INSINUAZIONE
. Le fonti giuridiche romane avevano già usato il verbo insinuare per indicare la denuncia o la procollazione o la scritturazione o la trascrizione di singoli atti giuridici presso gli acta o digesta di certe magistrature autorizzate a riceverli (praefectus urbis, magister census, praeses provinciae, magister civitatis). L'insinuazione fu sin d'allora un mezzo per garantire la pubblicità dei trapassi immobiliari specialmente a titolo di donazione.
Questo istituto non si deve forse esser perduto completamente dovunque durante il Medioevo. E già nell'età comunale largamente riprese vita, sostituendosi ai bandi e alle grida, come un mezzo per evitare i danni che potevano derivare ai terzi da alienazioni clandestine e fraudolente. Gli atti giuridici più importanti si vollero regestati o trascritti in appositi registri (notatoria, memorialia, ecc.). I regni e i principati si giovarono poi dell'istituto anche a scopo fiscale. Lo troviamo in Sicilia (1509), in Milano (1541), in Piemonte (1610) e poi in tutti gli stati. Più tardi si chiamarono uffici o tappe d'insinuazione gli archivî notarili.