio industriale o di lavoratore agricolo. Le invalidità permanenti parziali sono quelle conseguenze d'infortunio che diminuiscono "in parte ma essenzialmente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro". Queste riduzioni si esprimono ai fini della valutazione in cifre percentuali, cioè come frazioni centesimali di quella menomazione che importa l'indennizzo massimo 100%) e che è l'inabilità totale. Per le relative tabelle v. appresso: Prestazioni.
Si è discusso intorno al diritto d'indennità pel sinistro toccato al lavoratore mentre si recava al lavoro, o per l'infortunio causato dalla forza della natura. In proposito si devono considerare nel loro stretto significato gli articoli 7 (testo unico 1904) e 3 (decr. luog. 1917), nei quali è implicito il rischio-infortunio capitato all'operaio mentre si recava al lavoro e quello prodotto dalle forze della natura. L'art. 24 è, su ciò, decisivo, in quanto prescrive l'indennità anche se gl'infortunî avvengono durante il viaggio che le persone dell'equipaggio arruolate compiono per andare a prendere l'imbarco sulle navi o per raggiungere la loro residenza al termine del loro arruolamento.
L'assunzione in un'azienda dà per sé stessa diritto all'assicurazione, e in difetto, all'indennità a carico dell'imprenditore. Ciò si desume dal combinato disposto dell'art. 29 con l'art. 34 del testo unico 1904. Per l'art. 29 i capi o esercenti devono, entro un mese dalla data della denuncia al prefetto delle loro aziende, stipulare il contratto di assicurazione, o deve esser data prova che fu altrimenti provveduto all'assicurazione degli operai. Per le imprese di nuovo impianto, gli operai devono essere assicurati prima dell'inizio dei lavori; in ogni caso non più tardi di cinque giorni dal principio del lavoro. È perciò stabilito che dopo stipulata l'assicurazione, o dopo avervi provveduto altrimenti, salvo i casi di responsabilità, gl'imprenditori ne restino esonerati per gl'infortunî che si verificassero. Se il lavoratore viene assunto con un contratto nullo, ma è di fatto occupato nell'azienda, deve essere ugualmente coperto dal rischio, perché l'obbligo dell'assicurazione nasce di diritto per l'operaio occupato nelle imprese di cui all'art. 1 (testo unico 1904 e decr. luog. 1917), e non dalle relazioni tra il datore di lavoro e il lavoratore.
Il premio. - È il secondo elemento del rapporto assicurativo: e precisamente il contributo che viene pagato dall'azienda a un'impresa assicuratrice. Nelle aziende agricole o forestali la spesa dell'assicurazione è interamente a carico del proprietario, dell'enfiteuta, o dell'usufruttuario del terreno, eccezion fatta per i terreni concessi in affitto, mezzadria o colonia parziaria per i quali il canone di affitto è aumentato di diritto della spesa di assicurazione, se il terreno è in affitto e l'affittuario non presta opera manuale abituale nella coltivazione; se, invece, il terreno è in affitto e l'affittuario vi presta opera manuale abituale, allora il canone è aumentato di diritto di una quota corrispondente alla metà della spesa di assicurazione: se poi il terreno è dato a mezzadria o colonia parziaria, è a carico del mezzadro o colono una quota della spesa di assicurazione proporzionale alla parte di reddito a esso assegnata dal contratto.
Per gl'infortunî industriali i contributi sono stabiliti nella polizza di assicurazione previa proposta; per gl'infortunî agrarî, invece, il contributo è determinato per ogni compartimento di assicurazione o per le singole sue parti in ragione dell'estensione dei terreni, in proporzionedell'importanza dell'azienda e della mano d'opera impiegata, e anche in ragione del rischio d'infortunio, oppure è commisurato all'imposta erariale sui fondi rustici. Si rilevi il carattere pubblicistico di questa specie di assicurazione, in quanto al fabbisogno di ciascun esercizio è provveduto con contributi costituenti quote addizionali dell'imposta erariale sui fondi rustici, corrisposti dai censiti, indipendentemente dalle convenzioni, dai rapporti contrattuali intercedenti fra essi e gli affittuarî, mezzadri e coloni. Inoltre i ruoli per la riscossione sono resi esecutivi dal prefetto e i contributi sono liquidati sui ruoli per la riscossione dell'imposta sui fondi rustici; mentre le quote addizionali al tributo fondiario erariale non consentono sovraimposte provinciali né comunali. Speciali sovrapremî possono stabilirsi per le proprietà agricole e forestali secondo l'importanza, o per la particolarità del rischio d'infortunio presentato.
L'impresa assicuratrice. - È il terzo elemento costitutivo del rapporto d'assicurazione. Nel sistema italiano le assicurazioni contro gl'infortunî sono assunte dalla Cassa nazionale d'assicurazione per gl'infortunî sul lavoro (v. assicurazione: V, pp. 28-31). Oltre che alla Cassa nazionale, è consentita l'assunzione dei rischi sul lavoro industriale e agricolo: a) ai sindacati d'assicurazione mutua formati dalle persone o enti ai quali spetta l'obbligo dell'assicurazione per la legge 1904; b) alle casse mutue consorziali, ai sindacati e agli altri enti esercenti prima del 26 marzo 1917 le assicurazioni contro gl'infortunî sul lavoro in agricoltura, autorizzati a continuare; c) alle casse mutue fra le aziende agricole.
Per le categorie di operai che debbono, per legge, essere assicurate presso la Cassa nazionale per gl'infortunî, v. il citato articolo assicurazione. Per tutti gli altri operai deve provvedersi, quando non vi siano i sindacati obbligatorî, all'assicurazione a mezzo della Cassa nazionale, o dei sindacati di assicurazione mutua, purché regolati da statuti debitamente approvati.
La costituzione dei sindacati è facoltativa, quando essi comprendano almeno 4000 operai e sia stata versata una cauzione alla Cassa depositi e prestiti, ragguagliata alla somma di L. 25 per ogni operaio assicurato sino a un massimo di L. 1.000.000. È dichiarata obbligatoria dal governo del re la costituzione di un sindacato d'assicurazione mutua fra gli esercenti una determinata industria con almeno 15.000 operai, quando sia riconosciuto necessario e conveniente; in questo caso per gl'industriali che non partecipino al sindacato, oltre alle responsabilità previste dall'art. 31, non è valida l'assicurazione che avessero stipulato con la Cassa nazionale, o con altri enti (art. 28). Ai sindacati di assicurazione è dato di riunirsi in consorzio per la migliore applicazione della legge (art. 20). Si deve poi ricordare che la legge (testo unico) 1904, attribuiva l'impresa assicuratrice anche alle società o compagnie private, o alle casse private d'imprenditori autorizzate a operare nel regno. Questi istituti sono stati aboliti dal 1 gennaio 1929, restando solamente accanto alla Cassa nazionale i sindacati mutui di assicurazione; mentre il r. decr. legge 3 dicembre 1926, n. 2051, ha posto in liquidazione le società private e le casse consorziali. Per gl'infortunî agricoli l'art. 4 del decr. luogot. 1917 stabilì che l'assicurazione fosse temporaneamente assunta dalla Cassa nazionale, ma con gestione distinta da quella per rischi industriali.
Prestazioni. - Le prestazioni attuano il fine dell'assicurazione. Avvenuto l'infortunio, l'azienda deve sostenere le spese per le prime e immediate cure di assistenza medica e farmaceutica e per il certificato medico, e deve denunziare, entro tre giorni, all'istituto assicuratore e all'autorità di pubblica sicurezza l'infortunio avvenuto. Negl'infortunî agricoli, invece, il certificato del medico, che presti la prima assistenza a un infortunato, vale anche come denunzia dell'infortunio. Il medico è obbligato a rilasciare un certificato della visita, quando a suo giudizio la lesione possa avere per conseguenza un'inabilità che importi l'astensione assoluta dal lavoro per più di 5 giorni. La prestazione si effettua sotto forma d'indennità a beneficio del lavoratore assicurato o della sua famiglia. L'indennità non è commisurabile, neppure approssimativamente, al danno effettivo sofferto dall'operaio, non deve però superarlo, non potendo l'assicurazione essere fonte d'arricchimento: un casellario centrale istituito a Roma impedisce la possibilità di più liquidazioni per un infortunio. Tuttavia può verificarsi un'invalidità conseguente dall'infortunio, con la possibilità del cumulo delle due assicurazioni. In questi casi la pensione assegnata per l'assicurazione invalidità sarà ridotta in misura tale che, sommata con la rendita corrispondente all'indennità d'infortunio, non superi la retribuzione annua dell'assicurato. L'indennizzo è stabilito in una misura globale con una determinazione tariffaria, sulla base della retribuzione dell'operaio. Nel caso di morte l'indennità è uguale a 5 salarî annui e non mai minore di L. 5000. Per l'inabilità permanente assoluta l'indennità è uguale a 6 salarî annui, e non mai minore di L. 6000. Per l'inabilità permanente parziale l'indennità è uguale a 6 volte la parte di cui è stato e può esser ridotto il salario annuo, che in questo caso non potrà mai esser ritenuto inferiore a lire mille. Nel caso d'inabilità temporanea assoluta l'indennità sarà giornaliera, ed eguale alla metà del salario che aveva l'operaio al momento dell'infortunio, e dovrà pagarsi per tutta la durata dell'inabilità. Per gl'infortunî agricoli le indennità assicurate sono fissate dalla legge (r. decr. 11 febbraio 1923, n. 432). L'ammontare è proporzionato all'entità della lesione, all'età, al sesso, alle condizioni di famiglia. Le vedove che siano a capo di famiglia sono equiparate per quanto riguarda la misura delle indennità agli uomini. Alle indennità stabilite per i casi d'inabilità permanente e di morte va aggiunto un decimo per la moglie e per ciascun figlio minore degli anni 15, fino alla concorrenza del 50%; nel caso che la persona colpita da infortunio sia una donna, va aggiunto un decimo per ciascun figlio minore degli anni 15 fino al massimo predetto.
Nel caso di morte la ripartizione delle indennità fra gli aventi diritto sarà fatta dopo l'eventuale aggiunta dei decimi indicati. Le indennità sono pagate in capitale; saranno versate alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, per essere convertite in rendita vitalizia quando questa risulti almeno di 500 lire all'anno.
La valutazione delle invalidità permanenti parziali si fa in base a tabelle contenute nei regolamenti, nelle quali è elencato un certo numero di menomazioni tipiche (perdite anatomiche) delle quali il legislatore, prendendo come punto di partenza l'indennizzo massimo (100%) che è l'inabilità totale, ha fissato il corrispettivo percentuale di riduzione della capacità lavorativa totale come segue: Per la perdita totale del braccio destro: 85%; id. del braccio destro al terzo superiore: 80%; id. del braccio sinistro: 80%; id. dell'avambraccio destro o del braccio sinistro al terzo superiore: 75%, id. dell'avambraccio sinistro o di tutte le dita della mano destra: 70%; id. di tutte le dita della mano sinistra: 65%; id. del pollice destro: 30%; id. del pollice sinistro: 25%; id. della seconda falange del pollice destro: 15%; id. della seconda falange del pollice sinistro: 120 id. dell'indice destro: 20%; id. dell'indice sinistro: 15%; id. del mignolo e del medio: 12%; id. dell'anulare: 80% id. della terza falange dell'indice destro: 7%; id. della terza falange dell'indice sinistro: 6%; per la falange di un dito della mano: 5%; per la perdita totale di una coscia: 75%; per la perdita di una coscia in qualsiasi altro punto: 70%; id. di una gamba al terzo superiore: 60%; id. di una gamba al terzo inferiore o di un piede: 50%; id. dell'alluce e corrispondente metatarso: 15%; id. totale del solo alluce: 7%; id. di altro dito del piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra lesione di più dita si corrisponde per ogni dito perduto un'indennità del 5%; per la sordità completa di un orecchio: 20%; per la perdita totale della facoltà visiva di un occhio: 35%. In caso. di constatato mancinismo le misure delle indennità stabilite per l'arto superiore destro s'intendono applicate all'arto sinistro e inversamente quelle del sinistro al destro. L'abolizione assoluta e inguaribile della funzionalità di membra, arti e organi è equiparata alla perdita anatomica di essi. Se le membra, gli arti o gli organi sono resi parzialmente inservibili, la misura dell'indennità si determina sulla base della percentuale assegnata per la perdita totale di essi e in proporzione del grado della funzionalità perduta. In caso di perdita di più membra o arti o organi o di più parti dello stesso organo, la misura dell'indennità deve essere di volta in volta determinata tenendo conto di quanto, in seguito all'infortunio e per effetto della coesistenza delle singole lesioni, è diminuita per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Per gl'infortunî industriali non si corrispondono indennizzi per menomazioni permanenti che implichino una diminuzione della capacità lavorativa inferiore al 5%. In agricoltura l'indennizzo per invalidità permanente non si corrisponde se non quando diminuisca in misura superiore al 15% l'attitudine al lavoro.
L'indennità, come si è visto, può assumere la forma di capitale, ossia una somma pagata una volta tanto. Per salario annuo s'intende, per gli operai occupati durante i dodici mesi anteriori all'infortunio, la rimunerazione effettiva che è stata a essi corrisposta durante questo tempo, sia in denaro sia in natura, e purché non risulti mai inferiore a trecento volte il salario o mercede giornaliera, sino al limite massimo di L. 6000. Per gli operai occupati per meno di dodici mesi prima dell'infortunio, il salario annuo si valuta a 300 volte il salario o mercede giornaliera, sino al limite massimo di L. 4600. Pur non avendo carattere strettamente alimentare, l'indennità non può esser fuorviata dal suo fine essenziale; e non può quindi esser ceduta né pignorata, né sequestrata, ed è ammessa al godimento dei privilegi stabiliti dal codice civile.
Pagamento delle indennità. - Fatta la denunzia da parte dell'imprenditore, del capitano o armatore, l'istituto assicuratore pagherà all'operaio, non più tardi del 20° giorno da quello dell'infortunio, l'indennità per inabilità temporanea assoluta; e, nel caso di morte dell'operaio, deve, entro venti giorni da quello della denunzia del decesso, liquidare le indennità spettanti agli aventi diritto.
La legge sugl'infortunî prescinde dalle norme ordinarie di diritto successorio; e riconosce all'indennità il carattere di somma spettante non a titolo ereditario, ma per diritto proprio derivante dall'infortunio alle persone che ne sono state danneggiate, e che si possono raggruppare in quattro classi: 1) figli legittimi o naturali, e altri discendenti a carico dell'operaio deceduto, minori di 18 anni o inabili al lavoro; 2) in mancanza di discendenti, gli ascendenti viventi a suo carico; 3) in difetto di discendenti e di ascendenti, fratelli o sorelle a carico del defunto, minori di 18 anni, o inabili al lavoro; 4) il coniuge, che in ogni caso concorre con diritto ai 2/5 e ai 3/5 e alla metà, secondo che concorra con discendenti, con ascendenti, con fratelli e sorelle, e che, in mancanza di tutti, ha diritto all'intera indennità. In mancanza degli aventi diritto l'indennità è devoluta al fondo speciale amministrato dalla Cassa depositi e prestiti.
Anche per gl'infortunî agricoli sono applicabili le stesse norme per la devoluzione delle indennità stabilite nei riguardi degli aventi causa dall'art. 10 della legge 1904. E agli effetti della devoluzione pel detto articolo sono equiparati ai figli gli esposti, e agli ascendenti le persone cui gli esposti sono regolarmente affidati. Egualmente negl'infortunî agricoli la liquidazione e il pagamento delle indennità presuppongono la denuncia dell'infortunio all'istituto assicuratore; ma diversamente di quanto si segue per gl'infortunî industriali, la denuncia, come si è detto, è fatta dal medico curante e le liquidazioni seguono norme diverse secondo che si tratti d'indennità temporanea, caso in cui sono compiute dall'istituto assicuratore, o d'inabilità permanente (totale o parziale) superiore al 15% o di morte, casi in cui sono di competenza del comitato di liquidazione (art. 90 reg.). Valgono per gl'infortunî agricoli, a proposito del credito dell'indennità o della rendita e della prescrizione dell'azione per conseguire le indennità, le norme previste dagli articoli 16 e 17 della legge sugl'infortunî industriali; come pure sono dichiarate nulle di diritto le obbligazioni contratte per rimunerazione d'intermediarî, come è nullo ogni patto per eludere il pagamento dell'indennità, o per scemarne la misura; conseguentemente le transazioni sul diritto all'indennità o sulla misura richiedono, per la loro validità, l'omologazione della commissione arbitrale, nello stesso modo pel quale negl'infortunî industriali le transazioni sul diritto all'indennità e sulla misura di questa, in caso di contestazione, non saranno valide senza l'omologazione del tribunale (art. 14).
Controversie. - Le indennità agl'infortunî sono fissate in misura transazionale e invariabile; le contestazioni possono sorgere tanto sull'ammontare dell'indennità, quanto sul diritto all'indennità. Ma, prima di convenire in giudizio l'istituto assicuratore, deve essere tentato l'amichevole componimento della controversia. Ciò vale anche per gl'infortunî agricoli.
Diverso, però, è il tipo di tribunale per le due specie d'assicurazione: e cioè, negl'infortunî industriali la cognizione di tutte le controversie è attribuita, secondo le norme generali di competenza e di procedimento, al magistrato ordinario del luogo dell'infortunio. Per gl'infortuni agricoli, invece, tutte le controversie, tanto sul diritto all'indennità quanto sulla loro liquidazione, anche in sede di revisione, nonché sulle attribuzioni delle indennità stesse, sono giudicate da commissioni compartimentali arbitrali, istituite nel capoluogo d'ogni compartimento d'assicurazione. Contro le decisioni è ammesso ricorso alla commissione centrale sedente in Roma, per violazione o falsa applicazione della legge, o per pronunzia per cosa non domandata, o perché si sia aggiudicato più di quanto era stato domandato, ovvero si sia omesso di pronunziare sopra alcuno dei capi della domanda; o se la decisione contenga disposizioni contraddittorie, o contrarie a un precedente giudicato fra le parti sull'oggetto.
Davanti alle dette commissioni non sono ammessi periti, e il patrocinio può essere affidato solo agl'istituti di patronato e d'assistenza ai lavoratori colpiti da infortunî o ai loro aventi causa. Le commissioni sono composte di magistrati (giudici di tribunale, per la commissione arbitrale; consiglieri di cassazione per la commissione centrale) e di elementi tecnici (sanitarî e funzionarî), e di rappresentanti delle persone soggette all'obbligo dell'assicurazione e degli assicurati.
Revisione. - Dal principio che l'indennità d'assicurazione è il corrispettivo diverso della retribuzione, discende che essa è sempre inferiore all'effettivo danno risentito; di conseguenza essa può successivamente variare nella misura modificandosi le conseguenze del sinistro; e perciò entro due anni dal giorno dell'infortunio si può chiedere la revisione dell'indennità, ove sia provato erroneo il primo giudizio, o quando nelle condizioni fisiche dell'infortunato siano avvenute modificazioni provenienti dall'infortunio (art. 13 testo unico 1904; art. 71 decr. luog. 1917). La revisione può essere chiesta dal lavoratore e dall'istituto assicuratore. Avvenendo la morte prima della fine dei due anni dal giorno dell'infortunio, la revisione può essere chiesta dagl'interessati, ma la domanda dev'essere presentata entro due mesi dalla morte, e sempre entro l'indicato termine di due anni dal giorno dell'infortunio.
Prevenzione. - È fatto obbligo ai capi o esercenti delle imprese, di adottare le misure prescritte per prevenire gl'infortunî e proteggere la vita e l'integrità personale degli operai. Questa disposizione è stata applicata anche per il lavoro agricolo. Sono, quindi, di competenza del Ministero delle corporazioni le attribuzioni sulla vigilanza e l'osservanza delle norme preventive contenute nelle leggi speciali, nei regolamenti sulle imprese, industrie e costruzioni e nei lavori agricoli, nonché sugli obblighi imposti dalle leggi sugl'infortunî. Una disposizione, molto importante, concerne gl'istituti o patronati che, stabiliti dal decr. luog. 1917 per l'assistenza ai lavoratori dei campi, sono stati sostituiti dal Patronato nazionale di assistenza sociale riordinato con decr. min. 25 dicembre 1927. Il Patronato ha il compito di assistere i lavoratori in applicazione del decr. luogot. 23 agosto 1917, n. 1450, e della legge 31 agosto 1904, n. 51, e successive modificazioni, e dei rispettivi regolamenti.
Il Patronato, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti suddetti, presta la sua assistenza a qualsiasi lavoratore, legalmente rappresentato dalle federazioni aderenti alla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti, anche se non iscritto ad associazioni legalmente riconosciute, e le sue prestazioni, in qualunque forma e sede, sono gratuite. Infine si deve ricordare l'Istituto nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro creato con la legge 19 luglio 1929, n. 1416.
Statistica degl'infortunî sul lavoro.
La statistica degl'infortunî sul lavoro serve ai fini dell'assicurazione e della prevenzione. Per l'assicurazione, dato il principio secondo il quale ogni imprenditore è finanziariamente responsabile del rischio inerente alla propria industria, è ovvia la necessità di classificare gl'infortunî secondo le varie industrie e lavorazioni, e secondo le loro conseguenze (morte, invalidità permanente assoluta o parziale, invalidità temporanea). Per la prevenzione occorre conoscere come gl'infortunî si producono, e quindi studiarne la distribuzione secondo le cause, la natura delle lesioni e gli organi colpiti, e studiare infine l'influenza dei fattori personali (v. sopra).
Per la misura del rischio secondo le professioni sono usati dagli statistici due indici: la frequenza e la gravità. Indice di frequenza è il numero degl'infortunî in rapporto a 100.000 ore di lavoro. In molte statistiche il numero degl'infortunî è riferito a unità costituite da 300 intere giornate lavorative (operaio-anno, Vollarbeiter). In alcuni stati, tra cui l'Italia, al numero di operai-anno si sostituisce il numero delle persone fisiche assicurate, il che conferisce ai risultati una molto minore precisione. Indice di gravità è il numero delle giornate lavorative perdute in conseguenza degl'infortunî per ogni mille ore di lavoro o per ogni anno di lavoro (2400 ore). Un difetto di questo indice è il criterio empirico ordinariamente usato nel far corrispondere a ogni caso di morte o di invalidità un determinato numero di giornate lavorative perdute. Mentre negli stati scandinavi si presumono perdute per ogni caso di morte e d'invalidità permanente assoluta 7500 giornate di lavoro, in molti stati dell'Unione americana si presumono perdute 6000 giornate. L'una e l'altra determinazione sono grossolanamente approssimative perché non tengono conto dell'età. Nella statistica ufficiale italiana relativa agl'infortunî del 1924 si è cercata una migliore approssimazione applicando ai casi di morte un numero di 7300 giornate perdute e ai casi d'invalidità permanente un numero di 8000 in ragione delle rispettive età medie degl'infortunati. I coefficienti italiani non esprimono però le giornate perdute in rapporto al numero degli operai o delle ore di lavoro, ma solo il numero medio di giornate perdute per ogni infortunio e possono quindi dare soltanto un'idea della gravità ma non della frequenza degl'infortunî in rapporto alle varie industrie (indici di gravità relativa). Ai fini puramente attuariali possono essere meglio utilizzati gl'indici finanziarî che esprimono il costo delle prestazioni in rapporto alle ore di lavoro o al numero degli operai-anno.
Molte difficoltà si oppongono alla comparazione delle statistiche degli infortunî sul lavoro, pubblicate presso i diversi stati, nonostante gli studî fatti per stabilire una base di rilevazione comune. Gl'infortuni che non dànno luogo a risarcimento sfuggono quasi interamente all'indagine; per quelli indennizzati le principali difficoltà risiedono nella definizione stessa dell'infortunio risarcibile; definizione che varia a seconda delle legislazioni dei varî stati. In tutte le legislazioni poi sono esclusi dal risarcimento alcuni infortunî di minima importanza, e il minimo da cui incominciano i risarcimenti è fissato in modo diverso. Anche i criterî per la valutazione dell'invalidità e quelli per la classificazione delle industrie presentano divergenze notevoli da stato a stato. Una relativa comparabilità presentano le statistiche dei paesi scandinavi, ma anche qui si riscontrano differenze dovute alla diversità della legislazione.
Per l'Italia un indice di gravità di circa 15 (15 giornate perdute per ogni 2400 ore di lavoro) si desume dalle notizie raccolte per il 1930 dalla Associazione per la prevenzione degl'infortunî sul lavoro in rapporto a 76 stabilimenti meccanici e metallurgici del comune di Milano comprendenti circa 29.000 operai, ma l'indice salirebbe a circa 18 computando 7500 giornate anziché 6000 per ogni caso di morte o d'invalidità permanente. La prima statistica ufficiale italiana si riferisce agl'infortunî del biennio 1901-1902. A questa seguirono alcune notizie statistiche pubblicate nel 1909 sopra gl'infortunî del 1903-1908; e nel 1911 le statistiche degl'infortunî della gente di mare, avvenuti nel triennio 1906-1908. Nel 1925 furono pubblicati alcuni dati statistici sugl'infortunî del 1923. Le prime rilevazioni complete, per quanto riguarda gl'infortunî industriali, sono però quelle pubblicate nel 1928 e nel 1929 e relative rispettivamente agli anni 1924 e 1925. Gl'infortunî vi sono classificati secondo le industrie, le cause e le conseguenze. Negl'infortunî industriali i casi d'inabilità temporanea furono 404.424 nel 1924 e 472.585 nel 1925; i casi d'inabilità permanente 24.115 nel 1924 e 29.486 nel 1925; i casi di morte 1615 nel 1924 e 1880 nel 1925. In totale si ebbero 430.154 infortunî industriali nel 1924 e 503.95i nel 1925. La frequenza è risultata di 148 infortunî nel 1924 e di 155 nel 1925 per ogni 1000 operai. Un'idea approssimativa delle differenze del rischio nei diversi gruppi d'industria è data dall'indiee di frequenza che da un massimo di 403 infortunî per 100 operai nell'industria metallurgica scende a 332 nelle industrie meccaniche, e a 211, 145 e 50 rispettivamente nelle industrie minerarie, edilizie e tessili. Per gl'infortunî dei lavoratori agricoli i risultati demografici relativi al periodo iniziale d'applicazione della legge d'assicurazione obbligatoria (anno 1919) furono pubblicati in una relazione ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 1922. Altra relazione con i dati del 1920 e 1921 apparve nel 1924. Infine nelle già citate pubblicazioni ufficiali del 1928 e 1929 sono pure contenuti i dati per gl'infortunî agricoli del 1924 e 1925. In questo campo i casi di inabilità temporanea furono 41.206 nel 1924 e 40.974 nel 1925; i casi di inabilità permanente 5774 nel 1924 e 6025 nel 1925; i casi di morte 1257 nel 1924 e 1201 nel 1925. In totale si ebbero 48.237 infortunî agricoli nel 1924 e 48.200 nel 1925. Nel confronto con gli analoghi dati per gli infortunî industriali è da tener presente che nell'agricoltura le invalidità permanenti non sono indennizzate per menomazioni che implichino una diminuzione della capacità lavorativa inferiore al 15% (nell'industria al 5%) e le temporanee solo quando durino più di 10 giorni (nell'industria 5).
Nel complesso, quando se ne consideri la frequenza in rapporto al numero degli assicurati, gl'infortunî gravi presentano una manifesta se pur lenta tendenza a diminuire di numero di anno in anno, il che può attribuirsi alle misure di prevenzione; per i piccoli infortunî, e specialmente per le piccole invalidità permanenti si osserva invece in Italia, e in qualche altro stato, una tendenza all'aumento. Dai dati della Cassa nazionale per l'assicurazione contro gl'infortunî sul lavoro si rileva che, mentre il numero degli operai assicurati è aumentato del 60 per cento tra il 1927 e il 1930, il numero dei casi di morte è aumentato del 35 per cento, quello delle gravi invalidità permanenti è aumentato del 43 per cento, mentre le piccole invalidità sono aumentate del 75 per cento.
Bibl.: C. Thiem, Handbuch der Unfallerkränkungen, Stoccarda 1909; L. Borri, Trattato di infortunistica, Milano 1918; C. Kaufmann, Handbuch der Unfallmedizin, Stoccarda 1919; A. Ciampolini, La traumatologia del lavoro nei rapporti con la legge, Roma 1926; G. Lusena, Trattato di traumatologia clinica, Torino 1926; C. Biondi, L'incapacità al lavoro dal punto di vista medico legale, Torino 1926; A. J. Fraser, Trauma, Disease, Compensation, Londra 1929; F. König e H. Magnus, Handbuch der gesamten Unfallheilkunde, Stoccarda 1932. Fra i periodici specializzati sono da segnalare principalmente: Rassegna della previdenza sociale (edita dalla Cassa nazionale infortuni); Monatsschrift für Unfallheilkunde und Versicherungmedizin.
Per la legislazione sulle assicurazioni obbligatorie contro gl'infortunî sul lavoro, v.: C. F. Ferraris, Gli infortunî sul lavoro e la legge, Roma 1897; Quarta, Natura giuridica della legge 17 marzo 1898, in Rivista degli infortuni, 1900, col. 163 segg.; A. Agnelli, Commento alla legge sugli infortuni del lavoro, Milano 1904; F. Cocito, Commento alla legge sugli infortuni del lavoro, Torino 1907; G. L. Profumo, Le assicurazioni operaie nella legislazione sociale, Torino 1913; F. Carnelutti, Infortuni sul lavoro, voll. 2, Roma 1913; R. Vuoli, L'assicurazione obbligatoria nei lavori agricoli, in Rivista internazionale di scienze sociali, Roma 1913; E. Conti, L'assicurazione obbligatoria della terra per gli infortuni dei contadini sul lavoro, Genova 1908 (Relazione alla società degli agricoltori italiani); P. Cauwenberge, De la responsabilité et des accidents du travail: le risque professionnel et les accidents agricoles, Parigi 1903; H. Rosin, Das Recht des Arbeiterversicherung, Tubinga 1893, 1905; A. Manes, Haftpflichtversicherung, Lipsia 1902; P. Pic, Les assurances sociales en France et à l'étranger, Parigi 1913; A. Ramella, Trattato delle assicurazioni, Milano 1921; A. Manes, Versicherungswesen, Lipsia-Berlino 1930-1932; L. Richter, Sozialversicherungsrecht, Berlino 1932; H. Digard, Les assurances sociales et l'agricolture, Parigi 1931.
Statistica degl'infortunî sul lavoro. - Per l'Italia, oltre le già citate pubblicazioni ufficiali e i rendiconti annuali della Cassa nazionale per l'assicurazione contro gl'infortunî sul lavoro, si veda: A. Zengarini, Il costo in Italia dell'assicurazione degli infortuni in agricoltura, Roma 1925; Federazione enti mutui assicurazione infortunî agricoli, L'Assicurazione infortuni sul lavoro in agricoltura (osservazioni sulle gestioni del triennio 1928-1930), Roma 1932; F. Massarelli, Relazione sull'attività dell'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni del lavoro, Milano 1932. Per gli altri stati le statistiche ufficiali sono la fonte principale di riferimento; nel Belgio una statistica molto circostanziata è pubblicata in volumi separati dall'Office du travail, in Inghilterra la classificazione del'infortunî per categoria d'industria è contenuta nell'annuale statistica del lavoro, pubblicata a cura del Ministry of Labour, in Germania una statistica delle cause degl'infortunî è pubblicata annualmente in appendice al Reichsarbeitsblatt, e una statistica delle conseguenze degl'infortunî, in appendice alle Amtliche Nachrichten für Reichsversicherung. Le statistiche più complete sono: quelle pubblicate dall'ufficio di statistica della Norvegia, che comprendono due serie annuali di relazioni, una relativa agl'infortunî dei marinai e dei pescatori, l'altra relativa agl'infortunî industriali; le statistiche svedesi pubblicate annualmente dall'Istituto per l'assicurazione degl'infortunî, a cui si è aggiunta nel 1928 una più ampia statistica per il quinquennio 1918-1922 a cura dell'Ufficio centrale di statistica; e infine le statistiche cecoslovacche. Per lo studio statistico dei fattori individuali nella determinazione degl'infortunî, v.: E. E. Osborne, Contributions to the study of accident causation, 1922; E. M. Newbold, A contrib. to the study of the human factor in the causation of accidents, 1926, che fanno parte della serie di monografie dell'Industrial fatigue research board (Londra).