INVENZIONE INDUSTRIALE
(v. privativa industriale, XXVIII, p. 254; invenzione industriale, App. II, II, p. 55; IV, II, p. 215)
Negli ultimi tempi l'evoluzione industriale ha accentuato l'esigenza di una più estesa ampiezza territoriale dell'ambito di protezione delle i. i. e di una semplificazione nelle relative procedure amministrative. Sono state perciò stipulate alcune convenzioni internazionali tendenti, in particolare, sia a facilitare all'inventore l'accesso alla protezione in una pluralità di paesi centralizzando la procedura di deposito e di esame, sia a unificare, per quanto possibile, il diritto dei brevetti a livello internazionale. Il fine di questi particolari accordi è quello di allargare ad aree statali più vaste la tutela prevista in sede meramente nazionale di i. i., o di modelli o disegni industriali, di marchi d'impresa, di quei beni, cioè, finora i soli a essere soggetti al brevetto, documento attestante l'attribuzione al loro inventore di un diritto esclusivo di godimento e di sfruttamento economico. Tali convenzioni, che l'Italia ha ratificato con l. 26 maggio 1978 n. 26, sono: 1) la convenzione di Strasburgo del 27 novembre 1963 sull'unificazione di alcuni elementi del diritto dei brevetti d'invenzione; 2) il trattato di Washington del 19 giugno 1970 per la cooperazione in materia di brevetti (comunemente denominato PCT, Patent Cooperation Treaty); 3) la convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973 sulla concessione dei brevetti europei; 4) la convenzione di Lussemburgo del 15 dicembre 1975 sul brevetto comunitario.
La convenzione di Strasburgo, che ha avuto origine nell'ambito del Consiglio d'Europa, intende armonizzare gli elementi essenziali del diritto dei brevetti, cioè le condizioni di brevettabilità delle invezioni e il contenuto e l'interpretazione del brevetto.
Il trattato di Washington (PCT) introduce una procedura internazionale di deposito delle domande di brevetto che può essere effettuata presso l'ufficio nazionale del depositante esplicando i suoi effetti in tutti gli stati contraenti indicati nella domanda. Il trattato prevede, inoltre, la predisposizione di un rapporto unico di ricerca delle anteriorità e, se del caso, anche di un rapporto di esame preliminare da parte di autorità nazionali o internazionali specificamente incaricate. I vantaggi del sistema consistono nella possibilità per l'inventore di pervenire a molteplici protezioni attraverso un solo deposito e di valutare, a seguito dell'esame del rapporto sull'anteriorità, l'opportunità di mantenere la propria domanda di brevetto prima di sopportare ulteriori spese.
La convenzione sul brevetto europeo ha avuto come scopo principale d'introdurre una procedura europea centralizzata di concessione di brevetti in sostituzione delle singole procedure nazionali, consentendo al richiedente di ottenere, con il deposito di un'unica domanda, un brevetto d'invenzione che esplichi i propri effetti contemporaneamente in una pluralità di stati europei da lui indicati. È prevista l'istituzione di un'autorità comune agli stati membri (l'Organizzazione europea dei brevetti) e, nel suo ambito, di un ufficio europeo dei brevetti, che ha sede a Monaco di Baviera. La convenzione, unificando la procedura di deposito, consente il rilascio di un brevetto europeo che corrisponde a un fascio di brevetti nazionali, sottoposti come tali al diritto di ciascuno degli stati designati dal richiedente. Il brevetto cioè, pur rilasciato in sede europea, rimane puramente nazionale, con tutela limitata al territorio di ciascuno degli stati designati e con le regole proprie delle legislazioni nazionali degli stati stessi, quale quella della durata del brevetto stabilita in 20 anni.
La convenzione sul brevetto comunitario, che non è ancora attuata, prevede un brevetto comunitario rilasciato in base a un diritto comune a tutti gli stati della CEE, che esplica i predetti effetti in tutti gli stessi stati e che può essere trasferito o annullato solo come entità unica e solo come tale si estingue o decade. Il brevetto comunitario altro non è che il brevetto europeo rilasciato per la totalità degli stati della CEE, i quali devono essere designati congiuntamente nella domanda di brevetto, valendo come designazione di tutti la designazione di uno o più di detti stati. Rimane fermo, però, il diritto dei singoli stati di rilasciare brevetti nazionali.
A seguito della ratifica della convenzione sul brevetto europeo si è proceduto, con d.P.R. 22 giugno 1979 n. 238, alla modificazione della legislazione italiana sulle i. i., per adeguarla alle norme della convenzione predetta. Già in precedenza, peraltro, a seguito di sentenza della Corte costituzionale, era stata ammessa la brevettazione dei medicamenti, che era vietata dalla legge fondamentale del 29 giugno 1939 n. 1127. La durata del brevetto per i. i. è stata ora portata a 20 anni dai precedenti 15 ed è stata accordata tutela al preuso, cioè alla posizione di un soggetto diverso dall'inventore che, nel corso dei dodici mesi anteriori al deposito della domanda di brevetto, abbia fatto uso dell'invenzione nella propria azienda. Per i modelli di utilità e per i modelli o disegni ornamentali, la durata del brevetto è stata elevata, dalla l. 23 maggio 1977 n. 265, da 4 anni rispettivamente a 10 e 15 anni dalla data di deposito della domanda. L'utilizzazione può essere continuata nei limiti del preuso e tale facoltà può essere trasferita insieme all'azienda in cui l'invenzione è utilizzata.
Secondo la nuova legge sono invenzioni nuove quelle che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale. Non sono considerate invenzioni le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici: i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, ludiche e commerciali e per i programmi di elaboratori; la presentazione di informazioni. Non sono considerati invenzioni neppure i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale, rimanendo però brevettabili i prodotti per la loro attuazione. Le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse non formano oggetto di brevetto. Lo sono invece le novità vegetali, la cui brevettazione è disciplinata dal d.P.R. 12 agosto 1975 n. 232, limitatamente ad alcune varietà.
Attività inventiva, secondo l'art. 16 della legge, è quella che, per una persona esperta del ramo, non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica, intendendosi per questo tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante un'utilizzazione scritta od orale, una pubblicazione o un qualsiasi altro mezzo. La ricerca delle anteriorità per valutare la novità o meno dell'invenzione non è ancora effettuata nel nostro ordinamento, così che la nullità del brevetto per mancanza di novità può essere fatta valere solo in sede giudiziale e non già nel corso della procedura di rilascio.
Nel 1984 e nel 1985 sono state formulate, per iniziative parlamentari, talune proposte di razionalizzazione della normativa sui brevetti e sulle i. i., attraverso l'istituzione di un apposito ente statale incaricato di coordinare e disciplinare l'intera materia dei brevetti e delle i. i. anche in sintonia con le convenzioni e i disposti della CEE.
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