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Inquinamento e rifiuti

di Paolo Carpentieri - Libro dell'anno del Diritto 2012
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Inquinamento e rifiuti

Paolo Carpentieri

Novità importanti, in recepimento del diritto comunitario, si sono avute in tema di inquinamento atmosferico, sia con il (già citato) terzo decreto correttivo del codice ambiente (con la distinzione tra impianto e stabilimento e con la previsione di un’unica autorizzazione per stabilimenti comprendenti una pluralità di impianti analoghi), sia con il d.lgs. 13.8.2010, n. 155, di recepimento della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, che ha introdotto norme in tema di informazione ambientale e in tema di programmazione e pianificazione (zonizzazioni del territorio e progetti di misura e controllo della qualità dell’aria, piani di qualità dell’aria, piani di azione ecc.). Sempre in tema di inquinamento atmosferico, con il d.lgs. 30.12.2010, n. 257 è stata inclusa l’attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra. Le maggiori novità si sono registrate nella materia dei rifiuti1. Soprattutto con il d.lgs. 10.12.2010, n. 205, recante Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. I capisaldi di questa riforma, che ha operato, di fatto, come una sorta di quarto decreto correttivo sul codice ambiente del 2006, si compendiano nella chiarificazione e nell’affinamento della gerarchia nei sistemi di trattamento dei rifiuti (con un potenziamento della prevenzione e del riciclo-recupero), nell’introduzione della nozione di sottoprodotto e di end of waste, che limita l’area della nozione di rifiuto, nell’ampliamento dei casi di possibile responsabilità estesa del produttore e nel sistema di tracciabilità dei rifiuti (poi attuato – o, meglio, in corso di attuazione – con il sistema «SISTRI» – sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti –, già previsto dall’art. 1, co. 1116, l. 27.12.2006, n. 296, disciplinato dal d.m. 18.2.2011, n. 52, poi abrogato dal d.l. 13.8.2011, n. 138, ma confermato in sede di conversione, sia pur con rinvio della sua operatività). Tutte nozioni correttamente recepite nel decreto legislativo in esame, ma la cui operatività è rimessa a numerosi decreti regolamentari attuativi, non ancora adottati (tranne quelli in tema di tracciabilità dei rifiuti, dal decreto manovra dell’agosto 2011). È soprattutto nella materia della gestione dei rifiuti che emerge lo scontro tra gli enunciati programmatici (europei), recepiti formalmente in diritto interno, e le istanze del mondo produttivo, che vive queste previsioni come altrettanti costi e appesantimenti burocratici che ostacolano la crescita e la produttività del Paese. Sempre in tema di rifiuti, devono poi essere menzionati il d.lgs. 11.2.2011, n. 21, che ha introdotto modifiche al d.lgs. 20.11.2008, n. 188, recante l’attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, e il d.m. 27.9.2010, recante la definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel d.m. 3.8.2005. In materia di tutela delle acque dall’inquinamento la produzione normativa recente ha visto il d.lgs. 10.12.2010, n. 219 di attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (contenente soprattutto norme tecniche, tra cui la definizione di buono stato chimico delle acque e di limite di rilevabilità), nonché il d.lgs. 13.10.2010, n. 190 di attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (di natura soprattutto programmatica). Va infine ricordato il d.m. 8.11.2010, n. 260 (regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del d.lgs. 3.4.2006, n. 152.

Note

1 V. Fonderico-Farì, Rassegna normativa dell’ultimo anno, in Riv. quadr. dir. amb., 2011, 197 ss., nonché Giampietro-Muratori-Rottgen, Il D.Lgs. n. 205/2010 sui rifiuti: prima lettura, in Ambiente e Sviluppo, 2011, 105 ss.

Vedi anche
legislazióne Formazione delle leggi ma anche, e più frequentemente, complesso delle leggi di un determinato paese, di una data epoca, di un particolare regime. Anche, insieme di norme, disposizioni che regolano determinati rami dell'attività sociale (per es. legislazione mineraria, legislazione sociale ecc.). Decreto-legge Il decreto-legge, al pari del decreto legislativo, è un atto avente «forza di legge»: è, cioè, un atto normativo del Governo parificato alla legge, sia come capacità di innovare nell’ambito dell’ordinamento giuridico (c.d. vis abrogans), che come resistenza all’abrogazione da parte di fonti subordinate. ... Decreto legislativo Il decreto legislativo, al pari del decreto-legge, è un atto avente forza di legge adottato dal Governo. Tuttavia, il decreto legislativo si distingue dal decreto-legge perché l’intervento parlamentare non è successivo, ma preventivo, nel senso che il decreto legislativo viene adottato dal Governo soltanto ... Parlamento europeo È una delle istituzioni dell’Unione Europea (UE) ed è formato di rappresentanti dei cittadini dell’Unione (Cittadinanza europea). La sua organizzazione e i suoi compiti sono previsti agli artt. 223 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell’UE. È composto da 751 deputati eletti nei 28 Stati membri ...
Categorie
  • DIRITTO AMMINISTRATIVO in Diritto
Vocabolario
inquinaménto
inquinamento inquinaménto s. m. [der. di inquinare; il lat. inquinamentum aveva sign. concr.: «immondezza, lordura»]. – 1. L’inquinare, l’inquinarsi; contaminazione di un qualsiasi ambiente o mezzo, naturale o artificiale (acqua, alimenti,...
inquinare
inquinare v. tr. [dal lat. inquinare]. – 1. Infettare, contaminare con batterî o altri agenti patogeni o comunque nocivi: i nemici avevano tentato di i. l’acqua dei pozzi; sostanze che possono i. il latte, gli ortaggi, gli alimenti. In...
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