insider trading
Compravendita di titoli, effettuata grazie a informazioni non ancora accessibili al mercato che potrebbero influenzare l’andamento dei prezzi. Gli insider tendono a mimetizzare le loro compravendite per renderle meno visibili, frammentandole tra più broker, operando anche in derivati e dall’estero. Infatti, se gli altri operatori li individuassero, li imiterebbero e questo porterebbe a una variazione così repentina nel prezzo da rendere i loro profitti trascurabili. Quando l’i. t. viene vietato per legge, cosa che avviene in molti Paesi, la mimesi diventa ancora più conveniente per l’insider che trasgredisca al divieto e non venga individuato dall’autorità.
Gli effetti dell’i. t. sono molteplici. Da un lato il prezzo scende (sale) se le informazioni dell’insider sono negative (positive), e questo le rivela al mercato: di conseguenza, il contenuto informativo del prezzo migliora rispetto al caso di assenza di insider trading. Dall’altro lato, chi non riceve mai informazioni privilegiate sa di perdere, in media, quando tratta come controparte dell’insider. Tale situazione ha come risultato una minore partecipazione e una conseguente minore liquidità dei mercati in cui sia diffuso l’insider trading. Il presupposto economico della regolazione è una diminuizione del benessere: i benefici di una maggiore informatività del prezzo sarebbero più che compensati dalle perdite dovute alla minore liquidità, che si traduce in un maggiore costo del capitale azionario per le società. Secondo alcuni studi, la regolazione dell’i. t. si converte in una riduzione del costo del capitale azionario pari al 5% nei Paesi in cui viene fatta rispettare.
Il presupposto giuridico varia da un ordinamento all’altro: talvolta è associato alla rottura di un dovere fiduciario da parte del management nei confronti degli azionisti, talaltra alla violazione del principio di parità di accesso alle informazioni. Casi di i. t. hanno coinvolto membri dei consigli di amministrazione e loro parenti, grandi speculatori, giornalisti, avvocati ma anche taxisti e lavavetri. La regolazione solitamente vieta non solo di effettuare le transazioni, ma anche di suggerirle e di accettare un’indicazione. Le transazioni sono vietate sia sul mercato a pronti, sia su quello dei derivati. Le sanzioni amministrative sono pari a un multiplo dei profitti ottenuti sulla base dell’insider trading. A queste si associa spesso un procedimento penale che agevola la collaborazione internazionale tra le autorità giudiziarie. L’individuazione dell’i. t. da parte dell’autorità di controllo è comunque piuttosto difficile e viene attuata, oltre che sulla base di segnalazioni dal mercato, con l’ausilio di rilevatori automatici di contrattazioni anomale in prossimità di annunci al pubblico. Chi ricopre cariche aziendali non è soggetto a un divieto assoluto a trattare azioni della società, tranne che nei periodi immediatamente precedenti le comunicazioni ai mercati, ma è tenuto a dichiarare prontamente al mercato le compravendite effettuate, così che gli operatori possano, se lo desiderano, imitarlo. Le dichiarazioni sono conservate in un registro elettronico accessibile al mercato.