interesse legittimo
interèsse legìttimo locuz. sost. m. – Situazione giuridica soggettiva che consente a chi ne è titolare di pretendere una determinata condotta dall'amministrazione. In realtà tale situazione giuridica soggettiva di vantaggio è talmente complessa che non è facile darne una definizione, piuttosto è più agevole fornirne una descrizione. Essa, di fondamentale importanza, è ribadita dalla nostra Costituzione, che la menziona in tre norme (artt. 24, 103 e 113), è accostata al diritto soggettivo, ma offre un diverso tipo di garanzia e di protezione accordato dall’ordinamento. L’opinione maggioritaria sottolinea che la situazione di cui il cittadino è titolare è di vantaggio sostanziale, protetta in modo strumentale perché correlata con la legittimità dell'operato dell'amministrazione. Ove ci si collochi in una ottica ex ante, cioè in un momento in cui non si conosce ancora l'esito dell'esercizio del potere, è indubbio che il soggetto titolare dell'i. l. non può che aspirare a un bene a soddisfazione non assicurata, in quanto essa è necessariamente mediata (in caso di interesse pretensivo), o dipende (se l'interesse è oppositivo), secondo un orizzonte temporale predefinito, dall'intervento dell'amministrazione che agisce con poteri tipici. L'unica garanzia che l'ordinamento al momento gli offre, attiene al fatto che quell'intervento dell'amministrazione è configurato come un dovere, le cui modalità di esercizio (che sono stabilite assicurando una possibilità di intervento e di dialogo con il cittadino) sono soggette al sindacato del giudice amministrativo. Soltanto tali aspetti rilevano giuridicamente in questa fase, a prescindere dall'esito finale del procedimento e dal vantaggio che l'azione legittima o illegittima del soggetto pubblico potrà in futuro arrecare al privato. L'i. l., in definitiva, può definirsi una situazione soggettiva di vantaggio che si realizza all’interno di un procedimento amministrativo, a progressivo rafforzamento, la cui unitarietà permane in ragione dell'attinenza a un medesimo bene finale. Nella prima fase, esso garantisce la mediazione dell'amministrazione in forza di poteri tipici, il cui esercizio è sindacabile dal giudice: la tutela offerta dall'ordinamento con il ricorso avverso il silenzio mira appunto a realizzare questa mediazione. Nell'ambito della seconda fase, invece, rileva il profilo della legittimità dell'azione, limite di soddisfazione dell'aspirazione del soggetto; infatti, la tutela è tradizionalmente costituita dalla declaratoria di illegittimità delle determinazioni, adottate in ordine a una particolare fattispecie dall'amministrazione mediante il suo potere autoritativo.