INVENZIONE industriale
La materia è stata regolata ex novo (in sostituzione dei vecchi testi legislativi del 1859 e del 1864, che parlavano invece di "privativa" industriale: v. privativa, XXVIII, p. 254), dal r. decr. 29 giugno 1939, n. 1127 e dal r. decr. 5 febbraio 1940, n. 244, i cui principî fondamentali sono stati accolti nel cod. civ. del 1942 (articoli 2584-2591; v. anche decr. legisl. capo provv. stato 5 settembre 1946, n. 123).
Invenzione industriale è un nuovo ritrovato tecnico, atto ad avere applicazione industriale e consistente, ad es., in una macchina, in uno strumento, in un utensile, in un dispositivo meccanico, in un prodotto o in un risultato industriale; ovvero è l'applicazione tecnica di un principio scientifico, che sia suscettibile di dare immediati risultati industriali. Può darsi anche che, invece che di nuova invenzione, si tratti di nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale (cosiddetta "invenzione di procedimento"). Può darsi infine che l'invenzione consista nel perfezionamento di altra invenzione industriale, dovuta al medesimo soggetto (invenzione completiva). Si ha altresì la cosiddetta "invenzione di stabilimento" dovuta, cioè, al prestatore di lavoro e variamente tutelata secondo i casi.
La protezione che la legge accorda alle invenzioni industriali (o loro perfezionamenti), o ai metodi o processi di fabbricazione, consiste nell'attribuire il diritto d'inventore, ossia il potere esclusivo di attuazione (cosiddetta "utilizzazione o sfruttamento") e di disposizione, entro certi limiti e a certe condizioni, unitamente al potere esclusivo di commercio (spaccio) del prodotto.
Ma tale protezione è subordinata al conseguimento di un brevetto (una volta chiamato privativa), che è un atto amministrativo di concessione e, ad un tempo, il titolo di acquisto e il segno materiale del diritto di inventore. Senza il brevetto, manca l'esclusività del potere di attuazione e di disposizione del diritto di inventore e di spaccio del prodotto; sicché chiunque può liberamente valersi a proprio profitto, in concorrenza con l'inventore, dell'invenzione altrui, senza incorrere in alcuna sanzione, così come accade quando, decorsi i quindici anni improrogabili di durata e di efficacia del brevetto, l'invenzione cade nel cosiddetto pubblico dominio.
Accanto al diritto di inventore, nel senso patrimoniale su indicato, vi è, a favore dell'autore dell'invenzione, il diritto personale di esser riconosciuto autore dell'invenzione.
Per essere brevettabile, l'invenzione deve presentare i caratteri della novità (ossia, il fatto di non essere stata già divulgata e di non aver costituito oggetto di altro valido brevetto); dell'industrialità (ossia, dell'attitudine dell'invenzione a creare un vantaggio per una qualche branca della produzione); della liceità (ossia, della non contrarietà alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume). Non sono brevettabili (e cioè cadono senz'altro in pubblico dominio) le invenzioni che riguardino medicamenti o procedimenti tecnici per la produzione di essi.
Il rilascio del brevetto è opera dell'Ufficio centrale dei brevetti, cui l'interessato deve presentare apposita domanda documentata. Poiché nell'ufficio limita la sua opera a un controllo di legittimità e poiché l'aver ottenuto il brevetto non sottrae il titolare di questo alle azioni giudiziarie, intese a contestare l'eventuale invalidità del brevetto e dei diritti che vi si ricollegano, si deve concludere che il rilascio del brevetto ha, in Italia, funzione non costitutiva, bensì amministrativa che attribuisce al brevetto soltanto valore di presunzione circa l'esistenza dei requisiti intrinseci dell'invenzione: presunzione, che può essere distrutta dalla prova del contrario, che l'attore in giudizio si assuma di fornire al giudice.
Il brevetto industriale è alienabile e trasferibile ed è soggetto a espropriazione nell'interesse della difesa militare o per altre ragioni di utilità pubblica. Possono, sul brevetto industriale, imporsi diritti di uso, di usufrutto, di ipoteca. Dal diritto di brevetto industriale si decade per mancato esercizio; inoltre, il brevetto può essere impugnato per nullità.
Bibl.: G. G. Auletta, in Commentario del cod. civ. libro quinto (Del lavoro), Bologna-Roma 1947, p. 240 segg.; F. Messineo, Manuale di dir. civ. e commerc., II, Milano 1946, p. 123 segg.; G. Valeri, Manuale di dir. commerc., II, Firenze 1946, p. 36 segg.; V. Salandra, Manuale di dir. comm., I, Bologna (1946), p. 86 segg.; P. Greco, I diritti sui beni immateriali, Torino (1948), p. 375 segg.