INVESTITURA
Questo termine, notissimo nella storia medievale della Chiesa, oggi non figura più nel Codex iuris canonici. Nel diritto feudale, l'investitura, a chi già aveva il ius ad rem seu personale, dava il ius in re seu reale, attraverso la traditio o consegna. Quando e come l'istituto, prevalente nel diritto franco, sia entrato nel diritto canonico, e quali e quante controversie abbia suscitate dai primi tempi sino a oggi, appartiene alla storia (v. feudo; investiture). Ora la parola è in disuso, ed è soppiantata dalla più comune formula, institutio corporalis; o, trattandosi di più alti benefici, da inthronizatio; ovvero, per i più comuni, da installatio; termini equivalenti all'italiano "presa di possesso" (v. beneficio).
Bibl.: G. Phillips, Kirchenrecht, III, Ratisbona 1848, p. 134 e segg.; B. Ojetti, Synopsis rerum moralium et iuris pontificii, II, Roma 1911, col. 2358; F. S. Wernz e P. Vidal, Ius canonicum, II, Roma 1923, p. 205.