INFORTUNIO
(XIX, p. 215; App. I, p. 728; II, ii, p. 36).
La prevenzione degli infortunî sul lavoro.
Sotto l'aspetto tecnico aziendale, indipendentemente perciò da qualsiasi considerazione giuridica, può definirsi "infortunio" ogni circostanza che interrompe o interferisce sul normale svolgimento dell attività lavorativa e da cui deriva una lesione per il lavoratore. L i. è quindi generato, nella grande maggioranza dei casi, da una serie o da una concomitanza di cause collegate a fattori determinanti che risiedono nella individualità fisico-psichica del lavoratore nell'ambiente di lavoro, nelle macchine, negli impianti, nei materiali, negli attrezzi.
Per l'efficace prevenzione del fenomeno il quale, oltre allo aspetto sociale, presenta notevoli riflessi sotto il profilo economico-produttivo è perciò necessario influire in modo organico e razionale su ciascuno dei fattori indicati. L'azione che ha per oggetto il lavoratore rientra nella competenza del medico, dello psicologo, dell'educatore; l'azione che si rivolge verso l'ambiente, le macchine, gli impianti, i materiali, gli attrezzi è di specifica competenza del tecnico, il quale deve tendere ad eliminare, o almeno a ridurre, i pericoli presentati dai varî elementi di ordine materiale ed a rendere l'ambiente di lavoro, inteso nella sua più ampia accezione, quanto più possibile prossimo alle condizioni necessarie per garantire l'optimum fisiopsicologico del lavoratore.
Le misure di ordine tecnico atte a raggiungere tale scopo debbono quindi essere tenute presenti sia dai progettisti dei locali di lavoro, delle macchine e degli impianti, sia dai responsabili aziendali specialmente per quanto concerne il loro mantenimento in perfetta efficienza. Data la grande varietà e diversità delle lavorazioni e dei processi tecnologici è logico che, analogamente, diversi e numerosi siano gli accorgimenti tecnici richiesti per la prevenzione degli i. e perciò, soltanto a titolo di orientamento di massima si indicano in appresso i principî fondamentali da osservare, opportunamente raggruppati.
Ambiente di lavoro. - Pavimenti. - Adozione e manutenzione in efficienza di pavimenti che abbiano caratteristiche superficiali e di resistenza adeguate alle lavorazioni che vengono svolte nei locali; copertura o protezione mediante idonei parapetti delle aperture esistenti nel suolo.
Posti di lavoro. - Ampiezza sufficiente dei posti di lavoro e di transito in relazione alle esigenze derivanti dal tipo di macchine installate e operanti, dal materiale in lavorazione, dal prodotto finito, dal traffico, specialmente se effettuato con mezzi meccanici.
Accessi. - Numero, ubicazione ed ampiezza delle uscite, adeguato al numero dei lavoratori normalmente presenti, alla qualità dei materiali e delle sostanze impiegate; sistemazione e idonee caratteristiche costruttive delle scale fisse a gradini, per assicurare il facile accesso ai varî piani degli edifici e delle scale fisse a pioli per l'accesso a grandi altezze.
Illuminazione. - Adozione di sistemi di illuminazione, naturale o artificiale, atti a garantire la sufficiente visibilità nei posti di lavoro e nei passaggi in relazione alle particolarità delle lavorazioni eseguite; scelta e sistemazione delle sorgenti luminose in modo da evitare forti e repentini contrasti di luce e di ombra, da evitare abbagliamenti, effetti nocivi, o imperfetta percezione dell'ambiente e specialmente degli elementi in moto; impiego d'illuminazione sussidiaria che possa garantire, in mancanza dell'illuminazione normale, le manovre d'emergenza e il sicuro sfollamento dei lavoratori in caso di necessità.
Luoghi di lavoro sopraelevati. - I ripiani, le impalcature, le passerelle, a carattere stabile o provvisorio, quando costituiscono posto di lavoro o di transito, debbono avere struttura che ne assicuri la necessaria solidità ed essere muniti di parapetti di altezza, composizione e resistenza tale da impedire l'accidentale caduta di persone o di materiali.
Aereazione. - Adozione di sistemi o mezzi di aereazione, sia naturali sia artificiali, per assicurare il ricambio d'aria necessario a mantenere l'atmosfera ambiente libera da inquinazioni tossiche o asfissianti e per impedire la formazione di concentrazioni pericolose quando vi sia presenza di gas, fumi o polveri infiammabili o esplosivi; predisposizione di valvole di esplosione o mezzi simili quando risulti necessario.
Incendi. - Impiego di materiali da costruzione resistenti al fuoco, installazione di scale incombustibili negli stabili a più piani e relative uscite di sicurezza, in relazione alle sostanze e materie usate ed al numero dei lavoratori; predisposizione di mezzi di segnalazione e d'estinzione incendî adatti al caso specifico; installazione d'idonee protezioni contro le scariche atmosferiche.
Macchine. - Organi per la trasmissione del moto. - Segregazione mediante solide barriere o custodie degli ingranaggi, cinghie, manovellismi, contralberi, parti salienti e accoppiamenti cinematici, in modo da impedire incidentali contatti con le persone addette alle macchine o che devono operare o transitare in prossimità di esse. Adozione di sistemi di blocco, quando si tratti di velocità elevate, per evitare la rimozione delle protezioni durante il moto e per impedire l'azionamento della macchina quando le protezioni stesse non sono in posto.
Organi lavoratori. - Adozione di dispositivi fissi o mobili azionati a mano, semiautomaticamente o automaticamente, atti ad impedire che qualsiasi parte della persona e specialmente le mani dell'operatore, possano venire a contatto con l'organo lavoratore in moto, pur lasciando piena libertà di movimenti per il normale svolgimento del lavoro. Applicazione di schermi che evitino la dannosa proiezione del materiale trattato, specialmente sotto forma di scheggie o ad elevata temperatura. Adozione di sistemi di arresto rapido del moto per i casi di emergenza. Studio del tipo di dispositivo di sicurezza da adottare in relazione alle caratteristiche delle macchine e della lavorazione, affinché risulti efficiente e pratico.
Sollecitazioni statiche e dinamiche. - Dimensionamento dei varî organi e in particolare di quelli destinati a sollevare carichi pesanti, affinché il coefficiente di sicurezza non risulti inferiore a determinati valori, stabiliti a seconda delle circostanze; applicazione di valvole per impedire sovrapressioni; limitazione di velocità e adozione di regolatori automatici per evitare eccessive sollecitazioni dovute all'azione della forza centrifuga; sistemazione di mezzi di trattenuta dei frammenti derivanti da eventuale incontrollabile aumento delle sollecitazioni o da difetti del materiale. Controllo e verifica periodica, da parte di tecnici esperti, degli elementi essenziali, sottoposti alle maggiori sollecitazioni per accertarne l'efficienza.
Impianti. - Per trasporto di persone e di materiali. - Studio e manutenzione dei percorsi dei mezzi di trasporto al fine di permetterne il libero svolgimento; adozione di dispositivi per assicurarne l'arresto tempestivo e quello di emergenza in caso di guasti o di manovre errate; rispondenza delle caratteristiche costruttive del mezzo alla qualità del materiale trasportato, per impedirne la caduta o la fuoriuscita accidentale e per rendere sicuro ed agevole il carico e lo scarico.
Per trasporto di fluidi. - Impiego di materiali atti a resistere all'azione fisica o chimica dei fluidi trasportati; applicazione di valvole di sicurezza e d'ispezione, di dispositivi di controllo di eventuali perdite di sostanze dannose; isolamento termico delle condotte per trasporto di fluidi ad elevata temperatura, colorazione distintiva delle tubazioni percorse da fluidi diversi per evitare manovre errate o pericolose, controllo dell'efficienza delle condotte e dei relativi organi di manovra.
Per trasporto, distribuzione e utilizzazione di energia elettrica. - Isolamento o difesa delle parti sotto tensione adeguata alla tensione stessa; applicazione di mezzi o di sistemi di protezione contro accidentali sovraccarichi, sovratensioni o messe in tensione; predisposizione razionale di manovre atte ad interrompere l'erogazione dell'energia in casi d'emergenza; adozione di organi di manovra che permettano di operare in condizioni di sicurezza; controllo dell'efficienza degli impianti e dei dispositivi di protezione.
Materiali. - Impiego di mezzi idonei per la manipolazione delle materie o dei prodotti, in relazione alle loro caratteristiche fisiche o chimiche e cioè a seconda che siano taglienti, pungenti, ustionanti, corrosivi, tossici, infiammabili, esplodenti; protezione efficace delle materie infiammabili ed esplodenti contro le radiazioni calorifiche; sistemazione dei depositi in modo da evitare che si trovino in prossimità l'una dell'altra materie che possono dar luogo a reazioni; installazione od uso di apparecchi indicatori di concentrazioni dannose; razionale esecuzione ed ubicazione di cataste o cumuli di materiali pesanti, al fine di prevenire crolli.
Attrezzi. - Costruzione e manutenzione tale da permetterne la agevole maneggiabilità, da evitare la rottura, la proiezione o la sfuggita di parti di essi, da impedire che presentino anormali elementi pungenti o taglienti; uso di razionali mezzi di raccolta e trasporto per gli utensili necessari a ciascun tipo di attività; solidità e stabilità per gli attrezzi che vengono adoperati per lavori in luoghi elevati, quali ad esempio le scale a mano e le cinture di sicurezza.
Protezione individuale. - Quando non è possibile provvedere altrimenti, vanno adottati mezzi individuali di protezione per le parti del corpo esposte a pericoli e precisamente: occhiali, maschere respiratorie, elmetti, guanti, palmari, grembiuli, calzature e simili. Ognuno di questi mezzi deve risultare idoneo, per le sue caratteristiche fisiche, alla protezione che deve realizzare e inoltre deve risultare rispondente alle esigenze fisiologiche di chi deve farne uso.
Infine è necessario ricordare che tutta l'attività antinfortunistica non può prescindere da un ulteriore fattore d'ordine tecnico-organizzativo e cioè dalla presenza di una organizzazione aziendale della sicurezza, adeguata alle caratteristiche dell'azienda stessa, la quale abbia il compito di assicurare la costante efficienza dei metodi e dei mezzi di prevenzione adottati e di provvedere al loro eventuale perfezionamento, in base all'esperienza acquisita.
Disciplina giuridica in Italia. - Il governo italiano, nel 1949, ha posto allo studio il problema del rinnovamento e perfezionamento della disciplina relativa aila prevenzione degli i. e, attraverso un primo schema predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, successivamente rielaborato da un'apposita commissione tecnica di studio e integrato dalle osservazioni e proposte degli uffici ed enti interessati, è pervenuto ad un testo definitivo della disciplina della materia, sì che, concessa dal potere legislativo delega al governo, con la l. 12 febbraio 1955, n. 51, di emanare, entro un anno, le norme generali e speciali per la prevenzione degli i. sul lavoro e l'igiene del lavoro, si è potuto emanare il d. P.R. 27 aprile 1955, n. 547, che costituisce la disciplina generale e fondamentale in materia di prevenzione infortunî.
Tale disciplina, entrata in vigore il 1° gennaio 1956, è stata integrata con le norme contenute nel d. P.R. 19 marzo 1956, n. 302, relative alla produzione e all'impiego degli esplosivi, ai collaudi d'impianti, macchinarî e loro parti e di mole abrasive; ed è stata completata con i regolamenti particolari contenenti le norme per la prevenzione degli infortunî sul lavoro nelle costruzioni (d. P.R. 7 gennaio 1956, n. 164), nei lavori in sotterraneo (d. P.R. 20 marzo I956, n. 320: completato dal d. m. 12 marzo 1959, n. 74; circa i presidî medico-chirurgici da tenere nei cantieri per lavori in sotterraneo e con allegate le istruzioni sul modo di usarli); del lavoro nei cassoni ad aria compressa (d. P.R. 20 marzo 1956, n. 321), nell'industria della cinematografia e della televisione (d. P.R. 20 marzo 1956, n. 322) e negli impianti telefonici, esclusi quelli gestiti direttamente dal Ministero delle poste e telecomunicazioni (d. P.R. 20 marzo 1956, n. 323): regolamenti particolari che, tranne il primo entrato in vigore il 1° aprile 1956, sono entrati in vigore il 1° luglio 1956.
Numerosi provvedimenti ministeriali sono stati inoltre emanati in materia: alcuni per la completa applicazione delle norme generali sulla prevenzione ed altri richiesti dall'applicazione stessa. Tra i primi possono comprendersi: a) il d. m. 2 gennaio 1956, con il quale si costituisce la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortunî e per l'igiene del lavoro, istituita con l'art. 393 del d. P.R. n. 547 del 1955; b) il d. m. 12 settembre 1959 per l'attribuzione dei compiti inerenti alle verifiche e ai controlli, ai sensi dell'art. 398 d. P.R. n. 547 del 1955: compiti che vengono ripartiti tra l'Ispettorato del lavoro, l'ENPI (per questo ente, riorganizzato con la legge 19 dicembre 1952, n. 2390, i compiti in esame si aggiungono a quelli risultanti già dallo statuto approvato con d. P.R. 18 dicembre 1954, n. 1512) e il personale specializzato dipendente o scelto dal Ministero della difesa, limitatamente ai lavori che vengono effettuati direttamente dalle Amministrazioni militari nei proprî complessi industriali; c) il d. m. 12 settembre 1958 per l'istituzione del registro infortunî ai sensi dell'art. 403 del d. P.R. n. 547 del 1955, contenente le norme circa l'obbligo e le modalità di tenuta del registro - di cui si indica il modello - la vidimazione prima dell'uso e le scritturazioni di esso; d) il d. m. 22 dicembre 1958, che precisa i luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le particolari norme di cui agli articoli 329 e 331 del d. P.R. n. 547 del 1955.
Nonostante tutto questo complesso imponente di norme, la disciplina della prevenzione degli infortunî non è completa. Resta da rinnovare e da perfezionare la disciplina della materia in alcune branche speciali di attività secondo studî attualmente in corso.
La disciplina generale sulla prevenzione degli i., costituita principalmente da un complesso imponente di norme squisitamente tecniche, che sono appresso illustrate:
a) si applica a tutti i settori di attività economica: le norme precedenti si applicavano solo alle aziende e ai lavoratori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli i. sul lavoro; le nuove norme sono applicabili a tutte le attività di natura industriale, commerciale, agricola, alle quali siano addetti lavoratori subordinati, esclusi, in conformità all'art. 2 della legge delegante n. 51 del 1955, i servizî ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato, dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; l'esercizio dei trasporti terrestri pubblici, l'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna; l'esercizio delle miniere, cave e torbiere;
b) estende l'obbligo di osservare le norme di prevenzione, prima limitato ai datori di lavoro e ai lavoratori, sia ai dirigenti ed ai preposti, sia ai costruttori, ai commercianti ed ai noleggiatori di macchine, di parti di macchine ed attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere;
c) conferma agli organi tecnici di vigilanza la facoltà eccezionale di integrare le norme giuridiche in materia di prevenzione infortunî con disposizioni da impartirsi, caso per caso, in relazione a situazioni di particolare gravità o di urgenza;
d) prevede le sanzioni penali per i datori di lavoro e per i dirigenti; per i costruttori ed i commercianti; per i preposti e per i lavoratori, dosandole a seconda dei casi entro il limite massimo stabilito dalla legge delegante (arresto fino a tre mesi o ammenda non superiore a L. 300.000);
e) istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un'apposita Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortunî e per l'igiene del lavoro;
f) ammette la concessione di deroghe temporanee: queste possono essere di carattere generale e sono disposte dal ministro del Lavoro, sentita la commissione consultiva permanente, con provvedimento che determina la durata e l'oggetto di esse. Quando siano particolari sono concesse dagli ispettori del lavoro;
g) detta i principî di massima per le verifiche ed i controlli diretti all'accertamento dello stato di sicurezza degli impianti, delle installazioni, delle attrezzature e dei dispositivi previsti dalla legge stessa e per la vigilanza sull'applicazione della legge medesima.
Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. - Sensibili progressi sono stati realizzati nell'assicurazione in oggetto, nel periodo successivo al 1948, sia con miglioramenti nelle prestazioni, sia con estensioni oggettive e soggettive della tutela previdenziale.
Nel quadro dei provvedimenti contenenti miglioramenti nelle preprestazioni sono da segnalare: a) la l. 3 marzo 1949, n. 52, che ha apportato cospicui aumenti nella misura delle prestazioni per infortunî sul lavoro e per malattie professionali nel settore industriale; b) la l. 20 febbraio 1950, n. 64, che ha maggiorato la misura delle indennità per infortunî agricoli, ha esteso al settore principî e sistemi già in atto nel settore industriale, in particolare, ha introdotto la liquidazione in rendita delle indennità per i casi d'inabilità permanente o di morte derivante da infortunio agricolo e ha esteso ai grandi invalidi per infortunio agricolo i benefici già riconosciuti a quelli del settore industriale; c) la l. 11 gennaio 1952, n. 33, che ha elevato la misura dei massimali di retribuzione; ha rivalutato le rendite per inabilità permanente (dal 30% in su) o per morte e ha sensibilmente aumentato gli assegni mensili in favore dei grandi invalidi; d) la l. 11 marzo 1953, n. 160, che ha esteso ai casi di morte per febbre perniciosa il trattamento stabilito per i casi di morte per infortunio agricolo; e) e la l. 3 aprile 1958, n. 499, che ha apportato ulteriori miglioramenti nelle prestazioni economiche.
Estensioni oggettive e soggettive della tutela previdenziale sono state realizzate: a) con la l. 15 novembre 1952, n. 1967, che, ampliando la sfera d'applicabilità della tutela contro le malattie professionali nell'industria, ha sostituito la tabella vigente di malattie professionali e di corrispondenti lavorazioni con una nuova, nella quale le malattie professionali da 6 sono state portate a 40; b) con la l. 4 agosto 1955, n. 692, che ha esteso l'assistenza di malattia ai titolari di rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, nei casi d'inabilità permanente di grado non inferiore all'80 per cento, nonché ai titolari di rendite ai superstiti; c) con il d. P.R. 20 marzo 1956, n. 648, che, oltre a portare una nuova disciplina nell'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, rispetto a quella contenuta nella legge 12 aprile 1943, n. 455, ha introdotto una nuova tabella nella quale sono aumentate le lavorazioni protette ed è stato portato da 10 a 15 anni il periodo massimo d'indennizzabilità dalla cessazione del lavoro; d) con la l. 20 febbraio 1958, n. 93, ehe ha esteso la tutela contro le malattie e le lesioni conseguenti all'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con la stessa disciplina vigente nel settore industriale, a tutti i medici - specialisti o non specializzati, liberi professionisti o lavoratori dipendenti e, in quest'ultima ipotesi, qualunque sia la natura, pubblica o privata, del soggetto datore di lavoro - comunque esposti al rischio dell'azione nociva dei raggi X e delle sostanze radioattive, indipendentemente dai motivi - per ragioni didattiche e di specializzazione (docenti, assistenti universitarî e specializzandi, purché medici) - e dall'intensità, durata o periodicità delle esposizioni al rischio, purché ciò avvenga per ragioni inerenti alla qualifica di medico; e) con la l. 13 marzo 1958, n. 250, che ha esteso tutte le assicurazioni sociali, compresa quella in esame, con la stessa disciplina vigente nel settore industriale, alle persone che esercitano la piccola pesca nei mari e nelle acque interne, quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, sia associate in cooperative o compagnie, sia in proprio; f) con la l. 13 marzo 1958, n. 264, che ha esteso ai lavoratori a domicilio tutte le assicurazioni sociali, in atto, delle quali usufruiscono, per legge o per contratto collettivo, i lavoratori interni della stessa industria per conto della quale i lavoratori in oggetto esplicano la loro attività; g) con la l. 2i marzo 1958, n. 313, che ha introdotto, nel settore agricolo, la tutela previdenziale contro sette malattie professionali, di cui alla tabella allegata alla legge, disciplinata, in base ai principî indicati nella delega contenuta nella citata legge, dal d. P.R. 28 aprile 1959, n. 471 (G.U. 16 luglio 1959, n. 168) ed entrata in applicazione dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo decreto.
Bibl.: Sui provvedimenti tecnici per la prevenzione degli infortunî: Bureau International du Travail, Règlement-type de sécurité pour les établissements industriels à l'usage des gouvernements et de l'industrie, Ginevra 1949; H.W. Heinrich, Industrial accident prevention, New York 1950; P. Didonna, Moderni sistemi di illuminazione negli ambienti di lavoro, ENPI, Roma 1952; Roland P. Blake, Industrial safety, New York 1953; G. C. Benedetti, La sicurezza delle macchine e il compito dei costruttori, in Securitas, 1955, p. 123 segg.; Atti del primo Congresso mondiale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, 2 voll., ENPI, Roma 1955; R. Riccardi, I dispositivi tecnici per la prevenzione infortunî: loro funzione, classifica e razionale utilizzazione, in Securitas, 1956, p. 211 segg.; V. Zignoli, Principî di progetto, uso e manutenzione degli apparecchi di sollevamento industriali in rapporto alla sicurezza nel loro esercizio, in Securitas, 1959, p. 71 segg.; serie di Manuali per dirigenti e tecnici, pubblicati a cura dell'ENPI, Roma; Istruzioni tecniche, pubblicate dall'ENPI, ivi.
Sulla disciplina giuridica in Italia: L. Pezzoli, Lavoro - Prevenzione - Sicurezza. Organizzazione aziendale dell'igiene e sicurezza del lavoro, in Previdenza sociale, 1950, p. 378; L. Palma, Gli infortuni sul lavoro e le nuove norme di sicurezza, in Previdenza sociale, 1955, p. 1065; R. Purpura, La prevenzione degli i. sul lavoro, in Rass. lavoro, 1955, p. 431; G. Salis, Il nuovo diritto della prevenzione infortuni, Roma 1956; La rilevazione degli infortuni sul lavoro, quaderno n. 9 della Rass. del lavoro, 1957; L. R. Levi Sandri, La tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro, in Trattato di diritto del lavoro, diretto da U. Borsi e F. Pergolesi, vol. III, p. 365 segg.; 3ª ed., Padova 1959; Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, Legislazione protettiva del lavoro: osservanza delle norme sull'igiene e sicurezza del lavoro (cap. VII: Sicurezza del lavoro), in "Relazioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia", II, Roma 1959.
Riviste speciali: Securitas, a cura dell'ENPI, Roma; Antincendio e protezione civile, organo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Roma; Il Calore, a cura dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.), Roma; P.A.C.T., a cura dell'Association des industriels de Belgique, Bruxelles; Cahiers des comités de prévention du bâtiment et des travaux publics, a cura dell'O.P.P.B.T.P., Parigi; Safety News, a cura della Royal society for prevention of accidents, Londra; Safety engineering, Albany (S.U.A.); Travail et Sécurité, a cura dell'Institut national de sécurité, Parigi. - Per la disciplina giuridica Prevenzione infortuni, a cura dell'ENPI, Roma; Rassegna del Lavoro, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Roma; Rivista degli infortuni e delle malattie professionali, a cura dell'INAIL, Roma.
Per le assicurazioni contro gli i. e le malattie professionali, v. bibl. indicata sotto la voce assicurazioni sociali, in quseta App.