Ingiunzione, divisione, sfratto
In tema di procedimento di ingiunzione, la Corte di cassazione ha avuto occasione, riprendendo un lontano precedente, di ribadire che il soggetto diverso dal debitore effettivo, il quale riceva la notifica del decreto ingiuntivo e percepisca di poter essere considerato debitore a causa delle ambigue indicazioni contenute nel ricorso, è legittimato a proporre opposizione per evitare che il decreto ingiuntivo acquisti autorità di cosa giudicata e qualità di titolo esecutivo, ove non opposto dall’ingiunto (Cass., 27.5.2011, n. 9911). È stato anche affermato che il procedimento monitorio non è autonomo rispetto alla fase litigiosa, con la conseguenza che nel giudizio di opposizione, qualora la parte opposta non abbia allegato al fascicolo, nel termine di cui all’art. 184 c.p.c. la documentazione posta a fondamento del ricorso per ingiunzione, tale documentazione non può essere considerata come nuova e può essere utilmente prodotta nel giudizio di appello (Cass., 27.5.2011, n. 11817). E ancora, con riguardo al decreto ingiuntivo emesso nei confronti di persona inabilitata, che deve stare in giudizio con la necessaria assistenza del curatore, è stato detto che, qualora venga omessa la notifica al curatore, si verifica non una mera nullità, ma una giuridica inesistenza della notificazione, produttiva dell’inefficacia del decreto ex art. 644 c.p.c. (Cass., 25.3.2011, n. 6985). Di rilievo è una delle prime applicazioni della normativa in materia di ingiunzione europea di pagamento. Trib. Piacenza, 18.9.2010, commentata da Cataldi in Corr. Giur., 2011, 1129 ha infatti ritenuto che, in caso di opposizione dell’ingiunto, il procedimento prosegue di fronte al giudice dello Stato membro di origine, secondo le norme della lex fori, con onere del creditore opposto di notificare l’atto introduttivo nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 163 e ss. c.p.c. In materia di operazioni di divisione giudiziale e relativi rimedi impugnatori, l’ordinanza interlocutoria 22.6.2011, n. 13701 della seconda sezione ha rimesso alle S.U. la questione relativa al mezzo di impugnazione esperibile avverso l’ordinanza del giudice istruttore che abbia dichiarato esecutivo un progetto divisionale in presenza di contestazioni delle parti. Sul punto, la giurisprudenza tradizionale riteneva il provvedimento ricorribile in cassazione, ex art. 111 Cost.; a partire da Cass. n. 4245 del 22.2.2010, facendo leva sulla monocraticità della decisione, introdotta dalla riforma del d.lgs n. 51/1998, si è invece ritenuto che il rimedio esperibile sia l’appello, trattandosi di provvedimento che ha sostanza di sentenza e che, essendo stato reso con forma di ordinanza dal giudice che sarebbe competente per l’eventuale decisione finale, può essere impugnato con il rimedio ordinario (cfr. anche Cass., 24.11.2010, n. 23840 e, con riguardo all’ordinanza adottata ai sensi dell’art. 789, co. 3, c.p.c., Cass., 4.4. 2011, n. 7665). Giova poi segnalare che l’ordinanza con la quale venga disposta, ex art. 788 c.p.c., la vendita di beni immobili già pignorati, resta soggetta al regime di impugnazione del processo di cognizione, atteso che il collegamento funzionale con il procedimento esecutivo non rende per questo applicabili, almeno nella fase anteriore alle operazioni di vendita, i rimedi propri del processo esecutivo (Cass., n. 4499 del 24.2.2011) Quanto al procedimento per convalida di sfratto, permane la inoppugnabilità dell’ordinanza provvisoria di rilascio, giacchè la terza sezione (Cass. n. 10844 del 17.5.2011) ha ritenuto manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 665 c.p.c. È stato riaffermato che nella fase interinale del procedimento l’intimato, oltre che comparire personalmente, ha la facoltà di nominare un procuratore speciale, il quale – pur privo di poteri rappresentativi – può validamente manifestare la volontà dell’intimato di opporsi o meno alla convalida (Cass. n. 9416 del 27.4.2011). È stato anche ribadito che, formulata l’istanza ex art. 665 c.p.c., il potere del giudice adito resta limitato all’alternativa tra emettere l’ordinanza provvisoria di rilascio e pronunciare il diniego della stessa in presenza di gravi motivi ostativi. Resta pertanto inammissibile la sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., attesa la natura sommaria della cognizione del giudice nella fase speciale del procedimento per convalida (Cass., 13.7.2011, n. 15420).