Vedi International Criminal Court dell'anno: 2015 - 2016
Corte penale internazionale
La Corte penale internazionale (ICC) è il primo organo giudiziario permanente con giurisdizione internazionale relativamente a crimini contro l’umanità, crimini di guerra, crimini contro la pace e genocidio. Essa rappresenta il culmine di un lungo processo che tende ad attribuire la giurisdizione penale su tali crimini a tribunali internazionali. Un primo tentativo, seppur circoscritto, in questo senso è stato rappresentato dal Tribunale di Norimberga, creato nel 1945 da Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Unione Sovietica per punire i criminali nazisti, seguito dal Tribunale di Tokyo volto a giudicare i criminali di guerra giapponesi. Occorrerà poi attendere gli anni Novanta per la creazione, su iniziativa del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UN), del Tribunale per i crimini commessi nella ex Iugoslavia, del Tribunale per i crimini commessi in Ruanda e per la firma dello Statuto della ICC, avvenuta a Roma nel 1998. Complici di tali progressi la sempre maggiore attenzione per la tutela dei diritti umani e la fine del bipolarismo, che ha determinato maggiori opportunità di cooperazione tra Est e Ovest e una più ampia convergenza in seno al Consiglio di sicurezza delle UN. In particolare, la creazione di una corte internazionale permette il superamento della riluttanza dei tribunali nazionali nell’esercizio della giurisdizione su cittadini stranieri che abbiano commesso crimini all’estero e consente l’applicazione del diritto internazionale e l’avvio di indagini su crimini che presentano collegamenti con più paesi.
Il preambolo dello Statuto della ICC riconosce che nel Novecento milioni di bambini, donne e uomini sono stati vittime di inimmaginabili atrocità e che tali crimini minacciano la pace e la sicurezza del mondo. Tuttavia, i più gravi crimini di rilievo per la comunità internazionale non devono rimanere impuniti e l’effettivo perseguimento dei medesimi deve essere assicurato attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale, l’introduzione di misure nazionali e la creazione della Corte penale internazionale. Con la ratifica di 60 paesi firmatari, lo Statuto dell’ICC è entrato in vigore nel 2002.
Oggi i membri sono 121, ma non tutti i firmatari hanno ratificato lo Statuto e tra questi spiccano gli Stati Uniti. Nel corso dei negoziati gli Stati Uniti avevano infatti presentato, senza successo, una proposta che mirava a introdurre, tra le condizioni di esercizio della giurisdizione dell’ICC, l’accettazione della giurisdizione stessa da parte dello stato di nazionalità dell’accusato.
La Corte ha il potere di giudicare individui, capi di stato e di governo o privati, che abbiano commesso genocidio (distruzione totale o parziale di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso), crimini contro l’umanità (omicidio, deportazione, tortura e altri perpetrati come parte di un esteso o sistematico attacco diretto contro una popolazione civile), crimini di guerra (violazioni del diritto internazionale umanitario come gli attacchi intenzionalmente diretti contro popolazioni e obiettivi civili, che fanno parte di un programma politico o hanno luogo su larga scala). Lo Statuto prevede anche i crimini contro la pace (aggressione), ma la giurisdizione in materia è subordinata all’introduzione di una definizione di aggressione in una futura modifica dello Statuto stesso.
L’ICC è una corte di ultima istanza che non può essere adita se il caso è oggetto di un procedimento giudiziario nazionale. Inoltre, in base al principio della complementarità, la giurisdizione dell’ICC può esercitarsi solo quando lo stato che ha la giurisdizione sul caso non abbia la volontà o la capacità di attivarsi. La giurisdizione dell’ICC non ha tuttavia carattere universale, ma è condizionata ad alcuni fattori: l’imputato è un cittadino di uno stato membro o di uno stato che accetta la giurisdizione della Corte, il reato ha avuto luogo nel territorio di uno stato membro o di uno stato che accetta la giurisdizione della Corte, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Uniti ha affidato il caso al procuratore a prescindere dalla nazionalità dell’imputato e dal luogo del crimine e quindi non è necessario il consenso dello stato.
Il procuratore può decidere di avviare un’indagine sulla base di un mandato di uno stato membro, o del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ovvero d’ufficio sulla base di informazioni ricevute da individui o organizzazioni.
Dal 2002 ad oggi la Corte ha aperto indagini in sette paesi e ha emanato mandati di arresto per crimini di guerra e crimini contro l’umanità in Libia, Sudan, Uganda e Congo.
Inoltre, nel 2005 il Consiglio di sicurezza ha dato mandato sulla situazione in Darfur (il Sudan non ha ratifi cato lo Statuto) e in seguito la Corte ha emesso un mandato d’arresto sul presidente sudanese ‘Omar al-Bashir per crimini contro l’umanità e crimini di guerra commessi in Darfur. Nel maggio 2011 l’ufficio del procuratore ha chiesto il mandato d’arresto per il leader libico Mu‘ammar Gheddafi, suo figlio Saif e il capo dei servizi di intelligence libici per crimini contro l’umanità. Nel marzo 2012 la Corte ha emesso la sua prima sentenza: il congolese Thomas Lubanga è stato condannato a una pena di 30 anni per crimini di guerra.
Esiste tuttavia un contenzioso aperto fra la Corte e l’Unione africana. La maggioranza dei casi aperti fino ad oggi, infatti, hanno riguardato stati e leader africani, facendo pensare ad una selezione arbitraria dei crimini da perseguire o quantomeno richiamando l’attenzione sul problema dell’influenza della dinamiche politiche e dell’opinione pubblica internazionale, oltre che del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, sulla Corte.
La Corte si compone di quattro organi. La Presidenza svolge le funzioni amministrative dell’ICC, a eccezione dell’ufficio del procuratore; essa è formata da tre giudici che sono eletti dagli altri giudici dell’ICC con un mandato di tre anni. Le camere giudiziarie sono formate da 18 giudici e sono divise nella Camera preliminare, Camera giudicante e Camera di appello.
L’ufficio del procuratore riceve i referral e ogni informazione attendibile che crimini sotto la giurisdizione della Corte siano stati commessi, al fine di esaminarli e condurre le indagini e il procedimento giudiziario davanti all’ICC. Esso è guidato dal procuratore, attualmente la giurista gambiana Fatou Bensouda, eletto dagli stati membri per nove anni. Infine, la Cancelleria svolge le funzioni amministrative relative agli aspetti non giudiziari ed è guidata dal cancelliere, che è il principale funzionario amministrativo della Corte. Pur non essendo un organo della Corte, lo Statuto ha previsto un’Assemblea degli stati, composta da un rappresentante per ogni stato membro.
Afghanistan, Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Barbados, Belgio, Belize, Benin, Bolivia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brasile, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Canada, Capo Verde, Ciad, Cile, Colombia, Comore, Congo (Repubblica Democratica), Corea (Repubblica), Congo (Repubblica Democratica), Costa d’Avorio, Costa Rica, Croazia, Cipro, Danimarca, Dominica, Ecuador, Estonia, Figi, Filippine, Finlandia, Francia, Gabon, Gambia, Georgia, Germania, Ghana, Giappone, Gibuti, Giordania, Grecia, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Honduras, Irlanda, Isole Cook, Isole Marshall, Islanda, Kenya, Lettonia, Lesotho, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Malta, Maurizio, Messico, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Namibia, Nauru, Nuova Zelanda, Niger, Nigeria, Norvegia, Paesi Bassi, Panamá, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Centrafricana, Repubblica Dominicana, Romania, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, San Marino, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Slovacchia, Slovenia, Sudafrica, Spagna, Suriname, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Tanzania, Timor Est, Trinidad e Tobago, Tunisia, Uganda, Ungheria, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Zambia.