interinale
Tipologia di effettuazione dell’attività lavorativa a carattere temporaneo. È una modalità di lavoro atipico (➔).
Il lavoro i. è stato introdotto in Italia con la l. 196/1997 (pacchetto Treu) sotto forma di contratto di fornitura di lavoro temporaneo, mediante il quale un’impresa (l’impresa fornitrice) poneva uno o più lavoratori (prestatori di lavoro temporaneo), da essa assunti, a disposizione di un’altra (impresa utilizzatrice), che ne utilizzava la prestazione lavorativa per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo. Con il d. legisl. 276/2003 (➔ Biagi, legge), il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è stato sostituito dalla somministrazione di lavoro, cioè dalla fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine (mentre la fornitura di lavoro ex l. 196/1997 era solo temporanea). La peculiarità del lavoro i. è quindi quella di realizzare un rapporto triangolare tra l’impresa utilizzatrice, l’impresa di somministrazione, che deve necessariamente essere un’agenzia per il lavoro (➔), e il prestatore di lavoro, che è assunto direttamente da quest’ultima.
L’innovazione rilevante rispetto alla disciplina precedente consiste nella possibilità per l’impresa di ottenere la fornitura professionale senza vincoli temporali, cioè a tempo indeterminato (staff leasing, soppresso dalla l. 247/2007 e reintrodotto dalla legge finanziaria 2010). Questa tipologia di lavoro è ammessa in settori e attività particolari, quali servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, attività di pulizia, custodia, portineria, marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale o gestione di call center. È consentita, inoltre, in tutti i casi previsti dai contratti collettivi di lavoro (➔ lavoro, contratto collettivo di) nazionali o territoriali, stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative. I lavoratori rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non svolgono la loro prestazione presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa, invece, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore. In alcuni casi è previsto il divieto di somministrazione, per es. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero e presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione. Nel corso del 2011 circa 500.000 lavoratori sono stati interessati da almeno un rapporto di lavoro interinale. Nello stesso anno, l’incidenza sull’occupazione dipendente era dell’1,16% (12% dell’occupazione a carattere temporaneo). La quota di lavoratori ultraquarantenni è in continua crescita e ha raggiunto nel 2011 il 25% (era il 12,5% nel 2002). La sua incidenza è decrescente nel titolo di studio. I contratti di somministrazione sono considerevolmente più diffusi nel Nord del Paese: nel 2011 circa il 69% del totale nazionale, mentre solo il 10% nel Sud.