INTERMEDIAZIONE MOBILIARE, Società di
L'art. 1 della l. 2 gennaio 1991 n. 1 stabilisce che costituiscono attività di i.m.: a) la negoziazione per conto proprio o per conto terzi di valori mobiliari; b) il collocamento e la distribuzione di valori mobiliari, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, e l'assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; c) la gestione di patrimoni, mediante operazioni aventi a oggetto valori mobiliari; d) la raccolta di ordini di acquisto o vendita di valori mobiliari; e) la consulenza in materia di valori mobiliari; f) la sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante attività anche di carattere promozionale svolta in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento, di cui all'art. 18-ter sub art. 1, del D.L. 8 aprile 1974 n. 95, come convertito dalla l. 7 giugno 1974 n. 216, e successive modificazioni e integrazioni.
Tali attività, salvo le eccezioni previste in favore di determinati soggetti che conservano un qualche ruolo all'interno del mercato mobiliare, sono riservate alle SIM (Società di Intermediazione Mobiliare). Tale riserva è poi rafforzata dalla sanzione penale prevista dall'art. 14 per l'esercizio abusivo.
Chiarisce l'art. 1, comma 2, che, ai fini della legge, sono da considerarsi valori mobiliari "i contratti a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari, tassi di interesse e valute, ivi compresi quelli aventi a oggetto indici su tali valori mobiliari, tassi di interesse e valute".
L'art. 3, comma 2, lettera a) della stessa legge stabilisce poi che le SIM devono essere costituite in forma di società per azioni o in accomandita per azioni, essere autorizzate all'esercizio di tali attività ed essere iscritte in apposito albo istituito presso la CONSOB. L'art. 14, comma 1, punisce penalmente l'uso della denominazione di società di i.m. fatto da parte di chi non abbia conseguito l'iscrizione all'albo.
Si è così realizzata una profonda ristrutturazione di tutto il settore degli intermediari finanziari, ormai indifferibile per una serie di ragioni che in estrema sintesi possono così riassumersi:
a) la gamma dei prodotti finanziari si è progressivamente e significativamente arricchita prima con le obbligazioni convertibili e le azioni di risparmio che, negli anni Ottanta, sono state utilizzate sempre più massicciamente dalle società quotate; a queste si sono successivamente aggiunti, sulla scia dei successi da essi conseguiti sui mercati esteri, anche i warrants e le obbligazioni put and call, e in tempi più recenti strumenti derivati quali le options e futures che, dal punto di vista tecnico, rappresentano l'applicazione di particolari schemi contrattuali alle operazioni di borsa;
b) allo sviluppo dei prodotti si è accompagnato quello dei soggetti presenti sul mercato. Particolarmente significativo in questo senso lo sviluppo delle Società di gestione di fondi comuni d'investimento che, a partire dal 1984, hanno conquistato prepotentemente importanti livelli di patrimonio gestito, e delle società fiduciarie;
c) nello stesso periodo le società quotate hanno varato significativi aumenti di capitale; diverse società medio-grandi hanno provveduto a collocare sul mercato il flottante necessario per ottenere l'ammissione a quotazione. Un'ulteriore spinta in questa direzione è venuta dall'istituzione di numerosi enti specializzati nel merchant banking. L'innovazione tecnologica, che costituisce il presupposto della globalizzazione e dello sviluppo di alcuni segmenti consentendo maggiore trasparenza e rapidità operativa, ha inoltre agevolato una forte crescita del volume delle transazioni;
d) la semplicità operativa, congiunta alle aperture attuate dal nostro sistema valutario che si sta adeguando ai principi dell'ordinamento comunitario, ha accentuato la concorrenza tra i sistemi finanziari dei diversi paesi, attribuendo al grado di efficienza delle strutture e, più in generale, dell'organizzazione del mercato dei valori mobiliari, un rilievo che si ripercuote sul rating del sistema stesso e conseguentemente sul rendimento richiesto dagli investitori.
Nel sistema vigente quindi le attività di intermediazione finanziaria sono, salve le eccezioni espressamente previste, riservate alle SIM. Tali attività sono esclusive, nel senso che costituiscono unico oggetto dell'attività del nuovo intermediario. I limiti posti all'attività imprenditoriale delle SIM, che si traducono in una rigida ed esclusiva configurazione del loro oggetto sociale, si ricavano implicitamente dalle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 2, legittimanti le SIM all'esercizio delle attività connesse e strumentali a quelle previste dall'art. 1. Tale configurazione si presenta rigida solo con riferimento al divieto di superare i limiti alla libera determinazione della sfera operativa rappresentati dal decalogo dell'art. 1. È assolutamente libera, invece, per quanto riguarda la scelta tra correlazione a una, ovvero soltanto ad alcune, delle attività consentite e la previsione di una sfera di competenza a estensione massima che tutte quelle attività richiami.
Nell'oggetto sociale delle SIM, dunque, non possono essere contemplate attività diverse da quelle previste nell'art. 1, mentre tra queste se ne può eleggere anche solo una come attività istituzionale. L'esclusività dell'oggetto sociale delle SIM, stabilita dall'art. 2, risponde alle stesse esigenze che il legislatore tenne presenti al tempo dell'istituzione dei fondi comuni d'investimento mobiliare. Anche nella l. 1 del 1991, in concreto, si tratta di garantire da un lato adeguata professionalità, dall'altro una chiara individuazione dell'attività espletata, al fine di favorire le funzioni di controllo e ostacolare pericolose commistioni tra attività non compatibili. Quella dell'art. 1 è un'elencazione che dev'essere intesa in senso tassativo. L'esercizio professionale delle funzioni richiamate viene infatti riservato dalla legge a un soggetto appositamente costituito in forma d'impresa e ai sensi dell'art. 41 della Costituzione ciò può essere stabilito solo dalla legge.
Si può osservare che la l. 1 del 1991, che assoggetta l'attività d'intermediazione a una disciplina organica e tendenzialmente esaustiva, è diretta a concretizzare quei programmi e controlli che il citato art. 41 della Costituzione, a garanzia del corretto esercizio della libertà d'iniziativa economica, demanda nell'attuazione al legislatore ordinario ed è al tempo stesso diretta alla realizzazione del dettato dell'art. 47 della Costituzione che prevede che la Repubblica tuteli il risparmio del pubblico.
Ci si pone, così, nel solco già segnato da altre leggi speciali che hanno introdotto una regolamentazione di settore in particolari campi dell'economia, tra cui, per restare in aree affini, quelli bancario e assicurativo, oppure, provando ad allargare l'orizzonte, quello radiotelevisivo e quello dell'editoria.
Secondo quanto disposto nell'art. 3, comma 3, la CONSOB ha emanato un proprio regolamento, relativo alle modalità di presentazione della domanda d'iscrizione all'albo. L'autorizzazione a svolgere l'attività d'intermediazione viene data dalla CONSOB (art. 3, comma 2), dopo aver accertato la sussistenza di molteplici requisiti e la piena conformità dello statuto legale a tutte le altre disposizioni di legge. I requisiti richiesti sono quelli previsti nell'art. 3, comma 2, che possono essere distinti in requisiti di patrimonialità relativi alla società stessa (lettera a)) e requisiti di professionalità e onorabilità riferiti agli amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza (lettere b) e c)), nonché ai componenti del collegio sindacale (lettera d)) e infine ai soggetti che esercitano il controllo sulla società (lettera e)). Rilasciando l'autorizzazione, la CONSOB dispone l'iscrizione all'albo delle società "indicando le attività di intermediazione per le quali la società stessa è autorizzata". Ne consegue che l'autorizzazione a operare può riguardare anche alcune soltanto delle attività di cui all'art. 1.
L'art. 2 disciplina l'esercizio dell'attività di i. mobiliare. Al comma 2 si autorizzano le SIM a svolgere le attività connesse e strumentali a quelle di cui all'art. 1, tra le quali la già ricordata attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari, quella di finanziamento dei contratti di borsa, nonché di negoziazione per conto terzi di valute in borsa. Il comma 3, invece, vieta alle SIM la raccolta di risparmio tra il pubblico così come disciplinata dal R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375, e successive modificazioni e integrazioni (cosiddetta legge bancaria). Si viene così a sottolineare esplicitamente la netta differenza di ruolo tra intermediari mobiliari e intermediari bancari ai quali ultimi è riservato l'esercizio dell'attività creditizia.
Il comma 5 stabilisce che le SIM possono detenere valori mobiliari soltanto se si tratta di partecipazioni azionarie in società che esercitano attività connesse e strumentali, ovvero in quanto la detenzione stessa rientri nell'esercizio delle attività per le quali abbiano ricevuto autorizzazione. Spetta alla CONSOB, ai sensi del comma 4, determinare, con proprio regolamento e d'intesa con la Banca d'Italia, i criteri ai quali far riferimento per valutare in quali casi la detenzione di valori mobiliari rientri nell'esercizio delle attività autorizzate.
L'art. 11, comma 1, della legge obbliga le SIM a eseguire le negoziazioni di valori mobiliari trattati nei mercati regolamentati esclusivamente in detti mercati e con le modalità di negoziazione previste. La generalità di questo principio, tuttavia, è limitata da una serie di deroghe ed eccezioni.
Una prima deroga è quella prevista nel comma 2 dell'art. 11, il quale pone comunque delle cautele, rafforzate dalle disposizioni contenute nei commi 3, 4 e 5. Acquisti o vendite di valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati, infatti, possono dalle SIM essere eseguiti al di fuori di quegli stessi mercati soltanto al verificarsi congiunto di due condizioni, e cioè in quanto il cliente lo abbia ordinato o autorizzato preventivamente per iscritto e in quanto ciò consenta di realizzare un miglior prezzo per il cliente stesso.
L'attività di gestione è disciplinata dall'art. 8 il quale stabilisce che le SIM possono agire esclusivamente in nome e per conto del cliente. Nel contratto di affidamento o meglio di mandato, per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, tra gli elementi del rapporto obbligatorio che ne scaturisce devono essere evidenziati i poteri conferiti alla SIM e la durata dell'incarico, nonché i vincoli alla discrezionalità per quanto attiene il tipo di valori mobiliari acquistabili. Pure il compenso per l'intermediario o i criteri per la sua determinazione devono essere fissati nel contratto. Il contratto spiega i suoi effetti soltanto a partire dal quinto giorno lavorativo successivo a quello della stipulazione, entro il quale termine, senza alcuna spesa o penale, il cliente ha facoltà di recedere mediante comunicazione scritta, inviata alla società. Trattasi tuttavia di norma dispositiva; il cliente, infatti, può rinunziare preventivamente e per iscritto alla facoltà di recesso accordata, purché lo faccia in modo specifico. Una volta instaurato il rapporto, per il cliente è possibile recedere dal contratto in ogni momento e conseguentemente ritirare le somme e i valori mobiliari di sua spettanza. Per la SIM è invece fatto salvo il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 1727 cod. civ., che disciplina la rinunzia del mandatario nell'ipotesi in cui il cliente si avvalga della facoltà d'impartire istruzioni vincolanti sulle operazioni.
La l. 1, inoltre, prevede una serie di regole di comportamento che la SIM deve osservare, alcune delle quali sono fissate con riguardo alla generica attività di i.m., altre invece riguardano le fattispecie dell'attività di gestione di patrimoni (art. 8) e della negoziazione mediante utilizzo di strumenti telematici o informatici (art. 12).
Alcune regole sono poste direttamente dalla l. 1, altre sono demandate all'amministrazione che deve emanarle con regolamento in conformità ai principi dettati dall'art. 9, comma 2, con riferimento a tutte le attività di i.m., e dall'art. 5, comma 8, lettera f), con riguardo all'attività di sollecitazione, di cui all'art. 1, lettera f), esercitata dai promotori di servizi finanziari. La CONSOB ha provveduto con regolamento n. 5387 del 2 luglio 1991, che disciplina l'esercizio delle attività di i.m., e con regolamento n. 5388 del 2 luglio 1991, che più specificamente detta norme nell'attività di promotori di servizi finanziari.
Le regole di comportamento, introdotte dal legislatore con l'art. 6, riguardano tutte le attività che una SIM può svolgere.
In particolare, si dispone che, nello svolgimento delle loro attività, le SIM:
a) devono adempiere all'obbligo assunto di curare l'interesse del cliente con diligenza, correttezza e professionalità;
b) devono pubblicare e trasmettere ai singoli clienti un apposito documento informativo contenente l'indicazione e la descrizione delle attività svolte, nel quale figuri l'elenco dei soggetti che, secondo l'art. 4, comma 3, vanno considerati appartenenti allo stesso gruppo; tale documento dev'essere redatto così come stabilito dalle disposizioni di carattere generale determinate dalla CONSOB con proprio regolamento, indicando in ogni caso gli estremi dell'autorizzazione conseguita ai sensi dell'art. 3, comma 2, e, per estratto, le norme di legge e di regolamento applicabili alle singole attività svolte;
c) devono stabilire i rapporti con il cliente stipulando un contratto scritto nel quale siano indicati la natura dei servizi forniti, le modalità di svolgimento dei servizi stessi e l'entità e i criteri di calcolo della loro remunerazione, nonché le altre condizioni particolari convenute con il cliente; contestualmente alla sottoscrizione dev'essere consegnata al cliente una copia del contratto;
d) devono preoccuparsi di acquisire preventivamente quelle informazioni sulla situazione finanziaria del cliente che abbiano rilievo al fine dello svolgimento dei servizi di i.m.;
e) devono operare in modo che il cliente sia sempre adeguatamente informato sulla natura e sui rischi delle operazioni, sulle loro implicazioni e su qualsiasi atto, fatto o circostanza necessari per effettuare consapevoli scelte d'investimento;
f) non devono consigliare o effettuare operazioni con frequenza non necessaria o consigliare o effettuare operazioni di dimensioni eccessive in rapporto alla situazione finanziaria del cliente;
g) non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse conflittuale nell'operazione, a meno che non abbiano comunicato per iscritto al cliente la natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione, e il cliente non abbia preventivamente ed espressamente consentito per iscritto all'effettuazione dell'operazione;
h) devono predisporre e osservare procedure organizzative idonee ad assicurare il controllo interno sulla propria attività e su quella dei propri dipendenti; nella definizione di tali procedure le SIM devono tener conto del tipo e della frequenza dei reclami presentati dai clienti mantenendone evidenza in apposito registro, e devono garantire in ogni caso un'adeguata formazione del personale impiegato.
Come accennato, inoltre, ai sensi dell'art. 9, comma 2, la CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, ha stabilito ulteriori regole di comportamento in conformità ai principi di cui al citato art. 6.
In concreto la discrezionalità della CONSOB risulta vincolata dal fine di garantire:
a) la trasparenza dei prezzi di acquisto e di vendita, delle commissioni e di ogni altro onere per i clienti, nonché la conoscenza dell'interesse che abbia l'intermediario nelle operazioni concluse;
b) la separatezza per quanto attiene a informazioni e responsabilità di gestione tra soggetti che, all'interno della stessa SIM, siano addetti a servizi diversi;
c) l'interesse del cliente nelle scelte di tempo e modalità effettuate dall'intermediario;
d) il rispetto delle istruzioni impartite dal cliente (v. in particolare art. 11 del regolamento n. 5387);
e) il rispetto delle modalità di negoziazione proprie dei mercati regolamentati;
f) la minuziosa compilazione e la conservazione di registrazioni relative alle transazioni eseguite;
g) il divieto di moltiplicare le operazioni, in assenza di un'esigenza specifica nell'interesse dell'investitore, al solo fine di lucrare commissioni.
Tra le attività, tipiche delle SIM, che costituiscono i.m. figura anche la sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante azioni anche di carattere promozionale svolte in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera f). Tale attività, al pari delle restanti ricomprese nel concetto d'intermediazione, è consentita anche ad altri soggetti.
Senza dubbio istituti e aziende di credito restano esclusi solamente dall'attività di negoziazione su valori mobiliari che non siano titoli di stato o garantiti dallo stato. Per gli altri soggetti autorizzati in via definitiva o solo provvisoriamente all'esercizio dell'i.m. sorgono incertezze in ordine alla possibilità di sollecitare il pubblico risparmio in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale, nonché in ordine alla disciplina eventualmente applicabile (si noti che, per gli agenti di cambio, l'art. 19, comma 1, richiama espressamente l'art. 5). Sembra invece ovvio che alle società di gestione di fondi comuni, le quali certamente per nessuna delle attività di cui all'art. 1 possono essere ricomprese tra gli intermediari autorizzati ai sensi della l. 1, risulti consentito continuare a collocare liberamente le quote dei propri fondi soltanto presso la sede legale o amministrativa principale e che pertanto, per sollecitare il pubblico dei risparmiatori in luogo diverso, dovranno servirsi di promotori di servizi finanziari.
È opportuno ricordare che particolari disposizioni della l. 1 del 1991 sono espressamente applicate anche alle società di gestione dei fondi comuni (v. artt. 41-45 regolamento n. 5387).
Ai sensi dell'art. 5 le SIM possono sollecitare il pubblico solo tramite soggetti che assumono il nome di promotori di servizi finanziari e che devono essere iscritti in un albo. La violazione di tale precetto comporta sanzioni assai gravose, visto che alle altre sanzioni amministrative di cui all'art. 13 se ne accompagna una pecuniaria che va da 15 a 100 milioni e può eventualmente essere aumentata per un ammontare pari all'importo dei valori mobiliari illecitamente offerti.
L'art. 2, comma 2, ultima parte, consente alle SIM, nell'esercizio dell'attività di negoziazione, di procedere alla promozione o al collocamento di prodotti e servizi diversi dai valori mobiliari secondo quanto previsto dall'art. 15 del regolamento CONSOB n. 5386 del 2 luglio 1991.
Circa la definizione di promotore di servizi finanziari, si definisce tale (art. 5, comma 3) chi esercita professionalmente, in qualità di dipendente, agente o mandatario, l'attività di sollecitazione. È previsto l'obbligo del monomandato per cui i promotori potranno avere rapporti con una sola SIM. Le SIM sono responsabili in solido per eventuali danni determinati a terzi dai promotori ai quali è comunque vietata ogni attività di consulenza porta a porta.
L'albo unico nazionale dei promotori di servizi finanziari viene istituito presso la CONSOB (art. 5, comma 5), adottandosi così una soluzione che, scartando quanto richiesto dall'organizzazione di categoria dei consulenti, che premeva per l'istituzione di un albo professionale, opta per la via diversa ma intermedia di un albo istituito presso la CONSOB e la cui analitica disciplina è contenuta nel capo ii del regolamento CONSOB n. 5386. Presso ogni Camera di commercio con sede nei capoluoghi di regione è stata istituita una commissione regionale per l'albo dei promotori di servizi finanziari, alla quale sono affidate, tra l'altro, funzioni di ammissione negli elenchi regionali dei soggetti iscritti all'albo nazionale e funzioni disciplinari nei confronti dei promotori.
Varie norme della l. n. 1 del 1991 riguardano infine i soggetti diversi dalle SIM che in un modo o in un altro, in via transitoria o definitiva, continueranno a svolgere nel mercato funzioni di i. mobiliare. L'art. 16 dispone in tema di attività d'intermediazione in valori mobiliari svolta da parte di aziende e istituti di credito, ai quali resta però inibita la negoziazione per conto proprio o per conto terzi, ovvero sia per conto proprio che per conto terzi, di valori mobiliari diversi dai titoli di stato o garantiti dallo stato, quotati in borsa e negoziati al mercato ristretto. Precedentemente era riservata agli agenti di cambio solamente la negoziazione alle grida. Ora aziende e istituti di credito, per l'esecuzione degli ordini raccolti presso la clientela, dovranno ricorrere alle SIM. L'esercizio delle attività consentite è subordinato ad autorizzazione della Banca d'Italia, da rilasciarsi secondo le modalità e alle condizioni da essa stessa stabilite e da comunicarsi alla CONSOB (art. 16, comma 1). È evidente la simmetria dell'obbligo di comunicazione alla Banca d'Italia da parte della CONSOB, di cui all'art. 3, comma 3.
Il medesimo art. 16, comma 2, dispone inoltre che le banche autorizzate allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, comma 1, sono tenute a osservare le disposizioni degli artt. 6 (principi generali e regole di comportamento), 8 (attività di gestione di patrimoni mobiliari), 11 (negoziazione di valori mobiliari) e 12 (modalità di esecuzione degli ordini) e sono soggette alle norme di vigilanza di cui all'art. 9. In questo modo, pertanto, vengono rimosse quelle diversità di trattamento tra diversi soggetti esercenti la medesima attività che in precedenza costituivano uno dei tratti più irrazionali del mercato finanziario italiano.
Sempre il comma 2 dell'art. 16 dispone che le banche devono tenere distinte tra loro e rispetto alle altre attività esercitate le attività di i.m.; tale distinzione, viene precisato, deve valere sia per gli aspetti contabili che per quelli di organizzazione interna. Nel caso in cui l'autorizzazione riguardi anche lo svolgimento dell'attività di sollecitazione di cui alla lettera f), aziende e istituti di credito sono destinatari delle norme dell'art. 5, pur con l'eccezione prevista nel secondo comma dell'art. 12, l. 77 del 1983 e circolare della Banca d'Italia dell'agosto 1991. Per le società fiduciarie si è disposta una disciplina transitoria destinata a durare fino all'approvazione di una legge di riforma del settore prevista dall'art. 17, comma 1, della l. 1 del 1991. Ovviamente le norme introdotte dal citato art. 17 presuppongono la l. 23 novembre 1939 n. 1966 e alla luce di questa vanno interpretate. Bisogna ricordare a questo proposito che l'art. 1 di quella legge individua come attività tipiche della società fiduciaria l'amministrazione dei beni per conto terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza di portatori di azioni e di obbligazioni svolte sotto forma d'impresa.
L'art. 17 distingue nettamente tra amministrazione di beni e attività di gestione, prefigurando l'accoglimento di un'analoga impostazione in sede della riforma annunciata. L'attività di gestione di patrimoni mediante operazioni che abbiano a oggetto valori mobiliari viene riservata alle SIM; le società fiduciarie potranno svolgerla solamente fino all'entrata in vigore della riforma, cui l'art. 17 rinvia, purché iscritte in un'apposita sezione dell'albo istituito presso la CONSOB, ai sensi dell'art. 3, comma 1.
Un'altra regola peculiare è quella dell'art. 17, comma 1, per la quale le società fiduciarie attuano gestione di patrimoni per mezzo di operazioni relative a valori mobiliari compiute in nome proprio e per conto di terzi, contrariamente a quanto previsto per le SIM, obbligate dall'art. 8, comma 1, ad agire esclusivamente in nome e per conto di terzi.
Alle società fiduciarie, fintanto che svolgano gestione di patrimoni, si applicano le disposizioni degli artt. 4 (partecipazione al capitale delle società di i.m.), 6 (principi generali e regole di comportamento), 8 (attività di gestione), 9 (vigilanza sulle società di i.m.), 11 (esecuzione delle negoziazioni di valori mobiliari) e 13 (provvedimenti cautelari e sanzioni amministrative).
Con l'art. 19 vengono dettate le disposizioni transitorie relative agli agenti di cambio e alle società commissionarie di borsa. Si dispone in concreto che gli agenti di cambio in carica alla data in cui acquistano efficacia le norme di legge restino autorizzati, purché non iscritti nel ruolo speciale di cui all'art. 7, comma 4 (cioè il ruolo, istituito presso il ministero del Tesoro, nel quale vengono iscritti gli agenti di cambio che siano soci, amministratori o dirigenti di una SIM), allo svolgimento dell'attività di esecuzione di ordini di acquisto e di vendita di valori mobiliari in borsa e nel mercato ristretto, nonché delle altre attività consentite agli agenti di cambio dalle vigenti disposizioni di legge. Essi restano in ogni caso assoggettati alle disposizioni concernenti l'attività degli agenti di cambio e i relativi ordini professionali e sono tenuti altresì all'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 5 (promotori di servizi finanziari), 11 (esecuzione delle negoziazioni di valori mobiliari) e 12 (modalità di esecuzione degli ordini).
Il comma 2 dell'art. 19 dispone che dalla data di entrata in vigore della legge non siano più banditi concorsi per la nomina di agenti di cambio, mentre viene istituito un nuovo ruolo per gli agenti di cambio collegati alle SIM.
Per le commissionarie ammesse antecedentemente alle grida delle borse valori, a condizione che non siano oggetto di un procedimento in corso di revoca o sospensione dell'autorizzazione e che, in ogni caso, siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'art. 3, comma 2, la legge prevede un duplice regime, a seconda che al loro capitale sociale partecipi o non partecipi almeno un agente di cambio. Nel primo caso, ai sensi dell'art. 19, comma 3, le società in questione potranno ottenere l'iscrizione all'albo e avranno, dunque, diritto a esercitare le attività di cui all'art. 1, comma 1, a partire dal 31 dicembre 1992. Nel secondo caso, ai sensi dell'art. 19, comma 4, esse potranno, invece, ottenere l'iscrizione all'albo per esercitare quell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), concernente la negoziazione per conto terzi in borsa e nel mercato ristretto, solamente con efficacia dal 1° gennaio 1993 e a condizione che l'istanza sia presentata entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Anche per queste ultime società, infine, l'iscrizione all'albo e l'autorizzazione a espletare la negoziazione esclusivamente per proprio conto, di cui alla lettera a), oltreché tutte le attività descritte nelle altre lettere, verranno concesse secondo la regola stabilita dal comma 3.
Bibl.: C. Coltro Campi, La nuova disciplina dell'intermediazione e dei mercati mobiliari (commento alla l. 2 gennaio 1991, n. 1), Torino 1991; B. Quatraro, Le società di intermediazione mobiliare (SIM), in Quadrimestre, 2 (1991), p. 335 ss; Studi finanziari, Le SIM e la riforma del mercato finanziario, a cura di D. Velo e P. Berlanda, Milano 1991.