Internet service provider
<ìntënet së'ëvis prëvàidë> (it. <ìnternet sèrvis provàider>) locuz. sost. ingl., usata in it. al masch. – Il fornitore di servizi su Internet (in sigla, ISP), noto anche come Internet provider. Rientrano in tale categoria diversi tipi di servizi, in ragione dei quali gli ISP sono definiti access provider (se forniscono l’accesso a Internet, secondo diverse modalità), service provider (se forniscono servizi di posta elettronica), content provider (se offrono propri contenuti), host provider (se ospitano contenuti messi in rete dagli utenti), cache provider (se memorizzano siti web in un’area di allocazione temporanea). In genere, la fruizione di questi servizi è soggetta al pagamento di un canone di abbonamento, sebbene da diverso tempo vi siano ISP che offrono, con alcune limitazioni, la possibilità di fruire dei loro servizi semplicemente tramite una registrazione gratuita. Gli ISP dispongono di propri data center e di proprie apparecchiature per consentire l’interfacciamento con la rete Internet; tuttavia vi sono anche alcuni ISP virtuali che offrono abbonamenti ai loro servizi senza possedere un'infrastruttura di rete propria, ma appoggiandosi all’infrastruttura di un altro provider (wholesale, fornitore di servizi per rivenditori). Il catalogo dei prodotti offerti dagli ISP si differenzia, di solito, innanzitutto per il tipo di connettività offerta (dial-up, ADSL, wi-fi, Wi-MAX, fibra ottica), poi per le caratteristiche dei servizi compresi nell’abbonamento (capienza della casella di posta elettronica, velocità di connessione minima garantita, possibilità o meno di utilizzare programmi peer-to-peer e così via). In ragione di quanto stabilito dalla direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in partic. il commercio elettronico, nel mercato interno (Direttiva sul commercio elettronico, recepita in Italia con il d. lgs. 70/2003), sugli ISP non grava alcun obbligo generale di sorveglianza sui contenuti che essi trasmettono o memorizzano per conto degli utenti, né di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la commissione di attività illecite. Essi, inoltre, ai sensi degli artt. 12-14 della citata direttiva, non rispondono degli illeciti commessi dagli utenti attraverso l’utilizzazione dei servizi forniti online, salvo che, nel caso concreto, il provider coinvolto non sia venuto meno al suo dovere di restare neutrale rispetto all’attività compiuta dall’utente. Tuttavia, l’art. 15, comma 2, della direttiva stabilisce che gli ISP sono tenuti a informare la pubblica autorità competente laddove ravvisino attività o informazioni illecite da parte dei destinatari dei loro servizi e a comunicare alle autorità competenti, le quali ne facciano richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi, qualora i relativi accordi abbiano per oggetto la memorizzazione di dati.